Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Indennità
di maternità per le lavoratrici autonome.
(gu
n. 004 del 07/01/1988)
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Art. 1. Indennità giornaliera di gravidanza
e puerperio
1. Dall'1 gennaio 1988 è
corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957,
n. 1047 , 4 luglio 1959, n. 463 , e 22 luglio 1966,
n. 613 , una indennità giornaliera per i periodi di
gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente
legge.
Art. 2. Modalità di erogazione
1. L'indennità di
cui all' articolo 1 viene erogata dall'istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un
certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per
territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del
parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.
2. In caso di adozione o di
affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui allo articolo 1
spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non
abbia superato i sei anni di età.
3. L'Inps
provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 3. Lavoratrici coltivatrici dirette,
colone e mezzadre
1. Alle lavoratrici coltivatrici
dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto,
una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima
giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'
articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il
parto.
Art. 4. Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività
commerciali
1. Alle lavoratrici autonome,
artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella a e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
Art. 5. Indennità in caso di aborto
1. In caso di aborto, spontaneo o
terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su
certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per
territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi degli
articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.
Art. 6. Copertura degli oneri
1. Alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con
un contributo annuo di l. 18.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività
commerciali, a partire dall'1 gennaio 1988.
Art. 7. Variazioni dei contributi
1. Al fine di assicurare
l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione dell'Inps, con proprio decreto stabilisce le
variazioni dei contributi di cui all' articolo 6 , comma primo, in misura
percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
Art. 8. Trasferimento fondi
1. I fondi di cui all' articolo 23
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , debbono essere
versati all'Inps al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Abrogazione di disposizioni
1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì
29 dicembre 1987
Cossiga
Goria, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Vassalli