Legge
23 dicembre 1998, n. 449
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
1. Per l'anno
1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in
termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215
miliardi per regolazioni debitorie nonche' di lire 33.267 miliardi per
anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire
387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.
2. Per gli anni
2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire
14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire
34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 276.500
miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli
anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.
Art. 2.
1. Per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di
emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi
da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988,
n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per
l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle
spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge, e In lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B
allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni
da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale
1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e'
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge.
4. Ai termini
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto
capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
5. Ai termini
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
6. Gli importi
da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla
presente legge.
7. A valere
sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e
gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di
esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
8. Ai fini di
quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei
Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento
economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di
livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata
in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per
l'anno 2000.
9. Ai fini di
quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla
contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto
dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di
lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
10. La spesa di
cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e'
rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi
per l'anno 2000.
CAPO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 3.
1. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile
ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"d-bis) la
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1
della legge 29 dicembre 1988, n. 544.";
b) all'articolo
13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: "di
lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire
120.000".
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 4.
1.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive
modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei
lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai
sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla
gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 1999, rispettivamente, in lire
419 miliardi ed in lire 150 miliardi. Conseguentemente, gli importi
complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno
1999, rispettivamente, in lire 24.891 miliardi ed in lire 6.150 miliardi. I
medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della
somma di lire 2.294 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico
dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al lo gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi c di lire 87 miliardi di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 5.
1. La copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni
di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo
speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
3. Le
disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio
1999.
(Si omette il testo delle tabelle)
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