Legge
26 febbraio 1987, n. 49
Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi
in via di sviluppo
(Le parti in corsivo si riferiscono a modifiche alla Legge
49/1987 intervenute sulla base di leggi successive)
Art.
1 (Finalità)
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della
politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli
e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai
princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni
primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla
autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla
conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento
dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e
culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve
essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna .
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private,
impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate
prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in
appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base
pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli
interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e
situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la
sopravvivenza di popolazioni .
5.
Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere
utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di
carattere militare.
Art. 2 (Attività di cooperazione)
1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a
titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa
può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale
attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria.
Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro
contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle
risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei
singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata
la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento.
Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla
relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.
3. Nell'attività di cooperazione rientrano :
a) L'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura
e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la
realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative
anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione. anche finanziaria, all'attività e al
capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di
cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
c) L'impiego di personale qualificato per compiti di
assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio
dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di
cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di
sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e
la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo; e) il sostegno alla realizzazione di progetti e
interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite
l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la
condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e
sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per
ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo ;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello
sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte
all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di
sviluppo. con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca
scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate
nei Paesi in via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura
finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la
stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione
dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità
europea;
m)
il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una
maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e
sviluppo dei paesi beneficiari.
4.
Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono
essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5,
anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle provincie
autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono
avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui
all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di
apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
Art. 3 (Presidenza e funzioni del Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).
Il
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) è stato
soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge
n.537/1993. Le competenze del disciolto CICS sono state
trasferite al CIPE per quanto riguarda le funzioni di indirizzo generale,
quali la definizione degli indirizzi programmatici e delle priorità
geografiche , al Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene alle altre
funzioni.
Art. 4 (Competenza del Ministro del tesoro)
1.
Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e
d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della
programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di
sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria
alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi
obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di
sviluppo.
2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una
relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza.
Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione
di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Art. 5 (Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari
esteri)
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli
articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito
del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi
operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di
uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal
Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo
non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici
previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei
Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni
non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di
carattere umanitario.
Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)
1.
Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro
degli affari esteri. autorizza il Mediocredito centrale a concedere. anche in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato
di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo
rotativo costituito presso di esso.
2.
In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto
legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25
luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro
del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13,
primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni
finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto anche quando sono associati ad altri
strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a
condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e
programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel
predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi
della legge 24
maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981. n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di
sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei
Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e
di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e
per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.
Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)
1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6. e
con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle
imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale
di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con
partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario,
nonché di altri Paesi.
2. II CICS stabilirà:
a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente
essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che
dovranno tenere conto - oltre che delle generali priorità geografiche o
settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai
Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri
mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto
locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti
di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione
viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata. con
apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti
di cui al presente articolo.
Art 8 (Comitato consultivo per la cooperazione allo
sviluppo)
Il
Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo è stato soppresso a
seguito dell’entrata in vigore della Legge
n.537/1993.
Art. 9 (Comitato direzionale)
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal
Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è
composto da:
a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
b) il Segretario generale per la programmazione economica del
Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore
generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del
Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi
rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.
4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo:
a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi
di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da
realizzare ai sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore
superi i due miliardi di lire;
c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui
all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;
d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei
presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo ll. ad eccezione
di quelli derivanti da casi di calamità;
e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi
in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di
essere finanziate con crediti di aiuto;
g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei
pareri tecnici di cui all'articolo 12;
h)
delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno
sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne
viene data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente
articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre
funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione
tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui
all'articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti
della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi
criteri organizzativi e compiti.
Art. 10 (Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo)
1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui
all'articolo 2 della presente legge. è istituita, nell'ambito del Ministero
degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
Essa
è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente
legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e
proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo
nell'ambito della politica di cooperazione.
2.
In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio
decreto determina l'organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformità con le direttive e
deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle
questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione
allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività
necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali
finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della presente legge.
4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa
delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione
italiana.
5.
La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di
Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre
che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura,
anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori
agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.
Art. 11 (Interventi straordinari)
1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma
4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni,
attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via
bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla
sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo
agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento
dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e
da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) L'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati,
gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per
il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e
c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia
attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi
e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo Sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al
secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.829,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I
relativi oneri sono a carico della Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo [..].
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo
sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui
all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2
miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto
preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La
relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato
consultivo e all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
4.
Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui
all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione
generale.
Art. 12 (Unità tecnica centrale)
1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di
natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria,
formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle
iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2,
nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo
sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà
essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale
nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo
l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da
esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un
contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto
tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri.
All'Unita tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera
diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto
privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato
direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri
osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità
economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale
interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il
contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze
connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo
sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le
procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3
nell'Unità tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche
nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui
all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno
titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di
cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale. fino alla copertura massima del
cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3.
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi
titolo, con oneri dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali
del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n.38 e presso
la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8
marzo 1985, n.73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b)
i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due
anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore
della cooperazione con i Paesi in Via di sviluppo, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli
interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti
verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del
Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9.
