Legge
28 novembre 1996 n. 608
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale.
(Suppl.
ordinario n. 209, della Gazz. Uff. n. 281, del 30 novembre)
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n.
112, 26 aprile 1994, n. 247,24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7
ottobre 1994, n.572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile
1995,n. 105, 14 giugno 1996, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n.
416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3
giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.
3. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n.
34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19
ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile 1994,n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1996, n.
40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n.
262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554,
26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
6. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n.
166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonché dei decreti-legge
25 novembre 1995, n.500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135,
recanti proroga dei termini previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre
1996, n. 499.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 510
Gli articoli da 1
a 9 sono sostituiti dai seguenti:
Art.
1. - (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili). -
1.
Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4
e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi
trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del
decreto-legge 16 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai
fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori socialmente utili:
a) per gli enti
locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di
progetti;
b) per gli enti
locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente
necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle
normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia di lotta alla criminalità organizzata;
c)
l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a
procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione
del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione
regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione
centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni,
all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il
medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga
comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della
specificità, anche territoriale,dell'emergenza occupazionale, modalità
straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili,
ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica
e il luogo di residenza;
f) in caso di
mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel
progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei
lavori.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'art. 14
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451:
comma 1,
relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili
n ei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo;
comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza
tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei
progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi
di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.
All'art. 14,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili
l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25, comma 5,
lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non
corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale".
3. All'art. 14
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in
cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla
misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati
nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere
richiesto,a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a
lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in
materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può
essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo
integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle
prestazioni.".
4. Con priorità
per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per
l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è incrementato di lire 669
miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3
miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al
quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei
lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate
per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di
cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4,nei cui confronti siano cessati
al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale
ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati
nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione
salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di
alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64
per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico
della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici
mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente
utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse
preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al
presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre
1995.
6. Fino al 31
maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori
socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo
dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo
trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione
speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo
derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo
dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al
medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque
superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore
utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate
alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per i periodi di
effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione
approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque
non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il
termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente
utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che
sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.
8. Per il periodo
dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e
della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego
ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e
all'art. 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,
comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione
ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei
predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i
lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del
1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e
comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4,nei limiti delle risorse preordinate alle
finalità di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi
di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di
mobilità e di indennità di mobilità,ivi compreso, per i periodi sussidiati sino
al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi
imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il
predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la
prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui
confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di
mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a
decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie
rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per
l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione
regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel
progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di
integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti
trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale
dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede
altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione
dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento
di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i
progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31
luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori
di cui al comma 5 ed all'art.3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e
sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle aree di cui agli obiettivi n.
1 e n. 2 del regolamento CEE
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali
sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di
cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità.
Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione
di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del
presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori
socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per
l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei
soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione
dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341.
12. I periodi di
utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza
nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi
dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione
del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di
residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad impiegare
direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli
effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma
1,lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i
disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'art. 59 della
legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'art. 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per
essi a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'art. 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova
altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione,
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche
amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'art. 6, comma
primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92.
Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme
sul collocamento ordinario.
15. All'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883
miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3
miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per
l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi;
quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi;
b) quanto a lire
200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e
1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'art. 19,
comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di
ripartizione previste dal medesimo art. 19, comma 5-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al
capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi
per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della
gestione di cui all'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n.845 e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) quanto a lire
203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177
miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di
cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i
progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del
Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie
per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del
progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le
agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i
progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza
dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'art.14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che
per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.
18. I progetti di
lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse
assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I
progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attività
della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere
stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della
citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei
soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei
lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 1 della predetta legge;
c) non devono
essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la
presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un
progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono
presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori
impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia
diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di
orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni
circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di
svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate
dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed
all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1°
gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4,
preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al
finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura
del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa
dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Per i progetti
approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo
restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e
priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del
criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione
dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non
inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di
progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i
lavoratori di cui all'art. 25, comma
5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223,
così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno
utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti
di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con
l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui
al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sarà effettuata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di
creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori
impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui
al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono costituire società miste
ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a
condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito
nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei
predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti
aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società
miste è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati
in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria
e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono
stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o
contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto
attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di
lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti
promotori.
