Legge 23 Dicembre 1999, n. 488
" Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
( legge finanziaria 2000 )"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999 - Supplemento ordinario n. 227
Art. 1
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo
del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16
e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il
2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per
l'anno finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto
di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002,
per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e'
determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello
massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in
lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi
ed in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di
cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti
con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto
a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta
all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n.
133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale,
salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo
per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
Art. 2.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti
previdenziali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:
" 2-ter. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e
diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in
deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in
ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti,
anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla
disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di
alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi,
intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o
immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato
dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali
conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita'
di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di
consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di
cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita'
di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di
abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno
o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che
seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si
impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,
corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di
acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su
tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma
2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli
immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza
tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al
comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale
di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si
applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica.
In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata
includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del
comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono
individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente;
con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili
ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni
caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per
gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si
applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore
complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al
presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa
ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies: L'ente venditore e'
esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto
sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili,
anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli
enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni
e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di
interesse artistico e storico.
2-sexies. In alternativa alla
realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la
sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di
fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno
o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I
consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri
dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli
immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale
dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per
il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri
dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo
2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di
immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del
programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere
disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto
previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29
febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come
definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase
preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la
realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da
2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione
dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono
agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso
che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di
disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente
accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore;
sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili
rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al
regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione
della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti
soggetti al regime di tesoreria unica".
2. Dopo la lettera F) del comma 109
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) gli alloggi in edifici di
pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone
nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore
del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora
rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro
familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo
di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del
prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti
di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli
alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in
vendita con asta pubblica al migliore offerente".
3. I proventi della dismissione dei beni
e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono
destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di
lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi
introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi
di riferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter
a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti
dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto
applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma
di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio
1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del
medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 140 del 1997. L'ente venditore e' tenuto a dare priorita'
all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta
propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge.
In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di vendita
con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
5. All'articolo 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola:
"frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a
cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole:
" di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: "nonche'
le modalita' di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera
d)".
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione
che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari
di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento
dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote
del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti
previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per
dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
Art. 4.
(Patrimonio immobiliare dello Stato).
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole:
"aventi valore significativo" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle
norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "99. I beni
immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non
conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle
finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi
definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In
detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri
previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in
conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e
i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono
alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e'
esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto
sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo
apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita'
urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I
beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a
uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini
che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si
impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,
corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,
al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale
differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli
immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il
valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86,
e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le
procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In
caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata
includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli
immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi
nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero
delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: "99-bis. Le
disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al
comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di
alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono
ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli
marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne
alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. La
rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in
lotti atti ad assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di
fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori
agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato
i quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle
disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "100. Lo Stato
venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta'
o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale
producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita'
urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono
effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998
ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di
alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia
entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in
ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli
immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939,
n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n.
1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata
vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei
ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi
esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
8. All'articolo 2, comma 2, della legge
11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: "di enti pubblici
territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli Enti
Parco nazionali,".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3,
4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del
demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1.
Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio
immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a
societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento
amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro
piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita
per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di
conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice
civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del
consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse
storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita'
e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32
della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "3. I
comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile
oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine
il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e
alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi
dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di
quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione
comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota
dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per
l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle
province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono
per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di
dismissione o concessione".
12. Le risorse derivanti dalle
alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante
per le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di
dismissione e valorizzazione.
13. La riassegnazione prevista dal comma
95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per
gli anni 2000, 2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli
immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato
realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le
esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero
dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre
2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le
modalita' stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662
del 1996.
15. Le regioni e gli enti locali possono
applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e
di beni immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una
relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui
ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
Art. 5.
(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste
Spa).
1. Al fine di accelerare il processo di
dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale
all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998,
n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "avvenute
in base a specifiche disposizioni di legge." sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio,
le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici
tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in
ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e
domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie dello
Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto
notarile autentico del libro inventari della medesima societa'. Trascrizioni,
iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo
al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole
da: "le modalita' di trascrizione" a: "nonche'".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di
ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che
gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro
globalita'";
b) al comma 7, dopo le parole: "
alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli
alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a
terzi purche' all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia
residenziale pubblica ";
c) al comma 9, dopo le parole: "
Hanno titolo di priorita'", sono inserite le seguenti: " a parita'
di prezzo ". Al medesimo comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi
di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che
risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti
locali".
