Legge
30 luglio 1973, n. 477
(GU
n. 211 del 16/08/1973)
Delega al governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello stato.
Preambolo
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Art. 1.
Il governo della
repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso
indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:
A) per la
disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo
ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di
scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del
personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle
scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa
l'università;
B) per la
conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla
ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle
funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei
ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e
dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o
provinciale;
C) per la
disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico
del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e
dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello stato nonché dei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;
D) per la istituzione e il
riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole
materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
Titolo I - Personale direttivo, ispettivo e
docente
Art. 2.
Lo stato
giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà
tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della
professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola
adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella
quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e
autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società,
per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto
allo studio.
Esso inoltre
dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le
responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei vari organi
ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.
La revisione
della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno
richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso
connesse.
Art. 3.
Sarà rivalutata
la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari
aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali
già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare
riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi
collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione
di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri
operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con
assistenza medico-socio-psicopedagogica, alla presenza nelle attività di
partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le
famiglie.
A decorrere dall'1 gennaio 1976
si procederà al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente,
un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui
insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto
superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per
il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente
articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del
personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie
di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato
della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa
permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegni nella
scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a
scalare dei parametri del ruolo del personale diplomato con quelli del
personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo
restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale
docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei
professori universitari. i docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista
una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti
di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnamenti degli
istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia
applicabile.
Con la medesima
decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale
ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.
I provvedimenti
delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi
precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.
Gli effetti
economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due
esercizi finanziari con decorrenza 1 luglio 1976 per il 50 per cento e 1 luglio
1977 per l'intero ammontare.
Sarà mantenuto il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli
attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e
professionale del docente.
Art. 4.
Lo stato giuridico del personale
di cui alla lettera a) dell' articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:
1) la garanzia
della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera
espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali
e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, nonché nel rispetto
della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e
libero sviluppo della loro personalità.
In questo quadro
sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;
2) le
attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto
conto dei rapporti inerenti alla natura della attività didattica e del governo
della comunità scolastica;le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della
funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto
o del circolo;le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di
competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di
ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere
contabile di ragioneria e di economato;il riordinamento della funzione
ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale,
regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima
intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione
scolastica per l'accertamento tecnico- didattico, l'aggiornamento e la
sperimentazione;
3) l'orario
obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di
scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi
che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.
L'orario
obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di insegnamento e
quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella scuola materna
l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più di 36 ore settimanali
garantendo l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni;
4) l'orario
obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e direttivo;
5) le forme e le
modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella
prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli insegnamenti richiedono particolari
competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, di una formazione
universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti
unitamente alla specifica abilitazione.
L'accesso alle
carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o concorso per soli
titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della
preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione. Al
concorso per titoli potranno accedere coloro che siano in possesso della
prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio. Saranno
fatte salve, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti,
altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di
particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti
specializzati di natura tecnica, professionale ed artistica. I concorsi per la
scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti
delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.
Per i concorsi
per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da
utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni
anno scolastico non superiore al 50 per cento.
Il personale
direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un
congruo numero di anni di servizio di ruolo,
sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente
n. 5) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;
6) la disciplina
inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di
concorso;
7) la disciplina
dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di
graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti;la disciplina del
periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con
previsione dei casi di proroga;
8) le norme, i
criteri e le strutture per lo aggiornamento culturale e professionale dei
docenti.
Per la scuola con
lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche
l'opera di esperti e di docenti di università estere.
Saranno
istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi
istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione
didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i
quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali,
offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia
didattica.
Gli attuali
centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la
loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui
al capoverso precedente;
9) la modalità di
valutazione del servizio, non riferibile comunque ad un periodo superiore al
triennio, cui dovrà provvedere, solo su richiesta dell'interessato, un apposito
comitato eletto dal collegio dei docenti, previa relazione del capo di istituto
o del direttore di circolo didattico.
Non sono ammesse
le note di qualifica;
10) la disciplina
dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti
nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del
gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e
con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di
provenienza;
11) la disciplina
dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga
conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del
personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.
