Legge
28 febbraio 1987, n. 56
"Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O)
TITOLO I
Norme in materia di collocamento ordinario
1. Commissioni e sezioni
circoscrizionali per l'impiego. –
1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva
dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per
l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente
legge.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni
circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali,
tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle
articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul
territorio.
3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta
della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione
circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire
recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per
l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio
di collocamento.
4. I lavoratori residenti nel territorio della
circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato,
devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la
loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di
collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione
maturata.
5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita
la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta
dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente,
da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei
datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un
supplente.
6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni
e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali
dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il
lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle
direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni
alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del
collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.
8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti
territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del
collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni
circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
2. Collocamento in agricoltura. –
1. Restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di
collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.
2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e
dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi
delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a
commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura
istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche
diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità
previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le
commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni,
di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di
presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti
dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni
socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che
interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di
regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le
commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra
loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata
sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai
flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni
interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e
delle offerte di lavoro.
5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo
1970, n. 83, è nominata dal direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica
tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da
sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di
lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro
effettivo è nominato un supplente.
6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali
della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua
ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
3.
Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari
delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni
decentrate. –
1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i
recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali
necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo
criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono
dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali
dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione
all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità
stabiliti dagli stessi comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1
sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
4. Commissione centrale e commissioni regionali per
l'impiego. –
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di
Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di
presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e
fissare" sono sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione
fissandone".
2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un
membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei princìpi
di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello
Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto
parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per
l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché
delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi
al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le
attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle
amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.
5. Compiti delle commissioni regionali per l'impiego. –
1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono
l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva
del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia
con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della
commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi;
svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione
professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la
istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di
mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione,
operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che
agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre
circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in
determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di
lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile
collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le
iniziative con le attività di orientamcnto, di formazione, di riadattamento
professionale svolte o autorizzate dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle
competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione
nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la
dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;
f) possono esprimere parere, attraverso apposita
sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla
presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni
circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali,
connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori
iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione,
procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle
in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che
sussista violazione della legge 9
dicembre 1977, n. 903, avvalendosi
dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per
l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di
opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini
presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro
sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.
6.
Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali,
provinciali e circoscrizionali. –
1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego
nonché ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e
circoscrizionali di cui alla presente legge è corrisposto un gettone
giornaliero di presenza, secondo modalità e misure stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro.
2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che
siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione
dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni
stesse.
7. Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. –
1. La direzione generale del collocamento della manodopera
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione
di direzione generale per l'impiego.
8. Osservatorio del mercato del lavoro. –
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del
lavoro. Essa:
a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo
stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e
sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali,
sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e
universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse
nell'ambito della CEE;
b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche
effettuate ai vari livelli territoriali;
c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento
del mercato del lavoro;
d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui
alle lettere a), b) e c);
e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione
centrale per l'impiego.
2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del
mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal
presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per
l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti
designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro
del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica
istruzione, dal presidente dello ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca
d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di
due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è
incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema
informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di
valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.
3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione
generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli
osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.
4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di
rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali
dell'ISTAT.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera
utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.
6. Al fine di concorrere all'elaborazione e
all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità
istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di
ricerca, apposite convenzioni.
7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai
compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di
personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici anche
economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero
da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per
motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e
riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di
durata non superiore a due anni.
9. Obblighi di informazione a carico delle imprese. –
1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del
lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione
occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a
fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie
previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.
2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del
mercato del lavoro territorialmente competente.
3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in
genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono
indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le
previsioni quantitative e qualitative di occupazione.
4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni
regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su
aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali,
avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle
amministrazioni e degli enti pubblici interessati.
5. Alle imprese aderenti ad associazioni
imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito
assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione
dei dati richiesti tramite le associaioni medesime.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per
l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia.
10. Classificazione dei lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento. –
1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono
classificati nel modo seguente:
a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima
occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti
ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la
iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo
determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno
solare;
a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in
cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo
(1);
b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati
alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;
c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di
vecchiaia o di anzianità.
2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di
precedenza nell'avviamento al lavoro.
3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce
uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione
delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione
economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle
liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale
per l'impiego.
4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di
collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di
disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.
(1) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 29 dicembre 1990, n. 407
11. Disciplina delle modalità di attuazione del
collocamento. –
1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale
per l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del
collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali
per l'impiego.
12. Cancellazione dalle liste. –
1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato
motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a
tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la
commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità
di disoccupazione e la cancellazione dalle liste (2).
(2) Articolo così modificato dall'art. 30 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
13. Servizio di leva. –
1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il
servizio militare di leva mentre è iscrito nelle liste del collocamento, il
periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di
iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.
14. Accertamento della professionalità. –
1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la
sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare
l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle
strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti
dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, ovvero delle
attrezzature messe a disposizione dalle imprese.
15.
Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello
stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione. –
1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del
trattamento economico e normativo offerto.
2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il
nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello
di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.
3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno
l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla
commissione regionale, per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello
stato di disoccupazione.
4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato
motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione
circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di
disoccupazione e la cancellazione dalle liste.
