Legge 26 luglio 1970, n. 576
conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970,n.370, concernente il
riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale
insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria
ed artistica.
(pubblicata
nella gazzetta ufficiale n.200 del 8 agosto 1970)
Preambolo
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del
servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
primo comma, dopo la parola: pareggiate, sono aggiunte le parole: comprese
quelle allo estero.
All'articolo 1,
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
Parimenti è
riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili
statali.
All'articolo 1,
il secondo comma è sostituito con il seguente:
Agli stessi fini
e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui
al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle
scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate,
comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie,
con qualifica non inferiore a -buono - o che risulti prestato senza demerito
nei casi in cui non si stata attribuita la qualifica.
All'articolo 2,
primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle scuole elementari statali, sono
aggiunte le parole: o degli educandati femminili statali.
All'articolo 3, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
Ai docenti di cui
al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale
direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il
servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti
giuridici ed economici.
All'articolo 4,
secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo retribuiti, sono aggiunte
le parole: e quelli per gravidanza e puerperio.
L'articolo 11 è
sostituito con il seguente:
Per l'attuazione
del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per
l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi
sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e
milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.
All'articolo 12,
le parole: di lire 14.500 milioni, sono sostituite con le parole: di lire
15.000 milioni.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì
26 luglio 1970
Saragat
Rumor - Misasi -
Colombo - Giolitti
visto, il
guardasigilli: Reale