Legge 2 aprile 1968, n. 482
(in
GU 30 aprile 1968, n. 109)
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche amministrazioni e le aziende private
TITOLO
I
Art.
1
(Soggetti
aventi diritto ad assunzione obbligatoria)
La presente legge disciplina la assunzione
obbligatoria - presso le aziende private e le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le Amministrazioni
degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa
- degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio,
degli invalidi del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti,
degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro,
degli ex-tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché
nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per
la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla
salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
Art.
2
(Invalidi
di guerra e invalidi civili di guerra)
Agli effetti della presente legge sono
considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare
siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro
capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate
per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.
Sono considerati invalidi civili di guerra
coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si
trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad
infermità incontrate per fatto di guerra.
Non si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:
a) alla nona e decima categoria della tabella A,
di cui al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate
dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
b) nella tabella B annessa al R.D. 12 luglio
1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11
della tabella stessa;
c) alla tabella B annessa alla L. 10 agosto
1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci
da 4 a 10 della tabella stessa.
Art.
3
(Invalidi
per servizio)
Agli effetti della presente legge sono
considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o
civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e
istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati
nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o
aggravate per causa di servizio.
Non si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di
cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni
ivi citate.
Art.
4
(Invalidi
del lavoro)
Agli effetti della presente legge sono
considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa non inferiore ad un terzo.
Art.
5
(Invalidi
civili)
Agli effetti della presente legge sono
considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche,
che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo,
compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione
tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di
lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in
virtù di altre disposizioni della presente legge.
Art.
6
(Privi
della vista)
Agli effetti della presente legge si intendono
privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni e
integrazioni e 21 luglio 1961,
n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione
obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e
di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei
privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali
speciali si disporrà con apposite norme.
I privi della vista sono computati nel numero
degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e
le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a
seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.
Art.
7
(Sordomuti)
Agli effetti della presente legge si intendono
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima
dell'apprendimento del linguaggio.
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308.
Sono abrogati gli articoli 1, 2,
3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
Art.
8
(Orfani
e vedove)
Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a
norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti,
ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità,
che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata
ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del
lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di
coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto
di guerra o per servizio o del lavoro.
Art.
9
(Aliquote
spettanti alle singole categorie di riservatari).
L'aliquota complessiva da riservarsi da parte
delle aziende private e delle pubbliche Amministrazioni di cui al primo comma
dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le
varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:
§
invalidi di guerra 25%
§
invalidi civili di guerra 10%
§
invalidi per servizio 15%
§
invalidi del lavoro 15%
§
orfani e vedove di guerra, per servizio e per
lavoro 15%
§
invalidi civili 15%
§
sordomuti 5%
La percentuale riservata ai sordomuti si applica
soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche
Amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e
pubbliche Amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e della
Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata
ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.
In mancanza dei diretti beneficiari subentrano
proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni
della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
Art.
10
(Trattamento,
licenziamento)
A coloro che sono assunti al lavoro in forza
della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico,
giuridico e normativo.
La presente legge non implica nessuna
modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per
servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e
l'occupazione a cui siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti
in guerra, per servizio e sul lavoro.
Oltre che nei casi di licenziamento previsti per
giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente
legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico
provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta
dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità
lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla
salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli
impianti.
In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica
Amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni,
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la
sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione
obbligatoria.
TITOLO
II
Soggetti obbligati
Art.
11
(Aziende
private)
I privati datori di lavoro, i quali abbiano
complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed
impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori
appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota
complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali
superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.
Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi
del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà
dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti
alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri,
sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di
magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti
dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli
amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda,
terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati
in analoghe condizioni.
Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al
primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole
categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.
Agli effetti della determinazione dell'obbligo
dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono
computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre
categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le
aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne
siano soci.
Art.
12
(Enti
pubblici)
Le Amministrazioni, aziende ed enti pubblici di
cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35
dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al
verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel
precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti
disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale
complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso
di mancanza dell'organico:
a) del 15 per cento del personale operaio di
ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da
ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di
ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale, mediante apposita
prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria;
b) del 15 per cento del personale delle carriere
esecutive o equipollenti;
c) del 40 per cento del personale ausiliario o
equiparato.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per
cento sono considerate unità.
Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al
primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole
categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.
Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di
concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente
titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di
graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale
del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le
precedenze stabilite dall'articolo 5 del
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art.
13
(Esclusioni,
esoneri)
Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le
Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in
concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e
viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il
personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici
di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le
assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche
e percentuali:
a) manovali, cantonieri e operai, nella
percentuale complessiva del 15 per cento; b) guardie e custodi in genere delle
stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento; c) portieri e
inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici
di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su
ferrovie, tram vie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie,
funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme
particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma
delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
[Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16,
le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non
possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere
parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in
sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie
categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza
dall'esonero] (*).
[Le domande di esonero dovranno essere presentate agli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia
l'azienda ha la sua sede principale] (3). I datori di lavoro che esercitano
lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono
esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali
lavorazioni.
(*) Commi abrogati dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile
1994, n. 34
Art.
14
(Lavoratori
dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).
Le case di cura e i sanatori per tubercolotici
dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in
aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge,
lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare,
secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15
aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28
febbraio 1953, n. 86.
Art. 15
(Esecutivi
e impugnative dei provvedimenti amministrativi)
Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di
concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale, valido presso le
pubbliche amministrazioni, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel
provvedimento stesso che il medesimo é stato emanato tenendo conto dei benefici
in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto
con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza
concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, l' esecutività dei
provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale
attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore
degli aventi diritto.
I provvedimenti di assunzione del personale
presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni
della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via
amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli
invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi
di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per
servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti,
dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle
opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto
pubblico, cui é affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e
vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via
amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di
assunzione.
TITOLO
III
Modalità
per il collocamento
Art.
16.
(Organi
del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione -
Commissioni provinciali)
Il servizio del collocamento è effettuato dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno
alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il
collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.
E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale
per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del
lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante
designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei
datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.
I membri effettivi e supplenti della commissione
sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.
Le aziende private, tenute ad assumere
lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente
legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione.
Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti
pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere
direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I
della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in
caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei
posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un
criterio proporzionale.
Le aziende private possono richiedere
nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di
fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei
cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al
terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14
della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente
disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.
L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo
2 é effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi
di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà
effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Art.
17
(Compiti
della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)
La commissione di cui al precedente articolo ha
il compito di:
a) approvare le graduatorie per l'avviamento al
lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;
b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli
elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
c) decidere, in caso di esaurimento degli
aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con
aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di
assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i
criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15,
comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili
da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia
luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite
dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
e) esprimere il parere sulle domande di
oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle
assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della
presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui
all'articolo 21] (*).
(*) Punto abrogato dall'art. 7, D.P.R.
18 aprile 1994, n.345.
Art.
18
(Sottocommissione
centrale)
Presso la commissione centrale per l'avviamento
al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, é istituita una
sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la
presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta
commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione
nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti
e dei dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle opere,
enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto
pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e
vedove di cui alla presente legge.
La sottocommissione ha il compito di:
1) esprimere pareri di ordine organizzativo,
tecnico e amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento
obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali
debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti
tutelati dalla presente legge;
2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle
aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e
compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.
Art.
19
(Elenchi)
Presso gli uffici provinciali del lavoro sono
istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra,
degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per
servizio, degli invalidi civili dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di
caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino
disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative.
La richiesta di iscrizione é presentata
direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui
all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione
concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore,
danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e
professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e
per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale
sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della
mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla
incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti (*).
Negli elenchi di cui al primo comma del presente
articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o
inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A
annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e
delle minorazioni analoghe per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la
collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi
rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo
16.
(*) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11
maggio 1971, n. 390.
Art.
20
(Accertamento
sanitario)
L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o
lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado
dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità
dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
L'accertamento sanitario di cui al precedente
comma é demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede
presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che
lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza
dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente,
di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da
un medico di fiducia.