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri
deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un
importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo'
comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i
suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b),
recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole:
" 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per
cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente
le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire
516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun
figlio di eta' inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni
per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ",
" lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire
1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire 1.150.000",
rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed F), sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000
"," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire
1.400.000 "," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione" principale e delle relative
pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, cosi' determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta'
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non
supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta'
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera
lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
1) lire 90.000, per i soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere
c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel
quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal
numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di
detrazioni per particolari tipologie di redditi:
" 2-ter. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito
derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno,
spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del
reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del
reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del
reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni
per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire
700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ",
" lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente
contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire
650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e
" lire 350.000 ";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze ";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione
di lire " sono sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire
";
g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: " 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae,
nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il
seguente:
" Art. 13-ter. - (Detrazioni per
canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o
rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito
complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo
supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. ";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) ai fini della
determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata
presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90
per cento; ".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG
spettante alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: "
lire 270.000 " sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
3. E' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle
entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di
servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di
cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al
contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni
di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo
18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle
imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere
b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater "
sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis
".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto
e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. E' attribuito un credito d'imposta
pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi
dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che
incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla
data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31
dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di
integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di
vecchiaia o di anzianita';
b) si trovano collocati in mobilita' ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) sono impegnati in lavori socialmente
utili in conformita' a specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse
con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale
di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa' controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma
9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai
fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta
successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo
12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le
modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
" 5. Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e
comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo
50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito
con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive
corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo
non sia superiore a lire 15.000.000.
14. E' autorizzata la spesa di lire 500
miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la
copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
15. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " un
importo pari al 41 per cento " sono sostituite dalle seguenti: "
una quota ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
" 1-bis. La detrazione compete,
altresi', per le spese sostenuto per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione ";
c) al comma 3, le parole: " e di cui
risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 "
sono sostituite dalle seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le
spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998
e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e,
per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio
2000, per una quota pari al 36 per cento ".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del
suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti
nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di
piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b),
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle
quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: " per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in corso
al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del
3,75 per cento ";
b) nel comma 2, le parole da: " per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 " fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: " per i periodi d'imposta in
corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota
e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per
cento ".
18. Le disposizioni del comma 17 non
hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo
di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla
rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542
miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli
anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da
assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di
ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e'
autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi
per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno
dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto ".
22. All'articolo 2 del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le
parole: " e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose ";
b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la
seguente:
" d-ter) al peso massimo dei
rimorchi trasportabili per le automotrici ".
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di
altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli
di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31
dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza
domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del
Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica
fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si
applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996,
previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa
agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi
dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a
titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad
uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998
previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati
gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2000.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista
dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al
3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per
cento " sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi,
salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad
oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la
registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei
confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con
decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza
degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del
ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono
procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999,
all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo'
essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di
quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione
delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori,
l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto,
determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999
all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il
coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con
apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di
settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali e'
quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare
calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori
l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura
pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il
versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per
il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per
il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione,
per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di
lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di
ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute.
Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il
primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente
parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad
esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole
rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al
mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi
interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non
rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle
variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e
fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite
del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello
indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di
constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e'
indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla
seguente:
" e) a compensare la riduzione degli
oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove
occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".
16. Le disposizioni di cui al comma 15
hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: " di
vendita al dettaglio e all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ",
ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a
concessione amministrativa ";
b) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle
attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento
di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del
comma 1 del presente articolo";
C) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime
finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001
".
18. L'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa
anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in
quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle
successioni e donazioni).
l. La tariffa allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita
dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo
periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire "
sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di
lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31
dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a
decorrere dal 1° gennaio 2001 ".
Art. 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi
ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare,
comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si
applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali
civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a
ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce
in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati,
o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita'
dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al
comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte
soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel
procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al
comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica
del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione
della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di
cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al
valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti,
determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle
conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di
modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo,
secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita'
della domanda.
6. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo
unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di
adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei
processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono
altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito
patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati
dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui
al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o
di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i
processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del Ministro della
giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le
disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei
proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo
si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo
massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di
accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a
loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1° luglio 2000
ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la
parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando
l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo
di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria.
