Legge del 05-08-1978 n. 468 vigente al
10-09-2002
Riforma
di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978)
PREAMBOLO
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
TITOLO I - Bilancio di previsione dello
Stato
La gestione
finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione.
Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa.
L'unità temporale
della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
(1)
(1)
Comma abrogato
dall'art. 1, c. 1
della legge 3 aprile 1997, n.94.
Art. 1 bis - Strumenti di
programmazione finanziaria e di bilancio
(1) .
1. La
impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è
ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo
presenta alle Camere:
a) entro il 30
giugno (2) il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene,
altresì, trasmesso alle regioni;
b) entro il 30
settembre (3) il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria,
la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale
programmatico (4), che vengono altresì, trasmessi alle regioni (5);
c) entro il 15 novembre i disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica (6).
2. La Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(7), esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma
1, entro il 15 luglio(8), e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il
15 ottobre (9), e lo comunica al Governo ed al Parlamento.
(1)
Articolo aggiunto
dall'art. 1, c. 1
della l. 23 agosto 1988, n. 362.
(2)
Parole sostituite
dall'art.2, c. 1,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(3)
Parole sostituite
dall'art.2, c. 2,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(4)
Parole inserite
dall'art.2, c. 2,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(5)
Parole sostituite
dall'art.2, c. 2,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(6)
Lettera
sostituita dall'art.2, c. 3,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(7)
Parole sostituite
dall'art.2, c. 4,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(8)
Parole sostituite
dall'art.2, c. 4,
della l. 25 giugno 1999, n.208 .
(9)
Parole sostituite
dall'art.2, c. 1,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
Art.
2 - Bilancio annuale di previsione
(1).
1. Il progetto di
bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei
criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3 , comma 3, nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento(2).
2. Il progetto di
bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in
unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda
un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa
gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree
omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le
competenze istituzionali di ciascun Ministero(3) .
3. Per ogni unità
previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare
presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare
delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di
pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni
in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme
versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria(4).
4. Le somme
comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente
alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e
spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate
alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea(5)
.
4-bis. Formano
oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b)
e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di
pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione
della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono
riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai
dirigenti generali responsabili della gestione (6).
4-ter. Il
bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è
costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione
della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle
aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo(7).
4-quater.
Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato
da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i
criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo
alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione
significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel
Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I
criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel
Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati
gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello
dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di
personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia
ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati.
Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di
ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni
legislative, nonchè i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti
finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello
stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i crirteri
per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per
ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle
disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni
del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni,
dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La
nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito
allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno
degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale (8).
4-quinquies. In
apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I
capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e
secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è
effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(9) d'intesa con le amministrazioni interessate. Su
proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica(10) e alle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito
e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore
flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire
la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da
limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate
variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base,
di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a
condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso
intervento(11). Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa
oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio
o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono
autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali(12).
4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio
nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni,
formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge
di bilancio(13).
5. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(14) presenta al
Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio
di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle
aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 8 febbario 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, in conformità della normativa
comunitaria, nonchè alle aree montane, delle spese di investimento iscritte
negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni (15).
6. In apposito allegato a
ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali
di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente
alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per
trasferimenti, nonchè per tutte le spese in conto capitale, con eslusione delle
erogazioni per finalità non produttive (16).
6-bis. In
ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte,
per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà
regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale(17).
7. L'approvazione
dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della
spesa, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.
8. L'approvazione
dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 è disposta con apposite norme.
9. Con apposita
norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è
annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore
statale, effettuata ai sensi dell'articolo 15 , terzo comma(18), l'importo
massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
(1)
Articolo
sostituito dall'art. 2, c. 1,
della l. 23 agosto 1988, n. 362.
(2)
Comma sostituito
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(3)
Comma sostituito
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(4)
Comma sostituito
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(5)
Comma sostituito
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(6)
Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(7)
Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(8)
Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(9)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7,
c.1, l. 3 aprile 1997, n.94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'
unica amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica". La costituzione del citato Dicastero
era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(10)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(11)
Periodo inserito
dall'art. 27 della l.
17 maggio 1999, n. 144.
(12)
Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(13)
Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(14)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(15)
Comma sostituito
dall'art. 1, c. 2, della
l. 3 aprile 1997, n. 94.
(16)
Comma sostituito
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(17)
Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(18)
L'art. 11, l. 23
agosto 1988, n.362 abroga il primo comma dell'art. 15 della l.
n.468/1978.
Conseguentemente
il riferimento al terzo comma dell'art. 15, contenuto nel presente comma, deve
intendersi al secondo comma del testo aggiornato dell'art. 15.
