Legge 23 dicembre 1997, n. 451
(in GU 30 dicembre 1997, n. 302)
"Istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"
Art. 1.
Commissione
parlamentare per l'infanzia
1. E' istituita la
Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo
sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione
relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e'
composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione
elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede
informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da
pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti
ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
5. La Commissione
riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria
attivita' e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale
necessita' di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per
assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento
ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176.
6. E' istituita la
giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare
il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata
Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le
modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 2.
Osservatorio
nazionale per l'infanzia
1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per
la solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni
due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale
sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New
York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi
riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo
dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi', le modalita' di
finanziamento degli interventi da esso previsti nonche' le forme di potenziamento
e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle
regioni e dagli enti locali.
3. Il piano e'
adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro
sessanta giorni.
4. Il piano e'
adottato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di
cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio
predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia
e sull'attuazione dei relativi diritti.
6. Il Governo
predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di
New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema
predisposto dall'Osservatorio.
Art. 3.
Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
1. L'Osservatorio di
cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o
privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i
seguenti compiti:
a) raccogliere e
rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed
internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici,
disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla
base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente
aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli
assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello
nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le
condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta'
evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri
Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione
dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non
direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla
base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e
del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando
gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere
dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte,
anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di
progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta'
evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo
perinatale;
f) promuovere la
conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche
con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare
con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti
in eta' evolutiva;
g) raccogliere e
pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni,
anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento
dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti
di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed
in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia
previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle
Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso
esecutivo con legge 19 luglio
1988, n. 312.
Art. 4.
Organizzazione
1. All'organizzazione
dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si
provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dell'Osservatorio
fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato,
di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati
nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale
di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalita', compiti e
risorse del Centro di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata
l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le
regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome
di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono
essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione
sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b) le risorse
finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei
servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
4. Le regioni
trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte
formulate al Centro di cui all'articolo 3.
Art. 5.
Copertura
finanziaria
1. All'onere per il funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3,
valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di
sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'articolo 4, comma 3, e'
corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il
triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per
ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.