22. Il Fondo di
cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine
il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la
Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'art.
1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti
dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al
comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva,
suddivisi per regione.
Analoga
comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di
disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è,
altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di
integrazione salariale.
Art.
2 (Misure di carattere previdenziale e contributivo).
1. Al fine di
assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e
assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre
1960, n. 1612:
a) con decorrenza
1° gennaio 1994:
1) i valori dei
contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui
all'allegata tabella A;
2) si applicano
gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle
finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova
applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto
alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo, la
tabella A, sezione uomini, allegata all'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
4) cessano di
maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di
cui all'art. 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente
comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993,
viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque,
non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione
ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita,
maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni
di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad
ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) è autorizzata
l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli
spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi
per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno
1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto
sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di
cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a
decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
3. Le posizioni
assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30
giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza
disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro
il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione
volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in
difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque
anni di anzianità contributiva, previsto dal citato art. 8.
4. Ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati
alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1°
ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'art. 4 della
legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti
dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza
oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione
della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del
31 dicembre 1994 di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di
assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in
considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso
il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 2, comma
22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in
riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente
pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a
lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si
provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a
decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997
e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare
una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza
sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport
professionistico, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, e dell'art. 3, commi 11 e 11-bis,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, si applicano alla Società italiana
autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione
degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali
ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'art. 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869,
deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune
sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni
degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in
applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14
giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle
relative prestazioni, fino a tale data.
10. All'art. 5
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19
dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9, sono inseriti i
seguenti:
"9-bis. La retribuzione
tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione di lavoro espressa in ore.
9-ter. La retribuzione
minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione
di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.".
11. Alle minori
entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), derivanti dall'art. 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo,
valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a
decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto
di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, si applica alle imprese
industriali della Provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che
l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si
considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data
di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio
successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei
limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 18, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
13. A decorrere
dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è
assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è
tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo
1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e
tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici
e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31
dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di
cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato
all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del
premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre
prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle
manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995
e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del
pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle
prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza
successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie
professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a.
provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le
modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè
l'Ente stesso.
16. All'art. 1, comma
32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n.335,
le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti:
<<nel corso dell'anno 1996".
17. Al comma 2
dell'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.341, le parole: "dall'art. 5,
comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 2, comma
4,".
Art.
3 (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e
dall'INSAR).
1. In considerazione delle
prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto
delle misure di rifinanziamento disposte dall'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della
costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.
4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative
costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle
aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE
n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti
di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31
maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione
della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando
l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il
quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai
dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti
dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria.
2. Decorsi i
primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del
relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento.
Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente
utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i
lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire
dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato
in misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
3. Per i
lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'art. 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle
disposizioni richiamate dall'art. 4, comma 1, lettera d), del presente decreto,
i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non
oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
4. L'art. 1,
commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al
presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti
per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e
l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti
alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano
cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla
normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e
l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di
mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori
di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'art. 1, comma 5, anche nei
periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione
professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente
comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente
utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno
della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei
lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi
predisposte.
8. La GEPI e
l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995,
presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati
informativi:
a) numero di
lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive
ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero
in iniziative di autoimpiego;
b) numero di
lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni
pubbliche locali e centrali;
c) numero di
lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione
professionale;
d) numero di
lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri
derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20
miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, a carico
dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e
corrispondente capitolo per l'anno successivo.
10. I fondi
conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo,
possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei
compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di
cui al presente articolo.
11. La società
INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è
autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la
GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna
o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi
pubblici locali.
12. La GEPI
S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di
lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma
1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno
realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di
cui all'art. 6.
13. Nel quadro degli interventi
disposti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, la Nova,
società costituita dalla GEPI e dalla Regione Sicilia, è autorizzata ad
effettuare interventi nella Regione Sicilia nei confronti dei lavoratori
diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI
del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate
dalla Regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui
all'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle
risorse allo scopo preordinate.
