Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica"
( legge finanziaria 1998 )"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a
carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice
civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e
per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e
alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa
detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di
risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti
basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione
di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo
ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è
ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le
procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche,
in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie
locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai
decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di
cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del
catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote
agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data
del 1o gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma
63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono
destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui
alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro
aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto
dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei
comuni dell'obbligo di pagamento.
41. È
ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque
rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno
pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo
di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli
interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione
del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi
di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli
oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione
del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla
valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze
dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni
di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale
pubblica;".
Art. 2.
(Trasferimento di alloggi ai comuni)
1. Gli alloggi e le relative pertinenze
di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento
per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli
appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono
essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni
nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione
e voltura catastale sono esenti da imposte.
2. È fatto salvo il diritto maturato
dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle
norme vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in
connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
Art. 3.
(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di
mutui)
1. All'articolo 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
"1-ter. Ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al
presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre
1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di
cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalledimissioni volontarie,
i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo
debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle
medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i
lavoratori dipendenti".
Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, come
definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina
comunitaria, che dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono
nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire
per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei
successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo
complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta
successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono
operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto
la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997,
confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:
a) aree
interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) aree urbane
svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che
presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale
sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita
con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in
particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di
scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici e
ambientali;
c) comuni
che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali
istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
comuni montani;
d) isole, con
esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle
lettere a), b) e c).
3. Per le aree di cui alla lettera d)
del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al
comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto
sopportati dalle imprese ivi localizzate.
4. Il credito d'imposta, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi
di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale
normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non
limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le agevolazioni previste dal comma 1
si applicano a condizione che:
a) l'impresa di
cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del
numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già
costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di
dipendenti esistenti a tale data;
b) l'impresa
di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte
attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività
sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di
occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni
nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento
della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i nuovi
dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure
fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;
f) i contratti di
lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano
osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano
rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) siano
rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti
dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del
contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche
cause di decadenza dal diritto al credito.
7. Qualora vengano definitivamente
accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di
importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva
in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse
nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le
agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte
versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.
8. Per le assunzioni di dipendenti con
contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti
d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le
assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano
in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.
9. I crediti di imposta di cui al comma 1
possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese
beneficiarie:
a) abbiano
aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;
b) abbiano
aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) producano
prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal
regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;
d) rientrino tra
le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto
all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le
agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefìci eventualmente
concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il
limite massimo previsto nel comma 1.
11. Gli oneri derivanti dal presente
articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali
somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di
proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
12. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
13. Il primo periodo del nono comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è
sostituito dal seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi
costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo,
ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed
aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la
concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso
annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di
garanzia".
14. Il termine di cui al comma 3
dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate
provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento,
previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
15. Le agevolazioni previste per i
progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra
domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del
15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti
dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse,
riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle
aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni.
16. Per i soggetti di età inferiore a 32
anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli
artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1o
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i
due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un
importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le
gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei
quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in
misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di
attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di
differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui
titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
17. Alle imprese già beneficiarie dello
sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal
periodo di paga dal 1o dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un
contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1o
dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici
non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il
contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto,
per i lavoratori assunti successivamente al 1o dicembre 1997 a
seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati
nei dodici mesi precedenti all'assunzione.
18. Il contributo capitario di cui al
comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto
in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni
quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo
riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre
1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.
19. Il contributo di cui al comma 17 non
trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore
della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il
settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale
definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto
contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di
lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle
seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del
contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000
ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla
disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro
aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de
minimis non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de
minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un
periodo di tre anni.
20. Al contributo di cui al comma 17 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n.
196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista
sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della
fiscalizzazione degli oneri sociali.
21. Per i nuovi assunti nei periodi di
cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad
incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse
date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui
all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto,
esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto
comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura
totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un
periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
22. L'onere derivante dall'applicazione
dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di
apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a
lire 950 miliardi per l'anno 2001.
Art. 5.
(Incentivi per la ricerca scientifica)
1. Alle piccole e medie imprese, come
definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato
alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui
all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne
l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire
dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1998, un credito di
imposta pari:
a) a 15 milioni
di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo
determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto
beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro
titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè di
laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per
cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca
commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti
pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che
svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui
all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè degli importi per
assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a
corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia
concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:
a) il
soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di
riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di
dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i
dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e
lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997,
l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si
verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c),
d), e) e g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su
tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui
al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei
periodi di imposta a partire da quello in corso al 1o gennaio 1998
e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto
dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera
b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo
2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a
condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime
agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente
ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo
ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento
determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al
presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la
stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle
previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo
misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I
predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle
agevolazioni di cui al presente articolo con benefìci concessi ai sensi della
comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente
comma, purchè non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di
cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi
previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di
cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e
7.
7. Con uno o più decreti del Ministro
delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione
del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei
crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle
agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonchè possono essere
rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a)
e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per
quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle
quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi
sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di
cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle
disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito
dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e
integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi
annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma,
allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui
all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le
seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";
b) al comma
2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite
leseguenti: "e delle università" e dopo le parole: "consentito
agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";
c) al comma
3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente"
sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo,
dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti:
"o dall'ateneo";
d) al comma
4, le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n.
451" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, dall'anno 1999 e con
riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi
destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono
inserite le seguenti: "e alle università".
Art. 6.
(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche
da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).
1. Alle università e alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998,
un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e
corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo
statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno
sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto
dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore
recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla
concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo.
Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta
eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra
indicati.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno
disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonchè le
procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal
diritto al contributo.
3. Il Ministro delle comunicazioni,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità
di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di
tipo territoriale.
4. Il contributo di cui al presente
articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.
Art. 7.