Art. 10.
(Imposta di registro sui conferimenti in societa').
1. AL testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 50 e' sostituito dal
seguente:
" Art. 50. - (Atti ed operazioni
concernenti societa', enti consorzi associazioni ed altre organizzazioni
commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di
capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi
i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni
con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale,
l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili
o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei
beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati
alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni
commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla
costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella
misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1
per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a
lire 1 miliardo ";
b) nell'articolo 2 della Tariffa
allegata, parte I, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Contratti di associazione in
partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1
e nel successivo articolo 7: lire 250.000. ";
c) nell'articolo 4 della predetta
Tariffa:
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5)
e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: " 1 per
cento " sono sostituite dalle seguenti: " lire 250.000 ";
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
" NOTE - I) La proprieta' ed i
diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla
data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si
applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno
dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di
societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si
applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa'
ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica
l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono
soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa'
destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro
Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei
di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano
le imposte ivi previste. ";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo
19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale,
le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli
sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve
presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3
dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'
contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la
formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo
accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 11.
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per
l'industria armatoriale).
1. E' soppressa la tassa sulle
concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione
al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi,
e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle
tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle
finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unita' da
diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le navi e le imbarcazioni (a
motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al
pagamento della tassa di stazionamento annuale. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di
stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire
360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro
eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro
eccedente metri 12 e fino, a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro
eccedente metri 18 e fino, a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro
eccedente metri 24. ";
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono
alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano
installate successivamente al 1° gennaio 2000, non e' dovuto il canone annuo
per le concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze
demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento
relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo
termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime
organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la
fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli
ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al
trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali,
maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi,
sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo
pagamento ".
Art. 12.
(Oli emulsionati).
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati
ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui
all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita,
prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente
voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso,
idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso
usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire
617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per
mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso
per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille
chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi
".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della
legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre
dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo
8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,
allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per l'anno 1999
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della
verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la
lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 e'
sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri
derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato
come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati
come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a
consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta,
una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per
ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il
suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di
accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati
nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali
oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole
minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412
del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata
l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco
redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di
ogni anno".
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "
negli esercizi di ristorazione e " sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole:
" nel settore alberghiero, " sono inserite le seguenti: "
negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
c) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: " Si considerano altresi' compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano
utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni
finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti ".
Art. 13.
(Disposizioni in materia di attivita' marittime).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte "
sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di
lavoro autonomo corrisposti ".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche
ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a
bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche
al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle
attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da
terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti
dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si
applicano solo nei confronti dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1
dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine,
le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare,
accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica".
5. All'articolo 17 della citata legge n.
856 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di
cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".
Art. 14.
(Esecuzione di rimborsi di modesta entita').
1. Entro il 31 dicembre 2000,
all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonche'
alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite
massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita'
semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza
alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la
realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali
finalita' un importo non superiore a 10 miliardi di lire e' destinato al
Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per
il comparto dei Ministeri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5
milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e sono
individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di
rimborso.
Art. 15.
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui
all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).
1. Con provvedimenti amministrativi
adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio
1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per
la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330
miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al
servizio pubblico radio-televisivo).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i
soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio
pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni
supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso
con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso
con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi
con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso
con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3
stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;
residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi
con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli
bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con
3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e
locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi
pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico;
ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle
lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non
superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti
religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense
aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della
legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989,
n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e'
ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno
percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di
abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Art. 17.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio
decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri
di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4,
ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto
dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o
omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al
100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e
del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3
e' determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno
necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione
alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a
quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla
lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle
funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante
diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione
l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al
diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno
effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale
relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo
importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al
pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare
del fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti
camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni
giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro
ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita' anteriori al
2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequazione di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono
confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e
nazionali.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446).
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla
seguente:
" f) previsione per le occupazioni
permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio
comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze
per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di
comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per
utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per
utenza;
2) per le occupazioni del territorio
provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di
cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo
dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a
lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente
per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato
in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e'
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla
provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I
comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli
predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita
comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione; ".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone e' determinato sulla
base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera
f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la
determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone
ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni
previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per
la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi".
