Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica"
( legge finanziaria 1998 )"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE
Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a
carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice
civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e
per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e
alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa
detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di
risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti
basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione
di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo
ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è
ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le
procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche,
in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie
locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai
decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di
cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del
catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote
agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data
del 1o gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma
63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono
destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui
alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro
aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto
dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei
comuni dell'obbligo di pagamento.
41. È
ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque
rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno
pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo
di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli
interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione
del versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi
di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli
oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni".
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione
del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla
valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze
dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni
di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale
pubblica;".
Art. 2.
(Trasferimento di alloggi ai comuni)
1. Gli alloggi e le relative pertinenze
di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento
per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli
appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono
essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni
nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione
e voltura catastale sono esenti da imposte.
2. È fatto salvo il diritto maturato
dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle
norme vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in
connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
Art. 3.
(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di
mutui)
1. All'articolo 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
"1-ter. Ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al
presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre
1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di
cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalledimissioni volontarie,
i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo
debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle
medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i
lavoratori dipendenti".
Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, come
definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina
comunitaria, che dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono
nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire
per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei
successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo
complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta
successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono
operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto
la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997,
confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:
a) aree
interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) aree urbane
svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che
presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale
sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita
con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in
particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di
scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici e
ambientali;
c) comuni
che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali
istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
comuni montani;
d) isole, con
esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle
lettere a), b) e c).
3. Per le aree di cui alla lettera d)
del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al
comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto
sopportati dalle imprese ivi localizzate.
4. Il credito d'imposta, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi
di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale
normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non
limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le agevolazioni previste dal comma 1
si applicano a condizione che:
a) l'impresa di
cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del
numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già
costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di
dipendenti esistenti a tale data;
b) l'impresa
di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte
attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività
sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di
occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni
nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento
della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i nuovi
dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure
fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;
f) i contratti di
lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano
osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano
rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) siano
rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti
dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del
contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche
cause di decadenza dal diritto al credito.
7. Qualora vengano definitivamente
accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di
importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva
in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse
nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le
agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte
versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.
8. Per le assunzioni di dipendenti con
contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti
d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le
assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano
in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.
9. I crediti di imposta di cui al comma 1
possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese
beneficiarie:
a) abbiano
aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;
b) abbiano
aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) producano
prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal
regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;
d) rientrino tra
le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto
all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le
agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefìci eventualmente
concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il
limite massimo previsto nel comma 1.
11. Gli oneri derivanti dal presente
articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali
somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di
proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
12. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
13. Il primo periodo del nono comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è
sostituito dal seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi
costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo,
ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed
aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la
concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso
annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di
garanzia".
14. Il termine di cui al comma 3
dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate
provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento,
previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
15. Le agevolazioni previste per i
progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra
domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del
15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti
dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse,
riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle
aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni.
16. Per i soggetti di età inferiore a 32
anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli
artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1o
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i
due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un
importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le
gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei
quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in
misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di
attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di
differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui
titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
17. Alle imprese già beneficiarie dello
sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal
periodo di paga dal 1o dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un
contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1o
dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici
non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il
contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto,
per i lavoratori assunti successivamente al 1o dicembre 1997 a
seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati
nei dodici mesi precedenti all'assunzione.
18. Il contributo capitario di cui al
comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto
in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni
quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo
riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre
1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.
19. Il contributo di cui al comma 17 non
trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore
della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il
settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale
definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto
contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di
lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle
seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del
contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000
ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla
disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro
aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de
minimis non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de
minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un
periodo di tre anni.
20. Al contributo di cui al comma 17 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n.
196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista
sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della
fiscalizzazione degli oneri sociali.
21. Per i nuovi assunti nei periodi di
cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad
incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse
date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui
all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto,
esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto
comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura
totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un
periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
22. L'onere derivante dall'applicazione
dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di
apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a
lire 950 miliardi per l'anno 2001.
Art. 5.
(Incentivi per la ricerca scientifica)
1. Alle piccole e medie imprese, come
definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato
alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui
all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne
l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire
dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1998, un credito di
imposta pari:
a) a 15 milioni
di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo
determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto
beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro
titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè di
laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per
cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca
commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti
pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che
svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui
all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè degli importi per
assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a
corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia
concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:
a) il
soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di
riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di
dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i
dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e
lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997,
l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si
verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c),
d), e) e g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su
tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui
al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei
periodi di imposta a partire da quello in corso al 1o gennaio 1998
e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto
dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera
b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo
2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a
condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime
agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente
ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo
ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento
determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al
presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la
stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle
previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo
misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I
predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle
agevolazioni di cui al presente articolo con benefìci concessi ai sensi della
comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente
comma, purchè non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di
cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi
previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di
cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e
7.
7. Con uno o più decreti del Ministro
delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione
del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei
crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle
agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonchè possono essere
rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a)
e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per
quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle
quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi
sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di
cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle
disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito
dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e
integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi
annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma,
allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui
all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le
seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";
b) al comma
2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite
leseguenti: "e delle università" e dopo le parole: "consentito
agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";
c) al comma
3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente"
sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo,
dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti:
"o dall'ateneo";
d) al comma
4, le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n.
451" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, dall'anno 1999 e con
riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi
destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono
inserite le seguenti: "e alle università".
Art. 6.
(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche
da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).
1. Alle università e alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998,
un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e
corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo
statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno
sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto
dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore
recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla
concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo.
Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta
eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra
indicati.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno
disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonchè le
procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal
diritto al contributo.
3. Il Ministro delle comunicazioni,
d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità
di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di
tipo territoriale.
4. Il contributo di cui al presente
articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.
Art. 7.
(Incentivi territoriali)
1. Ai soggetti titolari di reddito di
impresa partecipanti ai contratti d'area che siano stipulati entro il 31
dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la
Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)
D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione
negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come
definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati
nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il
contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento
realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto
stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
2. Il credito di imposta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in
cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento
e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere
ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il
credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto
al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
3. Le attività di istruttoria tecnico-economica
ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in
conformità della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio
della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al
punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza
con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli
accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito
dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero
delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni,
con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi
identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna
impresa.
4. Ai fini della concessione
dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati
prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualità
ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto
ambientale.
5. L'agevolazione fiscale a favore di
imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della
Commissione delle Comunità europee.
6. Gli oneri derivanti dal presente
articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e
gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle
risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme,
iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
Art. 8.
(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici
e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f),
e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi
in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo
sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo,
nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei
limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione
di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle
cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori
e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti
soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti
eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai
commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione,
dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e
dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di
risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le
forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano
la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni
a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa
automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai
motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
Art. 9.
(Disposizioni in favore delle imprese del settore
turistico-alberghiero)
1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono
estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base
delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in
particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di
valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche
graduatorie.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di
tassa e sovrattassa di ancoraggio)
1. I canoni per concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi
dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità
turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si
applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni
di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque
uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle
concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività
di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica,
educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi
naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
4. I canoni per concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto
stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere
dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel
quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione
degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai
seguenti criteri:
a) previsione
di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia
per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la
ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle
che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente
fruibili;
b) previsione
di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle
opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione
di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del
potere d'acquisto della lira.
5. Nelle more della revisione dei criteri
per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta
contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment
di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla
tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di
ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa
annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti
o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa
di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa
annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al
volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in
coperta.
7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualità pregresse,
relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.
Art. 11.
(Incentivi fiscali per il commercio)
1. Al fine di promuovere la
riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in
corso al 1o gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle
piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre
1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e
bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come
individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al
"Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente
specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli,
edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
2. Il credito d'imposta è determinato in
misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque
non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri
degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA,
dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1
è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i
criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle
relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2,
4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì,
fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui
agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito
d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta
spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle
agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al
comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi
interessi e sanzioni.
4. La dichiarazione per l'accesso ai
benefìci previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema
approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato
esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non
possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefìci di cui al
presente articolo.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori
risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come
previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le
necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione
degli interventi.
7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle
risorse disponibili per la concessione dei benefìci il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di
funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese
beneficiarie delle agevolazioni.
8. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime
finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di
lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio
2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle
imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di
alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20
dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la
disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo
I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo
del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998.
Art. 12.
(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche
colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico)
1. Ai soggetti danneggiati per effetto
degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni
Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo
corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in
relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi,
anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli
edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non
compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato
oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le
opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il
danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione
dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o
ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione
rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1, ove
concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della
detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti
che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o
di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico,
diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1
è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al
netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche
professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi
finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni
caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai
lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui
l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che
interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli
edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di
progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.
Art. 13.
(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità)
1. Le somme dovute a titolo di tributi,
il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative
adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso
alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
2. L'esclusione dal concorso alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e
previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve
intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi
assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali
è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di
imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi
effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna
e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le
quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte
dei comuni di pertinenza, ovvero che risultinoinagibili sulla base di
apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a
favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e
ottobre 1996", è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 14.
(Disposizioni fiscali varie)
1. Il n. 20) della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose,
zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di
fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed
altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti,
freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento
e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti,
ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di
riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei
quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei
ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel
periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per
almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti
nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti
l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c)esercenti
tintolavanderie;
d) esercenti
attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti
attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti
attività turistica;
g) esercenti
attività di estetista;
h) esercenti
attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del
1o gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di
manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da
quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel
comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la
percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di
cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al
minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i
parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75
per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle
cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite
per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti
medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996,
maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi
della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997
indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a
quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle
disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi
nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo
a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali
si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore
aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile
relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei
prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno
1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante
dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le
cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che
per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di
ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di
settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi
nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo
a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si
applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno
esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a
debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle
dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti
degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74,
quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta
detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla
indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle
sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base
di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre
1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura
non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate
rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95"
sono aggiunte le seguenti: "nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso
governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui
territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative
potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo
3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno
1998.
