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02-04-1968 n° 482 - Leggi

Legge 2 aprile 1968, n. 482
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Legge 2 aprile 1968, n

Legge 2 aprile 1968, n. 482

(in GU 30 aprile 1968, n. 109)

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

 

 

TITOLO I

 

 

Art. 1

(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria)

 

La presente legge disciplina la assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le Amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

 

 

Art. 2

(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra)

 

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) nella tabella B annessa al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

 

 

Art. 3

(Invalidi per servizio)

 

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

 

 

Art. 4

(Invalidi del lavoro)

 

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

 

 

Art. 5

(Invalidi civili)

 

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge. 

 

 

Art. 6

(Privi della vista)

 

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità. 

 

 

Art. 7

(Sordomuti)

 

Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

 

 

Art. 8

(Orfani e vedove)

 

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

 

 

Art. 9

(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).

 

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche Amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

 

§          invalidi di guerra 25%

§          invalidi civili di guerra 10%

§          invalidi per servizio 15%

§          invalidi del lavoro 15%

§          orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15%

§          invalidi civili 15%

§          sordomuti 5% 

 

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche Amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche Amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e della Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

 

 

Art. 10

(Trattamento, licenziamento)

 

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica Amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

 

 

TITOLO II

Soggetti obbligati

 

 

Art. 11

(Aziende private)

 

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

 

 

Art. 12

(Enti pubblici)

 

Le Amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria;

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

 

Art. 13

(Esclusioni, esoneri)

 

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento; b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento; c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tram vie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

[Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero] (*).

[Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale] (3). I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

(*) Commi abrogati dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 34

 

 

Art. 14

(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).

 

Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

 

 

Art. 15

(Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi)

 

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale, valido presso le pubbliche amministrazioni, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo é stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, l' esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui é affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

 

 

TITOLO III

Modalità per il collocamento

 

 

Art. 16.

(Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali)

 

Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 é effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

 

 

Art. 17

(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

 

La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21] (*).

(*) Punto abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n.345.

 

 

Art. 18

(Sottocommissione centrale)

 

Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, é istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

La sottocommissione ha il compito di:

1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.

 

 

Art. 19

(Elenchi)

 

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione é presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti (*).

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.

(*) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 maggio 1971, n. 390.

 

 

Art. 20

(Accertamento sanitario)

 

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma é demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro é altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita (*).

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio- 2 febbraio 1990, n. 50 (G.U. 7 febbraio 1990, n. 6- Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 20 della presente legge, non essendo previsti accertamenti medici mirati al collocamento dei minorati psichici; Il Collegio sanitario previsto dovrà essere integrato da uno specialista in discipline psichiatriche o neurologiche.

 

 

Art. 21

(Denunce delle aziende private)

 

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.

Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attività in più di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre. La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in più province] (*).

(*) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345.

 

 

Art. 22

(Denunce degli enti pubblici)

 

[Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano] (*).

(*) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345.

 

 

TITOLO IV

Sanzioni

 

 

Art. 23

(Contravvenzioni)

 

I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 15.000 a lire 150.000 (*).

I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 4.500 a lire 25.000 (10) per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000 (*).

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

(*) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo e quinto comma L. 24 novembre 1981, n. 689. si ricorda che la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della medesima Legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 24

(Definizioni delle contravvenzioni)

 

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'art. 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e Massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite Massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

 

 

Art. 25

(Devoluzione delle ammende)

 

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

 

 

TITOLO V

Norme finali e transitorie

 

 

Art. 26

 

Le aliquote percentuali fissate negli artt. 11, 12 e 13, nonché quelle stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.

 

 

Art. 27

(Profughi)

 

Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 8, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

 

 

Art. 28

(Vigilanza)

 

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

 

 

Art. 29

(Copertura finanziaria)

 

Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'art. 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.

 

 

Art. 30

(Norma transitoria)

 

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge nonché, se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.

 

 

Art. 31

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'art. 18. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

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