Legge 5 marzo 2004, n. 63
"Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante
disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici
presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2004 Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14
gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico
dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli
equipollenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto -legge
coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 del 12 marzo 2004 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi Art. 1.
Ex lettori di madre
lingua straniera
1. In esecuzione della
sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26
giugno 2001 nella causa C - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di
madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano,
di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e «l'Orientale» di Napoli, già
destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma
5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' attribuito, proporzionalmente
all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500
ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato
a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi
eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli
fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori
linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione
docente.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2004,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 5, comma 1, 2 lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Riconoscimento di titoli
di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale 1. Sono dichiarati
equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università
italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti
nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti
sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza
scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità
dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni
universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane,
a condizione che le attività dida ttiche dispongano di adeguate strutture
edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli
studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente
in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente
delle università italiane.
2. Sono esclusi dalla
procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici
rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della
legge 11 luglio 2002, n. 148.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.