Legge 4 agosto 1977, n. 517.
"Norme sulla valutazione degli alunni e
sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico"
(Pubblicata nella G.U. 18 agosto 1977, n. 224)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
TITOLO I
SCUOLA ELEMENTARE
Art. 1
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono
l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il
momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni
sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di
classe.
La valutazione dell'esame è fatta collegialmente
dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati
dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una
all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio.
L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non
ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso
ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata
relazione.
Art. 2
Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di
agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni
della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di
integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione
di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970 , anche se appartenenti a ruoli
speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme
particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli
enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese
dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo
comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e
delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione
del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione
didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle
esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e
aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni
bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica
nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma
di lavoro didattico.
Art.
3
Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di
riparazione e quelli di seconda sessione.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui
al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere
esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda,
terza, quarta e quinta.
Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di
idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono
concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono
ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove
suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di
non ammissione alla classe successiva.
Art. 4
L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a
compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente
le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola
nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui
livelli di maturazione raggiunti.
Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta
trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una
valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il
cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci
dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente
programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.
Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la
base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio
dell'alunno alla classe successiva.
La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono
documentati con apposito attestato.
Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola
dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva
o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive rnodificazioni ed integrazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.
Art.
5
Per le classi di scuola elementare, che svolgono
sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica qualora siano previste forme alternative all'uso
del libro di testo è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al
costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di
altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel
progetto di sperimentazione.
TITOLO II
SCUOLA
MEDIA
Art. 6
Sono
aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda
sessione.
I
candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media
nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio
1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile
1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di
idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.
Le
prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati
assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio
dell'anno scolastico successivo.
Gli
alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della
famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto
essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono
ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove
suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di
non ammissione alla classe successiva.
Art. 7
Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e
la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione
educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a
carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa
classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di
realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli
alunni.
Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma
sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti,
di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e
in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano
richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni
portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono
costituite con un massimo di 20 alunni.
In tali classi devono essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme
particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli
enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolatico distrettuale.
Le attività di cui al primo comma del presente articolo si
svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e
fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare
riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un
programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere
elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati
dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe. Esse sono
attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo
settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel
programma di cui al precedente quinto comma.
Il suddetto programma viene periodicamente verificato e
aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste
dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica
nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro.
Le classi di aggiornamento e le classi differenziali
previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite (1).
(1) Per la parziale abrogazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo, vedi l'art. 14, L. 20 maggio 1982, n. 270.
Art. 8
Con
ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le
modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
In
particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello
studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le
condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del
doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.
Le
attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla
lettera b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417.
Art.
9
Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è
tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno
contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della
scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento
e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole
discipline.
Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti
trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per
ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello
globale di maturazione.
Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori
dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle
iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi
del precedente articolo 7.
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale,
delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della
prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza
classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
Il
giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione,
con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di
cui alla legge 5 aprile
1969, n. 119 (2), che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9.
La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono
documentati con apposito attestato. Per lo svolgimento dell'esame di licenza
della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 (2), che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e
successive modificazioni e integrazioni.
(2) Ha convertito in legge il D.L. 15 febbraio 1969, n. 9
TITOLO
III
NORME COMUNI
Art. 10
L'obbligo
scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli
sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle
pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la
necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le
rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione
di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
Sono
abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e
l'articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297,
nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente
articolo.
Sono
estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla
frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.
Art. 11
Nella scuola elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il
10 settembre e termina il 9 settembre.
Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215
giorni esclusi i giorni festivi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31
dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari
ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni
rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro
il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella
scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica.
Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali
interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di
differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo
restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.
Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al
9 settembre. Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai
commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma
della scuola secondaria superiore.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle
arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica,
le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a
carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinarnenti
scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.
Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i
collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di
attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da
effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
Art.
12
Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta,
per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico,
sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola.
Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri
generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi
necessari.
Gli
edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune
o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo
assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per
iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono
stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla
sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
E' abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Art. 13
Le disposizioni di legge e di regolamento in materia
scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che
si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.
I collocamenti a riposo e le nomine del personale
ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del
predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.
Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio
rimane fissata al 1° ottobre.
Art.
14
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti
articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in
attuazione della presente legge (3).
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a
stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico
1977-78.
(3) Con D.M. 7 settembre 1978 (G.U. 30 giugno 1979, n. 178) è
stata disposta l'approvazione dei modelli definitivi della scheda personale
dell'alunno di scuola elementare e dell'attestato della frequenza e del
giudizio finale.
Art. 15
Per
le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno,
eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore
settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è
corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico
richiamato dalla norma medesima.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 16
Le disposizioni della presente legge avranno effetto
dall'anno scolastico 1977-78.
Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno
luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.
Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno
scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.
Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con
le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il
collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione
didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.
Art. 17
All'eventuale onere derivante dall'attuazione della
presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie
risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al
precedente articolo 7.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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