Art.
4 (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito).
1. All'art. 5 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 16 le
parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire
9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e
non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
b) al comma 17 le
parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite
dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di
ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 1994";
c) al comma 18 le
parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 1994";
d) al comma 19 le
parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino
e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori
rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1,
lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è
fissato in misura pari al sussidio di cui all'art. 1, comma 5.
3. Per i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo
semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa
domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante la persistenza dello
stato di disoccupazione.
4. Per i
lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi
dell'art. 11, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei
territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre
1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del
31 dicembre 1994, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995.
Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei
lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di
proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art.
1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, che scadono anteriormente alla
data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto art. 1,
possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari
riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è
pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione
guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto art. 1, non abbiano diritto
alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.
7. Il limite di
spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'art. 7, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di
lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende
riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla
richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni
di cui all'art. 16 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno
interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la
mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale,
istituito dall'art. 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni,
ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, erano già confluite, con effetto
dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due
Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo
di cui al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al
quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi
1 e 2 del citato art. 16 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato
Fondo di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello
svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa
del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi
ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da
eseguire.
9. L'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai
contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993
e la data 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno
comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di
integrazione salariale, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'art. 5,
comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Fondo di cui all'art. 1, comma
7, del citato decreto-legge n.148 del 1993, è incrementato per lire 230
miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31
dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni
alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei
lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, o dell'art. 11, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo
massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, e dell'art. 2, comma 2-ter,
del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio
1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione
del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari
diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi
conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre,
nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a
lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, la
concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima
azienda di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti
di cui agli articoli 16,
comma 1, e 7, comma 4,della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano
acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio
diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di
collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel
periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori
titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel
limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi
di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n.
64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento
di mobilità di cui all'art. 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino
alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un
triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della
citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono essere prolungati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in
sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'art. 19, comma
5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito
delle attività di cui all'art. 18, primo
comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate
all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili
professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la
individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio
verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi
elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine
del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 e successive modificazioni e
integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino
più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime
imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di
mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al
medesimo comma 7 dell'art. 7 della
citata legge n. 236 del 1993. All'art. 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con più
di 50 addetti" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese di
vigilanza".
16. La
percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per cento.
17. é differita
al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui
all'art. 6, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista
dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
18. é differito
al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'art.
1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati
dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere
riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione,
entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto
alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo
massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data
del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995,
con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi
oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi
inerenti al contributo speciale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare
applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1
dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici
unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento
anticipato".
21. L'art. 5,
comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, trova applicazione, per le domande
presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato
protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti
sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione
del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia
di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga
alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale,
con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di
dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al
periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un
protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con
le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare
all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori
socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero,
anche in deroga all'art. 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e
gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, i trattamenti di integrazione
salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per
l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente
utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione
del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata
per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste
di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di
cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come modificato dall'art. 1, comma
3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo
a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui
all'art. 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella
predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30
settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei
limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 5, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, nonché quanto a lire 30 miliardi a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4.
22. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al
Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che ne verifica
gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare
mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei
trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di
solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni
di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei
confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di
sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente
partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a
tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le
predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con
contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi
stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo
industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'art. 3 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di
società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono
soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento,
con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga
alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le
successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra
previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi
forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali
degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni,
dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli
affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di
tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la
giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto
della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di
finanziamento.
24. L'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, si interpreta nel senso che la
dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive.
La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31
dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente
alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria,
consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo
anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore
di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'art. 8, comma
4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
26. Al fine di
favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione,
conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle
eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano
rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione
dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano
stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa,
prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'art. 7, commi 5,
6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, le medesime si applicano ai
lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese
interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori
collocati in mobilità per effetto dell'art. 7, comma 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano
applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in
vigore alla data del 1° settembre 1992.
