Legge 15 marzo 1997, n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997
Allegato 1
Capo I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai
sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti
locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli
altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1
e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e
commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze
armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo
Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni
culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo
stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza,
immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni
elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni
referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema
valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e
sicurezza pubblica;
m) amministrazione
della giustizia;
n) poste e
telecomunicazioni;
o) previdenza sociale,
eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione
universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione
generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia
di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei
commi 1 e 2:
a) i compiti di
regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità
indipendenti;
b) i compiti
strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo
nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la
tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i
programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il
trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi,
ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa,
il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati
localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il
sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata
sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente.
ñ
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e
dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle
regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta
alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della
organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le
rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle
regioni e dagli enti locali.
ñ
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono:
a) individuati
tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati,
nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle
regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e osservando il principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della
presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai
sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i
criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le
regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene
gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo
esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le
procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale
modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti
locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione
anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad
essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti
statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse,
trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal
conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e
l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le
modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le
modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può
avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali,
d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli
stessi;
g) individuate le
modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative
di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le
modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di
cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e della
conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
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Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo
117 della Costituzione, le regioni, in conformità
ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e
agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì
essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove
costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui
all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi
1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di
sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative,
con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire
l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle
famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di
completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni
amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle
funzioni di programmazione;
c) il principio di
efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei
compiti divenuti superflui;
d) il principio di
cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire
un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione
europea;
e) i princìpi di
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente
attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico
soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f) il principio di
omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di
adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione
ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio
delle funzioni;
h) il principio di
differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle
diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e
strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della
copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
l) il principio di
autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle
regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi
pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle
regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei
bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a
quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative
risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il
Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè
gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi
forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25
della legge 8 giugno
1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69
ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio
2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e
costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei
servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità
di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire,
riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al
comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli
14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali
unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in
particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese
operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi
compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato
globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche
in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza
della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori
produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività
relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e
riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e
alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3
della legge 8 giugno
1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di
cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione
adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad
emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti,
uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti
locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale.
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Art. 5.
1. È istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri
componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con
il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per
la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri
previsti dalla presente legge;
b) verifica
periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente
legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
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Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui
all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali,
che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro
venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze
sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette.
Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
ñ
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla
loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai
conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del
tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere
congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al
comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali
funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono
comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,
comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro
cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni
caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla
data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
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Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché
le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola
regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque
giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti
di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri,
previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei
ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1
e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano
stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli
atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni
concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4,
secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e
alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo
comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma
3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento dell' attività amministrativa delle regioni
e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13,
comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo
e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma
1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a)
del primo comma dell'articolo 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
ñ
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei
poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della
medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva
obbligatoria;
b) semplificazione
delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione
in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra
Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e
organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione
delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i
casi di dissenso;
d) definizione delle
forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
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Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
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Capo II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri,
anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti
pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza,
nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e
razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore
della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel
settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e
integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un
anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente
legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo
2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione
politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni,
nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) completare
l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro
privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo
ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i
dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un
ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e
rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i
decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina
relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo
sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le
amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;
prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che,
prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad
un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni
dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni
dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il
30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale
atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle
relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di
servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure
di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la
definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi
di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,
della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)
le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse;
alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla
lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono
sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli
siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q)
è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per
profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi
a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
ñ
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà,
oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il
collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei
ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo
e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione,
riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al
conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a
Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente
riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di
efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi
amministrativi;
c) garantire al
personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra
il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il
transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le
competenze;
d) trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla
responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare
e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla
razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto
conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e
dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in
ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio
della nuova legislatura;
g) eliminare le
duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo
livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e
di organicità;
h) riorganizzare e
razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto
previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione
con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa
con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei
servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al
controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se
organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle
comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora
esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali
impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a
dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di
ciascuna regione;
l) riordinare le
residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna
provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le
quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in
parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla
attuazione dell'articolo
14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione
finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e
degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in
via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le
funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e
princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette
dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di
direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli
uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività
amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la
speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione
delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi
centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di
adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le
strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento
dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e
missioni;
s) realizzare gli
eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di
mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni
centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1
della presente legge, nonchè di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i
livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205
e 206, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, fermo restando che
le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i
processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di
personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione
ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo
rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per
cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di
comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta
di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro
interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei
ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a
domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni
organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.
ñ
Art. 13.
1. All'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro,
nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli
uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di
decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il
Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i
decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I
regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei
regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
ñ
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si
atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) fusione o
soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di
enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in
ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura
di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in
associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non
svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri
enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di
utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in
carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di
organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il
profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione
ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di
norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e
nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle
spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di
comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) programmazione atta
a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.
ñ
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e
delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si
impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti
esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
ñ
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, individua, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a
progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e
all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato
procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei
progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai
sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1,
2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata
accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore
esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la
revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso
delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente
ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente
articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli
2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei
processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente
legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per
l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei
provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma
collegiale.
ñ
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè
ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che
ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di
supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e
istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei
risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo
ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso
sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei
diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che
ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla
elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità
ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito
dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla
allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di
valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di
cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro
- Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da
definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle
attività di cui al comma 1.
ñ
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto
previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti
ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di
una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale
della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale
della ricerca;
b) riordino, secondo
criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro
struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del
personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il
massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più
agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la
disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e
della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e
media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche
con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di
interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando
gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente
legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme
di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di
organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività
di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e
sociale;
e) riordino degli
organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti
universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei
servizi;
f) programmazione e
coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della
politica di ricerca;
g) adozione di misure
che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne
favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università,
scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad
aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di
intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41
dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi
di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e
individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati
per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la
natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di
funzionamento;
c) sia delineata la
tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonchè di
quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.