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Art. 19.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della
scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761
miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di
attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da
un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente
con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle
destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere
i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002
sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi
ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge
28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno
dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per
il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4
del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e
delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il
personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita'
dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono
comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 20.
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del
part-time).
1. All'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: " Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione
di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli
anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle
procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente
garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre
1999";
b) dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
" 2-bis. Allo scopo di assicurare il
rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma
2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi
raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli
enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche'
per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
ministri entro il primo bimestre di ogni anno. ";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi
di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione
della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di
riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le
priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita'
di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le
maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
";
d) al comma 3-bis sono soppresse le
parole da: " ivi comprese " fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
" 3-ter. Al fine di garantire la
coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione
ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate
alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di
semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da
fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di
mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti
integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della
nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di
controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento,
ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico finanziaria, ai
sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere
alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative ";
f) il comma 18 e' sostituito dai
seguenti:
" 18. Allo scopo di ridurre la spesa
derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere
annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo'
comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per
le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo
parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni
possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo'
intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un
regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti
effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
" 20-bis. Le amministrazioni
pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva
della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre
tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con
gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o
di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme
le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5,
ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto
articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al
comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al
medesimo articolo 33, il comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza
maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con
qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino
al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le
graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
Art. 21.
(Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto
della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31
dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi
dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997,
introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge,
nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n.
449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di
offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a
bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione
del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati
ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a
decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare
il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome
di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle
competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 22.
(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai
compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma
5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e
modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed
i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del
costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali
disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi
spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per
l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche
funzioni.
Art. 23.
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).
1. All'articolo 103, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
parole da: " nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: " nonche', a domanda, il periodo
corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini
del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente
".
Art. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle
azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre
gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5
per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri
degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli
immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere
contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1,
previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei
sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione
dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto
di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario
2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso
degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad
uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori
immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa
delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito
delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo
d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il
costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro
annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura
obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro competente.
Art. 25.
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle
disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico).
1. Con direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la
partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti
dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni
pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle
altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del
1999, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 26.
(Acquisto di beni e servizi).
l. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare,
sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita'
economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato,
previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997,
n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente
articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g),
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo
articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno
facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i
parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con
quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica
amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano
l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere
tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei
prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici
sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono
rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di
prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non
siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di
controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione
che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i
risultati conseguiti.
Art. 27.
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia
contabile).
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti
disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne
quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso
l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con
calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le
rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al
personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del
comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita
unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al
disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione del medesimo comma l.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002,
concernenti le spese classificate " Consumi intermedi " sono ridotti
del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad
accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura
obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi
del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000
possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture
di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di
esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere
rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a
condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di
almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile
2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41,
comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a
decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 e
in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1; per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2000 le medesime
autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle
predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla
citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2,
della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati
i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonche' i
requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata
legge n. 448 del 1998.
8. Il canone di abbonamento alle
radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della
quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del
comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e' soppresso.
9. I titolari di concessioni
radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per
cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito
nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per
cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se
emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se
emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se
emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono
versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,
conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il
31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale
e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del
fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e
con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249
del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate
alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000
e 33 miliardi per l'anno 2001 " sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli
interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie
previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla
legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo
pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di
stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni
festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici,
degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo
dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale,
stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le
risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di
contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di
incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A
decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette
finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge
25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine
dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata
autorizzazione di spesa.
13. All'articolo 38 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: " 30
giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 2000
";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Le disposizioni regolamentari
di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata
in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui
all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ".
14. Lo sgravio di cui al comma 5
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni
Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione
alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui
al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei
beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o
comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita'
l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare
lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri
penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e
nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti
dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti
e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione
penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e
amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore
dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di
misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce,
entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale,
stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da
assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001
destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
" a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000,
quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai
sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle
rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la
Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa
decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di
aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni
di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi
riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori
dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori
dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ".
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b),
della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore
a 1,5 punti percentuali " sono soppresse e le parole: " non
superiore " sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore ".
18. Il termine di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999
dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato
al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore
periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dal 1° gennaio
2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge
31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone
svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999 ".
Art. 28.
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'
libero-professionale).