La valutazione
del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà
avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.
Particolari
garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno
essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità
di permanenza nella scuola e nella sede;
12) la disciplina
dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di
studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto
conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del
criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi
competenti a concederli;
13) la disciplina
di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni
per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione,
collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai
ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in
altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura
della professione docente;
14) la normativa
riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui
competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie
di tutela del personale;
15) gli organi
competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;
16) le norme di
tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione
nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.
I decreti
delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo,
direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero.
Titolo II - Istituzione e riordinamento di
organi collegiali.
Art. 5.
L'istituzione di
nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti
saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola,
nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello stato e delle competenze e
delle responsabilità di cui all' articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.
- gli organi collegiali saranno previsti:
- a livello di circolo didattico e di
istituto;
- a livello distrettuale;
- a livello provinciale;
- a livello nazionale.
Art. 6.
I circoli
didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa
per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per
le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno
disporre, per l'espletamento delle
mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno
definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del
successivo articolo 10 .
I decreti
delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per
la pubblicità degli atti del consiglio di istituto o di circolo e, in caso di
mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli
organi competenti ad effettuarlo.
A livello di
circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri
appresso indicati, i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio
di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze elette del personale
insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi, dal
direttore didattico o preside. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto
da uno dei suoi membri, eletto da tutti
i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno alle riunioni
del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti
eletti degli studenti di età non inferiore a 16 anni.
Possono essere
chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo
nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e dello orientamento.
Il consiglio di
circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore
didattico o dal preside, composta di non più di cinque membri eletti dal
consiglio stesso, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue
componenti. Di essa farà parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria;
2) il collegio
dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del
circolo o dell'istituto, presieduto dal
direttore didattico o dal preside.
Esso eleggerà i
suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti
incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo
in caso di assenza o di impedimento;
3) il consiglio
di disciplina degli alunni, presieduto
dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i
suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei
genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti
eletti degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;
4) il comitato,
presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei
docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio
degli insegnanti ai sensi del primo comma, numero 9), dell' articolo 4 ;
5) i consigli di
interclasse o di classe, presieduti
rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del
gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei
genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti
eletti degli studenti.
Il consiglio di
circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei
consigli di classe e di interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla
organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, Alle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà
esprimere il proprio parere sullo andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori
del consiglio di circolo o di istituto e curerà l'esecuzione delle delibere.
Al collegio dei
docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei
libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base
delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.
I consigli di
classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in
ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento
di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze
relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti
interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.
Tutti gli organi
istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un
anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto e la relativa giunta che
dureranno in carica un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che
avranno perduto il titolo di farne parte.
I decreti
delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a
quello della popolazione scolastica e del personale della scuola, e la
ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale
al personale della scuola. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o
di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.
Dovrà pure essere
assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e
di istituto nei locali della scuola degli studenti, per le scuole secondarie
superiori, e dei genitori.
Saranno regolate
le procedure per l'elezione e la surroga dei rappresentanti delle diverse
componenti negli organi collegiali e le modalità di funzionamento degli organi
stessi.
Saranno altresì
disciplinate le modalità di partecipazione degli studenti di età non inferiore
a 16 anni ai diversi organi collegiali.
La composizione e
il funzionamento degli organi collegiali di cui all' articolo 20
della legge 18 marzo 1968, n. 444 , saranno
riveduti per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della
scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.
Art. 7.
Su proposta delle
regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il ministro per la
pubblica istruzione procederà alla suddivisione del territorio regionale in
comprensori scolastici, di norma subprovinciali, denominati distretti
scolastici, nel cui ambito dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di
tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa procedura
si provvederà ad eventuali variazioni.