27. Le imprese
che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono
presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il
15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta,
con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva
la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già
presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle
ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in
relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi
aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda
sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli articoli 4
e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di
impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di
riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale
stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova
istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica
dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive
entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità
ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di
mobilità, oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1,
2 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla
contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi
importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente
all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire
114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176
miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118
miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico
del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai
sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore
della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad
imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità
produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1. e n. 2 del Regolamento CEE
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in
mobilità entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma
2 dell'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.451, è inserito il seguente:
"2-bis. Il
beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente
articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di
pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti
istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità
successivamente al 1° gennaio 1995.".
29. Nel caso in
cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da
imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della
cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con
accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei
lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per
cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione
della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel
pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti
lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere
contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione
pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'art. 2
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che
superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla
citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di
contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso
con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30
dicembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996
inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede
mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente
comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4, nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.
30. L'ENI S.p.a.
è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali
dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma
29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che
risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai
riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'art. 9-ter
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è
altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di
fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non
inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al
trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento
medesimo.
31. Al fine di
proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato
dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da
discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di
smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono
iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1°
gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente
fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto
salvo anche quanto indicato nell'art. 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997.
L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite
approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende
ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite
massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di
cui all'art. 1, comma 4.
32. I soggetti
chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in
regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonché
gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi comprese le attività e i
servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di
avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente,
le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996,
alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori
socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al
fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono
organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione
professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata
dell'intervento salariale di cui all'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di
cui all'art. 1, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35. I limiti
temporali di cui all'art. 1, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno
riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'art. 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli
operatori turistici" sono inserite le seguenti: ", nonché delle
imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre
1997" sono inserite le seguenti: ", e per le imprese di spedizione e
di trasporto fino al 31 dicembre 1996,".
37. Il Fondo per
lo sviluppo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'art. 9, comma 1,
lettera d), della legge 23 luglio 1991, n.223,
le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti:
"comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
39. Fatto salvo
quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione
del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno
1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno
1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a) quanto a lire
717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli
1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1995 nonché a carico del capitolo 7765 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5
miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilità della gestione di cui all'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive
modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste
per i trattamenti di integrazione salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per
l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a
decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo).
1. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei
territori individuati all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la
condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6,
comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Tale sospensione opera
esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o
recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti
o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni
nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di
riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi
prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici
dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi
nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale
requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative
nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa
deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse
parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e
quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma
1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il
mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti
economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi
per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi,
per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al
comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di
recepimento.
4. La
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza
e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento.
La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle
norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione
contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6,
commi 9, lettera c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito
dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano
la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. é ammessa una
sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli
già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi
provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da
intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente
sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo
territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta
dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.
6. L'ispettorato
provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con
gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a
livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
Art. 6 (Norme
in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione
ai contratti di lavoro a tempo parziale).
1. Al fine di
consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di
integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso
anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di
risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al
collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione
anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della
procedura.
2. Nell'art. 5,
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: "mensile o
annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'art. 5,
commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, non trova applicazione per i
contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi
ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al
60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di
lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui
all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare
della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore
al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al
30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga
una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è
elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
5. L'art. 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si interpreta nel senso che il
termine in esso previsto, come modificato dall'art. 12, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo
entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter
accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad
incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto
all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono stipulati sulla base di
convenzioni intervenute ai sensi dell'art. 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del
beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e
della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il
medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene
riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che trova applicazione anche
successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo.
Art.
7 (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis).
1. Il termine
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la
gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31
gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea
per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse
necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis
S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a) le risorse
rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11
della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modificazioni, per la
restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9 della citata legge n.
752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari
all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 1, lettera m),della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive
degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione
in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse
suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della
citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le
somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità
di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del
comma 2.
4. La presa in consegna delle
strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè l'assunzione di
tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per
l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
Art.
8 (Norme in materia di finanziamento dei patronati).
1. Le somme destinate al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per
l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle
aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali
rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri
entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate
per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme
destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale
per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti
medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al
61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane
dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza
(INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e
assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al
28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per
i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini
(INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività
commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per
gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli
artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA),
Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali,
turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio
agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i
seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente
nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato
della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente
nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per
l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza
sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per
i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della
determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun
raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli
istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle
aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle
attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
4. Rimangono
acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un
riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore
allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del
contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale
dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le
sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica
dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascun esercizio
finanziario, possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio
successivo.