Art. 3 - Documento di
programmazione economico-finanziaria
(1).
1. Entro il 30
giugno (2) di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle
conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria
che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale.
2. Nel documento
di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e
motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione
economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale
in particolare nella Comunità euopea, sono indicati:
a) i parametri
economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti,
dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso
il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione
dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa,
sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte (3);
b) gli obiettivi
macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi,
conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo del
fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del
debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale (4) ;
d) gli obiettivi,
coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno
complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle
pubbliche a mministrazioni (5), al lordo e al netto degli interessi, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale e gli eventuali
scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza
pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti
regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza
dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel
contodelle pubbliche amministrazioni (6) per il periodo cui si riferisce
il bilancio pluriennale;
f)
l'articolazione degli (7) interventi, anche di settore, collegati alla manovra
di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari
per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e
d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di
massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento
di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma
2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale.
4. Il documento
di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di
cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis , ciascuno dei quali reca
disposizioni omogenee per materia (8), evidenziando il riferimento alle regole
e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis.In
occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi
dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che
motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove
previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che
si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione
economico-finanziaria precedentemente approvato (9).
(1)
Articolo
sostituito dall'art. 3, c. 1
della l. 23 agosto 1988, n. 362.
(2)
Parole sostituite
dall'art. 2, c. 5,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(3)
Lettera
sostituita dall'art. 2, c. 6,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(4)
Parole sostituite
dall'art. 2, c. 7,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(5)
Parole sostituite
dall'art. 2, c. 8,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(6)
Parole sostituite
dall'art. 2, c. 8,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(7)
Parole sostituite
dall'art. 2, c.9,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(8)
Parole inserite
dall'art. 2, c. 10,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(9)
Comma aggiunto
dall'art. 2, c. 11,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
Art. 4 - Bilancio pluriennale
(1).
1. Il bilancio
pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica(2) , in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento
di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre
anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento
delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio
pluriennale a legislazione vigente);
b) le previsioni
sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli
interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria
(bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio
pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa(3);
nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di
conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio
pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire
le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente (4).
3. Nelle note
preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale,
devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni
contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni
derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli
interventi programmatici.
4. Il bilancio
pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio.
La versione prevista alla lettera a) del comma 1 è integrata con gli effetti
della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza
pubblica eventualmente già approvati.
(1)
Articolo
sostituito dall'art. 4 della l.
23 agosto 1988, n. 362.
(2)
Detta
concertazione è venuta meno a seguito dell'accorpamento, disposto con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94, entrata in
vigore il 9 aprile 1997, del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione che ha assunto la
denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica", costituita con l'art.2, c. 1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in vigore
il 1° gennaio 1998. Successivamente, ai sensi degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300, è stato
istituito, con decorrenza 10 giugno 2001,
il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(3)
Per le unità
previsionali di base si consulti il d.lgs 7 agosto
1997, n. 279.
(4)
Comma sostituito
dall'art. 2, l. 3
aprile 1997, n.94.
Art. 4 bis - Formazione
del bilancio
(1).
1. In sede di
formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle
singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero.
Successivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica(2) valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonchè
quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione
interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa
sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini
della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già
stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica(3) predispone il progetto
di bilancio di previsione.
(1)
Articolo aggiunto
dall'art. 3, c. 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 5 - Integrità,
universalità ed unità del bilancio
(1).
1. I criteri
dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del
criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al
lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei
criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino
complessivo della materia(2).
4. È vietata
altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali,
salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide
le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di
spesa di particolari entrate .
(1)
Articolo
sostituito dall'art. 25 della l.
23 dicembre 1993, n. 559.
(2)
V.art. 26 della l.
23 dicembre 1993, n. 559.
Art. 6 - Classificazione delle
entrate e delle spese
(1).
Le entrate dello
Stato sono ripartite in:
a) titoli, a
seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di
crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unità
previsionali di base(2), ai fini dell'approvazione parlamentare e
dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie,
secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli,
secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello
Stato sono ripartite in:
a)
funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le
politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività
amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai
cittadini;
b) unità
previsionali di base(3). Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità
previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e
unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa
corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità
per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e
gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di
conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti
ed indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad
operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di
funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonchè quelle per
interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli,
secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito
alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione.
In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(4) viene presentato un quadro contabile da cui
risultino:
a) le categorie
in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le
funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa
secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si
conformano ai criteri adottati in contabiltà nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
In appendice a
tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali
incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione
delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e
dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della
codificazione meccanografica.
