Legge 8 marzo 1999, n. 50
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9
marzo 1999
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. In
attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.
I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della
presente legge.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di
consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le
associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la
tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e
semplificazione.
Art. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione
procedimentale)
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In
sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le
modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono
essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";
b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è
sostituita dalla seguente: "quindicesimo";
c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies),
introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:
"g-sexies)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis.
I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da
semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione".
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis.
- 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le
sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
Art. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle
procedure)
1. Nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato
"Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui
all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non
immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche
estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori
della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione
di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto
comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze
e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi
delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in
aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali,
si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli
esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo può,
altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal
provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli
uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro
delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai
processi di delegificazione, semplificazione e riordino.
4. Ai
componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo è
assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale
pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza
organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità
del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione
della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso
le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e
poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10
unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto
privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 4.
(Relazione annuale di semplificazione)
1. Con la
relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio
complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli
strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la
soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro
sostituzione con strumenti alternativi.
2. La relazione
di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella
comunitaria.
Art. 5.
(Analisi dell'impatto della regolamentazione)
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo
sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto
della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli
schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o
interministeriali.
2. Le
Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione
contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro
esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.
Art.
6.
(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
1. Al fine di
migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi,
il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle
Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato
della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle
fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche
legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte
costituzionale.
Art. 7.
(Testi unici)
1. Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli
indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla
base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e
le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del
bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e
del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino
delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante
l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei,
comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore
di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi
unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri e princìpi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli
aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni,
non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data
di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina
della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna
università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data
di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme
che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo
unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il
Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo
schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è
emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni
parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo
può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo
14, 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato,
che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in
numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1
dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo
16, primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio
decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in
un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle
fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del
Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di
coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la
modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7.
Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f),
si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle
norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.
Art. 8.
(Testo unico in materia di pubblico impiego)
1. Entro il 31 dicembre 1999,
il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione
dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che
hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, del secondo contratto collettivo.
2. Nella
predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di
cui all'articolo 7, in quanto applicabili.
Art. 9.
(Norme finali)
1. Le attività
di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme
procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa
data.
2. È abrogato
l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta
salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il
terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono
soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione
della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino
alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione;
successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di
cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio
1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello"
sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999".
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1.All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915
milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè in lire 4.060
milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio
1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
(Applicazione di disposizioni)
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal
1o gennaio 1999.
Ù
Allegato 1
(articolo 1,
comma 1)
PROCEDIMENTI DA
SEMPLIFICARE
1) Procedimento
per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli
enti ecclesiastici
legge 11 luglio
1986, n. 390.
2) Procedimento
per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di
malattie professionali
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, articoli 53 e 54.
3) Procedimento
di classificazione delle industrie insalubri
testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto del
Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) Procedimenti
inerenti alla nautica da diporto
legge 11
febbraio 1971, n. 50.
5) Procedimento
di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992
legge 31
gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.
6) Procedimento
di sostituzione del liquidatore ordinario
codice civile,
articolo 2545;
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento
di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei
confronti delle società cooperative
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
legge 31
gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti
relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
regio decreto
18 giugno 1931, n. 778;
regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;
regio
decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936,
n. 1059;
regio decreto
22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo
1956, n. 182, articolo 9;
legge 24
novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile
1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera b), e
articolo 14;
codice di
procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196,
197 e 237;
disposizioni
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, articoli 14 e 15;
norme approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
legge 21
febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10
ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).
9) Procedimento
di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
norme approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto del
Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
regolamento
approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento
relativo alle spese di giustizia
regio decreto
23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto
23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti
per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria
e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio,
gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari
legge 8 agosto
1895, n. 556;
regio decreto 9
febbraio 1896, n. 25;
legge 21
febbraio 1989, n. 99;
testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile
1979, n. 103;
legge 11 maggio
1971, n. 390;
decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile
1957, n. 283;
legge 29
dicembre 1990, n. 405;
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291.
12) Procedimento
per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari
del giudice
legge 8 luglio
1980, n. 319, articolo 11.
13) Procedimento
di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento
degli uffici giudiziari
decreto legislativo
9 aprile 1948, n. 437.
14) Procedimento
per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo
svolgimento di ispezioni nei medesimi
legge 4 maggio
1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.
15) Procedimento
relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
articoli 52 e 55;
testo unico
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
16) Procedimento
per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di
polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
17) Procedimento
per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio
complessivo al personale della pubblica sicurezza
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
articolo 53;
decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento
per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli
agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni
dello Stato e della regione Sicilia
testo unico
approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
regio decreto
20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
19) Procedimento
di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi
artistiche, rare e antiche
testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile
1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;
regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.
20) Procedimento
per la concessione del porto d'armi per uso personale.
testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 22 giugno 1998.
21) Procedimento
per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica
sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti
i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre
giorni
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, articoli 53 e 54.
22) Procedimento
finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da
destinare ad uffici pubblici
regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
legge 16
settembre 1960, n. 1014;
legge 27 luglio
1978, n. 392;
legge 15
dicembre 1990, n. 396.