ñ
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme
previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o
sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
ñ
Capo III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In
allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al
comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi
che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità
territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli
enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della
Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della
Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti
criteri e princìpi:
a) semplificazione dei
procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le
competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del
numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse;
e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione
ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad
organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche
decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità,
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione
delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i
casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata
adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di
forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di
pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del
pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo
stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente
legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti
materie:
a) sviluppo e
programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e
funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta;
c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le
università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi
per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per
l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a),
b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle
norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1,
il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta
di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al
medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
ñ
Capo IV
Art. 21.
1. L'autonomia delle
istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo
di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia
di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti
tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per
tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si
provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli
schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di
garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in
cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui
vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre
2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che
per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni
caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà
territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per
l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo
criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello
Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria
è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e
di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati
da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori
di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità
di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.
Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano
conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le
istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di
cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli
obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata
alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza
e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie
innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità
oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa
da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella
scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi
di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di
opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli
studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum
e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica
e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa
che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito
di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le
scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo
III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle
Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche,
ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti
resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata
ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la
scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le
modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È
abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità
e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione
della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a
norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione
degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto
dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del
collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera i);
e) attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di
insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà
di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione,
ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane,
di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità
in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i
compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo
13, comma 1;
c) la revisione del
sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata
anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione
della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una
istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia
di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione
presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione
sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione.
ñ
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque
minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i
marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso
Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro Ittico
Tarantino-Campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle
province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in
base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1
la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del
tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli
interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente
interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui
al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono
cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i
patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di
gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso
affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province
autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il
termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle
vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato,
determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle
finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate,
tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per
gli interessi turistici.
ñ
Allegato 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato
(con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
articolo 55, e successive modificazioni;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25,
sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24,
comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un
contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive
modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive
modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni
culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3,
comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese
per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e
successive modificazioni;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive
modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi
di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.
ñ
6. Presa in consegna di immobili e compiti di
sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di
esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive
modificazioni;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese
per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni.
9. Procedimento di concessione per
l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale
o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14
agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e
successive modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la
distribuzione automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18
settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
ñ
11. Procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici
pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive
modificazioni;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e
servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6,
modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di
occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modificazioni;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive
modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi degli
impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12
maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
ñ
16. Procedimento per la disciplina degli albi
dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e
dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili,
all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni,
nonchè di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile,
articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive
modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive
modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e
successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e
successive modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione per causa
di pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso
le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro
per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive
modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni.
ñ
21. Procedimento di concessione di beni
demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni
di condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre
1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 13
agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di
infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria
(modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e
successive modificazioni;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio
pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi
collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica
dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica
della struttura amministrativa e della dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e
successive modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini
per i contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive modificazioni.
ñ
26. Procedimento di autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei
capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonchè dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di
incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21,
28, 29 e 31;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e
degli uffici del segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei
supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza
dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12
agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione
alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di
cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni,
assegni e indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive
modificazioni;
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
ñ
31. Procedimento per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti
di collaborazione per attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e
successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario
scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con
esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo
150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli
esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma
nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e
di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal
servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
ñ
36. Procedimenti in materia di ordinamento
dello stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e
successive modificazioni.
37. Istruttoria per la valutazione di
incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della
ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e
privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo
della Croce rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo
7.
40. Procedimento per l'assegnazione del
contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile
1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1,
comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
ñ
41. Procedimenti per l'ammissione alle
agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le
innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con
determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della
proprietà dei risultati, nonchè per incentivare la ricerca, l'innovazione e
la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni;
legge 1° marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli
impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e
commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle
sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle
acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
ñ
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità
medicinali di automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e
commercializzazione di presidi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante
testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di
escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso
industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere
interne nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
ñ
51. Procedimento relativo alla organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione
di nuovi interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi
straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1° marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a
favore dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla
cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
ñ
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il
finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento
dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria
bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo
6.
59. Procedimenti per la concessione di
finanziamenti a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a
favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
ñ
61. Procedimenti relativi agli interventi a
favore dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di contributi
per la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di
contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare
in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali
in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di
finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
ñ
66. Procedimenti di concessione di contributi
ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le
esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il
finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonchè
alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di
concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi
a consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi
a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
ñ
71. Procedimenti di concessione di contributi
alle camere di commercio italiane all'estero:
legge 1° luglio 1970, n. 518, e successive
modificazioni.
72. Procedimenti di concessione di contributi
per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla
partecipazione a società ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo
nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9
gennaio 1978, n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per
pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
ñ
76. Procedimenti di concessione di beni del
demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la
realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive,
turistiche e per quelle relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione
del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni
di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività
commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635;
legge 1° marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità
da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su
bevande e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi
idrogenati e margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
ñ
81. Procedimento di controllo su importazione,
produzione e detenzione latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e
alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di
chiusura e contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142,
convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
ñ
86. Procedimento per la certificazione
antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55.
87. Procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei
contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai
fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del trattamento
di Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
ñ
91. Procedimento per la concessione del
trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di
solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di
ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di
sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per
mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa
subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione
e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione
di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
ñ
96. Procedure relative alla composizione e al
funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e
all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese
artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od
al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e
di trasformazione degli impianti;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di
attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti
attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane od al Registro delle imprese;
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di
autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi
industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati
alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di
qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa
all'INAIL degli assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
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101. Procedimenti di riconoscimento
dell'invalidità civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti
pubblici di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle
concessioni edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e
successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo
4) e successive modificazioni.
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106. Procedimenti per l'aggiudicazione di
appalti di lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni;
legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive
modificazioni;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di
autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive
modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione
all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in
uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni.
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111. Procedure per la verifica e il controllo
di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive
modificazioni;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei
fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni;
legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive
modificazioni;
legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive
modificazioni;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
successive modificazioni;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
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