In appositi
allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono
analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente
motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.
Nel quadro
generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a
quelle di cassa, è data distinta indicazione:
1) del risultato
differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il
totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");
2) del risultato
differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti
("indebitamento o accreditamento netto");
3) del risultato
differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le
spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
("saldo netto da finanziare o da impiegare");
4) del risultato
differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
("ricorso al mercato").
(1)
L'art. 4, c.
1, l. 3 aprile 1997, n.94, ha
sostituito i primi sei commi (il quinto era stato aggiunto dall'art. 2 l. 28
agosto 1989, n. 305) con gli attuali primi cinque
commi.
(2)
Per le unità
previsionali si consulti d.lgs. 7 agosto
1997, n. 297.
(3)
Per le unità
previsionali si consulti d.lgs. 7 agosto
1997, n. 297.
(4)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94, entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata "Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato
in vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 7 - Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e di ordine
Nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(1) è istituito, nella parte corrente, un "Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono
annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.
Con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(2) da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il
pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa [...] (3) ;
2) per aumentare
gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi
con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica(4) è allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di
approvazione del bilancio.
(1)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica" , costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato
in vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile 1997,
era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione che
aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Parole abrogate
dall'art. 6 del
d.P.R. 24 aprile 2001, n.270.
(4)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"
, costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 8 - Fondo speciale per la
riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale
Nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(1) è istituito, nella parte in conto capitale, un
"Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto
capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa".
[...]. (2)
(1)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(2) Comma abrogato dall'art. 6 del
d.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
Art. 9 - Fondo di riserva per
le spese impreviste
Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(1)
è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese
impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni
di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto
2) ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri
con carattere di continuità.
Il trasferimento
di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(2), da
registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(3) è allegato un elenco, da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali
può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei
decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali
si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
(1)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto laccorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 9 bis - Fondo di
riserva per le autorizzazioni di cassa
(1).
1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica(2) è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato,
con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio(3).
2. Con decreto
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(4), su
proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in
aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di
previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad
eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute
compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione
del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono
trasmessi al Parlamento.
(1)
Articolo aggiunto
dall'art. 8, c. 1,
della l. 3 aprile 1997, n.94.
(2)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato
in vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(3)
V. art. 8, c. 2,
della l. 3 aprile 1997, n. 94.
(4)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 9 ter - Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente
(1).
1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica(2) è istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare è annualmente
determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica(3) , su proposta del
Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed
iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di
base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità
medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
(1)
Articolo inserito
dall'art. 2, c. 12,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(2) Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n.94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(3) Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile 1997,
era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione che
aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 10 - Fondi speciali
(1).
[.....]
(1)
Articolo abrogato
dall'art. 11, della
l. 23 agosto 1988, n. 362.
Art. 11 - Legge finanziaria
(1).
1. Il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze(2) , presenta al Parlamento, entro il
mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge
finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3,
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine
di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge
finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio
pluriennale e in particolare (3):
a) il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate (4);
b) le variazioni
delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che
incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma
dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonchè le correzioni delle
imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (5);
c) la
determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la
determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria (6)(7);
e) la
determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli
stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più
di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza,
nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto
capitale (8)(9);
g) gli importi
dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo
complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre
regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi
vigenti;
i-bis) norme che
comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino
per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)
(10);
i-ter) norme che
comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia
finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (11).
4. La legge
finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per
ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione
dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, la legge
finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo
speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate
tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso,
ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori
spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili
con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal
Parlamento.
(1)
Articolo
sostituito dall'art. 5, della l.
23 agosto 1988, n. 362.
(2) Detta concertazione è venuta meno a
seguito dell'accorpamento, disposto dall'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94, entrata in
vigore il 9 aprile 1997, del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione conomica
", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto
degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n. 300 , è stato
itstituito, a decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle
finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
Ministero delle finanze.
(3)
Alinea sostituito
dall'art. 2, c. 13,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(4)
Lettera
sostituita dall'art. 2, c. 14,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(5)
Lettera
sostituita dall'art. 2, c. 14,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(6)
Lettera
sostituita dall'art. 2, c. 14,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(7)
V. il c. 18 dell'art. 2, della l.
25 giugno 1999, n. 208.
(8)
Lettera sostituita
dall'art. 2, c. 16,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(9)
V. l'art. 2, c. 18,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(10)
Lettera inserita
dall'art. 2, c. 17,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
(11)
Lettera inserita
dall'art. 2, c. 17,
della l. 25 giugno 1999, n. 208.