12. All'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili ed i
diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di
cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria
quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di
mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per
importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada
deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio
del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a
trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della
determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene
è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i
quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda
mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta
aggiudicazione".
13. Al fine di consentire l'aggiornamento
delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle
finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di
attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche
ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo
gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti
territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto
di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il
termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione
degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo
periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici
progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi
medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati
dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con
l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna
di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione
del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il
1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge, nonchè, per quanto specificamente
riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti
effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. All'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:
"22. Per le attività di cui
al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti
dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè a quelli di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma
13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella
misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è
erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle
dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate
all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione
al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma
21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro
otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a
favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro
presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore
tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro
delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una
quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del
compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione
delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del
compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da
emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di
ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La
misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata
ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente".
15. All'articolo 1 della legge 31
dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il trattamento di
pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche".
16. La norma di cui al comma 15 ha
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di
lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per
l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi,
anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono
nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato
destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche
per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 15.
(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive)
1. I termini per le chiusure delle
partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal
citato articolo 2-nonies del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato
con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione
necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza
bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto
ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta
di cancellazione.
3. L'Amministrazione finanziaria invia
entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso
risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a
regolarizzare la propria posizione.
Art. 16.
(Promozione del turismo)
1. Le somme derivanti dalle mancate
richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore
dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle derivanti dalle
connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo
all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento
del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11
ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10
miliardi.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17.
(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni
comuni, è inserito il seguente:
"Art. 121-bis. - (Limiti di
deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni
mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero
ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi
e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui
alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria
dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta;
b) nella misura
del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui
alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello
indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80
per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia
o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni
in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50
per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da
società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene
conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per
le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire
4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente
corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i
beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire
ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette
attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo
5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti
predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati,
tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della
determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della
applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma
1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione
delle relative quote di ammortamento".
2. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4
dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il comma 5-bis
dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 sono
abrogati;
b) nell'articolo
67, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese
individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo
comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1997.
4. È soppressa l'addizionale di cui
all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
5. L'importo della tassa automobilistica
è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose:
a) omologati per
la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di
petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici
conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e
successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del
1o ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli
azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di
esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
6. È soppressa la tassa speciale
istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo
al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi
all'anno 1998.
7. All'articolo 3, comma 149, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3
febbraio 1992".
8. Sono soppressi il canone di abbonamento
all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente
l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione
del mancato introito è assicurata alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.
9. Gli importi delle tasse
automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione
non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1o gennaio
1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse
automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario
e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato
decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni
possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività
di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione
coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
11. I tabaccai possono riscuotere le
tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da
approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del
Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di
collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento
al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso
spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonchè le
garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del
comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto
tra i tabaccai e le regioni.
13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
14. La convenzione stipulata tra il
Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31
dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con
le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.
15. A decorrere dal 1o gennaio
1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37
mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo
anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si
applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31
dicembre 1997.
16. A decorrere dal 1o gennaio
1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in
base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai
cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche
per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura.
La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.
17. A decorrere dal 1o luglio
1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli
fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo
l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del
presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette
lettere a) e b).
18. L'articolo 94 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:
"Art. 94. - (Formalità per il
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con
facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchè
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al
comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede
per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non
osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
cinque milioni.
4. Chiunque
circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine
stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di
circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e
500 mila.
5. La carta di
circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste
nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti
di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti
in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è
consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni,
alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini
dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative
soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione
dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione della tassa.
8. In tutti i
casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente
obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento
delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e
accessori".
19. All'articolo 3, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito
derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di
iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare
dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità
stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza
dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di
compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza
del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".
20. Per le violazioni commesse fino alla
data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale
all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli
nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, nonchè all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione
della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le
soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda
alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei
tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della
richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico
competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora.
Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso
l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza
e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità
stabilite con decreto direttoriale.
21. A decorrere dal 1o gennaio
1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di
abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della
nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
22. Le tariffe delle tasse
automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse
tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni
previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei
commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5.
Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto
ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei
provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare
maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di
lire.
23. A compensazione della perdita di
gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della
tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla
stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il
1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del
trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove
tariffe delle tasse automobilistiche.
24. A decorrere dal 1o gennaio
1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonchè
l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il contrassegno
stesso.
25. Gli obblighi di eseguire i versamenti
di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonchè quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, sono soppressi.
26. È soppresso il certificato di
abilitazione professionale del tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed
agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.
27. Al comma 4 dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei
requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque
in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le
parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei
confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".
28. Al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
138, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono
aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano";
b) all'articolo
177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio,"
sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti,
esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano".
29. A decorrere dal 1o gennaio
1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e
di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per
tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno
di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande
impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come
definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988,
localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo
esercente purchè almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW.
30. Obbligati al pagamento della tassa
sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che
devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio,
entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione
annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.
31. La tassa viene versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente;
il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno
successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente
versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di
acconto.
32. Ai fini dell'accertamento della tassa
si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le norme regolamentari di applicazione.
33. Per il ritardato versamento della
tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e
gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per
qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente
e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 50 del predetto testo unico.
34. Il contributo per gli acquisti dei
veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un
ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di
cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature
agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo,
disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un
biennio, a decorrere dal 1o gennaio 1998, secondo gli stessi
criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il
requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento
alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro
quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il
venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di
consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua
cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere
rimessa in circolazione nè riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o
attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione
fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura
del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente
disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di
lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507
intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto
conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati
giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita
convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul
medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
35. L'attribuzione del credito di imposta
di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le
imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo
di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione,
riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti
derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati
individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano
state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
36. Il comma 112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli
effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto
comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni,
finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico
dai piani regolatori generali.
37. Il comma 11 dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.
38. Al numero 27-ter dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione
di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono
sostituite dalla seguente: "direttamente".
39. L'imposta prevista dalla legge 23
dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.
Art. 18.
(Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili)
1. È istituita un'imposta erariale
regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di
partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio
1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è emanato il regolamento
concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento
dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura dell'aliquota, commisurata
alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di
certificazione acustica.
3. L'importo totale dei versamenti
dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato
nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per
essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a
sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle
zone limitrofe agli aeroscali.
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER
L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 19.
(Disposizioni in materia di manifestazionia premio e
manifestazioni di sorte locali)
1. All'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In nessun caso è detraibile l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio".
2. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30,
relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:
"I premi derivanti da operazioni a
premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza
reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le
vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da
persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre
disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute
alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da
operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta
al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore
è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a
ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con
riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente".
3. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) nell'articolo
40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del
penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;
b) l'articolo 7,
commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
4. Con regolamento, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a
premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39
a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione
delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova
disciplina, secondo i seguenti princìpi:
a) revisione dei
requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi,
delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con
particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata
delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle
modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) previsione
della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo
comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938,
anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione
allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di
sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio,
della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei
premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di
controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello
svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della
pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i
partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del
monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi
promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture
amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già
assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti
promotori;
d) attribuzione
ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di
sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi
di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
5. Al regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l'articolo 113 è inserito il seguente:
"Art. 113-bis. - 1. In caso
di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o
di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi
attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente
sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o
alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si
applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La
sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a
poche persone ed il premio risulti di scarso valore.
2. In caso di
vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di
lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi,
ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi,
nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti
si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
3. Colui che in
qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2
è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni.
La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata
tramite stampa o radio o televisione.
4. Il giocatore,
compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi
alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";
b) gli articoli
114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
c) l'articolo 124
è sostituito dal seguente:
"Art. 124. - 1. In caso di
effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore
a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i
concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato
lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di
effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica
la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è
ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata
successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate
eventuali violazioni.
3. In caso di
effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella
comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di
lire.
4. Per le
sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta
giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un
sesto del massimo".
6. Le disposizioni del comma 5 hanno
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4.
A decorrere dal 1o gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto
in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o
dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del
lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
manifestazioni di sorte locali nonchè ai concorsi e alle operazioni a premio,
che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione
è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori,
in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione
all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.
7. Al comma 1 dell'articolo 33 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
periodo, le parole: "tabaccai richiedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1o
marzo di ogni anno";
b) dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "Sulla base delle domande
presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano
di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il
31 dicembre di ogni anno".
8. Per le modalità di prelievo fiscale
relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20
per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle
giocate del lotto.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di
interessi sui diritti doganali)
1. All'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni
previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere
effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici
giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in
consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del
mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per
cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari
al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la
scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito
fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta".
2. Il primo comma dell'articolo 86 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per il ritardato pagamento dei
diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si
applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei
diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti.
L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il
credito è divenuto esigibile".
3. L'articolo 93 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 93 (Interessi passivi) - 1.
In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti,
ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a
qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta
al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso
stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da
computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata
presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione.
L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti
doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli
importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in
dipendenza di forme di intervento comunitarie".
4. Non si applicano sanzioni
amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede
spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti
sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle
disposizioni legislative inmateria doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia
presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto
definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di
cui ai commi 2e 3.
Art. 21.
(Disposizioni per il recupero d'imponibile)
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:
"Art. 16-bis - (Imposizione
sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di
capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui
confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti
ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota
della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non
avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il
credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano
corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè di quelli
con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre
1992".
2. La disposizione del comma 1 si applica
ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 1997.
3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c)
è abrogata.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente
disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole:
"e degli eventuali contributi" sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo
delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito";
b) nell'articolo
55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e)
ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e
nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori
montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse ai
sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per
la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati".