6. Il Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha
facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di
spesa relativi all'attuazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio
dell'anno successivo.
Art.
9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale).
1. Al
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono apportate le seguenti
modifiche: all'art. 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono
soppressi; all'art. 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30
settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995"
e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1995"; all'art. 18, comma 1, le parole: "ad
esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo" sono
soppresse. All'art. 1, comma
45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo
periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi
riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre
Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed
organi pubblici". All'art. 3, comma 3,
lettera d), della citata legge n. 335 del 1995,
dopo le parole:
"con
funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonchè
adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più
incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie
giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa
quella di guerra". All'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale"
sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del
tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo
e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'art. 3, comma 4,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei
comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'art. 23 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro
ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'art. 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua
sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la
permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.". La opzione di cui al citato art. 5, comma 1,
del decreto legislativo n. 509 del 1994,
già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere
revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato
collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei
predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare
servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
è aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale
dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva
l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e
fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio
legale predetto.". Gli enti di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal
successivo art. 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e
modalità previste dall'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994,
per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente
natura giuridica.
3. Il gettito dei
contributi di cui all'art. 11, comma
6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'art. 20 della citata legge,
si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della
cooperazione previste al medesimo art. 11.
4. Le somme
erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'art.
1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello
successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun
esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le
somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31
dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di
venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività
nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi
compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso
degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al
trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a
carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti
della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che
assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dall'art. 14 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta
commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato,
assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non
superiore a dieci unità.
6. All'art. 9,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono
soppressi.
7. La Commissione
centrale per l'impiego di cui all'art. 26 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive
integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di
lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'art. 2 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni.".
8. Il personale
già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31
dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene
trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del Comune di Genova
e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del Comune medesimo, con
applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto
regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione
del complesso immobiliare trasferito al Comune di Genova ai sensi della legge
31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate
derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto
fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori
di cui al testo unico delle leggi sugli indirizzi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del
contratto di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari
della commissione tecnica di cui all'art. 8, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la
partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza
il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione
compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione
secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente
generale delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello
per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti
attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate,
complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
11. Per gli
adempimenti assicurativi connessi all'attuazione dei progetti di lavori
socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'art.
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
12. Per la
realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'art. 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di
esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre
agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle
agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la
prestazione.
13. Lo
stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni
culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese
per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori
socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di
disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'art. 1,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700
milioni".
15. All'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nè
sono dovuti interessi".
16. All'art.
1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui
all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non
goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande
per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
17. All'art. 1,
comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal
fine.".
18. Al fine di
consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la
presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e
il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di
parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa
documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti,
qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche,
come definite dall'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti
stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per
l'impiego di cui all'art. 24, comma
3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono
rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle
medesime date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore
delle disposizioni di cui all'art. 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni.
20. All'art. 47, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il compenso
corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni
normative, in lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere
dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto
di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di
apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo
indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa
qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori
interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il
30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla
data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono
dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere
del termine finale di ciascun contratto.
22. All'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dall'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte
le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato".
23. La
disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il
numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti
dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento
nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli
anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni
1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per
la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e
modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti
salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta
altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla
vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello
Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee
finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo
sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico
del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale
europeo di cui all'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive
modificazioni ed integrazioni.
25. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50
miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1,
con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i
progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996
che vedano impegnati i lavoratori della Regione Sardegna;
b) prorogare fino
a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente,
all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo;
c) prorogare fino
a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già
sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche
parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano
interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in
nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
d) prorogare fino
a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità,
con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento
di integrazione salariale.
Le proroghe di
cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e
n. 2 del regolamento CEE
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale
assunto a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora
in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato,
a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate
con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non
superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato.
Detto personale è
assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni
di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti.
La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di
lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al
perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti
in corso alla data dell'11 novembre 1946. I posti che
rimangono vacanti
nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le
commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con
la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.
