Legge 10 marzo
2000, n. 62
(in GU 21 marzo 2000, n. 67)
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione
Articolo 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 33,
comma 2 della Costituzione , è costituito dalle
scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta
formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione
dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche
non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola
per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da
requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico.
Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato
ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone
il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli
studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione
di carattere culturale e religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività
extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata
ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a)
un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti
e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e
la pubblicità dei bilanci;
b)
la disponibilità di locali, arredi e
attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c)
l’istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d)
l’iscrizione alla scuola per tutti gli
studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un
titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono
frequentare;
e)
l’applicazione delle norme vigenti in materia
di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f)
l’organica costituzione di corsi completi: non
può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g)
personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h)
contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di
settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di
valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali
istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente
purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero
ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, Titolo VIII del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297 . Allo scadere
del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta
al parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio
decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il
definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, anche al fine di
ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole
paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i
requisiti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997 , è riconosciuto il trattamento
fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della
spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante
l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro
60 giorni dall’approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per
la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari, in relazione alle
condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell’articolo 27
della legge 23
dicembre 1998, n.448 , nonché le modalità
per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di
studio mediante la detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda
riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono
annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, i dati relativi ai soggetti
che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a
carico dell’ammontare complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma
12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore
delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di
competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. E’ autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000
e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo
all’entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle
unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della
somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di
partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lite
7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 , nelle istituzioni
scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15 All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai
commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a
lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9,10,11, e 12
pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e a lire 300 miliardi per l’anno
2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 70
miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002
si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n.468 , e successive modificazioni ed
integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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