In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità
Tecnica Centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del
Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di
35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili
professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura
può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico
aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei
pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a
qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o
presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n.
73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge
svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei
mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel
contigente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche
e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le
procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9,
valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari
esteri".
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 (Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo)
1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono
istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con
accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi
di cooperazione.
2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità
tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi
assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché
da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo
determinato.
3. I compiti delle unità tecnica consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni
elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla
valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di
elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di
accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata
anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle
attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire
il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto
dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per
quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della
rappresentanza diplomatica competente per territorio.
5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie
per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.
Art. 14 (Fondo speciale)
Il Fondo speciale è stato soppresso a seguito dell’entrata
in vigore della Legge
n.559/1993. A decorrere dal 1° gennaio 1995
i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale sono iscritti in apposita
rubrica dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri. L’art.14
della Legge n.49/1987 è sostituito dal seguente:
Art.14 (Disponibilità finanziarie)
I mezzi finanziari destinati all’attuazione della presente
legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i
crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale
di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla
Comunità europea, sono costituiti :
dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica istituita
nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e determinati
annualmente con le modalità di cui all’art.11 comma 3 lett.d) della Legge 5 agosto 1978 n.468, come sostituito dall’art.5 della Legge 23 agosto 1988 n.362;
dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli
stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi
internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate
dagli enti locali;
da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente
accettati;
da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle
attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni
comunitarie.
Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del Tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.
Le operazioni effettuate nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute
ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con
decreti del Ministro delle Finanze, al trasporto e alla spedizione di beni
all’estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette
all’imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le
importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione Generale per
la cooperazione allo sviluppo )
1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione
delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
nei limiti della presente legge [..]
2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito
ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per
l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali [..].
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità
in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro
definizione.
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte
dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale
ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della
Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare
alla Direzione Generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli
atti sottoposti al controllo.
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di
cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato
direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione
dello Stato.
6. [comma abrogato]
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato
direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere
obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica
centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto
e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di
cui all'articolo 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato
direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a
singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi
e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni
attuate ai sensi della presente legge.
9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro,
su proposta del Ministro degli Affari esteri, può apportare variazioni
compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa,
iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli Affari
esteri di cui all'art.14 comma 1 lett.a), cui affluiscono i mezzi finanziari
già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.
10. [comma abrogato]
Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo)
1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo è costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle
rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d)
personale dell'amministrazione dello Stato. degli enti locali e di enti
pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti. di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di Un contingente massimo
di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera C).
2. Fino a cinque funzionari della Carriera diplomatica
possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere
presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero,
in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5
gennaio 1967.
Art. 17 (Invio in missione)
1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi
superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo
sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:
a)
personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti
locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato
presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con
contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri
fissati dal Comitato direzionale.
Art.18. (Doveri del personale inviato
all'estero)
1. Il personale inviato all'estero per compiti di
cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo
conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente
assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia
o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività
di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva
la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli
ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.
Art. 19 (Divieto di emolumenti aggiuntivi)
1.
Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego
alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione
italiana.
Art. 20 (Attestato finale)
1. Al termine del servizio il Ministero degli affari
esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale
che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un
apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del
servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di
valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi
per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente
con le disposizioni generali sul
collocamento.
3. Il periodo di servizio e computato per l'elevazione del
limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività
di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al
comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero
ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale,
in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della
carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 21 (Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti
universitari e magistrati)
1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui
all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e della funzione pubblica
2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui
sopra e messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo:
a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il
personale da esso dipendente; b) con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da
altre amministrazioni dello Stato;
c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa
con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti
pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari e
disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari
esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione detto personale
continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero
a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle
quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle
indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a
determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati
all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a
quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di
collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del
programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere
disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato
direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito
alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma
diverso da quello precedentemente svolto.
6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare
docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con
assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi
del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.
Art. 22 (Dipendenti di enti pubblici)
1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle
amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario
nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli
istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore
all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di
compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli
assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero
onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di
rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita
dall'indennità di servizio all'estero - e assunto dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo.
3. Detto personale conserva altresì il diritto alle
prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
all'amministrazione di appartenenza.
Art. 23 (Equiparazione del servizio all'estero a quello di
istituto)
1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il
servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla
lettera a) dell'articolo 17 e equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi
compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di
quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive
amministrazioni di appartenenza.
2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si
applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa
al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente
disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle
predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del
predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in
considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza
italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli
aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato
all'estero e valutato con la maggiorazione di un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e
grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei
Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti
internazionali .
4.II servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via
di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato
dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e
ai tini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione
di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei
requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.
Art. 24 (Trattamento economico all'estero)
1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b),
percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli
assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di
servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni
altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l'ammontare complessivo della
retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari
esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi
adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica
europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.
Art. 25 (Congedo e spese di viaggio)
1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b),
spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti,
e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto
personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.
3.
Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli
effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi,
anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno
stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.