Art.
9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
1. Nell'ambito di
applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello
spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono
a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Restano ferme le
norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento
nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni
dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve
inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere
dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore,
all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati
della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non
si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad
indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini
del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di
lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al
presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego
della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi
indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita
l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima
consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato
antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti
del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti
tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede
periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per
l'impiego.
5. Ove il datore
di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per
l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale
per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle
predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni
e dichiarazioni.
6. Il datore di
lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai
commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero
dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o
conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui
all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5.
7. Il datore di
lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito
con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni
lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al
predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione
statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto
dal momento della violazione.
8. Presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei
speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente
dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere
temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo
in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono
attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte
ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti
dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato,
finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per
tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di
lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere,
comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
10. Le
convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa
determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con
riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i
soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi
di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute,
da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità
di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa
deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma
3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro
formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione
centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle
disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 2, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine
di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di
collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345,
intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce
dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è
emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto
del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa
della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende,
funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e,
gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante
alle dirette dipendente del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di
ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della
normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente
dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due
ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità
ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29
unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per
l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico
dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione
per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere
relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del
decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana in data 21 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20
luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di
rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati
provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore
della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di
30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato,
rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti
per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere
decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art.
9-ter (Disposizioni in materia di lavoro agricolo).
1. Al fine di venire incontro
alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di
garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro
effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore
dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'art.
9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui
all'art.
9-quater.
L'obbligo di cui all'art. 9-bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti
dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della
realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il
predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino
alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 3,
continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A
decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto
dall'art. 25 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, trova
applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai
datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori
per un numero di giornate superiore a 1.350. Il potere di delibera previsto dai
commi 5, lettera c), e 6 del citato art. 25 è esercitato, anche con riferimento
ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera
agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di
applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono
titolo alli prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco
annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il
collocamento in agricoltura ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato
del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di
accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni
di cui all'art. 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, all'art. 2, commi 1, 3, 4 e
5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375. é altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'art. 15 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge
11 marzo 1970, n. 83. L'art. 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del
1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato.
La denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il
passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'art.
9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, è sostituito dal seguente: "3. Qualora dal raffronto risulti
che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è
significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni
trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata
motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative
giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da
liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive
modificazioni ed integrazioni". I commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituti dai seguenti: "1.
Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate
all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di
legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al
presente decreto legislativo.
2. Le
agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di
lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria
ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.". L'art. 14,
comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione
anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il comma 9
dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, si interpreta
nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di
anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità
assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per
indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti
operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156
contributi giornalieri.
5. Per le giornale di
contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1°
gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma
12 dell'art. 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per
ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.
6. I termini
relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera
impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono,
rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e
al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in
lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
7. Il Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 9-bis, comma 9, è utilizzabile, nei limiti delle
risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di
trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per
l'impiego ai sensi dell'art. 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare
rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti
territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della
Commissione centrale per l'impiego.
Art.
9-quater (Registro d'impresa nel settore agricolo).
1. I datori di
lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre
1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione
della denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non
superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto
registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
2. In sede di
prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle
aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della
denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del
modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello
semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo
della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello
semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver
fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270,
salvo che occupino operai a tempo indeterminato.
3. Nella sezione
matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli
operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei
dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione,
mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori
a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le
giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati
il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di
inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga è
composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque
esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la
parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla
data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e
per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione,
il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto,
denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di
lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per
l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione
circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.
5. In caso di
assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga,
con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con
riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. é consentita altresì un'unica
registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a
condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative
giornate.
6. Qualora
l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per
oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di
lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione
e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve
periodo previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione
presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare,
devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il
giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine
progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo
stesso lavoratore.