5. La disposizione di cui al comma 3 e
quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento
dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: "dei marchi d'impresa e " sono soppresse; dopo le parole:
"un terzo del costo" sono inserite le seguenti: "; quelle
relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non
superiore ad un decimo del costo.";
b) al comma 3, la
parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "decimo".
7. Le disposizioni del comma 6 hanno
effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni
immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a),
numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998.
9. Al fine di compensare gli effetti
dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a
8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal
periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 1998, le
amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse
disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997
in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono
erogazioni di quote ripartite in più esercizi.
10. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì
a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le
imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali
per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è
applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle
riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
11. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante
l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nell'articolo
23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:
1) al comma 1, dopo le parole:
"imprese agricole," sono inserite le seguenti: "le persone
fisiche che esercitano arti e professioni nonchè il condominio quale
sostituto d'imposta,";
2) il comma 5 è abrogato;
b) nell'articolo
25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri
redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"; nello
stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta
ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche
sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.";
2) al secondo comma le parole: "20
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
c) nell'articolo
25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle
provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le
parole: "del dieci per cento" sono soppresse, ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.";
d) nell'articolo
28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi
per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole:
"e gli altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ",
gli altri enti pubblici e privati";
e) all'articolo
32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per
l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-bis) è
aggiunto il seguente:
"8-ter) richiedere agli
amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi
alla gestione condominiale".
12. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui
all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c),
del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.
13. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di
coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a),
concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro
autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i redditi di
cui alla lettera g)" fino alla fine della lettera sono sostituite
dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta
è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al
secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta
si applica nella misura del 30 per cento;".
14. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe
tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo
alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo
il comma ottavo è inserito il seguente:
"Gli amministratori di condominio
negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria
l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle
comunicazioni".
15. Le disposizioni in materia di
ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè
l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono
intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito
mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di
assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi
delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.
16. Nell'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi
speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al settimo
comma, sono soppresse le parole: "e non ferrosi";
b) nell'ottavo
comma dopo le parole: "per le cessioni" sono inserite le seguenti:
"di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi
lavori,";
c) il nono comma
è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del settimo comma
si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del
cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative
cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non
sia stato superiore a due miliardi di lire.";
d) il decimo
comma è sostituito dal seguente:
"I raccoglitori ed i rivenditori dei
beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo
II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le
fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni,
nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle
quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa,
e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori
dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un
volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono
optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno.
Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare
dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I
raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia
cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui
all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei
confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma,
non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
17. Le disposizioni del comma 16 si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 1998.
18. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17
è sostituito dal se-guente:
"Art. 17. - (Cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto
di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio
dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli
stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni
mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati
della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
2. L'attestato di
versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve
essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il
contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il
contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo
alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle
annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto
comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.";
b) nell'articolo
31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto" sono aggiunte le seguenti:
", con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I
della tariffa.";
c) nell'articolo
35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora l'imposta sia
stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli
aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della
determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.";
d) nell'articolo
5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
"NOTE:
I) Per i contratti di locazione e
sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se
corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale
pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle
annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è
assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare
dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere
inferiore alla misura fissa di lire 100.000";
e) nella tariffa,
parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le
parole: "non autenticate" sono inserite le seguenti: "ad
eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I";
2) l'articolo 2-bis è sostituito
dal seguente:
"Art. 2-bis. - Locazioni ed
affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi
nell'anno".
19. Le disposizioni del comma 18 si
applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate
nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per
la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i
contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a
lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni
dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già
registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve
essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma
18, lettera a).
20. Con decreto dirigenziale possono
essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica
dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione
nonchè l'esecuzione delle relative formalità.
21. All'articolo 1 della tariffa, parte
II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
è aggiunta la seguente nota:
"NOTA: I contratti relativi alle
operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i
quali il titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a
registrazione solo in caso d'uso".
22. Il comma 2 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:
"2. Si applicano le
disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di
versamento delle somme dovute".
23. La disposizione prevista all'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1SD OTTOBRE 1997.
Art. 22.
(Soggetti esenti dall'IRPEG)
1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni,"
sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni
e gli enti gestori di demani collettivi,".
Art. 23.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al comma 108, è aggiunto il seguente periodo: "Il
trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità
attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE".
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nei commi 204
e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio
del 28 febbraio 1998";
b) nel comma 208
le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 28 febbraio 1998";
c) nel comma 209
dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le seguenti: "e
i sostituti d'imposta".
3. Dagli importi dovuti a saldo per le
regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta
sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a
titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale
eccedenza a credito.
Art. 24.
(Disposizioni in materia di riscossione)
1. All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo
comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite le seguenti:
"il codice fiscale,";
b) dopo il terzo
comma è inserito il seguente:
"Non possono essere formati e resi
esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I
concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare
riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti
impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in
essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano
ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998".
2. All'articolo 19, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
"ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini
di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le
parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da
calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo".
3. L'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Esecutorietà dei
ruoli). - 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto
riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia
alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in
conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli
emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse
dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente
dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto
del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione
finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà".
4. All'articolo 25, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
", la data di consegna di esso all'esattore" sono soppresse.
5. L'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
sulle modalità dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle
imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un
suo delegato, è sostituito dal se-guente:
"Art. 72. - (Svolgimento
dell'incanto). - 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato
dall'ufficiale della riscossione".
6. È abrogato l'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
7. All'articolo 42, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole:
"decaduto o revocato" sono sostituite dalle seguenti:
"comunque cessato dalla titolarità del servizio".
8. Al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il
seguente:
"Art. 42-bis. - (Residui di
gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione).
- 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di
decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono
fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario
governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica".
9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si
applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi
successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.
10. All'articolo 69, comma 2, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, le parole: "dei comuni, delle province anche
autonome" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle
province anche autonome, dei comuni".
11. All'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente
comma:
"3-bis. Per gli enti diversi
dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di
avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è
condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di
apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che,
al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio
l'accordo di cui al comma 2".
12. All'articolo 9-bis, comma 21,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "entro il dodicesimo mese"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".
13. Il termine di liquidazione di cui
all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti
impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
a) l'effettiva
iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il
discarico;
b) l'eventuale
inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;
c) l'avvenuto
versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;
d) la mancanza di
provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31
dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote
inserite nelle domande.
14. A decorrere dal 1o gennaio
1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa
tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè
collocati esclusivamente presso abitazioni private.
15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio
pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel
contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della
produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e
degli oneri imposti.
16. A decorrere dal 1o gennaio
1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto.
17. Con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori
relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite
ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo
destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in
misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale
disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai
canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.
18. Non si fa luogo alla riscossione di
canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla
detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente
a lire ventimila.
19. La Convenzione tra il Ministero delle
finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del
canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro
delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1o gennaio 1988-31 dicembre
1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20. Per l'anno 1998 il compenso di cui
all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo
ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese
anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.
21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi
ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa
tra le parti.
22. All'articolo 38-bis, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso
e per la durata di due anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al
periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "La garanzia concerne anche
crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità
della garanzia stessa".
23. All'articolo 78, comma 27, primo
periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni,
relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di
reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti:
"di partita IVA".
24. I rimborsi ai soggetti intestatari di
conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25. All'articolo 3, comma 230, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su
richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare,
che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia
effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari
previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per
la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette
ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari
competenti per materia".
26. Il comma 231 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
"231. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito
lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di
cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e
delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse
medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare,
d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti
derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva,
attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche,
segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle
periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria
e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI
deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle
attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività
agonistiche federali".
27. L'accettazione di scommesse
organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti
stabiliti con legge o con regolamento.
28. All'articolo 3, comma 78, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e
fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e
sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera d) è aggiunta
la seguente:
"d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei
cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia
conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la
previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e
proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove
fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione
di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle
imposte indebitamente pagate".
29. L'accettazione delle scommesse sulle
corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita,
presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori
di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle
finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
30. Gli utili erariali del gioco del
lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali
sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella
misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente
determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è
pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono
essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto
dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di
acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonchè
di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo
svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze può
essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di
favorirne la diffusione.
31. A favore dei soggetti che abbiano
richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti
norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del
mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno
delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla
data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle
rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti
per la concessione dei benefìci previsti dalle disposizioni del presente
comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
32. Il provvedimento di revoca delle
agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.
33. Il diritto alla ripetizione
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La
costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso
delle parti nè a forme di pubblicità.
34. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le
organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative
dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del
turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per
la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei
diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite
iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento,
semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente
adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese
incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate
da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della
convenzione predetta.
35. L'avvenuto pagamento del diritto
annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, è condizione, dal 1o gennaio dell'anno
successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle
certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.
36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e
33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca
delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
37. Per la regolazione contabile dei
minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai
concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a
decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche
in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
38. Quando la verifica delle superfici
soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge
precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla
amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa
sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.
39. Il pagamento dei tributi e delle
altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi
dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta
scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalità di esecuzione dei
pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più
decreti del Ministro delle finanze.
Art. 25.
(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente
versamento delle imposte)
1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre
1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. In presenza dei
presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti
d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico,
l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può
disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento
risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due
anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio,
la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la
rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di
cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata
corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
2. I riferimenti al responsabile della
direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7,
della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio
unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione,
alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per
territorio.
Art. 26.
(Riapertura dei termini per la riscossione)
1. Fino al 31 dicembre 1998 i
concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli
atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli
75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i
cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale
facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione
regionale competente per territorio e al versamento, da parte del
richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per
le quali viene esercitata.
2. Qualora il concessionario della
riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli
adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a
crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso
o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha
facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale
riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi
dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al
versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento
dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.
3. La devoluzione delle quote dei
proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata
considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di
compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma
medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero
delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della
riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 27.
(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione
finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. All'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili
dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662".
2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, è abrogato.
3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la
struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di
quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in
contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza
dei seguenti criteri:
a) assicurare
economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè
delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli
uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a
livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e
controllo;
d) eliminare le
duplicazioni funzionali;
e) definire i
livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni
vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì
previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti
individuati e quelle previgenti.
