Legge 6 marzo 2001, n. 64
"Istituzione
del servizio civile nazionale"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Princìpi
e finalità).
1. È istituito il servizio civile
nazionale finalizzato a:
a)
concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della
Patria con mezzi ed attività non militari;
b)
favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c)
promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai
servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d)
partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con
particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto
dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e
della protezione civile;
e)
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei
giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero.
Art. 2.
(Delega
al Governo).
1. A decorrere
dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il
servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la
individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile;
la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del
servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego;
i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti
legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a)
ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di
requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste annualmente;
b)
determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio
civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare
volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui
al Fondo nazionale per il servizio civile;
c)
funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo
formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di
quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d)
utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in
enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e)
funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi
settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f)
previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino
efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi
dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g)
conferma delle disposizioni della legge 8 luglio
1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre
1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la
presente legge;
h)
previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio
militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia
di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento
alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio,
agli orari di servizio e per il tempo libero;
l)
previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di
svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica
e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni
dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui
all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in
relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti
e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni
privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario
devono possedere i seguenti requisiti:
a)
assenza di scopo di lucro;
b)
capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile
volontario;
c)
corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui
all'articolo 1;
d)
svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA
DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito
di applicazione).
1. Le
disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino
alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione
al servizio civile).
1. Nel periodo di
cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile,
oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio
militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio
civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate,
ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente
definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo
periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli
obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi,
anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti,
attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione
nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio
bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla
leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della
possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il
servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per
l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le
condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente
legge.
4. Sono ammessi a
prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se
giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento
allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente
definito ai sensi dell'articolo 6:
a)
le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la
domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il
ventiseiesimo;
b)
i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente
alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se
non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione
del contingente).
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9,
comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4,
includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di
coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del
1998.
2. Il Ministero
della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio
civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo
5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio
nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale,
fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10,
comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva
i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e
dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11
della legge n. 230 del 1998, assicurando e
coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della
presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per
cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto
dell'Agenzia di cui all'articolo 10,
comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e i Bolzano, dotate di autonomia gestionale e
operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province
autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni
integrative ed attuative).
1. Con
regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard
di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione
dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle
capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio
civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica
interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da
parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la
ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze
oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le
procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica
della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il
Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio
civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il
regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che,
su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della
stesura dei progetti di impiego.
3. Con il
regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni
incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della
predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio
civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere
svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile
da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2,
nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio
civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra
i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali
operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo
quanto previsto dalla legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. La Presidenza
del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio
civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici
culturali e professionali).
1. Per il periodo
di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi
titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che
prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti,
nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del
compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università
degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di
titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso
del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli
studi.
Capo III
NORME
FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo
nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo
nazionale per il servizio civile è costituito:
a)
dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b)
dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti
locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c)
dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse
acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b)
e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del
conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego
specifici.
3. A decorrere
dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono
nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
4. All'onere di
cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per
l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per
gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di
coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 8 luglio
1998, n. 230.
5. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme
abrogate).
1. All'articolo 4,
comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 13,
comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.