Legge 29 dicembre 1988, n. 554
Disposizioni
in materia di pubblico impiego
(Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1989, n. 1)
Art.1.
1. Per l'anno
1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale
non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa
possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei
posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dall’1
gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le
amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in
ciascuna qualifica funzionale.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati
gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per
la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni
di cui al comma 1.
3. Le province, i comuni, le
comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale
in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio comunque verificatesi dall’1 gennaio 1988 e non
coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dall’1
gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili
professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;
b) agli stessi
enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.
4. Tutte le predette assunzioni
possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina
della mobilità prevista dal D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo
rendessero necessario, potra essere modificato o integrato con altro analogo
decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti
locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a
mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione
siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6, D.L. 1 febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 1988, n. 99. Gli enti di cui
al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla
predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla
mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti
segnalati ai sensi dell'art. 3 del
D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.
5. Possono
comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano
iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.
6. Le unità
sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire
i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla
regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo
1988, n. 67.
7. I concorsi
banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di
posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola
dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli
altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'art. 16 della L.
28 febbraio 1987, n. 56 e del comma
4-ter dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 20 maggio
1988, n. 160.
8. Sono altresí
consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni e
integrazioni, 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 2 aprile 1968,
n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile
1968, n. 482, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 24
della legge 11 marzo 1988, n. 67.
9. Gli enti locali e loro
consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i
sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei
limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso
titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle
graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per
l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima.
10. I posti
attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di
valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della
programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
11. Il personale
i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie
risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità
volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità
di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme
del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro
comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Art. 2.
1. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio
decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli
idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.
2. Per gli enti
locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con
riferimento anche al rapporto nazionale dipendentipopolazione.
3. I reclutamenti
o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i
trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad
ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei
frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in
servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della
Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei
servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso
presso le scuole e gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per
comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta per i
provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
4. Con le modalità indicate nel
comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una
programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle
ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti in servizio
del personale delle Forze armate.
5. A decorrere
dal 1 gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24,
commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
Art. 3.
1. Per l'anno
1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico
ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni
ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il
31 dicembre 1988.
2. Per il
medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai
sensi dell'art. 1 della L. 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione
di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della L.
27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo
comma dell'art. 18 della L.
25 ottobre 1977, n. 808.
3. Per effettive,
motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto
previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.
Art. 4.
1. All'Ente ferrovie dello Stato,
alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate,
provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 8, ed
all'articolo 2, comma 1.
2. Il personale
dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in
esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche
amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità
previste dal D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, e successive eventuali
modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. Il
personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o dei vari
profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'art. 19, comma
terzo, della L. 15 novembre 1973, n. 734.
3. L'Ente ferrovie dello Stato e
le aziende di cui al comma 1 effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a
mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore
alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti
nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, con le modalità previste
dai commi 1, ultimo periodo (come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, del D.L.
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio
1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'art. 16 della L.
28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 5.
1. Per le unità
sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni
le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale,
nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'art. 9, quinto
comma, della L. 26 aprile 1983, n. 130, e dagli
stanziamenti di bilancio.
2. Le unità
sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di
applicazione del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla L. 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti
dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze
di organico e gli esuberi, con le modalità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325,
e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della presente legge.
3. Per le unità
sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i
processi di mobilità tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non
economici dipendenti dalle regioni e delle unità sanitarie locali in ambito
regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
325, e successive eventuali modificazioni
disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. L'elenco del
personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse
regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza
dei relativi posti, è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che provvederà alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325,
e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma
4, della presente legge.
5. I posti degli
enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili
professionali non coperti con i processi di mobilità attuati dalle stesse,
devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che
provvederà a disporne, ove possibile, la copertura con le modalità di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325,
e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma
4, della presente legge.
6. I termini di
cui all'articolo 9 della
legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati
al 31 dicembre 1990.
Art. 6.
1. Il personale
interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al
regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con
facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali
fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione
di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti
utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso
gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale
iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza
viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente
presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta
l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo
trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi
capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle
posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche
nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a
seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.
4. L'indennità di
anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale
interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità
utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il
maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
5. Con
regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme
di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 7.
1. Le amministrazioni civili
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti
pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo
parziale.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo
1983, n. 93, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere
emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del
rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Per il
reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia di reclutamento di personale a tempo pieno.
4. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le
tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di
servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di
lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e
profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresì
definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali
dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili
professionali per i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di
lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in
rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute; il
trattamento economico, che dovrà comumque essere stabilito in misura
percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della
corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; e le
modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa.
5. Sulla base di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili
professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e
l'articolazione dell'orario di lavoro.
6. Le
amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato,
pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali
non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile
per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni
di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo
1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo
interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva,
dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e
ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e
del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale,
della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai
portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei
tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazionelavoro, nonché per
ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti
rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano
il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni
previste dall'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e
successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede
garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle
unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del
possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Per la
predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i
quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche
funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli
organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi
di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi
professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie
delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio
si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante
variazioni compensative.
8. Realizzati i
progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono
costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non
sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente
rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle
eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le
amministrazioni interessate.
Art. 8.
1. In attesa del riordino del
sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il
personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente
articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione
vigente.
2. Ai fini
dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione
interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio
ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento
di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno
ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente
risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di
servizio a tempo pieno.
4. Per la base di
calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni
previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
5. Per gli
iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al
personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26
della legge 29 aprile 1976, n. 177, è
ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al
comma 3.
6. Ai fini della
liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al
comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 1,
quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965,
come sostituito dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
7. Per i
dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto,
gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine
rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando
il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i
dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini
del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di
altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di
lavoro a tempo pieno.
Art. 9.
1. Per il biennio 1989-1990 i
fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in
ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per gli anni
medesimi, di cui alla legge 1 marzo
1986, numero 64.
2. Ai fini di cui
al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. La quota di stanziamento per
l'anno 1988 di cui all'articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura
dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.
2. Il
Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate
possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di
centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o
istituti privati particolarmente esperti nel settore.
3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il
Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti
anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga
a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione
amministrativa.
4. Con il decreto
di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato
tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 11.
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10
della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e
sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417,
nonché le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge
9 febbraio 1979, n. 49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101,
e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono
sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione
dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della
dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31
dicembre 1990.
2. I nuovi
criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni
alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche
procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessità di realizzare una
programmazione dell'aumento di produttività.
Art. 12.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed ha effetto dall’1 gennaio 1989.
data a Roma, addì
29 dicembre 1988
Cossiga
De Mita,
presidente del consiglio dei ministri
visto, il
guardasigilli: Vassalli