1. Per le prestazioni
libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione
partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per
cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per le prestazioni
libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in
strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione
partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della
tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
3. Le tariffe delle prestazioni
libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture
sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con
il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti;
all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai
contratti collettivi nazionali.
4. La partecipazione ai proventi delle
attivita' professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai
contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo' essere
superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
5. Le tariffe delle prestazioni
libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di
laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna
azienda in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti
collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le
predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed
indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura stabilita
dai contratti collettivi nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di
lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da
corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni,
nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
8. Le economie derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non
superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno
2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita'
destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' predispone una
relazione che attesti la situazione dell'attivita' libero-professionale dei
medici nelle strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attivita'
previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni
2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
11. Le disponibilita' destinate al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire
750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Per consentire il potenziamento delle
strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002.
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che
risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non
autosufficienti e siano gia' state ammesse ai finanziamenti disposti
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
conservano il contributo attribuito a condizione che:
a) le IPAB stesse, ancorche'
depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali
finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo
permanente di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali
per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano
accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La misura dell'1 per cento prevista
dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata
al 2,5 per cento.
15. Le disponibilita' corrispondenti alla
quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72
relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per
ciascuno dei predetti anni.
16. All'articolo 72, comma 15, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le
modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al
comma 6 ".
17. In ragione dell'autofinanziamento del
settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle
d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 29.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa
farmaceutica).
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e
le farmacie provvedono, secondo criteri e modalita' di ripartizione che
tengano conto di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario
nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui
all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a
ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al
versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie
delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa
farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di
ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
2. L'acconto di cui al comma 1 e'
determinato detraendo all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo
equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento
non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31
ottobre 2000, e' stabilito il termine per il versamento del saldo da
effettuare comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto
previsto dal primo periodo del presente comma e', in ogni caso, corrisposto
in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1.
Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento
sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui
margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei
medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale,
fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale
adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad
assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a
carico del Servizio sanitario nazionale.
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto
dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un
incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento
delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
4. Fermo restando, per le specialita'
medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle
specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e'
ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri
stabiliti dal CIPE.
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al
comma 4:
a) le specialita' medicinali coperte in
Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialita' medicinali coperte in
Italia da brevetto di formulazione o di modalita' di rilascio o di
somministrazione purche' ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialita' medicinali coperte in
Italia da brevetto di indicazione terapeutica purche' giudicato dalla
Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialita' medicinali di origine
biologica o ottenute con processi biotecnologici.
6. Restono comunque esclusi delle
riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425.
7. In deroga a quanto previsto dalla
deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo
la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita' siano
presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio
sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai
fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma
10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione " medicinali gia' classificati
tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta
alla rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di
rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione
dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate
in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad
applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
10. Il Ministero della sanita' trasmette,
entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una
relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione
dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura
negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul
prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture
pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita' sospende
l'autorizzazione concessa ".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
" 2- bis. La revoca della
sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanita' ai sensi
dei commi 1 e 2 e' disposta previo pagamento, da parte dell'impresa
interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per
ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di
cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".
14. Il Ministero della' sanita'
predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento
del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le
discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di
vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI
Art. 30.
(Patto di stabilita' interno).
1. A titolo di concorso agli obiettivi di
stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le
province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo
28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno
un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti;
l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti
che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno
1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai
seguenti: "Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate
finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli
interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i
trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato,
dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita'
interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni
immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle
sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere
considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere
dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e'
consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei
criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di
valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del
disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio
1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento
dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di
riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il
1999".
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai
sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure
adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al
comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del
bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome
deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire
il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento
dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali
nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento
dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune
variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano,
inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e
rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio
consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e,
successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1
venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire
dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso
d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in
ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997,
con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di
interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla
Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di
entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo'
eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di
interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei
contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti
norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti.
Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e'
concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti
che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato
con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del
PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a
100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6
gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente
dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della
certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza,
il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
" 2-bis. Tra le specifiche misure da
adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro
autonomia, possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti
stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne,
laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e
procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti
indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la
stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti
dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di
realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento
diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende
speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo
espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso,
negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di
cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed
economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del
mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi
soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali
mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a
capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le
somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre
dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali di
anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali
relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al
citato articolo 117, comma 1 ".