Art. 28.
(Norma interpretativa)
1. Il primo comma dell'articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il
termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a
pena di decadenza.
Art. 29.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in
società semplice).
1. Le società in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1o
settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati
nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione
in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a
condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o
ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro
il 1o settembre 1998 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale
dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti
all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si
applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per
i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione
dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della
società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di
partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e
quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti
dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale
dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette
all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonchè alle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate
cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.
6. Le società che intendono avvalersi
delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con
apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da
presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare
l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre
1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di
pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999. Per la riscossione, i
rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
Art. 30.
(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)
1. L'imprenditore individuale che alla
data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui
all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, può, entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il
pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota
propria del bene.
2. Per gli immobili, il valore normale è
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
Art. 31.
(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31
dicembre 1997)
1. Dall'attuazione delle disposizioni
concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso
maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per
l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi
per l'anno 2000.
2. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla
seguente:
"i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza
tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei
rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere
tributario;".
3. Nell'articolo 43, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ",
anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono
soppresse.
4. La disposizione di cui al comma 3 ha
effetto dal 1o aprile 1998.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SANITÀ
Art. 32.
(Interventi di razionalizzazione della spesa)
1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto
conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie
locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di
risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da
realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per
cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio
1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata
relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli
obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono
tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di
razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli
obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale
sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e
di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela
della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari
nazionale e regionali nonchè gli standard qualitativi in atto nelle
singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e
limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali delegano ai dirigenti dei presìdi ospedalieri e dei distretti, nonchè
dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità
sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito
dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita,
l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino
inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel
rispetto dei princìpi di buona amministrazione. Il direttore generale
assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al
presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale
e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli
obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare
diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del
Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle
isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
2. In caso di inadempienza, entro i
termini stabiliti, delle regioni, nonchè delle relative aziende unità
sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello
Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non
vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle
attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione
della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento.
Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle
diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante
personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie
dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità
di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del
trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al
principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio
ai fini degli istituti contrattuali variabili.
3. Le regioni definiscono ogni anno con i
direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità
sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture
dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo
e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze
istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo
approvati a livello regionale e aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31
marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione
riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla
realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva
chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di
residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le
sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della
sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con
particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei
degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati,
devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi
anche del privato sociale senza fini di lucro.
5. Le disponibilità del Fondo sanitario
nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono
utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione
degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti
speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela
delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui
all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle
derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture
sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto
obiettivo "Tutela della salute mentale" nonchè, a titolo
incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere
che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali
psichiatrici. Per le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui
all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la regione
interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari
regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto
obiettivo "Tutela della salute mentale". La quota dei fondi da
attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal
Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro
della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e
dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce i dati relativi all'attuazione
della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e
integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute,
della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo
"Tutela della salute mentale" all'interno del piano sanitario
nazionale.
6. All'articolo 3, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono
essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purchè diverse dalla
prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di
pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati
dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito,
attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione
per gli enti pubblici, o la locazione"; dopo il terzo periodo è aggiunto
il seguente: "Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo
l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende
sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere
sanitario".
7. L'obbligo del pareggio di bilancio
previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai
presìdi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia
economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio
dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello
stesso decreto legislativo.
8. Le regioni, in attuazione della
programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2,
comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e
privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi
di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con
il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonchè gli
indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a) raccolgono ed analizzano
sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività
relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano
tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai
valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono
oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili
della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali
fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e
locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli
quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai
ricoveri ospedalieri;
b) le aziende
unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate
al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni
eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione
in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo
1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal
Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A
tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il
Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario
del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) al fine di
ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi,
l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle
aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e
fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto
utili ad orientare le decisioni a livello locale.
10. All'articolo 14, primo comma, della
legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad
esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti
vaccinali". L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Profilassi del
personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai
trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità
sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione
della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti
vaccinali".
11. Il Ministro della sanità, avvalendosi
anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano
sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi
previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per
l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei
costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi
nell'utilizzo delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata
in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al
finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti
di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si
applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.
13. La previsione di cui al comma 17
dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al
personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in
maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della
sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del
personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".
L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto
sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali
siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica
immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni
nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto
per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione
della procedura selettiva, semprechè venga confermato dall'amministrazione
che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo
6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino
spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.
14. È fatto salvo quanto stabilito dal
comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente
a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto
riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore
settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo
determinato alla data del 31 dicembre 1996.
15. Le regioni, nell'ambito della quota
del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il
Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali,
approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
a) cittadini
provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono
facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di
specifiche gravi patologie e non sono invigore accordi di reciprocità
relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini
di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per
ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente
esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle
competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di
attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Art. 33.
(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale)
1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:
"34-bis. Per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i
progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate
del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni".
Art. 34.
(Specialisti ambulatoriali convenzionati)
1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni
individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai
fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1o
luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello
dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal
contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto
convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data
del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con
incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età.
Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano
almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina
ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza
per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni
con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1o
marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla
data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già
coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese
indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente,
a decorrere dal 1o luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad
inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo
maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento è disposto previa
formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.
3. Dal 1o luglio 1998 cessano
i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1
che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa
del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da
parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli
specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con
riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10
per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al
personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti
economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti
ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio
1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle
prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto
previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione
dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici
territoriali nel corso del 1997, nè una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di
Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la
materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 35.
(Modifica della partecipazione alla spesa per le
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Le prescrizioni di
prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate
su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un
massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del
Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le
quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le
specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro
della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia".
2. Il decreto del Ministro della sanità
di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto
decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato
decreto-legge n. 382 del 1989.
3. A decorrere dal 1o gennaio
1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997
non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale
decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
Art. 36.
(Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per
assistenza farmaceutica)
1. La disposizione di cui all'articolo 8,
comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere
dal 1o gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi
i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le
modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi
risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo
nell'ambito della Comunità europea, deve essere intesa nel senso che è
rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunità prendere
a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra
le valute, basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data del 1o settembre
1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio
europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati
secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo
dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994,
3 agosto 1994 e 22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1o luglio
1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i
tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in
vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui
si opera il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si
provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo
sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione
dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La
deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilità del metodo
ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei
quali con regime di prezzi amministrati.
5. Per i medicinali già in commercio,
l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del
comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in
vigore; in caso contrario l'adeguamento è attuato in sei fasi con cadenza
annuale di eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria già previsti dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialità medicinali
a base di princìpi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale è pari
all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE
per le specialità medicinali. Per le specialità medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il
disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto
immediato, mentre per le specialità già autorizzate la riduzione del 20 per
cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1o
luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle specialità medicinali che hanno goduto della
tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza.
8. I medicinali con prezzo conforme alla
disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono
collocati nelle classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti
categorie terapeutiche omogenee.
9. La percentuale di riduzione del prezzo
prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della
classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della
corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o
delle specialità medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo
medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla
contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle
specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo
del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialità medicinali
predette è differita al 1o gennaio 1999; gli accordi
conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa
disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con
il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanità adotta misure
atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare
un'adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti
ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva
l'introduzione di confezioni di specialità medicinali e di farmaci generici
che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino
ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12. Il Ministro della sanità adotta
iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
medicinali collocati nella classe c) prevista dall'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi
dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla
comunicazione degli stessi al Ministero della sanità e al CIPE e con
frequenza annuale.
13. Nell'articolo 19, comma 14, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, dopo la parola:
"deducibili" sono inserite le seguenti: "nella misura dell'80
per cento". La pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, attraverso convegni e congressi, è soggetta al disposto dell'articolo
19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal primo
periodo del presente comma. La deducibilità della spesa è subordinata
all'ottenimento da parte delle aziende della prescritta autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso in forma espressa,
ovvero per decorrenza dei termini nei casi in cui la legge preveda la
procedura del "silenzio-assenso".
14. Per iniziative di farmacovigilanza e
di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e
sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonchè per le campagne di
educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata, a decorrere
dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è iscritto ad
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della sanità ed è utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle
regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende
unità sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanità. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire
11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a
far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci
innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire
11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo
diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita
disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere
predetto può registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo
restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei
limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per
l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente,
gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanità, avvalendosi di
un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una
rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della
distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco,
valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si
registri una spesa superiore ai limiti previsti dal comma 15, le imprese
titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le
farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo
pari al 60 per cento dell'eccedenza. La suddivisione dell'onere tra le tre
categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di
cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie
quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
17. Al fine di consentire al competente
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande
arretrate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il
Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi
temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di
medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e
personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli
incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale
per un periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in
qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunità di
sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra
professionalità. La misura dei compensi per gli incarichi è determinata con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della
professionalità richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non
possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri
si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle
tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei
medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n. 44.
Art. 37.
(Fornitura gratuita di protesi mammarie)
1. Il Servizio sanitario nazionale
fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne
facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione
dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.
Art. 38.
(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di
rivalsa)
1. L'aliquota del contributo di cui
all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata
alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 1998.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento
per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore
dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a
motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie
professionali.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è
emanato nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e nell'osservanza
dei criteri dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonchè della
commisurazione dell'entità del rimborso al costo della prestazione e della
massima tempestività del versamento delle somme dovute a tale titolo alle
aziende sanitarie.