16. Disposizioni concernenti lo Stato
e gli enti pubblici. –
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che
svolgono attivitá in una o piú regioni, le province, i comuni e le unitá
sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non é richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilità, che abbiano la professionalitá eventualmente richiesta e i
requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante
dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (3).
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma
4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale
avviene con effetto immediato (4).
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si
esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie
delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi
nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte
le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le
modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività
in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono
all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto
di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della
graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione
delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei
bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di
principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto
ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. [Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente] (5).
(3) Comma così modificato dall'art. 4, del D.L. 21 marzo
1988, n. 86
(4) Comma così modificato dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223
(5) Comma soppresso dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.
17. Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o
circoscrizionali per l'impiego. –
1. L'impresa o il gruppo di imprrsr, anche tramite le
corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione
regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di
lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e
dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o
circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di
imprese nella quale siano statiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e
i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi
di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con
la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica,
l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di
lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione
può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e
giovanile.
2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a
periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In
detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e
di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine
di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che
hanno svolto tali attività formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione
circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale
per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale
per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando
siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione
circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata
di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
18. Surrogazione dell'organo
collegiale. –
1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente
legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in
relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due
successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte,
limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto
organo è costituito.
2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di
designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione
sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si
sostituisce alla organizzazione inadempiente.
19. Norme per i detenuti e gli internati. –
1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su
richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito
della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale
deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte
di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse,
appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e
degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro
extrapenitenziario.
2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi
nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di
internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su
richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto
penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di
internamento.
3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce
causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o
speciale.
4. Quando viene svolta un'attività lavorativa emunerata
all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al
comma 3 non è cumulabile con ia retribuzione fino a concorrenza
dell'ammontare della retribuzione medesima.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di
computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex
detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15
giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di
carcerazione.
6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli
istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto
medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle
leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla
tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.
7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno
dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di
svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio
conto.
20. Organi provinciali del collocamento e ricorsi. –
1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per
l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in
qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei
rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle a ociazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un
supplente.
2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione
circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è
ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine
di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione
all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento
adottato dalla sezione.
3. Della presentazione del ricorso deve essere data
notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita
sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere
visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali
controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del
ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.
4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui
ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la
commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi
quindici giorni decide il direttore dell'uffcio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si
intende respinto.
21. Disposizioni in materia di apprendistato. –
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come
modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di
tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata
superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con
esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza
distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non
può essere superiore a 5 anni.
3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di
assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta
nominativa.
4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli
stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere
specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali
di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.
6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed
assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti,
fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
22. Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25
del 1955. –
1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso
di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di
attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme
contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti
collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite
massimo retributivo.
23. Disposizioni in materia di contratto a termine. –
1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi
individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale
dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine
rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis,
D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto
di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (6).
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali
servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti
collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di
collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.
4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato
la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano
l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.
(6) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 20 maggio
1993, n. 148.
TITOLO II
Esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro
24. Istituzione delle agenzie per l'impiego. –
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni
regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in
ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli
osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti
all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile
al fine di:
a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare
l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato
del lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed
ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva
del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della
regione in materia.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa
le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per
l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con
quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico
progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la
commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di
governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento
delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale
che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine
di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento
economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica
amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale
comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere
scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di
analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine
rinnovabile.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno
finanziario per il funzionamento delle agenzie.
5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione
del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti
locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i
relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per
l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.
7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione
regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facoltà di
non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni
in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che
siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti
dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome
di Trento e di Bolzano.
25. Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego. –
1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su
proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre
deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei
lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul
territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in
specie di quella giovanile.
2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma
1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera.
26.
Sanzioni. - (7).
(7) Sostituisce l'art. 27, L. 29 aprile 1949, n. 264, che ora recita:
""27. 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione
delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se
adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino
a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.
2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli
Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione
ammistrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore
interessato.
3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione
circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo
comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni
lavoratore interessato."
27. Sanzioni per la violazione di norme in materia di
collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli. - ....(8).
(8) Sostituisce con quattro commi i primi sette commi
dell'art. 20, D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 che, quindi, recita:
"20. Chiunque esercita la mediazione in violazione
della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene
sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda è aumentata fino al triplo.
I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni
lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che,
avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13,
omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non
ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto.
I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla
commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma
dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da
lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo sono destinati all'attività di studio, di ricerca e di
sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913,
n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di
prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo."
28. Rapporto all'Ispettorato
provinciale del lavoro. –
1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26,
secondo e terzo capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, è presentato
all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
29. Disciplina speciale per le
province autonome di Trento e di Bolzano. –
1. Le funzioni attribuite alle commissioni
circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni
locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli
8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano
gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni
circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province
autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori,
addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi
dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio
nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli
osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite
convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
30. Copertura finanziaria. –
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente
legge è valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi,
di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di
collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonché per il
potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie
atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio
nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per
l'impiego.
2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1,
ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno
1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130
miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilanco triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno
finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Servizio
nazionale dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentale» e «Servizio
dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata»; quanto a lire 112 miliardi
per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici
accantonamenti: «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», «Agenzie
del lavoro sperimentali» e «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti
pilota in materia di avviamento al lavoro».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. Abrogazione di norme. –
1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981,
n. 24.
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