Legge
31 dicembre 1998, n. 476
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
12 gennaio 1999
Art. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione".
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua
entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3.
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Capo I. — Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. — 1. L'adozione di minori stranieri ha
luogo conformemente ai princípi e secondo le direttive della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente
legge.
Art. 29-bis. — 1. Le persone residenti in
Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che
intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano
dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in
cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità
all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani
residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui
si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se
non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per
manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli
enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di
competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti
attività:
a) informazione sull'adozione
internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle
altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in
collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti
all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla
situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori
adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano,
sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla
loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di
uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento
utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro
idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al
tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione
completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi
successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30. — 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta
la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti
all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli
opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per
adottare.
2. Il decreto di idoneità ad
adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere
promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del
provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso
immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente
negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli
aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità,
previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che
incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i
minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione
ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di
inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello,
a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte
del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31. — 1. Gli aspiranti all'adozione, che
abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare
la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter.
2. Nelle situazioni considerate
dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i
minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro
personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b),
d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle
procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione
presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione
tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la
domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad
esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera
la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare,
curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e
le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni
e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi,
informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese
straniero;
e) riceve il consenso scritto
all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare,
proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne
autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera,
svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione
delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche
dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un
segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera
attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della
Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti,
l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende
atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato
di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri
genitori adottivi;
g) informa immediatamente la
Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della
decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione,
trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e
alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento
del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera
copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette
immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di
trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia
degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i
servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin
dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle
necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non
siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del
periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi
della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare
complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1,
lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32. — 1. La Commissione di cui all'articolo 38,
ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente
incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del
minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma
1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione
trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di
abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o
di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero
l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio
legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia
di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito
al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione
pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici
con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione
che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità,
è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani
all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per
il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale
comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.
Art. 33. — 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni
relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e
di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti
di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. È fatto divieto alle autorità
consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel
territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi
previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione
di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato
alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia
provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine.
Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne
la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non
opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi
eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia
possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato.
In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla
Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo
di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto
l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle
situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha
notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al
luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese
di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34. — 1. Il minore che ha fatto ingresso nel
territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o
di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti
i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in
Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e
sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti
autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i
genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la
cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di
adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero
produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata
pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il
tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato
l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che
l'adozione non sia contraria ai princípi fondamentali che regolano nello
Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba
perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i
minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento
preadottivo, se non contrario ai princípi fondamentali che regolano nello
Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un
anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso
tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha
accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni
pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato
civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui
all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto
gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se
di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il
suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo
nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei
provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli
aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del
minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi
in cui:
a) il provvedimento di adozione
riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le
indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in
adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento
stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente
autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella
famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36. — 1. L'adozione internazionale dei minori
provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito
della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con
le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o l'affidamento a
scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né
firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in
Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di
abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una
adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di
figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra
il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il
decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano
state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e
di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le
indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è
assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità
all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione,
che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla
competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani,
che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due
anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del
tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.
Art. 37. — 1. Successivamente all'adozione, la
Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi,
eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che
hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che
ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione
conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità
dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle
altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di
minori italiani.
Art. 37-bis. — 1. Al minore straniero che si
trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in
materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di
urgenza.
Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della
Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente
esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente
analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero
degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero
di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero
della sanità;
g) tre rappresentanti della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due
anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione
rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione
è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione
stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il
regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.
Art. 39. — 1. La Commissione per le adozioni
internazionali:
a) collabora con le autorità
centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo
le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di
accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti
di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila
sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione
concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle
norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione
internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare
l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle
relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le
informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i
soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione
dei minori;
g) promuove iniziative di formazione
per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il
soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione
alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1,
della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e
formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo
39-ter.
2. La decisione dell'ente
autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di
procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza
dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la
Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio,
agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri
periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le
problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi
attuativi dei princípi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una
relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato
della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali
anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis. — 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete
di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle
strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione
internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di
protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché
forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari
minorili.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter
e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della
domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l'adozione
internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge
regionale o provinciale in attuazione dei princípi di cui alla presente
legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.
Art. 39-ter. — 1. Al fine di ottenere
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per
conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da
persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione
internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di
professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al
relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi
prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura
organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e
delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui
intendono agire;
d) non avere fini di lucro,
assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi
necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa
corretta e verificabile;
e) non avere e non operare
pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano
all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad
attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso
azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di
sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei
minori;
g) avere sede legale nel territorio
nazionale.
Art. 39-quater. — 1. Fermo restando quanto
previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che
hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei
seguenti benefíci:
a) l'astensione dal lavoro, quale
regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di
età;
b) l'assenza dal lavoro, quale
regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia
raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente
al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per
l'adozione".
Art. 4.
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) il cinquanta per cento delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che
hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal
primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto
riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti
autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente
legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
"Nel
caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
"Art. 72-bis. — 1. Chiunque svolga per
conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere
previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con
la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali
rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le
pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti
dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si
avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non
autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di un terzo".
Art. 7.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e
giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge
riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le
adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di
personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la
modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra
modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter
della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente
legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresí
l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio
personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
all'estero.
3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi
all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.
Art.
8.
1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i
provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data
anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena
efficacia.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere
esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale
anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni
internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente
legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della
Convenzione stessa.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le
politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire
recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della
presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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