4. Le disposizioni regolamentari di cui
al comma 2 entrano in vigore il 1o gennaio 1999; da tale data non
è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 39.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)
1. Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale
della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in
servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso
anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio
alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per
cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle
assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e
il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1
e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle
procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonchè di
quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4
dell'articolo 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di
personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati
dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
4. Nell'ambito della programmazione di
cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di
personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le
modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in
materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300
unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni
provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero
non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati
i criteri e le modalità, nonchè i processi formativi, per disciplinare il
passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità
volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i
seguenti criteri e modalità:
a) i
concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti
del Ministero delle finanze;
b) il numero
dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in
ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma
delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede
nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli
ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con
riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità
dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di
ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i
concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti
a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile,
economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova
attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni territoriali;
e) ciascun
candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si
applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale,
quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di
contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del
contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede
regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del
comma 5, nonchè altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti
sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del
personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella
misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei
posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993,
possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per
esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un
periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse
con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio
sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza
ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando
le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate
tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle
attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato
possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste
dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori
della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze
alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di
cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi
precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già
espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o
gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997,
previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in
materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'articolo
1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire
con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale
di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di
formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti
ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici
adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai
commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di
una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai
commi 2 e 3.
21. Per le attività connesse
all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi dipersonale comandato da altre amministrazioni
dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione delle legge
15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata,
in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un
triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando
o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti pubblici
economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione
della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei
contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da
ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia,
è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma
dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle
rispettive dotazioni organiche.
25. Al fine di incentivare la
trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno
a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota
negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione
collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri
istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa
siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I
decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono
essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il
dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo
i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1,
commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle
regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente
con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.
Art. 40.
(Personale della scuola)
1. Il numero dei dipendenti del comparto
scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento
rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno
essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti
annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a
svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere
nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le
esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta
giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della
consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con
decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il
raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici
funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul
contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque
il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le
piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a
forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi
generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati
al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè la possibilità di
assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga
al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del
presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1
a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione
della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da
1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle
istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di
quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale
di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo
integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle
istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria,
anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del
territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione
europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private.
2. I docenti compresi nelle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle
cattedre o posti accantonati al 1o settembre 1992 secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del
personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del
concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522,
comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. La dotazione organica di insegnanti di
sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura
di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti
gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il
graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della
dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico
1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I
criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di
scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono
stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità
educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari
forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che
possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici
funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni,
nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe
a disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli
obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei
criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico,
ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme
previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi
all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando
duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.
5. In coerenza con i poteri di
organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni
scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che
assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi,
consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra
loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei
locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione
organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di
criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del
personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle
economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In
sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le
modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga
attività di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12
devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per
l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per
l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione
del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa
relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110
miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento,
quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da
ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione
accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle
iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse
che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa
verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto
fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota
pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle
somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei
contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. Con periodicità annuale, si provvede
alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del
comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del
fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita
agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo
ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola
con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino
al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi
diritto.
10. I concorsi per titoli ed esami a
cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere
indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano
maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti
impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
si può accedere con il medesimo titolo di studio.
11. È estesa all'anno scolastico 1998-99
la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale
docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonchè delle graduatorie di
conferimento delle supplenze del personale docente e del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico
1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni
di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome
di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle
competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attua-zione.
Art. 41.
(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per
lavoro straordinario e mis-sioni, disposizioni in materia di altri
trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)
1. Al fine di conseguire risparmi di
spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi,
l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare
entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con
funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese
successivo all'emanazione del provvedimento.Le relative funzioni sono
attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli
stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli
uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo
19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento,
con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato
nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di
traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei
procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli
stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto
per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione
del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L'attribuzione di trattamenti
economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede
di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti
o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale
contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti
collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo" si interpreta come
riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle
qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha
avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis del
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della carriera
direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del
ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle
quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1o
gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico
di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì
corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria,
transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili
professionali di "assistente sociale coordinatore" e di
"educatore coordinatore" applicato presso istituti penitenziari, o
centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato
servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni
caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purchè
comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza
demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui
all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della
presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il
profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.
5. L'articolo 4-bis del
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1987, n, 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di
avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si
applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si
applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza
passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al
citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla
corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già
corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi
retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano
le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non
anteriore al 1o gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.
6. All'articolo 54, primo comma, lettera b),
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le
parole: "anche se non esiste vacanza nel grado superiore" e il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "La promozione è computata nel
numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il
giudizio".
Art. 42.
(Affari esteri)
1. Il termine di cui all'articolo 1,
comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio
1998.
2. Ai fini dell'accertamento del requisito
della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per
ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base
espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine
"Amministrazione" deve essere interpretato come riferentesi al
Ministero degli affari esteri.
3. Le retribuzioni degli impiegati
assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della
parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti,
per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio
dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle
normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le
retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate
variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Il termine per l'immissione nei ruoli
del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza
italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista
entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di
bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini
dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i
requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo status di
dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n.
662 del 1996.
5. Al fine di utilizzare finanziamenti
esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla
Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla
pertinente unità previsionale di base, l'Istituto diplomatico può provvedere
alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici
di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per
l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
6. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'espressione: "Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto" deve
essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali
approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi
dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione
della produttività)
1. Al fine di favorire l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione
con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto
notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono
essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme
di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole
amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5
per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di
responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento
resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le
predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di
bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le
sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare
interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari.
Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di
sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei
beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le
amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici
o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti,
dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce
economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non
si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello
spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e
l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli
introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente
unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno
effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario
1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono
obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed
accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali
delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa,
aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli
importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate,
nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del
personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate
dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e
ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50
per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo
residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione
della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del
personale dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità
previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle
infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base
"accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza
del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della
produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle
misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle
ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad
incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge
2 ottobre 1997, n. 334.
Art. 44.
(Dismissione di attività pubbliche)
1. Al fine di dare coerente attuazione a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo
4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese
a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di
attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state
attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di
tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito
alle funzioni trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti
interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono
costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la
compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri
soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica
a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve
concludersi con la completa privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in esubero a
seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private
cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti
della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta
dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale
assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.
4. Le disposizioni dell'articolo 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle
strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro
il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini
istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere
così identificate sono dismesse su iniziativa dal Ministro delle finanze, con
le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la
concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente
ubicati gli immobili.
Art. 45.
(Difesa)
1. Al fine di realizzare economie di
spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa,
con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le
risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze
conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche
delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse
finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio.
La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al
costo della razione viveri relativa al pasto serale.
2. Il Ministro della difesa, con proprio
decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede ad armonizzare con i contentuti del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i
volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità
del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento
in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio
dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma
breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in
conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.
3. La validità delle previsioni contenute
nel comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è
estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in
ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332.
4. L'articolo 179 del regolamento per
l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"Art. 179. - 1. La direzione
di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti
amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti
sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale.
Per ogni ente a cui provvede, con esclusione delle unità navali, la direzione
emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori
e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale
dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili
non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali
ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti
responsabili di cassa degli enti medesimi".
5. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i
militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità
delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle
limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare
servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100
chilometri dalla località di residenza, dovranno essere previste, con decreto
del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico
volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza. Tali
agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di
servizio e il comune di residenza".
6. Il primo periodo del comma 101
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso
che la cessione a titolo gratuito ivi prevista è autorizzata anche in favore
degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi
registri.
Art. 46.
(Servizio sostitutivo di leva)
1. In attesa dell'entrata in vigore della
normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri è autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio
sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia
fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata
alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorità nei comuni
della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e ad attività di
vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero
per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata
annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole
amministrazioni alla Presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 giugno
dell'anno precedente all'impiego.
2. I volontari devono essere in possesso
dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei
militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di
leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva
o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto
al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.
3. Il servizio prestato ai sensi del
comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua
durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di
servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale
è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale,
amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini
che prestano il normale servizio militare.
4. I volontari in servizio sostitutivo di
leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per
i beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito
regolamento, dalle rispettive amministrazioni.
5. Gli oneri relativi al servizio
sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso,
al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni
locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero per i beni
culturali e ambientali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il
reclutamento e le visite di leva.
Capo III
FINANZA DECENTRATA
Art. 47.
(Disposizioni generali)
1. Al fine di ridurre le giacenze degli
enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle
contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico
del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di
giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura
compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di
competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con
popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione
superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate,
sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti
sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del
bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000
nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con
estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della
stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i
riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun
anno.
3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i
soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.
4. I soggetti interessati possono
richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate
esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione
dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto
del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono
regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Per i finanziamenti agli Enti parco si
applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al
comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate
trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione
dell'anno precedente.
6. I nuovi tributi regionali istituiti
nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo
di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente
normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi
settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una
o più regioni e università statali a partire dal 1o luglio 1998.
Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole:
"non si tiene conto", sono inserite le seguenti: "della
rateazione degli importi e".
8. Le disposizioni di cui agli articoli 7
e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti
dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1o
luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono
riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità
speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato,
può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni
di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Per le attività connesse alla
attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse,
nonchè di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale,
rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle
spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel
triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il
presente Capo.
Art. 48.
(Regioni ed enti locali)
1. Il sistema delle autonomie regionali e
locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso
complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria
nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di
trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e
seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che
per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa
sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei
relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano
quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione;
dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al
comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli
obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure
stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e
provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie
locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al
comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza
definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione
demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti
del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da
assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi
delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. In attesa delle indicazioni delle
predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli
enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che
possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono
con l'ente rapporti giuridici e negoziali.