9. I trasferimenti erariali per l'anno
2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in
funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1° gennaio 2001, o del
decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista
dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione
dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno
2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della
predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale
sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i
termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle
dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla
stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla
base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili
dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in
rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli
anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio
per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle
violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal
1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: " Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova
determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in
cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale
fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto
classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con
modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente, garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione non
sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data
dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto
della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto
stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
".
12. Fino all'anno di imposta 1999
compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si
applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con
esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo
817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12
non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo
comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti
a pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto
per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i
servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per
l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di
approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono
fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per
il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del
patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui
all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti
relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere
rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n.
449.
17. All'articolo 11, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: " 20 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 1998 " sono aggiunte le seguenti: " e fino
ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici
superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo
metro quadrato ".
18. L'importo massimo della spesa per il
Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno
2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini
scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna
dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2
per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi
di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 31.
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e
prestiti).
1.La Cassa depositi e prestiti, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli
oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro
consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo
non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da
ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio
di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre
1999.
Art. 32.
(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali).
1. Al fine di attuare il conferimento di
funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle
funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della
predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la
copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della
stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza
statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale
riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo'
essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da
disposizioni di legge.
Art. 33.
(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani).
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole:
" dal 1° gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai
termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui
al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa
di cui al comma 2 ".
2. All'articolo 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la
possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione
della tariffa ai sensi del comma 16 ".
3. All'articolo 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio
finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i
comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le
parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo
periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.
Art. 34.
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di
acquisto nel settore sanitario).
1. Il Governo, nell'ambito del patto di
stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche'
queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla
costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la
razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per
diverse tipologie di beni.
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 35.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale
minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed alla gestione artigiani, e' stabilito per l'anno
2000, rispettivamente in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi.
Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni
interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387
miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio
1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34,
comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole:
", per gli esercizi 1998 e 1999, ".
Art. 36.
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o
piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL,
maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale
dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 37.
(Contributo su pensioni con importo elevato).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per
un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente
superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di
solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al
comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3,
della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma
3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri
a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non
coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche'
dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche
ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
Art. 38.
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che
ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di
sgravi contributivi).
1. I lavoratori dipendenti dei settori
pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento
europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni
pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad
un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a
corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura
prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore,
relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo
svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento
delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando
ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu'
della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale
di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute
con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma
1, qualora non intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei
contributi di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
4. I soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non
hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma
3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il
diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni
e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori
individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e
integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita'
dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si
applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle
situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori
contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in
giudicato.
Art. 39.
(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita'
indipendenti).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il
trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai
componenti delle autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui
trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti gestori
di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e
pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente
in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente
dell'autorita' od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che
sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e
pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi
i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attivita' di lavoro
subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali
cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31
marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al
comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Art. 40.
(Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati,
inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o
assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle
regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i
dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e
successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma
decisione, dagli Organi costituzionali.
Art. 41.
(Fondi speciali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con
effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La
suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole
previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa
decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale
delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali
il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti
percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove
dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie
derivanti dalle specifiche regole gia' previste per i Fondi soppressi ai
sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria
di cui al medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di
previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e'
stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a
complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo
nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per
i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma l.
Il contributo puo' essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi
in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli
esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e'
stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di
lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma
2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.
Art. 42.
(Fondo di previdenza per il clero).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il
contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973,
n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e
per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,
e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di
adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge
n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al
comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il
diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con
la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo
requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono
conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui
agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al
fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per
il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che
possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta
anni.
3. In deroga al comma 2 continua a
trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla
previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla
data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria
di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti
degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una
anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito
minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la
somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del
1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto
dal comma 2 del presente articolo.
4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al
comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della
legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di
sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento
" sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS
per la generalita' delle gestioni deficitarie ".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2000
l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri
di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di
diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai
sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti
all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici
riconosciuti.
Art. 43
(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato
Spa).