A livello di
distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di
partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da un membro
eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti eletti
dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e
docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alunni, delle
forze sociali rappresentative di interessi generali e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
Il distretto
scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò che attiene
all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche,
nonché, secondo le direttive generali
del ministro per la pubblica istruzione e di intesa con gli organi provinciali
e regionali, per le attività di
sperimentazione, per le attività integrative della scuola, per le attività di
assistenza scolastica educativa, di
orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica, per le attività di
educazione permanente;compiti consultivi e di proposta al provveditore agli
studi e al ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione
del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale
stesso, nonché per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche
utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
- ai distretti
potranno essere affidati o delegati dalla regione compiti di assistenza
scolastica.
- il distretto
avrà la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
- i decreti
delegati stabiliranno inoltre:
A) i criteri per
la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno
conto della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e
delle esigenze particolari determinate dalla situazione socio- economica del
territorio;
B) il numero
minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la
ripartizione delle rappresentanze e le relative modalità di elezione;
C) le norme per l'esercizio delle funzioni
attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con
l'autonomia dei singoli istituti e circoli didattici, né comprendere materie di
stato giuridico del personale scolastico;
D) le norme concernenti i rapporti con
l'amministrazione scolastica, la regione e gli altri enti locali, nonché le
modalità per il coordinamento interdistrettuale su base provinciale e
regionale;
E) le modalità per assicurare la pubblicità dei
pareri e delle deliberazioni del consiglio.
Art. 8.
A livello provinciale sarà
riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico
provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche
della provincia.
Faranno parte del
consiglio scolastico provinciale:il provveditore agli studi, i rappresentanti
eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di
ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di
ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica;i
rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali;i
rappresentanti eletti dei genitori degli alunni;tre rappresentanti eletti dei
comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della
minoranza;l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua
rappresentanza, un consigliere provinciale;un rappresentante del consiglio
regionale, esclusa, in relazione all' articolo 19, secondo comma, la regione
Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Il consiglio
scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i
componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggerà una giunta esecutiva
presieduta dal provveditore agli studi. Eleggerà inoltre i consigli di
disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti
delegati stabiliranno le modalità di elezione dei membri dei predetti consigli
di disciplina, che saranno composti da rappresentanti del personale ispettivo,
direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.
Le competenze
proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di
organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra
attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della
provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.
Annualmente il
consiglio scolastico provinciale formulerà una valutazione sull'andamento
generale della attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.
Il consiglio
scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a
tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per
singole materie e per gradi di scuola.
Sarà assicurata
la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.
I decreti
delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione
scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le
modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale
ai docenti.
Il consiglio
scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con possibilità di surroga
dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.
Le norme di cui
al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio
scolastico regionale della Valle di Aosta.
Art. 9.
A livello
nazionale sarà istituito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, che
sostituirà la seconda e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica
istruzione e la quarta e la quinta sezione del consiglio superiore delle
antichità e belle arti.
Faranno parte del consiglio
nazionale:i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente
di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non
insegnante di ruolo e non di ruolo, i rappresentanti del personale docente e
dirigente della scuola non statale;i rappresentanti del mondo dell'economia e
del lavoro, designati dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Ne fanno parte
anche rappresentanze elettive del personale dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica nonché
rappresentanti dell'attuale prima sezione del consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Sarà comunque
assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamento diversa da
quella italiana previste dal vigente ordinamento.
Il consiglio
durerà in carica cinque anni;i suoi membri non saranno rieleggibili più di una
volta. Esso eleggerà nel suo seno il vicepresidente, l'ufficio di presidenza e
i propri rappresentanti nella prima sezione del consiglio superiore della
pubblica istruzione. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale della pubblica
istruzione i membri del parlamento nazionale.
- il consiglio
nazionale è presieduto dal ministro per la pubblica istruzione.
- il consiglio
svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie
di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale
per le materie specifiche.
- il consiglio
nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria
iniziativa:
A) formulerà annualmente una valutazione sullo
andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di
relazioni dell'amministrazione;
B) darà pareri in materia legislativa e
normativa attinente alla pubblica istruzione;
C) formulerà proposte in ordine alla promozione
delle sperimentazioni sul piano nazionale e locale, e ne valuterà i risultati;
D) esprimerà, per elezione, dal suo seno i
consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei
diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti
delegati.
- i consigli di
disciplina saranno formati esclusivamente da personale ispettivo, direttivo e
docente, di ruolo e non di ruolo.