8. Nel registro
d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine
cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici,
codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia
della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di
svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro
d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è
riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di
cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due
contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro
cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore
all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso
di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in
sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti
di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel
registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero
rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a
rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione
matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonché il
registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono
contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li
compongono, nonchè del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima
indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
11. La sezione matricola
e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di
lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di
esso presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede
INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia
avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere
disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei
funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in
materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.
12. La sezione
presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno
successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro
devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione
effettuata nella sezione matricola e paga.
13. Il registro
d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il
datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento
presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà
deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni
richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia
di imposte.
14. I sistemi di
registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei
dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in
modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di
lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato
dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per
i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto
Istituto.
16. All'atto
dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste
di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato
di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione
da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne
momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è
tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi
addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.
17. In sede di
prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e
a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere
registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere
assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente
agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del
rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo
residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.
18. La violazione
degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del
registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000
a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si
applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i
documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede
aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro
di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di
accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che
intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
19. L'omessa,
incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della
dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione
amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi
delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'art. 9-bis
sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 9-bis, comma 9.
21. Per quanto
non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei
registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione
dell'esperienza applicativa.
Art.
9-quinquies (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo).
1. Per
l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro
degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle
dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a
compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'art. 12 del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni. Provvede, altresì alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con
l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro,
sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del
lavoratore.
3. L'elenco
nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno
successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente
attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della
manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni,
intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte
e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco
nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione
per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della
pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS
attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta
notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi
trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura
dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura
non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore,
ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti
nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di
riconoscimento prevista dall'art. 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare
al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto
elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa
non riconosciuta.
7. La
comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo
della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione,
delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento
idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul
mercato del lavoro.
9. L'ispettorato
provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla
pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle
comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre
l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione
effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre
le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS
accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai
compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui
all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei
loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai
sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
12. Per
l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i
valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La
dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto
registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei
terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra
ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti
dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun
capo di bestiame.
14. In presenza
di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere
antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982,
n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista
dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in
assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione
personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un
accordo per la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale
per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta
delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto
delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione
dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini
locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di
impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori
medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1° gennaio
1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di
lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.
17. In fase di
prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997,
sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di
mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo
parere della commissione centrale.
18. I valori medi
d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre
anni.
19. A decorrere
dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il
quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti,
cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'art. 7
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n 375.
20. Ai fini
dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della
formazione degli elenchi anagrafici principali e supplettivi trimestrali,
limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di
cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive
modificazioni, nonché l'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'art. 13,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Art.
9-sexies (Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU)).
1. Per effetto
della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'art.
19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la
riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane
unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di
pertinenza.
2. Per effetto
della soppressione dello SCAU, disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.
3. é costituita,
quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione
è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro
delegato.
4. La Commissione
di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente
che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della
Commissione stessa.
5. La Commissione
decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al
comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla
determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita
attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di
amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri
sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento
all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di
soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per
ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e
delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad
individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che,
provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni
di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e
l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di
coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in
agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo
consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per
un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al
5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni.
Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a
carico dell'INPS.
7. I trattamenti
integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo
integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio
fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad
esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono
trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve
matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di
insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del
Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i
capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
8. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed
i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995
e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle
regioni del Mezzogiorno).
1. Per favorire
la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità
giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la
selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi
all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti
nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti
delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non
retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente
verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai
proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti
dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.
4. Per le
finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.
concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta
milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti
milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire
sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci
milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di
attività;
d)
l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per
l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile
S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le
finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento
nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari
delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni
di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
9-octies (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto
tasso di disoccupazione).
1. Il comma 3
dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
3. "I progetti di cui al
comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro,
ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni
predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle
commissioni regionali per l'impiego.".
2. Il comma 7
dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
"7.
L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.".
3. Per l'assegnazione dei giovani
di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale,
dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione
di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.
4. I piani di cui
all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.
Art.
9-novies (Disposizioni per il settore siderurgico).
1. All'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, le parole: "di 15.500 unità" sono
sostituite dalle seguenti: "di 17.100 unità".
2. All'onere derivante dal
presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi
anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
TABELLA A
(omissis)