Art. 11 bis - Fondi
speciali
(1).
1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati
alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano
approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale
ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del
documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle
allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite
note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamneto proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi
speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(2) in
appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e
cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi
previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti
di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di
entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante
apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di
segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente
accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o
dellle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A
seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad
accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica(3), gli importi derivanti da riduzioni di spesa
o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai
pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma
1.
3. Gli
accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i
corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei
fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per
destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, salvo che
essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o
improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o
situazioni di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei
fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge
già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.
Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad
obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria prevista per il primo
anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si
riferisce purchè il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno succesivo. Le
economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica(4) entro il 25 gennaio;
detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica(5). In tal caso, le nuove o
maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti
legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale
entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti
dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'articolo 11.
(1)
Articolo aggiunto
dall'art. 6, l. 23
agosto 1988, n. 362.
(2)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(3)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(4)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(5)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica",
costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato
in vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 11 ter - Copertura
finanziaria delle leggi
(1).
1. In attuazione
dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, la copertura
finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante
utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del
conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in
adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante
riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette
autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato
di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) [(2)]
d) mediante
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in
ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate
in conto capitale.
2. I disegni di
legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da
una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e
verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica(3) sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione nonché delle relative coperture (4), con la
specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in
sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commssioni
parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al
comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai
fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essa recati.
4. I disegni di legge
di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei
proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le
disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi
2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali,
riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti bneficiari. Per le
disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i
dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti
e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle
loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri
a carico dei bilanci di enti apparteneti al settore pubblico allargato la
relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro
mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia
delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri.
7. Qualora nel
corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione conomica(5) che
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri.
(1)
Articolo aggiunto
dall'art. 7, della l.
23 agosto 1988, n. 362.
(2)
Lettera abrogata
dalla l. 8 agosto
1996, n. 425 che ha convertito in legge, con
modificazioni, il d.l. 20 giugno 1996, n. 323.
(3)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n.94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(4)
Parole sostituite
dall'art. 3, della l.
25 giugno 1999, n. 208.
(5) Ora Ministro dell'economia e delle
finanze per effetto del combinato
disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 11 quater - Leggi
di spesa pluriennale e a carattere permanente
(1).
1. Le leggi
pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva,
l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonchè le quote
di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione
complessiva a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c).
2. Le
amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al
comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi
pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa a carattere
permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare
le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera d).
4. Il disegno di
legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa
pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), i residui di
stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti
versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze
in essere alla medesima data.
(1)
Articolo aggiunto
dall'art. 8 della l.
23 agosto 1988, n. 362.
Art. 12 - Assegnazioni di
bilancio
Con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica(1) , sentito il Consiglio dei Ministri,
possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente
riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare
vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in
dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi,
per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni
fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le
dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per
fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni
di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento
(CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e
successive modificazioni.
In corrispondenza
con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica(2) , iscriversi in
bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o
per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme
comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(3) sono allegati due elenchi, da approvarsi, con
apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i
quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed
al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di
legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco
dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i
quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente
articolo.
(1) Ora Ministro dell'economia e delle
finanze per effetto del combinato
disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con
l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(2) Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3) Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n.94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica",
costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 13 - Garanzie statali
1. In allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica(1) sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
(1)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 14 - Spese finanziate
con ricorso al mercato
1. Tutte le
autorizzazioni di spesa devono essere iscritte nel bilancio di previsione, ivi
comprese quelle per le quali la legislazione vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge prevede la copertura mediante specifiche operazioni
di indebitamento.
Art. 15 - Presentazione del
bilancio e della relazione previsionale e programmatica
[ (1) ]
Nello stesso mese
di settembre, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (2) presenta al Parlamento la relazione previsionale e
programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene
una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con
una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno
precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa.
La relazione
previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli
indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi
programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità
tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i
predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali
dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La indicazione del
fabbisogno del settore statale è esposta con riferimento alle stime di cassa
del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria (3).
La relazione
previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di
settore, nonché da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà
particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se
permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione.
Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa
pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore (4) (5)
A dette relazioni
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (6)
allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere
pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della
relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle
effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che
restano ancora da erogare.
(1)
Comma abrogato
dall'art. 11, della
l. 23 agosto 1988, n. 362 .
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Comma così
modificato dall'art. 9, c. 1, l.
23 agosto 1988, n. 362, che ha aggiunto
l'ultimo periodo.
(4)
Comma sostituito dall'art. 9, c. 2,
della l. 23 agosto 1988, n. 362.
