Legge 29 dicembre 1988, n. 544
Elevazione
dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni
Art. 1. - Maggiorazione
sociale dei trattamenti pensionistici
1.
Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a
domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000
mensili, per tredici mensilità, a condizione che:
a) non posseggano
redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione
sociale:
b) non
posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei
redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
2.
Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1
è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.
3.
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da
non comportare il superamento dei limiti stessi.
4.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei
redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli
assegni familiari.
5.
La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta,
con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), al quale compete l'accertamento
delle condizioni per la concessione.
6.
La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di
stato di famiglia nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito
modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede
dell'Inps territorialmente competente.
7.
In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato all'erogazione della
maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa
alla esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in
sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L.
4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante
è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di
una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente
percepite, a favore del Fondo sociale.
9.
La suddetta sanzione è comminata dall'Inps attraverso le proprie sedi
territorialmente competenti.
10.
La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né
pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della
presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° luglio 1988 o dal mese
successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1° luglio 1988.
11.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Inps concernenti la
concessione della maggiorazione, nonché per la comunicazione delle sanzioni
pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero,
per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni.
12.
Con effetto dal 1° gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale,
secondo la disciplina del presente articolo, è estesa ai titolari
ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000
mensili, per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione dei limiti
di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13.
Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della L.
15 aprile 1985, n. 140.
Art.
2. - Aumento della pensione sociale
1.
Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale di cui all'art. 26 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi
successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in
stato di bisogno.
2.
La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici
mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle
condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per
la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in
relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
3.
L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:
a) non possieda
redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo
della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda,
se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui
alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della
pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4.
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere
a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare
il superamento dei limiti stessi.
5.
Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei
redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli
assegni familiari.
6.
L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse
modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Inps, al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7.
La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di
famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede
dell'Inps territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'art. 26 della L.
4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre
alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena
pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a
favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'Inps attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.
8.
In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato all'erogazione di un acconto
dell'aumentata di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione
relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli
interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'Istituto medesimo.
9.
L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge,
l'aumento decorre dal 1ø luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
10.
Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della L.
15 aprile 1985, numero 140.
Art.
3. - Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo
1.
Con effetto dal 1ø gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4)
del comma 1 dell'art. 5 della L.
15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche
per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4
dello stesso articolo.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la
rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianità contributiva
superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di
retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1ø gennaio 1988, ulteriori
miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, con effetto dal 1ø gennaio 1990, per un ammontare
complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Art. 4. - Miglioramento delle pensioni a carico delle
forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a
carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale
1.
Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del
regime generale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza
per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1989, sentite le
categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri
previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi
oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie
interessate.
Art.
5. - Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico
1.
Ai titolari delle pensioni di cui all'art. 1 della L.
29 aprile 1976, n. 177, che non hanno
beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il
riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui all'art. 7 della L.
17 aprile 1985, n. 141, e delle
disposizioni della L. 2 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti
integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima
mensilità, nella misura di:
a) dal 1° gennaio
1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per
quelle di reversibilità;
b) dal 1° gennaio
1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per
quelle di reversibilità.
2.
Miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati
che non hanno fruito dei benefici di cui al D.L. 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre
1987, n. 468, e di cui alla L. 6 agosto 1984, n.
425.
3.
I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai
titolari delle pensioni di cui all'art. 4, comma 1,
della L. 17 aprile 1985, n. 141, nonché ai
titolari delle pensioni di cui all'art. 8 della L. 24 gennaio 1986, n. 16. Il
conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196
miliardi è anticipato alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà alle stesse
rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a
carico del bilancio dello Stato.
4.
L'onere per i miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal
Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai
titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa
di previdenza per il personale telefonico statale, è a carico del Fondo e della
Cassa predetti.
5.
Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono
d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in
carico le relative partite di pensione.
6.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire
150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1990.
Art.
6. - Benefici per gli ex-combattenti
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 della L.
15 aprile 1985, n. 140, titolari delle
pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore
al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del
rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie,
nella misura di lire 30 mila mensili.
2.
Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si
applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 6 della L.
15 aprile 1985, n. 140.
Art.
7. - Pensioni dei liberi professionisti
1.
I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi
professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989,
con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle
singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti
necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro
carico, sempreché le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo
consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.
Art.
8 - Copertura finanziaria
1.
All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire 1000 miliardi
per l'anno 1989 e in lire 1500 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante
dall'applicazione degli artt. 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del
trattamento di minimo vitale" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento "Istituzione del trattamento di minimo vitale".
2.
All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed
in lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione
degli artt. 3 e 5, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti
pensionistici pubblici e privati" e, per gli anni 1989,1990 e 1991,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici
pubblici e privati".
3.
All'onere derivante dall'art. 6, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1989,
in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in lire 60 miliardi per l'anno 1991, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989 1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989
I'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria"
e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento "Revisione delle contribuzioni
sociali".
4.
Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Inps fissato per l'anno 1989 si
intende al netto della spesa a carico dell'Istituto stesso derivante
dall'applicazione della presente legge.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.