6. A valere sulle anticipazioni di
tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si
intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed
oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre
1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui
alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi
a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario
delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
7. Alla determinazione e regolazione in
rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni
obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione
di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario
partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30
giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo
di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A
allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse
spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze
finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze
determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
9. A decorrere dal 1o gennaio
1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza
colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle
norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani,
appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato
riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione
delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo è delegato ad emanare,
previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i
seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) decorrenza
a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso
al 1o gennaio 1998;
b) determinazione
annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di
ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione
dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente
trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali;
c) riduzione
delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una
misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
d) previsione
della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un
massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo
dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota
dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi
dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi
essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta
Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico numero;
e) applicazione
dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al
netto degli oneri deducibili, purchè sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli
14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive
modificazioni;
f) versamento
in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento
delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e
assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto
della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi;
la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in
vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al
comune stesso;
g) applicazione
delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la
liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati
diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di
accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie
utili, nonchè di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di
competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera
b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono
eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza
degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, indicano:
a) la
distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie
trasferite;
b) la
distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle
leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o
comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri
oggettivi;
c) l'intervallo
di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione
territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento
del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione
programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della
lettera b);
d) previsione
della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti,
relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei
trasferimenti erariali;
e) previsione di
una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in
relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al
comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c)
del presente comma.
12. I decreti di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura
degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b).
13. Al comma 144 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p),
le parole: "delle province" e "alle province" sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e
"agli enti locali";
b) la lettera
q) è sostituita dalla seguente:
"q) previsione di una
compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta
regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e
per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle
concessioni comunali";
c) alla lettera
r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione
dell'addizionale di cui alla lettera q)".
14. I termini di cui agli articoli 55 e
56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono
prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La
domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
Art. 49.
(Norme particolari per i comuni e le province)
1. Per l'anno 1998 conservano validità le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire
2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente
all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno
1997 è distribuito nel modo seguente:
a) 245.300
milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
b) 134.000
milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale,
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) 165.000
milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28
febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto
per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998.
All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
le parole: "e nel periodo dal 1o al 14 novembre per la terza
rata" sono sostituite dalle seguenti: "e a partire dal 1o
novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso
articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
3. Per l'anno 1998, i termini per il
versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31
gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
4. Il comma 1 dell'articolo 117 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1,
comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle
prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti
locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità
del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1999 il
6 per cento del valore;
b) per il 2000 il
12 per cento del valore;
c) per il 2001 il
18 per cento del valore;
d) per il 2002 il
24 per cento del valore".
5. Il termine di un anno, di cui al comma
177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione,
con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31
luglio 1999.
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica
di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per
l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle
province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni
dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al
fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura
pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte
delle predette risorse aggiuntive.
7. I proventi delle concessioni edilizie
e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come
sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del
patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno
1998". Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei
documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il
silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.
8. I mutui di cui al comma 2
dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, atotale carico dello Stato,
relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonchè i mutui di
cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono
essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
9. Il comma 6 dell'articolo 46 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.
10. La lettera a) del primo comma
dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913,
n. 453, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) in prestiti ad
Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità
montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario,
consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che
gestiscono pubblici servizi;".
11. Il fondo nazionale ordinario per gli
investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive ai
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.
12. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno
1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito
provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei
rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
13. Entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso
dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie
provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe
d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione
ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni
del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, e successive modificazioni.
14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi
della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa
dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei
proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali
ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute
presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La
quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta,
le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non
potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del
bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50
per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per
gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per
cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di
Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in
ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche.
Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale
di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
15. Gli enti locali possono procedere
negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose
derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la
contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del
residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto
mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei
contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica
in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale
eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere
alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale,
compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica
a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è
vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in cui l'importo delle
erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti
locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso
l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare,
anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere
finanziabili dalla Cassa medesima.
17. Al sesto comma dell'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti
produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico
mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie
sulle aree medesime".
18. Sono considerati validi gli strumenti
urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli
enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai
decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio
1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n.
310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e
24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi
dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini
della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la
formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del
singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei
successivi decreti- legge.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei
tributi locali)
1. Nell'esercizio della potestà
regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche
tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni
volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche
al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività
di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonchè la possibilità di riduzione delle
sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, comma 133,
lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
compatibili.
Art. 51.
(Università e ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000,
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali,
ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il
1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno
precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione
delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive
esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche,
l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a
3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello
dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i
Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7
e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal
1o gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le
modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il
personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per
cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel
caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei
trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo
abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono
effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili
per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non
si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la
spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di
produzione per studente" sono inserite le seguenti: ", al minore
valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo
sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11
e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1
dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali
definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi
ordinamenti. A decorrere dal 1o gennaio 1998 alle università
statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano,
in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo,
esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le università, gli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con
proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la
pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca
o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di
ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati
nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro
anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non
è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al
numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono
fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in
soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso
amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazione e integrazioni, nonchè, in materia previdenziale,
quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione
degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono
altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e
seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.
Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
7. Ai fini dell'applicazione della
presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si
intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e
integrazioni, nonchè l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 5.
8. Il comma 93 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"93. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri
competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università,
con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse,
gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1
della legge n. 662 del 1996 è abrogato.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base
"Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine
di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale
per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al
finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato
e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio
autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,
dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico
sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca
applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè
delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del
Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le
priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al
comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.
Capo IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 52.
(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica attua, dal 1o giugno 1998 al 31
marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica
nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di
invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. In caso di mancata presentazione
dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e
delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni alla
verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle
provvidenze economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo impregiudicate
le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice
civile.
3. Nel caso di accertata insussistenza
dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
4. Il comma 3-octies dell'articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal se-guente:
"3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies
sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del
Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni,
nonchè le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31
ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al
regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di
opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati".
5. I procedimenti per la verifica della
sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze
economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia
stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti
agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
6. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro
i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità
sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di
sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma
5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni
mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad
ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione
alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 53.
(Ente poste italiane)
1. A decorrere dal 1o gennaio
1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:
a) alla
distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di
titoli e documenti di viaggio;
b) alla vendita
al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della
distribuzione primaria ai rivenditori secondari.
2. Le modalità e le condizioni dei
servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da
stipulare con gli enti interessati.
3. Lo Stato riconosce all'Ente poste
italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio
universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente
determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi
l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi
dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il contratto di programma previsto
dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può
consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro
frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a
tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività
commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni.
5. Alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole
da: "sia agli effettivi costi" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: ": 1) a una contabilità analitica per centro
di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di
parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una
loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale
da generare un utile per il servizio coerente con le regole del
mercato".
6. A decorrere dalla data di
trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi
dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale
dipendente dalla società medesima spettano:
a) il
trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e,
per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata,
calcolata secondo la normativa vigente prima delladata di cui all'alinea del
presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore
di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032. A decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo
alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è
soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita
spettante, dal 1o agosto 1994, a tutto il personale dipendente
dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1o
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la
gestione stessa, che cura il trasferimento alla società "Poste
italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e
passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste
patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;
b) le
prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e
patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate
all'Istituto postelegrafonici;
c) le prestazioni
creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;
d) il trattamento
di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua
a provvedere l'Istituto postelegrafonici.
7. Dalla data di cui al comma 6 i
lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo
la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei
relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico
dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data
della trasformazione nonchè quelle relative agli eventi infortunistici ed
alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data
e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono
definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia
infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, è abrogato.
8. Per il periodo lavorativo antecedente
la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico
economico. Per i dipendenti della società "Poste italiane" sono
fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti
dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
9. A decorrere dalla data di cui al comma
6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati
dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1o giugno 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.
10. Al personale dell'Ente poste italiane
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di
comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le
vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in
atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di
cui al comma 6.
11. Il personale dell'Ente poste italiane
di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava
servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando
transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi, assicurando
comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti
della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,
i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche
soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o
qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche
delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il
trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso spettato al momento
dell'inserimento nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
12. La società "Poste italiane"
versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme
richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto
di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al
pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle
dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
13. All'atto della trasformazione
dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale
sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi
ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata
nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. I contributi previsti dal comma 30
dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese
editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei
limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base
17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno 1998.
15. Ai fini dell'applicazione del comma
30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1o
gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di
informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti,
sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.
16. All'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. A decorrere
dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purchè sia stata inoltrata
domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per
l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata
entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonchè della residua documentazione prevista
dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di
revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si
fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni
esercizio".
Art. 54.
(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)
1. Il comma 36 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e
disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi
compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonchè dei crediti concessi a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia
intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I
crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un
valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative
di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali
iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti,
cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla
realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti
dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette,
confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al
richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere
utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonchè per le
attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze
finanziarie del richiamato fondo rotativo".
2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948
del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto
1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono
sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".
3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma
4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative
disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla
copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti
dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dal
comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea
dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria
centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del
tesoriere".
5. A decorrere dal 1o gennaio
1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del
prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20
settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I
titoli nominativi di cui al precedente periodo, purchè non prescritti, di
importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a
vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna
documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di
debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non
reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino
all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge
stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle
comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente".
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge
26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale
previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla
trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari,
operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e
degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le
esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra
esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui
esse partecipano".
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi
di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonchè dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
10. Nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e
servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il
Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerazione
dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la
revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed
il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento
all'oggetto ed all'importo dei contratti;
b)
semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei
all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai
sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento
di compiti concernenti la difesa nazionale.
11. I decreti legislativi di cui al comma
10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.
12. A decorrere dal 1o gennaio
1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita
calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito
all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai
calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente
sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni
di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è
soppressa.
13. Sono abrogate le norme che
autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a
specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si
provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge
finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire
i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza
intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli
enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per
l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni
di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al
comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le
caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato
relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di
Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza
dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese
relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a
decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di
ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte
nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo
piano di ammortamento, semprechè l'impegno formale avvenga entro il terzo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
Art. 55.
(Disposizioni varie)
1. In vista della separazione fra la gestione
dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di
cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29
luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del
ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Società
Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza
patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che
dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione
del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo
del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della
Società Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la
riorganizzazione societaria dell'Azienda.
2. È abrogato, con effetto dal 1o
gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
3. Con decorrenza dal 1o
gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla
determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione
dell'ente in società per azioni.