(5)
V. art. 4 della l.
25 giugno 1999, n. 208 .
(6)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 16 - Esercizio
provvisorio
1. L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Durante
l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti
dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi
dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria,
qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di
pagamenti frazionati in dodicesimi.
3. Le limitazioni
di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di
impegno che a quelle di pagamento.
Art. 17 - Assestamento e
variazioni di bilancio
Entro il mese di
giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica(1), presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di
bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi
accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere
presentate al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre.
[(2)]
Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica(3) è autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di
previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa.
Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica(4) è altresì autorizzato
ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le
dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di
titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente,
limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non
presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma,
sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.
(1)
Detta
concertazione è venuta meno a seguito dell'accorpamento, disposto dall'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94, entrata in
vigore il 9 aprile 1997, del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione che ha assunto la
denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica", costituita con l'art.2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato
in vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato
disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300, è stato
istituito, a decorrere dal 10 giugno
2001, il Ministero dell'economia e
delle finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le
funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministero delle finanze.
(2)
Comma abrogato
dall'art. 3 del
d.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.
(3)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(4)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 18 - Leggi di spesa
(1).
[.....]
(1)
Articolo abrogato
dall'art. 11 della l.
23 agosto 1988, n. 362.
Art. 19 - Annessi
1. Agli stati di
previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le
rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.
Ù
TITOLO II - Spese dello
Stato
Art. 20 - Impegni
(1).
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei
limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Restano ferme le
disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e
ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni
sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni
assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese
correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio
successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti
l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se
l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.
Le spese per
stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono
imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono
disposti i relativi pagamenti(2).
Non possono
essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica(3), impegni per spese correnti a carico degli
esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione
dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli
affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(4) può anche
essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed
esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto
capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18 .(5)
Le spese di
annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più
limiti d'impegno(6).
Ciascun limite
costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli
interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni
assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare
degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di
ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.
Per i pagamenti
derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in
bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della
spesa autorizzata.
Decorsi i termini
di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della
legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo
comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a
carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione
alle effettive annualità da pagare.
(1)
V.art. 3, c. 12,
del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla l. 8 agosto
1996, n. 425.
Per i termini di
registrazione degli impegni da parte delle ragionerie si consulti l'art. 7, c. 2,
del d.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2)
Comma inserito
dall'art. 2, c. 1
della l. 7 agosto 1985, n. 428.
(3)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione
che aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(4)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica". La costituzione del citato Dicastero
era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(5)
Il riferimento al
terzo comma dell'art. 18, contenuto nel presente comma, conseguentemente alla
abrogazione di detto articolo prevista dall'art. 11 della l.
23 agosto 1988, n. 362, riguarda ora il
comma 2 dell'art. 11-quater .
(6)
V. art. 54, c. 16,
della l. 27 dicembre 1997, n. 449.
Ù
TITOLO III - Del
rendiconto generale dello Stato
Art. 21 - Risultanze della
gestione
1. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(1) presenta al
Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da
apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica(2).
(1)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(2)
Detta
concertazione è venuta meno a seguito dell'accorpamento, disposto con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94, entrata in
vigore il 9 aprile 1997, del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione che ha assunto la
denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica", costituita con l'art.2, c. 1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, ai sensi degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300, è stato
istituito, con decorrenza 10 giugno 2001,
il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 22 - Elementi del conto
del bilancio e del conto del patrimonio
I risultati della
gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto
generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del
bilancio;
b) conto generale
del patrimonio a valore.
Il conto del
bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:
a) le entrate di
competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di
competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione
dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme
versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente
in conto competenza e in conto residui;
e) il conto
totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
Il conto generale
del patrimonio comprende:
a) le attività e
le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla
gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la
dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e
quella patrimoniale.
Il conto generale
del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere
centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria
provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i
biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale
di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti
di tesoreria.
Al rendiconto è
allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui
vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati
conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli
obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.
Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica(1), nella gestione delle
spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere
economico-finanziario.(2)
(1)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(2)
V. circolare
R.G.S. n. 6 del 7 febbraio 1981
Art. 23 - Parificazione del rendiconto
Al termine dell'anno finanziario
ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria(1) ,
compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria
amministrazione.
Questi conti sono
trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato(2) entro il 30 aprile successivo
al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(3) per cura del
ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto
generale dell'esercizio scaduto.
(1) Ora direttore del competente Ufficio
centrale del bilancio, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, c. 2,
d.lgs.5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Ora Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del
d.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 e dell'art. 1, c. 1,
lett. b), d.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.
