L. 15 luglio 1966, n. 604
Norme sui licenziamenti individuali
Art. 1
Nel rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con
enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di
regolamento e di Contratto collettivo o individuale, il licenziamento del
prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile
o per giustificato motivo.
Il datore di
lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il
licenziamento al prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro può
chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni
dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento
intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è
inefficace.
Le disposizioni
di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.
Il licenziamento
per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da
ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa.
Art. 4
Il licenziamento
determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad
un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo,
indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 5
L'onere della
prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento spetta al datore di lavoro.
Il licenziamento
deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della
sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'Organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui
al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla
comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del
licenziamento.
A conoscere delle
controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il
pretore.
Art. 7
Quando il prestatore
di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi
o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla
comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove
questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di
conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
Le parti possono
farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali
conferiscono mandato. Il relativo verbale di conciliazione, in copia
autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.
Il termine di cui
al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data
della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui
al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione,
fino alla data del relativo verbale.
In caso di esito
negativo nel tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono
definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.
Art. 8
Quando risulti
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di
lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo
di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al
numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti. La misura massima della predetta indennità pur essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni
e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro.
Art. 9
L'indennità di
anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Art. 10
Le norme della
presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che
rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile
e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene
definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del
rapporto di lavoro.
[…]
La materia dei
licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle
disposizioni della presente legge.
Sono fatte salve
le disposizioni di contratti Collettivi e Accordi sindacali che contengano per
la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro.
Art. 13
Tutti gli atti e
i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti
dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra
tassa o spesa.
Art. 14
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.