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle
Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e'
soppresso. A decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un
apposito Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto
dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato
Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina
la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme
all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso il
soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse all'eventuale esercizio
di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1
affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni
complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura
prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti
o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative
e le anzianita' contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di
riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita'
quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31
dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di
cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da
liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla
normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri
gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1
sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti
sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti
di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di
cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie
dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle
pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di due
anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20
miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione
delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo
per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della
navigazione e la Ferrovie dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del predetto personale
nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i
rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed
amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a
garantire la continuita' delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del
presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Art. 44.
(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
1. La disposizione contenuta nel comma
3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa
all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque
non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche
alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o
recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente
legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
Art. 45.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
1. A decorrere dall'anno 2000 e'
autorizzata la spesa annua di lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 23 miliardi per la proroga degli
interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.
451 del 1998;
c) 90 miliardi per la proroga degli
interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.
451 del 1998.
CAPO IV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 46.
(Mutui con oneri a carico dello Stato).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di
tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a
totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate
rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad
agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati
dell'attuazione del presente articolo.
Art. 47.
(Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
e' inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di
rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i
sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei
buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la
sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente
sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in
euro ".
2. In materia di esercizio del servizio
di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 48.
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e
gestione della liquidita').
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre
1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati
finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati
finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro
carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e
danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di
tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del
bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario
".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle
disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di
aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del
tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.
3. Su tutte le somme di pertinenza dello
Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi
titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
CAPO I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E
DELL'OCCUPAZIONE
Art. 49.
(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').
1. Con riferimento ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per
i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a
lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico
del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al
2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro,
per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le
gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti
attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6
della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei
confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano
trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi
dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un
procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari
a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria
degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente
valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli
anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione
dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti
dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati
in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di
armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai
datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito
nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale
assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo
familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di
malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di
maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il
contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi
al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera
b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni
di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno
2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze;
b) per i periodi successivi con una quota
parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali
sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per
ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al
comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per
l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in
corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della
maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo
che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra
la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali
derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa,
cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della
nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia
superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di
inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario,
dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna
possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai
nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e'
posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di
sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
10. Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
11. L'importo della quota di cui al comma
1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni
anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1° luglio 2000
l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso
di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della
legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni
minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono
disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati,
possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o
all'adottante del minore.
14. Con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle
suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le
disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e'
valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno
2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi
conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla
accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse
regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che
dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i
soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 50.
(Misure per l'occupazione).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di
imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite
dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente
pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi
".
Art. 51.
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento
fiscale del lavoro autonomo).
1. All'articolo 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "
0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto
percentuale ";
b) al terzo periodo, le parole: " di
un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due
punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20
punti percentuali ";
c) al quarto periodo, le parole: " e
agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti:
", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza
ospedaliera ";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza
ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo
e in relazione al reddito individuale ".
2. Per i lavoratori iscritti alla
Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e' prevista la facolta' di riscattare annualita' di lavoro prestato
attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti
da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata
in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta
legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico dell'interessato e puo'
essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualita'. Con successivo
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza
con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo
considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva
in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione
forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la
riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di
importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non
superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto
a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente
articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle
seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.
Art. 52.
(Incremento delle pensioni sociali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli
importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000
mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo
19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una
misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari
all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1
del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per
l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno
sociale.
Art. 53.
(Libri di testo).
1. Le disposizioni previste dall'articolo
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche
nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
100 miliardi per l'anno 2000.
Art. 54.
(Ulteriori finanziamenti).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i
limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000
miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri
indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133.
3. La lettera b) del comma 2
dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca
industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di
ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e'
prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli
conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del Fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di
cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le
modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le
modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu'
elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente
alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'rticolo 15 e
l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e l'articolo 37 della legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente
comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo
13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni
amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di
cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma
operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi
provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati
alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31
dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Art. 55.
(Disposizioni per la Regione siciliana).
1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal
1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui
all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante
limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a
decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
Art. 56.
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
1. Per la prosecuzione degli interventi
in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al
comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti
proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione
degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 57.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis).
1. Ai fini dello sviluppo del programma
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato
al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57,
comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle
agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le
modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Art. 58.
(Tutela dell'ecosistema marino).
1. Al fine di assicurare il finanziamento
del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),
relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della
gestione della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire
4.000 milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento
di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito
FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della
gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al
Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno
2000.
Art. 59.