(3)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile 1997,
era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione che
aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 24 - Presentazione del
rendiconto
1. La Corte dei
conti parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica(1) per la successiva
presentazione al Parlamento.
(1)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Ù
TITOLO IV - Conti della finanza pubblica
Art.
25 - Normalizzazione dei conti degli enti pubblici
Ai comuni, alle
province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici
compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai
sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino
all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto
obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di
adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di
competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa
sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per
l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di
consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta
tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della
programmazione economica(1) .
Per l'ENEL e le
aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al
primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa,
restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della
contabilità.
Gli enti
territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle
aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(2) , sentite
le associazioni delle aziende.
Ai fini della
formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli
enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica(3) informazioni sui prevedibili
flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio
pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da
specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica(4) , con proprio decreto, individua gli organismi e
gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o
indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici , ai
quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti
economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed
ai consuntivi in termini di cassa (5).
(1)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(2) Ora Ministro dell'economia e delle
finanze per effetto del combinato
disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha
istituito, a decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e
delle finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le
funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministero delle finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(4) Ora Ministro dell'economia e delle
finanze per effetto del combinato
disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(5)
Comma sostituito
dalla l. 11 novembre
1983, n. 638 che ha convertito in legge, con
modificazioni, il d.l. 12 settembre 1983, n. 463.
Art. 26 - Coordinamento dei
conti pubblici
Al fine del
coordinamento dei conti pubblici, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(1) propone i criteri per l'unificazione della
denominazione dei capitoli, in relazione ai compiti della Commissione
interregionale di cui all'articolo 9,
sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335,
e stabilisce i contatti necessari alla cooperazione Stato-regioni di cui all'articolo 34
della predetta legge 19 maggio 1976, n. 335.
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(2) coordina,
nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma, i conti degli altri
enti pubblici.
(1)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 27 - Leggi con oneri a
carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato
1. Le leggi che
comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci
degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione
dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai
relativi bilanci, annuali e pluriennali.
Art. 28 - Consolidamento dei
conti pubblici
E' attribuito al
Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato(1) il compito di
provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei
prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30(2).
L'acquisizione di tali dati potrà effettuarsi dal Sistema informativo della
Ragioneria generale(3) anche attraverso la sua integrazione funzionale con i
centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.
(1) Ora Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'art.11 d.lgs.5
dicembre 1997, n. 430 e dell'art.1, c.1,
lett.b), d.P.R. 20 febbraio 1998, n.38 .
(2) Il
riferimento al quarto comma dell'art. 30, contenuto nel presente comma,
conseguentemente alla sostituzione del predetto articolo riguarda ora il comma
5 del nuovo testo dell'articolo 30.
(3) Ora Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'art.11 d.lgs.5
dicembre 1997, n. 430 e dell'art.1, c.1,
lett.b), d.P.R. 20 febbraio 1998, n.38 .
Art. 29 - Adempimenti dei
tesorieri
Agli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30
della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri
tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da
questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.
A tale fine i tesorieri
medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto articolo 30,
alle ragionerie provinciali dello Stato(1) competenti per territorio i
prospetti con gli elementi determinati.
Copia dei suddetti prospetti
verrà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni.
Nei confronti dei
tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria provinciale
dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del
contratto in corso.
(1) Le Ragionerie provinciali dello
Stato, ai sensi dell'art.10, comma 4,
ultimo periodo del d.P.R. 20 febbraio 1998, n.38
e dell'art .1, comma 4, del d.m. 8 settembre 1999 , dipendono dalla Ragioneria
generale dello Stato solo per quanto concerne lo svolgimento dei compiti
riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato.
Dette ragionerie costituiscono, insieme alle direzioni
provinciali dei servizi vari, i dipartimenti provinciali del Ministero dell'
economia e delle finanze, organicamente inseriti, ai sensi dell'art.10, comma 4,
del d.P.R. 20 febbraio 1998, n.38, e
dell'art.1, comma 2, del d.m.8 settembre 1999 , nel Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del
citato Dicastero
Art. 30 - Conti di cassa
(1).
1. Entro il mese
di febbraio di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(2) presenta al Parlamento una relazione sulla stima
del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle
previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché
sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti
risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono,
altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni
relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la
stessa data il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica(3) invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per
l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di
maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(4) presenta al Parlamento una relazione sui risultati
conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria,
rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con
correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le
relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(5) presenta altresì al Parlamento per l'intero settore
pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e
dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno
in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi
aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione
dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna
delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica(6) presenta inoltre al Parlamneto la stima
sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(7) determina, con
proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi
previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro
i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(8).