- l'ufficio di
presidenza coordinerà l'attività del consiglio.
- sarà assicurata
la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.
- i decreti
delegati stabiliranno il numero dei componenti, la ripartizione delle
rappresentanze, riservando il settanta per cento del totale ai docenti, e le
procedure per la elezione dei rappresentanti.
Titolo III - Personale non docente
Art. 10.
Lo stato giuridico del personale
non insegnante di cui alla lettera c) dell' articolo 1 dovrà stabilire:
1) la
ristrutturazione delle carriere;la istituzione e il riordinamento dei ruoli,
con forme opportune di decentramento a livello regionale o
provinciale;l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.
Saranno istituiti
a livello provinciale e a livello regionale organi collegiali cui saranno
devolute le attribuzioni del consiglio di amministrazione della pubblica
istruzione nei confronti del personale non insegnante.
Saranno
determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli
obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento
delle istituzioni scolastiche;
2) la
determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo
conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle
aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di
servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché per
i convitti nazionali, gli educandati femminili dello stato e convitti annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori
e dei semiconvittori;
3) la
determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.
Per il personale
delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo,
nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti
ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e
aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di
servizio non di ruolo senza demerito.
Sarà previsto il
conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale
di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;
4) l'istituzione
di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di
norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente;
5) la disciplina
delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti
giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di
concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse
siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello stato, dei convitti
annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.
Sarà pure
prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente
ad altre carriere;
6) le norme di
tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 16), dell' articolo 4 della presente legge;
7) la disciplina
di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente
articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello
stato.
Saranno previste disposizioni
particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della
scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla
preparazione ad esso richiesta.
Titolo IV - Disposizioni finanziarie
transitorie, comuni e finali
Art. 11.
Saranno dettate
opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla
ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1 , 3 e 10 ed a
quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.
Art. 12.
Al personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica è attribuito, a decorrere dall'1 settembre 1973, un assegno annuo
pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di
ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure
di cui alla tabella allegata.
Detto assegno è sostitutivo
degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per
prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo
1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni
speciali previsti dall' articolo 49 della
legge 15 giugno 1931, n. 889 , e dagli articoli 85 e 87 del
regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno
1924, n. 969, per compensi speciali di cui all' articolo 6 del
decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 giugno 1946, n. 19
, ivi compresi quelli per la espansione scolastica.
A partire dalla suindicata data
dell'1 settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo
non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di
presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del
bilancio dello stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per
l'opera svolta quale dipendente dello stato o in rappresentanza della
amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro
straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento
di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero,
dell'indennità integrativa speciale, della aggiunta di famiglia, della
tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai
componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione
elementare, media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica.
Con apposito
decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le
condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per
il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica.
L'ammontare netto
dell'indennità di servizio all'estero,
dell'assegno di sede e delle analoghe indennità ed assegni per il
personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o
riduzione in relazione alla situazione di famigli, è ridotto mensilmente di un
importo corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui
al presente articolo.
Art. 13.
In relazione a quanto disposto
dal precedente articolo 12 nei confronti del personale ivi previsto non si
applicano l' articolo 15
della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e la legge 9 aprile
1953, n. 310 .
Sono soppressi
l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162 , e l'assegno
personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533.
La legge 30
gennaio 1962, n. 14 , l' articolo 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335 , e la
legge 11 novembre 1971, n. 1094 , sono
abrogate.
Le norme del
presente articolo hanno effetto dall'1 settembre 1973.
Art. 14.
Agli effetti della carriera,
della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all' articolo 1
della presente legge sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o
riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in
Italia e all'estero, nonché del
servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio
prestato in qualifica di professore incaricato o assistente incaricato o
straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica
massima nelle scuole secondarie superiori.
Il servizio
prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonché i servizi non scolastici
di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello stato o degli enti
locali, saranno riconosciuti ai soli
fini della quiescenza.
Lo stipendio
mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa
amministrazione, non potrà essere inferiore a quello percepito nella precedente
carriera al momento del passaggio.
Art. 15.