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di
una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un
sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela
del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000 i
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di
vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49
e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono
tenuti al versamento di un contribuo per la sicurezza alimentare nella misura
dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione
e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei
prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da
quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
2. Le entrate derivanti dai contributi di
cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del
Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo Per
lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini della
successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:
a) al potenziamento delle attivita' di
ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della
produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu'
diffuse;
b) alla realizzazione di campagne di
promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti
nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli
a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e
n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
c) alla elaborazione, alla revisione e
alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.
3. Il contributo di cui al comma 1 e'
corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo
con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. Per garantire la promozione della
produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che
gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di
quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle
altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti
pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette
sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo
valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli
offerti.
5. A partire dal 1° gennaio 2001, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun
anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi
erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla
realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
Art. 60.
(Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore
aggiunto).
1. I termini temporali indicati
nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione
continuata o differita.
Art. 61.
(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n.
59 del 1997).
1. Le somme recuperate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997,n. 59, destinate al finanziamento
di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono
essere utilizzate nell'anno 2000.
Art. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono
prorogati:
a) il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998,
n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da
aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata
disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
b) il trattamento straordinario di
integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo,
quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita',
nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per
fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un
numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di
entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di
cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20
luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in
lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione
aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26
gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di
200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte
di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori
occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nel limite di lire 6 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione
straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
h) l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
nel limite di lire 10 miliardi;
i) i trattamenti di mobilita' di cui
all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di
cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i
soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al
comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilita', e), t),
h) e i), e' ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di
cui al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei
predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo
45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di
ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n.
98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto
dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' i
lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle
dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che
siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di
soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilita'
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
L'ammissione al predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo
di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g),
primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle
seguenti: " 35 miliardi ";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le
parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire
4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " 31
dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000
" e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle
seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ";
b) al comma 2, le parole: " 31
dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000
".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n.
390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
Art. 63.
(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e
di emersione del lavoro irregolare).
1. In attesa della revisione delle misure
di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i
piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo
9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo
restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo
15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle
attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite
dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi
" sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ".
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per
l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli
accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il
ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni
per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche
misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo
di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al
presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate
all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.
4. All'articolo 78 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro
".
Art. 64.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova
applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli
impiegati ";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a)
e' sostituita dalla seguente:
" a) per le mansioni individuate dai
contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi,
con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare
maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti
terzi; ";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo
non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria
di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia
considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente
transitorio ";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal
seguente:
" ART. 5. - (Interventi specifici
per i lavoratori temporanei). 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare
al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le
risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a
prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni
finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia
anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I
predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite
nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in
mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono
rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura
associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato
a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture
di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del
contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali
da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui
al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale,
del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2
";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le
parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: "
ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le
parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8
".
2. Sono versate al Fondo di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente
disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei
lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 65.
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito
centrale Spa).
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto
sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste
dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del
1993 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto
nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle
finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente
nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano
".
2. L'articolo 37, terzo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.
Art. 66.
(Modalita' di dismissione delle partecipazioni detenute
dallo Stato).
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il
30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in
societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332
del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione
del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di
esecuzione della cessione. L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le
partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla
base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche'
le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini
degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni
di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di
trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del
citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione delle partecipazioni
nelle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi
italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede
con le modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. I poteri speciali di cui all'articolo
2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente
per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare
con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita'
pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela
di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti
poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e
comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non
discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di
privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di
cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in
particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi,
stabili nel tempo e resi previamente pubblici. 5. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente
articolo.
Art. 67.
(Disposizioni particolari in materia di investimenti).
1. Per un programma di investimenti in
sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel
periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi
a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come
rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede
di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a
ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote
annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i
necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che
accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da
realizzare.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 68.
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada).
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il
conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni,
ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i
poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del
codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le
funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui
all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale
nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di
precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai
medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita
anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2
dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione
dell'ordinanza- ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta
giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n.
391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
Art. 69.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).
1. L'importo del netto ricavo relativo
all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di
rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel
registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998,
n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. Importo di cui al comma 1 e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di
cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 70.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli
anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a
leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo
2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa
per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
autorizzazioni' di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa
in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella
tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti
nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione
e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti
rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla
Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.
Art. 71.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per
le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il
1° gennaio 2000.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
N.D.R.: Si omettono i testi degli allegati e delle tabelle
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