Legge 25 luglio 1966, n. 603
Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola
media
(in GU 5 agosto 1966, n. 194)
Art. 1.
Gli insegnanti che abbiano
prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61,
oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 degli
istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione
artistica e che siano in possesso della abilitazione richiesta, nonché gli
insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole
secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo
di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni
suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "buono" possono
chiedere la assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le
norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati
corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.
Le disposizioni
del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito la
abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.
Le norme di cui
al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in
possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.
Gli insegnanti di
educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del
presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13
della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Art. 2.
Gli insegnanti
che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a
pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla
data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata
al provveditore agli studi di non più di tre Province, ivi compresa quella di
residenza.
Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica
istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il
numero dei posti disponibili in ciascuna Provincia e nella Regione autonoma
della Valle d'Aosta per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi
alle qualifiche riportate dagli insegnanti.
Gli insegnanti
non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in
ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo
di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.
Art. 3.
Sono validi, per
i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso
all'insegnamento delle discipline o gruppo di discipline dei soppressi ruoli
delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento
professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai
ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064 , e
successive modificazioni.
Per la cattedra
di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media
si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al
precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica,
nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola
professionale.
Potranno essere
inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli
aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti
indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso
di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istrnzione secondaria,
relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che
costituiscono la cattedra cui aspirano.
L'abilitazione
per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare,
l'abilitazione in fisica, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le
scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con
matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.
L'abilitazione
all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia
coincidente con l'italiano, il latino, la storia, la educazione civica e la
geografia.
Gli aspiranti di
cui ai precedenti comma devono essere in possesso del titolo di studio
richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra
cui aspirano.
Art. 4.
I provveditori
agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione,
compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli
aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione
oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un
concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggi
ungeranno i punti stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione per le
qualifiche nonché tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella
scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di
insegnamento sarà valutato per metà in caso di parità di punteggio la
precedenza sarà determinata dall'età.
Art. 5.
Gli insegnanti di
ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di
straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Province di titolarità
di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in
cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di
cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di
collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in
possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, sempreché non vi siano
nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.
Tale assegnazione
sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno
fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Ai fini di cui ai
precedenti comma le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il
comando negli Istituti professionali.
Per il
trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti comma,
si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962,
n. 585 .
Art. 6.
I provveditori
agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione,
inoltreranno al Ministro per la pubblica istruzione, ai fini della nomina in
ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le
proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.
Gli aspiranti per
i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito
all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole Province, saranno inclusi,
in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da
sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno
nominati nelle Province nelle quali siano rimasti posti disponibili.
Coloro che per insufficienza di
cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo,
secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per
cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.
Per le materie di
insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli
articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , la presente legge
avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.
Art. 7.
Agli insegnanti elementari
laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da
almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che in possesso del
prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie
o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a
"buono", è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi
alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.
Per gli
insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e
per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal
precedente comma è ridotto ad anni tre.
Gli insegnanti che
abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo
comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in
graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente
articolo 4.
Tali graduatorie
saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli
articoli 4 e 6 della presente legge.
Anche agli
insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel
terzo comma del precedente articolo 6 e nel terzo comma del precedente articolo
2.
Art. 8.
Le riserve di
posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n.
831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la
cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1965, n. 1193 , a favore degli insegnanti inclusi nelle
graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono
elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio
di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.
Entro il 31 marzo
di ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione procederà al reperimento di
tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a
cattedre di ruolo ordinario.
Nei posti così
reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1°
ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro per la
pubblica istruzione.
Le nomine in
ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici,
dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.