4. Al fine di avviare processi di
razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle
pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura
stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili
incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla
Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
5. Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo volto a:
a) trasferire
alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico
delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978,
n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto
Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi
restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;
b) disciplinare
il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa
delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e
dei relativi stanziamenti di bilancio.
6. All'articolo 34 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai se-guenti:
"La divisione in sezioni è fatta
indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in
ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè
inferiore a 500.
Quando particolari condizioni di
lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale,
si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non
inferiore a 50.
Con decreto del Ministro dell'interno
sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in
sezioni".
7. Il decreto del Ministro dell'interno
di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del
presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30
per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo
elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale
delle liste elettorali utile.
8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7,
le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle
consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine
di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle
scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle
convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del
finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi
comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e
l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge
23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello
Stato.
9. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente
l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto
locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la
relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di
locazione vigente.
10. Per gli atti di acquisto degli
immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n.104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati
locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30
settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica
soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto
a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante
versamento rateale, secondo modalità e tempi da concordare con l'ente
creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.
11. All'articolo 9, terzo comma, della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i
seguenti periodi: "I crediti di difficile ed onerosa esazione, o
assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della
necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti.
All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai
competenti settori di attività liquidatoria". All'articolo 11, secondo
comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "si avvale"
sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi anche". Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d),
della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
12. All'articolo 7, comma 15, lettera e),
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo:
"Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima
tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento
e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte".
13. A decorrere dal 1o gennaio
1998 la società Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in
base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente
dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria
attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale
accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle
disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da
presentare dalla società Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998,
da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della
navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su
tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate
per le spese di progettazione. A decorrere dal 1o gennaio 1998 il
canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da
produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e
il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.
14. Gli interventi pubblici nel settore
agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive
agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare
riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari
dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la
competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile
e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad
emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione
rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei
fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento
agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai
costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacità
concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed
internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei
servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi
extracomunitari;
c) adeguamento e modernizzazione del
settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e
l'integrazione economica della filiera agro-industriale;
d) accelerazione delle procedure di
utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione
e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso
settore.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il
Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili
dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito
degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate
con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e
definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 della Commissione, del
2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con
le previste procedure nazionali.
16. Al primo comma dell'articolo 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei
relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai
gestori dei servizi".
17. Per la realizzazione degli interventi
già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei
corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge21 gennaio
1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 1998.
18. All'articolo unico della legge 15
luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole da: "e
da approvarsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"sentite le parti sociali";
b) al secondo
comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", entro i limiti
massimi della tariffa medesima," e le parole: ", mantenendo sempre
le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie cate-gorie";
c) al
secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: "minima".
19. Le riserve naturali istituite dallo
Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
20. All'articolo 11, comma 16, primo
periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "società
promotrici di centri commerciali all'ingrosso," sono inserite le
seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche
destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale
pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
aree attrezzate per l'attività mercatale,".
21. Le indennità ed i premi previsti dal
piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997
ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del
Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
22. L'Ente nazionale per le strade entro
il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione
contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di
cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a
rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti
formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di
prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo è
utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori
pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal
contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa
fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui
all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
23. Le entrate proprie dell'Ente
nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai
corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed
aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a
delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi
trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento,
l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o
autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo
attualmente dovuto.
24. L'articolo 2 della legge 15 maggio
1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale
utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una
completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle
agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro
raccolte anche su supporto informatico, nonchè il servizio di diramazione di
notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle
Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157.
25. All'articolo 10, primo comma, lettera
a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilità
finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilità
rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta
del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo.
26. L'articolo 10, sesto comma, della legge
14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare
esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.
27. Il primo periodo dell'articolo 3,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2,
comma 29, primo periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, è sostituito
dal seguente: "A decorrere dal 1o gennaio 1997, i contributi
di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente
periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese
editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a
quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino
il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio
dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come
cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in
altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale
sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro".
Art. 56.
(Proroga termini)
1. Il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31
dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo
supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 23
novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati
dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo
supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto
legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo
termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
2. Il termine di cui all'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
3. Il termine per la regolarizzazione
delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3,
comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1o
dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è
prorogato al 1o dicembre 1998.
4. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1o
dicembre 1998.
5. Il termine per l'esercizio
dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di
macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i
quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione
rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è
prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 57.
(Miniere del Sulcis)
1. La gestione temporanea delle miniere
carbonifere del Sulcis affidata alla "Car bosulcis spa" viene
mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del
concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Nelle more della presa in consegna
delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni
finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla
"Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle miniere
carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a
stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità
per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla
"Carbosulcis spa" e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione
delle stesse.
Art. 58.
(Disposizioni concernenti bacini minerari)
1. Nei bacini minerari interessati da
processi di ristrutturazione, comportanticontrazione di manodopera o
sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica,
i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge
30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma
13, della legge 1o marzo 1986, n. 64, possono essere concessi
sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali,
impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della
legge n. 221 del 1990.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a
concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del
contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società
locatrice, purchè autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e
purchè iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un
contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.
3. La società locatrice dovrà ridurre i
canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai
sensi del comma 2.
4. Alla scadenza del contratto, gli
impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere
acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore
di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà
della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle
aree medesime.
5. Ai contratti di locazione finanziaria
stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della
registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici
registri e di imposta di registro.
6. Le disposizioni previste dai commi 1,
2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia
già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale
ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in
vigore della presente legge, purchè detto contributo non sia stato già
erogato.
7. Ai soggetti attuatari degli interventi
di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale
di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è
concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei
contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori
presentato dal medesimo soggetto attuatore.
8. Un importo pari al 50 per cento dei
contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento
dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa
verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.
9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di
esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive
modificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi
effettuati in applicazione del citato articolo 10.
10. Per tutte le iniziative di cui alla
legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9
dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990,
n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo
delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento
nominate con le modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle
disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 59.
(Disposizioni in materia di previdenza,assistenza,
solidarietà sociale e sanità)
1. Con effetto sulle anzianità
contributive maturate a decorrere dal 1o gennaio 1998 a tutti i lavoratori
iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed
esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere
dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui
al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo
n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di
periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle
vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività
professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli
aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi
a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente
aumentabili;
b) per la
determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della
misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad
arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande
presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4
dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
2. Per i trattamenti da liquidarsi a
decorrere dal 1o gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie,
sostitutive, esclusive o esonerative nonchè di quelle integrative degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che
prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti
salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per
i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli
iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità
contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità
contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di
età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito
dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione
liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata
alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di
cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui
confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo
decreto.
3. A decorrere dal 1o gennaio
1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano comunque ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas
e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al
trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in
presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina
dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale
dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per
il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli
iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo
n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può
diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi
aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di
banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti
collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima
data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo
scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche
ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti,
nonchè in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal
citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono
assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui
sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei
datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della
maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè siano
contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della
corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica,
nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei
datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del
reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente
contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi
nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi
derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma
è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue
prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti
pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il
risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie
ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi
sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine,
la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione
volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo
i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione
previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando
quanto previsto dal comma 33, nonchè dal citato decreto legislativo n. 124
del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante
accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in
mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme
pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in
vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al
capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di
determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della
disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati
nell'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le
modalità di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si
applicano le disposizioni di cui al presente comma.
4. A decorrere dal 1o gennaio
1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme
pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente
l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con
esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche
collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con
effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1o gennaio 1998
dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia
di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o
autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque
dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme
pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto sui trattamenti
pensionistici di anzianità decorrenti dal 1o gennaio 1998, a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle
forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al
trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento
dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità
contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori
dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i
lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso
al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il
periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito
anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono
differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al
pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva
di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della
Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di
ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo
collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un
fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si
procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli
interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo
fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il
sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla
base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica;
a tale personale, nei cui confronti operinole predette misure, trovano
applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei
trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di
entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
7. Le disposizioni in materia di
requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B
allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei
confronti:
a) dei lavoratori
dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come
operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del
comma 10;
b) dei lavoratori
dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a
seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
c) dei lavoratori
che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni
straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre
1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato
domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il
numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima
e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonchè
dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria,
che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di
cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico
di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento
straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari
durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31
dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di
legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le
disposizioni medesime.
8. I lavoratori, per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7,
lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento di anzianità dal 1o luglio dello stesso
anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dello stesso
anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell'anno successivo;
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o
aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al
pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per
i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonchè per quelli che
abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i
quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I
lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in
possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno
possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre del medesimo
anno; entro il secondo trimestre, dal 1o gennaio dell'anno
successivo; entro il terzo trimestre, dal 1o aprile dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, dal 1o luglio dell'anno
successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997,
l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1o aprile
1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano
applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per il personale del comparto scuola
resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico
e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata
entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni
contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in
due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti
al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età
anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchè
quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni
di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del
relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta
condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale.
10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti
anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,
le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari
gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7.
11. Ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del
1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle
mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica,
composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico
da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
12. Ai decreti legislativi 24 aprile
1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile
1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole:
"dei requisiti di cui alla allegata tabella A" sono sostituite
dalle seguenti: "di requisiti anagrafici e contributivi ridotti,
rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di
lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di
cinque anni";
b) la tabella B
di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
1997, è sostituita dalla seguente:
Tabella B
(Art. 6, comma 2)
Anno
|
Età anagrafica
|
dal 1o gennaio 1998
al 30 giugno 1999
|
50
|
dal 1o luglio 1999
al 31 dicembre 2000
|
51
|
dal 1o gennaio 2001
al 30 giugno 2002
|
52
|
dal 1o luglio 2002
|
53";
|
c) all'articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole:
"ogni 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto
mesi";
d) la tabella C
di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del
1997, è sostituita dalla seguente:
Tabella C
(Art. 4, comma 2)
Decorrenza
della pensione
|
Uomini
|
Donne
|
dal 1o gennaio 1998
al 30 giugno 1999
|
61
|
56
|
dal 1o luglio 1999
al 31 dicembre 2000
|
62
|
57
|
dal 1o gennaio 2001
|
63
|
58";
|
e) all'articolo
4, comma 4, del citato decreto legislativo n.182 del 1997, le parole:
"ogni 30 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto
mesi".