6. In detti
prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai
pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni
nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e
presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e
le province autonome comunicano al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica(9) entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e
per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella
relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica(10) comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla
fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine,
gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi
debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei
residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio
di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base
alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le
unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle
regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e
ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica(11) insieme ai dati analoghi relativi
alle amministrazioni regionali.
11. Nessun
versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di
cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.
(1)
Articolo
sostituito dall'art. 10 della l.
23 agosto 1988, n. 362.
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile 1997,
era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione che
aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Ora Ministro dell'economia
e delle finanze per effetto del
combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(4)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(5)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(6)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(7)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(8)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
(9)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza con
l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione
che aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era
avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(10)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un' unica
amministrazione che aveva assunto la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica". La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(11)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in vigore il 9 aprile
1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica
amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in vigore il 1°
gennaio 1998. Successivamente, per effetto del
combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza 10
giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Ù
TITOLO V - Tesoreria degli enti pubblici
Art. 31 - Giacenze di tesoreria delle
regioni
(1).
Le regioni a
statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in
vigore al 31 gennaio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide,
limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal
bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro.
Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2) sulla base di un
preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia
con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei
quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi
presso la competente tesoreria regionale.
Le regioni sono
tenute a produrre al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (3), ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente
della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità
depositate presso la tesoreria regionale.
(1)
La Corte Costituzionale
con sentenza 9 aprile 1981, n. 95 (G.U. del 10 giugno 1981, n. 158) per
quanto concerne le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo. Per effetto della legge 29 ottobre
1984, n. 720, concernente la tesoreria unica,
l'articolo è da ritenersi non più operante.
Si consulti anche
l'art. 40 della
legge 30 marzo 1981, n. 119.
(2)
Ora Ministro
dell'economia e delle finanze per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , che ha istituito, a
decorrere dal 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al
quale sono state trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle
finanze.
In precedenza
con l' art. 7, c.1, l.
3 aprile 1997, n.94 , entrata in vigore il 9 aprile 1997,
era stato disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio e della programmazione economica in un' unica amministrazione che
aveva assunto la denominazione di
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
La costituzione del citato Dicastero era avvenuta con l'art. 2, c.1, d.
lgs. 5 dicembre 1997, n.430 , entrato in
vigore il 1° gennaio 1998.
(3)
Con l'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94 , entrata in
vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto l'accorpamento del Ministero del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione denominata
"Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica", costituita con l'art. 2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300 , è stato istituito, con decorrenza
10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze.
Art. 32 - Giacenze di
tesoreria degli enti pubblici
(1).
Gli enti
pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio
1978, sono tenuti all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto
1966, n. 629.
Sono abrogate le norme che
derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette.
Non possono
essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria dello
Stato, quando le disponibilità depositate dall'ente presso le aziende di
credito superino la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della
legge 6 agosto 1966, n. 629.
Gli enti cui si
applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del tesoro,
ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale,
dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso le
aziende di credito.
Le richieste di
prelevamento degli enti di cui all'articolo 25 devono essere in armonia con le
previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.
In assenza della
dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al
precedente articolo 30, non può essere effettuato alcun prelevamento dal conto
presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.
(1)
L'articolo è da
ritenersi non più operante per effetto della legge 29 ottobre
1984, n. 720 (tesoreria unica). Si consulti anche
l'art. 40 della
legge 30 marzo 1981, n. 119.
Ù
TITOLO VI - Disposizioni
finali e transitorie
Art. 33 - Abrogazione e modifica di norme
Sono soppressi gli articoli dal
30 al 35-bis, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
I termini relativi agli
adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli
articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con
quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra
citato regio decreto n. 2440.
É abrogata la
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L'articolo 2 del
regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è sostituito dal seguente:
Ai fini
dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi
quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni,
ovvero alle ragionerie regionali(1) e provinciali (2) competenti al riscontro
ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa,
copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto".
Il sesto comma
dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041, è sostituito dal
seguente:
I rendiconti o i
bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti
dalle leggi speciali".
È soppresso
l'ultimo periodo del quarto comma del medesimo articolo.
È soppresso l'articolo 5 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951.
Al secondo comma
dell'articolo 4 della
legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole:
"in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento", sono sostituite con le
seguenti: "cui si riferiscono".
[(3)]
Il Ministro del
tesoro sottoporrà al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni di
fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.