Lo stesso collegio medico di cui al precedente
comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello
stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto
dell'assunzione o successivamente.
Qualora il datore di lavoro, in attesa del
giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto
ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le
retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole
all'invalido. In tale caso il datore di lavoro é altresì tenuto ad assegnare
all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.
Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice
civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse
da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche
dell'invalido stesso.
L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o
dell'associazione di categoria del richiedente la visita (*).
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 31
gennaio- 2 febbraio 1990, n. 50 (G.U. 7 febbraio 1990, n. 6- Serie speciale) ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 20 della presente legge, non essendo
previsti accertamenti medici mirati al collocamento dei minorati psichici; Il
Collegio sanitario previsto dovrà essere integrato da uno specialista in
discipline psichiatriche o neurologiche.
Art.
21
(Denunce
delle aziende private)
Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di
gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro
competente per territorio un prospetto recante:
a) l'indicazione del numero complessivo del
personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso
e per categorie di mestiere;
b) l'indicazione nominativa degli invalidi e
altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro
dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di
appartenenza.
Le aziende, che hanno la sede principale in una
provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano
soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui
al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti
uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e
invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, dopo aver
sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province
interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende
private che svolgono attività in più di una provincia ad assumere, nella
provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di
mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto,
portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle
altre. La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di
diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende
pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi
uffici in più province] (*).
(*) Abrogato dall'art. 7, D.P.R.
18 aprile 1994, n. 345.
Art.
22
(Denunce
degli enti pubblici)
[Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a
carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono
tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro
i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il
numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il
numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione,
il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento
obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.
Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti
di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia,
entro la cui circoscrizione provinciale essi operano] (*).
(*) Abrogato dall'art. 7, D.P.R.
18 aprile 1994, n. 345.
TITOLO
IV
Sanzioni
Art.
23
(Contravvenzioni)
I privati datori di lavoro che non provvedono ad
effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con
una ammenda da lire 15.000 a lire 150.000 (*).
I privati datori di lavoro, i quali, essendo
obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi
diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a
regolarizzare, con una ammenda da lire 4.500 a lire 25.000 (10) per ogni giorno
lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non
coperto.
Contro i privati datori di lavoro contravventori
alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste
apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000 (*).
Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di
ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è
punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori
sanzioni del codice penale.
(*) La misura dell'ammenda è stata così elevata
dall'art. 113, terzo
e quinto comma L. 24 novembre 1981, n. 689.
si ricorda che la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo
comma, lettera m), della medesima Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
24
(Definizioni
delle contravvenzioni)
Le contravvenzioni previste dal precedente
articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della
provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.
Il prefetto, sentito il parere della commissione
di cui all'art. 16 della presente legge, determina con decisione definitiva,
entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal
contravventore, entro i limiti minimo e Massimo stabiliti, con facoltà di
ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi
stabiliti.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al
primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere
inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente
contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite Massimo stabilito
nell'articolo medesimo.
Il versamento della somma deve essere effettuato
dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione
del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità
giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.
Art.
25
(Devoluzione
delle ammende)
Le ammende previste dalla presente legge, al
netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate
dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di
riqualificazione degli invalidi.
TITOLO
V
Norme
finali e transitorie
Art.
26
Le aliquote percentuali fissate negli artt. 11,
12 e 13, nonché quelle stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti
riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge,
possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere
della sottocommissione di cui all'articolo 18.
Art.
27
(Profughi)
Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9
febbraio 1968, n. 8, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione
dei profughi.
Art.
28
(Vigilanza)
La vigilanza per l'applicazione della presente
legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Art.
29
(Copertura
finanziaria)
Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,
e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni
provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'art. 16 della presente
legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul
capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1968.
Art.
30
(Norma
transitoria)
Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già
obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono
mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base
alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge nonché, se già assunti
presso aziende con meno di 36 dipendenti.
Art.
31
(Entrata
in vigore)
La presente legge entra in vigore nel 1° giorno
del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno
immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni
provinciali e della sottocommissione di cui all'art. 18. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con la presente legge.