13. Sui trattamenti pensionistici
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle
forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica
al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale
limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione
per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo di
tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è applicato
nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova
applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto
trattamento minimo.
14. Le quote dei trattamenti
pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento
corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per
cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati
in data precedente al 1o gennaio 1998 si applica la relativa
previgente disciplina se più favorevole.
15. Con effetto dal 1o gennaio
1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote
sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1o
gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista
dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i
lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di
65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato
nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è
liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo
supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli
scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i
rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività
artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati
lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti
alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa
gestione pensionistica.
16. Per i soggetti che non risultano
iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio
1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo
stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di
0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di
un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione
agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo
familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle
risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.
17. A decorrere dal 1o gennaio
1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme
pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a
quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette
forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del
consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei
trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di
carattere permanente.
18. Con effetto dall'anno 1998, il
contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli
all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.
19. L'articolo 67 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il
secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:
"Il pagamento all'INAIL della rata
di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro
rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio,
31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce.
Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun
anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di
interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da
parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione,
entro il 20 febbraio".
20. Agli enti privatizzati di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8
del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di
anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo
dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che
l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti
le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle
cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono
adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei
risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto legislativo.
21. Le domande per il pensionamento di
anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere
presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al
pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la
decadenza della domanda.
22. All'articolo 1, comma 217, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1o gennaio
1997 le parole da: "; qualora" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "; qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente
lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".
23. All'articolo 1, comma 2, della legge
8 agosto 1996, n. 417, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 1999".
24. All'articolo 1, comma 45, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo
periodo, le parole da: "le modalità" fino a: "di
valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco" sono
inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione delibera in ordine
alle proprie modalità organizzative e di funzionamento";
b) al quarto
periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le seguenti:
"nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44,
lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il
Nucleo medesimo".
25. All'articolo 4 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I datori di lavoro
che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate
disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono
procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti
insoluti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 del presente
articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti
impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di
regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale
retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo
tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della
regolarizzazione".
26. Per le finalità di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonchè per favorire il programma
straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui
all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi
della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite
commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche
e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo
funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla
seguente:
"d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto
disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori
commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del
programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente
interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio.
Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata
degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di
prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma
109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto
bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in
favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste
ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica".
27. La lettera b) del primo comma
dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero
di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i
soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al
cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18
anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI)
del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del
regolamento approvato con decreto ministeriale 1o gennaio 1953,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953.
L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno
1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n.
402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il
termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto
legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998;".
28. All'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o
alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla
trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura
degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti
residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di
cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del
1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza
per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme
occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante
svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo
15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte
delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento
decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di
categoria".
29. La normativa prevista dal comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare
applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende
individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano
stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di
intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
30. L'INPGI è esonerato dal versamento
del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei
fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
attraverso attività di promozione e formazione nonchè attraverso
l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la
valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è
autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in
apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione
da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno
definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste
all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme
organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma,
anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.
32. Per gli iscritti ai regimi aziendali
integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di
aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di
cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai datidell'ultimo
bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per gli
iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato,
sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con
riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della
presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di
riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a
carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa
data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento
secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503;
b) per gli
iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da
qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla
lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi
antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento
pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo
previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione
corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella
allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.
33. Venute meno le condizioni indicate
nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi,
accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per
il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b)
del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi
integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di
nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel
citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state
assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni
di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del
decreto di liquidazione.
34. L'importo dei trasferimenti dallo
Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come
rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico
dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1o gennaio 1989, è incrementato della somma di
lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello
Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno
1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani
e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è
annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma
3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli
elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono
definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto
importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale
procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per
il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni
di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse
sono da intendersi senza oneri di interessi.
35. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,le parole: "all'articolo
31" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, commi
2, lettera c), e 3, e 31".
36. Al comma 20 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: "Le
medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia
stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni".
37. Al comma 1 dell'articolo 13 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici mesi".
38. Il comma 5 dell'articolo 9 del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal
seguente:
"5. La commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un
limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I
predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente,
sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o
distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad
adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della
commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento
economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì
effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti
unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre,
entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni
per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato
comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o
in virtù di contratti di lavoro a tempodeterminato in numero complessivamente
non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica".
39. La spesa autorizzata dal comma 2
dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento
della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo
articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno
1998, di lire l miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai
predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito
assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto
dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla
commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al
rispettivo gettito del predetto contributo.
40. All'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le forme
pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni
speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione.
L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al
comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di
attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di
controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e
definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6.
La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme
pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione
dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle
sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non
si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre
procedure di autorizzazione".
41. Il primo periodo del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito
dal seguente: "L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è
subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui
all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o
nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte
della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in
sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione
può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione
dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione". Fino all'adozione da parte
della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente
comma, le modalità di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali
ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio
1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11
luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da:
"l'autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite
dalle seguenti: "l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è
rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui
all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui
soggetti promotori dei fondi pensione aperti".
42. All'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. I regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione".
43. Alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la
parola: "decreto" sono aggiunte le seguenti: "e valutandone
anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da
essa emanati".
44. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione
di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e
di lire 143 miliardi per l'anno 2000.
45. In attesa dell'entrata in vigore
della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui
al comma 44 sono le seguenti:
a) la promozione
di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi
di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani,
l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno
alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze,
l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;
b) il sostegno a
progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;
c) la promozione
di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la
realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
d) la
sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;
e) la promozione
di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti,
associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo
settore.
46. A decorrere dall'anno 1998 gli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre
1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio
1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni
interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di
bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al
presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente
con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse
finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti
variazioni di bilancio.
47. A decorrere dall'anno 1998, in via
sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono
trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto
del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito
singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per
cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47,
il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
a) la durata
della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i
destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto
delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di
povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con
gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di
accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla
base di scale di equivalenza;
d) i criteri
per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di
individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la
sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) l'ammontare pro
capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere
superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro
capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta
soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare
entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con
altri;
h) l'integrazione
del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti
dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo
nucleo familiare;
i) la titolarità
ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di
presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al
reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le
modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni
consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'attuazione della sperimentazione.
49. Le somme stanziate per le finalità di
cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota
di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
50. Al fine di assicurare una maggiore
equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative
esenzioni, nonchè di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, nonchè il Garante per la protezione dei dati
personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1o
maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Servizio
sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi
alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
b) nell'ambito
dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti
a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a
linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui
fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una
quota limitata di spesa;
c) sono escluse
dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche
regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di
ricovero ordinario, nonchè le prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione
dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla
sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle
condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del
bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
e) la condizione
economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo
familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del
presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa
della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al
lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima
occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti
a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei
nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di
assistenza;
f) l'esenzione
per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto
all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione,
in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti;
specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci
orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede
con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) la
partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni
erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari
di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione
della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata
senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo
comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;
i) è promossa la
responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle
aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e
del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato,
nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di
una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile
nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito
dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e
n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione;
l) è
assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della
partecipazione, nonchè di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche
attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).
51. Il Governo è delegato ad emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei
dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto
dal 1o luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonchè di modalità per
l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del
soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni
reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali
convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità
di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della
loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione
dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare
mediante scale di equivalenza;
c) obbligo
per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni
necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è
subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonchè di altri dati e
notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilità
per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonchè per i
comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare,
tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del
Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente
limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini
dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le
amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente
o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione
familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei
programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti
beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi
criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e
presso gli intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti
erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali,
sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri
differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della
famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto
previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora
annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti
dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al
Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse
modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli
stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
54. Resta confermata, relativamente al
periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente
legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di
accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo
sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto
all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in
base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7,
lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in
possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente
disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3
novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici
dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e
le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate
dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il
collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette
facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino
avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo
in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per
l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1o gennaio
1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove
inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o
aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al
pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia
scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1o
gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 1998. Resta
comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.
55. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto
degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive,
termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da
quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data
anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto
dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il
1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di
riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre
1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono
determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità
contributiva, nonchè di data di presentazione della domanda ovvero di
intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia
esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
56. Fermo restando quanto previsto dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo
di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza
complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione
dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro
che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva
relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali
di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza
complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica
trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
57. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
58. A decorrere dal 1o gennaio
1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è
estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive
modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel
periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i
requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del
1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite
dal relativo gettito contributivo.
59. Le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare
applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi
delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito
contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.
Art. 60.
(Invalidi civili)
1. Agli invalidi civili titolari
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di
cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che
vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le
disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662
del 1996.
Art. 61.
(Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche
colpite dagli eventi sismici)
1. I termini sostanziali e processuali di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi
dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre
1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle
regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
Art. 62.
(Organico della CONSOB)
1. Al fine di realizzare le funzioni di
controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonchè
quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo
unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al
completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma
186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per
titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante
una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto
dall'aricolo 39, comma 3.
Art. 63.
(Abrogazioni - Norma di sanatoria)
1. Sono abrogati i decreti-legge 3
novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n.
373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.
Art. 64.
(Norme finali)
1. Le entrate derivanti dalla presente
legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio
del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le
modalità di attuazione del presente articolo.
2. Compatibilmente con la realizzazione
degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea
per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul
debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo
stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima
del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998 sarà, nell'anno 1999,
impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui
redditi.
Art. 65.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge
entrano in vigore il 1o gennaio 1998, salvo che sia espressamente
stabilita una diversa decorrenza.
(Si omette il testo delle tabelle
e dei quadri generali riassuntivi)
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