Art. 26 (Trattamento economico e assicurativo)
1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto
con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato
nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni
generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse
qualificazioni del suddetto personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto
possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione
tecnica invialo ai sensi dell'articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma l è iscritto, a carico
dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché
all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati
da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore
con gli istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad
apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
7.
Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre a
assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità
fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il
servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di
morte durante il servizio o per causa del servizio, da corrispondere agli
aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal
dipendente a contratto.
Art. 27 (Missioni inferiori a quattro mesi)
1.
Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici
qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione
allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata
inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con
provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa
con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la
qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo
trattamento economico.
2. L'ammontare dell'indennità e determinato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.
Art. 28 (Riconoscimento di idoneità delle
organizzazioni non governative)
1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del
Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale
Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione,
formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli
altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di
programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la
selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per
attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, Le
organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere
l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal
Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non
governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra
indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10, 36 e 39
del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo
mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo
di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali
accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di
cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità
di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o
privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione
delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale
qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo,
nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
g) accettino controlli
periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
triennio e documentino la tenuta della contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi m corso.
Art. 29 (Effetti dell'idoneità)
1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini
dell'ammissione ai benefici della presente legge la conformità, ai criteri
stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti
dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentila la
Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8,
comma 10.
2. Alle organizzazioni su indicate possono essere concessi
contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse,
in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative
programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme
autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto
agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì
affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui
oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei
finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con
apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni
non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali,
attività di natura non commerciale.
Art. 30 (Contributi deducibili)
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da
persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto
ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche
e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento
di detto reddito.
Art. 31 (Volontari in servizio civile)
1. Agli effetti della presente legge sono considerati
volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per
rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione
e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale,
abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due
anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impeganti a
svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei paesi in via di
sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.
2.
Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel
quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico.[..]
I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato
direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non
governative [..]
I volontari in servizio civile con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art.33, comma 1,
lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie , ferma rimanendo
la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a
carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei
contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette
assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al
comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali
determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente
a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale
provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono
anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a
loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede
al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non
governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma
1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico
delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre
la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. II Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna
annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al
comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un
periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla
formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e
attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione
generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai
commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.
Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non governative)
1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre
impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della
presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei
pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art.14 comma 1 lett a)[..],
cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche,
dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si
siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei paesi in via di
sviluppo con un contratto di cooperazione,[..] di durata inferiore a due
anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica
gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai
contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di
cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di
cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato
o da enti pubblici hanno diritto [..] al collocamento in aspettativa
senza assegni per la durata del contratto di cooperazione. [..]
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazione per invalidità,
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la
natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a
carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei
contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette
assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da
determinare con apposito decreto interministeriale.
2-ter.
I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono
alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I cooperanti ed i
loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni,
morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che
sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della
Commissione per le organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del
servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20.
3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.
Art. 33 (Diritti dei volontari)
l. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la
qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
a)
al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di
ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi
contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e computato per intero
ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il
diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al
dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via
di sviluppo; c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le
disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai
lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del
rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e
cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è
data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo
determinato.
Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti)
1 . I volontari in servizio civile e i cooperanti con
contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via
di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza
italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine
della loro attività di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con
diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso
essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere
militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con
le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per
l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato
eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente,
con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del
codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del
divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle
debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di
cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i
cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge [..].
4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il
rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per
i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria
attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della
loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano
la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività
o il regolare svolgimento di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere
anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario
o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni
da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.
Art. 35 (Servizio militare, rinvio e dispensa)
1. I volontari in servizio civile che prestino la loro
opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano
ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in
tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è
autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione
che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo
servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del
servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva
dispensa dal Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. di concerto
con il Ministro degli affari esteri,
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non
raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della
dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4
dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il
tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è
proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
Art. 36 (Banca dati informativi)
1. E' istituita presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i
contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione
disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.
2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti
previsti dall'ordinamento
3.
Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 38.
4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a
garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.
Art. 37 (Stanziamenti)
1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità
globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla
"Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme
dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello
Stato.
3. [comma abrogato]
4. Con gli stanziamenti disposti sulla apposita rubrica
di cui all'art.14 comma 1 lett.a) [..], la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il
personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la
sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e
della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato
direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di
servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le
formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n.
1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e
per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo;
per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale
per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui
agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di
qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori
bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione
generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla
cooperazione allo sviluppo. [..]
Art. 38 (Disposizioni transitorie e
finali)
l. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre
amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento
contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro
degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui
all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata
operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di
attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8
marzo 1985, n. 73 . A tal fine il Comitato direzionale adotta, con propria
delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i
contratti, anche di lavoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di
cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove
necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite
alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a
tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici
esistenti.
3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e
consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della legge stessa.
4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti
gestioni istituite in base alle leggi 9
febbraio 1979, n. 38 , e 8 marzo
1985, n. 73 , è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Le leggi 9
febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo
1985, n. 73, sono abrogate.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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