(1) Con l'art. 7, comma 3,
d.lgs.5 dicembre 1997, n. 430, le ragionerie
regionali dello Stato sono state soppresse. Lo stesso art. 7, comma 3, ha
disposto che le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più
ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale
operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di
regione , anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse
ragionerie regionali.
(2)
Le ragionerie
provinciali dello Stato, ai sensi dell'art.10, comma 4,
ultimo periodo del d.P.R. 20 febbraio 1998, n.38
e dell'art.1, comma 4, del d.m. 8 settembre 1999 , dipendono dalla Ragioneria
generale dello Stato solo per quanto concerne lo svolgimento dei compiti
riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato.
Dette ragionerie costituiscono, insieme alle direzioni
provinciali dei servizi vari, i dipartimenti provinciali del Ministero dell'
economia e delle finanze, organicamente inseriti, ai sensi dell'art.10, comma 4,
del d.P.R. 20 febbraio 1998, n.38, e dell'art.1,
comma 2, del d.m.8 settembre 1999 , nel Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro del citato Dicastero
(3)
Comma abrogato
dall'art. 11,della l.
23 agosto 1988, n. 362.
Art. 34 - Partecipazione
delle regioni
Al terzo comma
dell'articolo 16
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole:
"del progetto di bilancio di previsione dello Stato", sono sostituite
dalle seguenti: "dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di
previsione dello Stato".
Alla
fine del terzo comma dell'articolo 16
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono
inseriti i seguenti commi aggiuntivi:
"Entro il
mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica (1), presenta al CIPE lo schema delle linee di
impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le
relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento
e i relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono
essere trasmessi alle regioni, su di essi la commissione interregionale
prevista dall'articolo 13 della
legge 16 marzo 1970, n. 281 , esprime il
proprio parere entro il mese di agosto.(2)
Entro il 15 di
settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le
relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio
annuale e pluriennale.
Le regioni, con
il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi
programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi
regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti
dal bilancio pluriennale dello Stato.
Qualora il
Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal
precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di
interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione".
(1)
Detta
concertazione è venuta meno a seguito dell'accorpamento, disposto dall'art. 7, comma 1,
della l. 3 aprile 1997, n. 94, entrata in
vigore il 9 aprile 1997, del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione che ha assunto la
denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica", costituita con l'art.2, comma 1,
del d. lgs. 5 dicembre 1997, n.430, entrato
in vigore il 1° gennaio 1998. Successivamente, per effetto del combinato
disposto degli artt. 23
e 55 del d. lgs.
30 luglio 1999, n.300, è stato
istituito, a decorrere dal 10 giugno
2001, il Ministero dell'economia e
delle finanze, al quale sono state trasferite, con le relative risorse, le
funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministero delle finanze.
(2)
L'art. 11, l. 23
agosto 1988, n. 362, ha abrogato il secondo periodo del
quarto comma dell'art.16, l.27
febbraio 1967, n. 48.
Art. 35 - Quote annuali di
spese pluriennali
Le disposizioni
che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale,
escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 18 della presente
legge, cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 1979.(1)
L'indicazione
della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria, la
quale la determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente
perfezionati.
In sede di prima
applicazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare, con propri
decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma
dell'articolo 18 della presente legge.(2)
Il Ministro del
tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento, motiva le ragioni delle
scelte effettuate.
(1)
Il riferimento
all'art. 18, conseguentemente all'abrogazione di detto articolo prevista dall'art. 11 della l.
23 agosto 1988, n. 362, riguarda ora
l'art. 11-quater.
(2)
Il riferimento
all'art. 18, conseguentemente all'abrogazione di detto articolo prevista dall'art. 11 della l.
23 agosto 1988, n. 362, riguarda ora
l'art. 11-quater.
Art. 36 - Disponibilita'
presso aziende di credito
1. Per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli
enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilità
presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data
del 30 giugno 1978.
Art. 37 - Applicazione della
presente legge
Le norme della
presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le
diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli.
La decorrenza
delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa del
bilancio annuale è fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione
in forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per
l'anno medesimo sarà presentato al Parlamento in apposito documento dal
Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione
economica, entro il 31 dicembre 1978.
Il primo bilancio
pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15
della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la
sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il
Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il
bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e
con gli indirizzi della politica economica nazionale (1).
La
disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma
dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979, al primo livello del codice
economico e funzionale.
In conseguenza di
quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni di cui all'articolo 33
prendono decorrenza in conformità di quanto stabilito nei commi medesimi.
(1)
Comma aggiunto
dall'art. 58, c. 1
della l. 21 dicembre 1978, n. 843.
FINALE
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
5 agosto 1978.
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
- MORLINO – MALFATTI
Visto il
Guardasigilli: Bonifacio.
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