A decorrere
dall'1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il
personale ispettivo, direttivo, docente
e non docente della scuola materna, primaria,
secondaria ed artistica avviene l'1 ottobre successivo alla data di
compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Al personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente in servizio all'1 ottobre 1974 che, per
effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per
raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio
attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in
servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non
oltre il settantesimo anno di età.
La disposizione
di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità
minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio all'1 ottobre
1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il
numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.
Al personale, di
cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dall'1 ottobre
1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura
dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni
pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva
liquidazione.
Al personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel
periodo dall'1 settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , il trattamento di pensione e
l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del
trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di
cui al secondo e terzo comma dell' articolo 3 e di cui all' articolo 10 .
Art. 16.
Ai docenti per il cui
insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo b, ed a quelli che
per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai
sensi delle leggi 28 luglio
1961, n. 831, 25 luglio 1966,
n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968,
n. 468 , è riconosciuto il diritto allo inquadramento nel
ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di
laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'
articolo 3 della presente legge.
Tale diritto è
riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento, verranno iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre
1971, n. 1074 , nonché ai vincitori dei concorsi
relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima
della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti
non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n.
366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio
1970, n. 571.
Art. 17.
Gli insegnanti
incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che
abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per
il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973-1974 occupino una cattedra
o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974.
Essi mantengono la cattedra o il
posto che attualmente ricoprono.
Per coloro che,
trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, risultino inclusi in
graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti
provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella
prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.
Il ministro per
la pubblica istruzione, con proprio decreto,
fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede.
Il personale non
insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato negli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica che alla data del 30 settembre
1973 abbia almeno un anno di servizio continuato, prestato senza demerito, è
assunto a decorrere dall'1 ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente,
rimanendo assegnato alla sede occupata.
I provvedimenti
di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immissione in
ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle
graduatorie nelle quali è compreso.
Art. 18.
Le norme delegate saranno
emanate con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro
per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro per il tesoro e con il
ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una
commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza
proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive
camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12
rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria, artistica nominati dal ministro per la pubblica
istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale
e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal ministro per la
pubblica istruzione.
Sarà garantita
alle riunioni della commissione la presenza dei membri del governo preposti ai
ministeri di competenza.
Art. 19.
I decreti delegati conterranno
le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua
d'insegnamento diversa da quella italiana.
Sono fatte salve
le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle
province di Trento e Bolzano.
Con apposito
decreto delegato si provvederà alla definizione degli organici delle scuole
primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del
relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente
legge.
L'applicazione
delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in armonia
con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione.
Art. 20.
Al personale
della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo
1968, n. 249 , sono corrisposte, a decorrere
dall'1 luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennità di cui alla legge 8
agosto 1972, n. 483 , e i compensi di cui al decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19
.
Il secondo comma dell' articolo
2 della legge 8 agosto 1972, n. 483 ,
si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente
della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell' articolo 8 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213 .
Art. 21.
Gli articoli 18 e 19
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al
personale non docente sprovvisto del titolo richiesto.
Art. 22.
Al personale non
docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative,
assunti dopo la legge 28 ottobre
1970, n. 775 , è applicabile per l'immissione in
ruolo l'articolo 25 della stessa legge.
Art. 23.
Le norme delegate
andranno in vigore dall'1 ottobre successivo alla data della loro pubblicazione
e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della
pubblicazione e l'1 ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.
Art. 24.
Con l'entrata in
vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti
disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle
della presente legge.
Il governo della repubblica è
delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal
precedente articolo 18 , le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto
compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello stato di cui al decreto del
presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e
successive modificazioni e integrazioni.
La legge 30
novembre 1942, n. 1545 , è abrogata.
Art. 25.
All'onere derivante dal
precedente articolo 12 , valutato in
lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la quota relativa
all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire 155.666.000.000 del
capitolo 3523 e quanto a lire 3 miliardi del capitolo 5381 dello stato di
previsione del ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del
sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì
30 luglio 1973
Leone
Rumor - Malfatti
– La Malfa
Visto, il
guardasigilli:Zagari
Annesso
A
Tabella
Omissis