(Incentivi territoriali)
1. Ai soggetti titolari di reddito di
impresa partecipanti ai contratti d'area che siano stipulati entro il 31
dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la
Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)
D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione
negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come
definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati
nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il
contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento
realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto
stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
2. Il credito di imposta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in
cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento
e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere
ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il
credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto
al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
3. Le attività di istruttoria tecnico-economica
ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in
conformità della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio
della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al
punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza
con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli
accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito
dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero
delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni,
con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi
identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna
impresa.
4. Ai fini della concessione
dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati
prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualità
ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto
ambientale.
5. L'agevolazione fiscale a favore di
imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della
Commissione delle Comunità europee.
6. Gli oneri derivanti dal presente
articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e
gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle
risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme,
iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
Art. 8.
(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici
e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f),
e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi
in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo
sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo,
nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei
limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione
di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle
cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori
e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti
soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti
eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai
commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione,
dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e
dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di
risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le
forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano
la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni
a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa
automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai
motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
Art. 9.
(Disposizioni in favore delle imprese del settore
turistico-alberghiero)
1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono
estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base
delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in
particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di
valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche
graduatorie.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di
tassa e sovrattassa di ancoraggio)
1. I canoni per concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi
dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità
turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si
applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni
di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque
uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle
concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività
di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica,
educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi
naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
4. I canoni per concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto
stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere
dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel
quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione
degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai
seguenti criteri:
a) previsione
di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia
per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la
ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle
che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente
fruibili;
b) previsione
di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle
opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione
di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del
potere d'acquisto della lira.
5. Nelle more della revisione dei criteri
per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta
contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment
di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla
tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di
ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa
annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti
o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa
di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa
annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al
volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in
coperta.
7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualità pregresse,
relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.
Art. 11.
(Incentivi fiscali per il commercio)
1. Al fine di promuovere la
riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in
corso al 1o gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle
piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre
1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e
bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come
individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al
"Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente
specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli,
edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
2. Il credito d'imposta è determinato in
misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque
non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri
degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA,
dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1
è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i
criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle
relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2,
4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì,
fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui
agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito
d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta
spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle
agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al
comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi
interessi e sanzioni.
4. La dichiarazione per l'accesso ai
benefìci previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema
approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato
esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non
possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefìci di cui al
presente articolo.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori
risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come
previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le
necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione
degli interventi.
7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle
risorse disponibili per la concessione dei benefìci il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di
funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese
beneficiarie delle agevolazioni.
8. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime
finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di
lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio
2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle
imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di
alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20
dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la
disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo
I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo
del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998.
Art. 12.
(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche
colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico)
1. Ai soggetti danneggiati per effetto
degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni
Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo
corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in
relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi,
anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli
edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non
compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato
oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le
opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il
danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione
dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o
ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione
rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1, ove
concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della
detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti
che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o
di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico,
diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1
è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al
netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche
professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi
finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni
caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai
lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui
l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che
interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli
edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di
progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.
Art. 13.
(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità)
1. Le somme dovute a titolo di tributi,
il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative
adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso
alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
2. L'esclusione dal concorso alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e
previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve
intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi
assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali
è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di
imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi
effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna
e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le
quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte
dei comuni di pertinenza, ovvero che risultinoinagibili sulla base di
apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a
favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e
ottobre 1996", è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 14.
(Disposizioni fiscali varie)
1. Il n. 20) della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose,
zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di
fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed
altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti,
freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento
e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti,
ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di
riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei
quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei
ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel
periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per
almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti
nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti
l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c)esercenti
tintolavanderie;
d) esercenti
attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti
attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti
attività turistica;
g) esercenti
attività di estetista;
h) esercenti
attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del
1o gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di
manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da
quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel
comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la
percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di
cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al
minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i
parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75
per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle
cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite
per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti
medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996,
maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi
della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997
indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a
quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle
disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi
nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo
a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali
si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore
aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile
relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei
prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno
1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante
dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le
cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che
per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di
ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di
settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi
nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo
a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si
applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno
esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a
debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle
dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti
degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74,
quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta
detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla
indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle
sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base
di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre
1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura
non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate
rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95"
sono aggiunte le seguenti: "nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso
governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui
territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative
potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo
3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno
1998.
12. All'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili ed i
diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di
cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria
quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di
mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per
importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada
deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio
del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a
trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della
determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene
è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i
quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda
mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta
aggiudicazione".
13. Al fine di consentire l'aggiornamento
delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle
finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di
attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche
ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo
gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti
territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto
di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il
termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione
degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo
periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici
progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi
medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati
dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con
l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna
di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione
del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il
1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge, nonchè, per quanto specificamente
riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti
effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. All'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:
"22. Per le attività di cui
al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti
dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè a quelli di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma
13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella
misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è
erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle
dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate
all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione
al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma
21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro
otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a
favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro
presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore
tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro
delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una
quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del
compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione
delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del
compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da
emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di
ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La
misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata
ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente".
15. All'articolo 1 della legge 31
dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il trattamento di
pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche".
16. La norma di cui al comma 15 ha
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di
lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per
l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi,
anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono
nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato
destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche
per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 15.
(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive)
1. I termini per le chiusure delle
partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal
citato articolo 2-nonies del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato
con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione
necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza
bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto
ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta
di cancellazione.
3. L'Amministrazione finanziaria invia
entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso
risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a
regolarizzare la propria posizione.
Art. 16.
(Promozione del turismo)
1. Le somme derivanti dalle mancate
richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore
dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle derivanti dalle
connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo
all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento
del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11
ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10
miliardi.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17. |