23) Procedimento
per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo
di invio di copia del contratto al commissario del Governo
legge 19 marzo
1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.
24) Procedimento
di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione dell'originale
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.
25) Procedimento
di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione dell'originale
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
26) Procedimenti
per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie
di ferrovie
testo unico
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
27) Procedimento
per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti
codice della
navigazione, articolo 73;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, articoli 90, 91 e 92.
28) Procedimento
per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione
centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della
commissione locale
legge 4 aprile
1977, n. 135, articolo 14.
29) Procedimento
per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
regio decreto-legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23
dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio
1990, n. 187;
decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
30) Procedimento
di iscrizione nel registro dei revisori contabili
legge 13 maggio
1997, n. 132, articolo 2.
31) Procedimenti
di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo
legge 30 aprile
1985, n. 163;
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996.
32) Procedimento
di certificazione di bilancio per le società cooperative
legge 31
gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
33) Procedimento
di disciplina delle attività di formazione professionale
legge 21
dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
34) Procedimento
per l'alienazione di beni mobili
regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
articoli da 361 a 388.
35) Procedimento
per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
36) Procedimento
di reiscrizione dei residui passivi perenti
regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
37) Procedimento
per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
articolo 11.
38) Procedimento
per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e
culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
legge 1o
giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
39) Procedimento
per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio
delle relative autorizzazioni
legge 29 giugno
1939, n. 1497;
legge 8 agosto
1985, n. 431.
40) Procedimento
per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande da parte di circoli culturali privati
testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
decreto del
Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.
41) Procedimento
di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di
servizi telefonici
legge 5 agosto
1981, n. 416.
42) Procedimento
per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.
43) Procedimento
per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni
dello Stato
regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo
1951, n. 193;
decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
44) Procedimento
per:
- il supporto
all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi
nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale;
-
l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle
organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;
- verifica e
monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario
convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il
necessario indirizzo e coordinamento
legge 30
dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.
45) Procedimento
di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di
autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
codice di
procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;
norme approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
decreto del
Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12
e 13;
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
articoli 301 e 301-bis;
decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;
legge 13 luglio
1965, n. 836;
decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;
legge 24
novembre 1981, n. 689, articolo 19;
regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
articoli 100 e 101;
legge 7 marzo
1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, articolo 47-bis;
decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, articolo 12-sexies;
legge 6 marzo
1998, n. 40, articolo 10.
46) Procedimento
relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
47) Procedimento
relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori
testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
48) Procedimento
relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici
registri e alla documentazione obbligatoria
codice della
navigazione, articoli 753 e 775.
49) Procedimento
relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili
codice della
navigazione, articoli da 861 a 873.
50) Procedimento
per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici
codice della
navigazione, articoli 799 e 804;
legge 2 aprile
1968, n. 518;
decreto del
Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972;
decreto del
Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
205 del 1o settembre 1988.
51) Procedimento
di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua
trasformazione in senso facoltativo
legge 11
gennaio 1979, n. 14.
52) Procedimento
di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti
aeronautici
codice della
navigazione, articolo 731;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
53) Procedimento
per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
legge 9 gennaio
1963, n. 9, articoli 2 e 3.
54) Procedimento
per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche
legge 12
febbraio 1955, n. 77, articolo 3.
55) Procedimento
di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di
certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
codice di
procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.
56) Procedimento
di sostegno alle vittime dell'usura
legge 7 marzo
1996, n. 108;
decreto del Ministro
del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 13 agosto 1996;
decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento
di sostegno alle vittime del racket
decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172;
decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n.
396;
decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993,
n. 251.
Ù
Allegato 2
(articolo 1,
comma 1)
PROCEDIMENTI
STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO
UNIFORME AI
SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A),
DELLA LEGGE N.
59 DEL 1997
1) Procedimento
di liquidazione della pensione
decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, articoli da 204 a 208;
legge 7 agosto
1985, n. 428, articolo 3;
legge 3 maggio
1967, n. 315, articolo 26.
2) Procedimento
di liquidazione una tantum
testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 2 aprile
1958, n. 322.
3) Procedimento
per il riscatto
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, articolo 13;
decreto-legge 1o
ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 881.
4) Procedimento
di spese in economia
regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto
1978, n. 468;
decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;
decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;
decreto del Presidente
della Repubblica 1o dicembre 1993, n. 600;
decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n.
433;
decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1o
marzo 1925, n. 394;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n.
758;
decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del
Presidente della Repubblica 1o aprile 1985, n. 166;
decreto del
Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.
5) Procedimento
per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le
attività svolte
regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;
legge 17 maggio
1952, n. 629, articolo 14;
legge 22
novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.
Ù
Allegato 3
(articolo 7,
comma 1)
MATERIE OGGETTO
DI RIORDINO
1) Ambiente
e tutela del territorio
2) Urbanistica
ed espropriazione
3) Finanze e
tributi
4) Documentazione
amministrativa e anagrafica
5) Agricoltura
6) Pesca e
acquacoltura
7) Università
e ricerca
8) Rapporto
di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Ù
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