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21-04-1965 n° 449 - Leggi

Legge 21 aprile 1965, n. 449
Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi
LEGGE 21 APRILE 1965, n

Legge 21 aprile 1965, n. 449

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.126 del 20 maggio 1965)

 

 

Preambolo

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

 

Il Presidente della Repubblica

 

Promulga

 

La seguente legge:

 

 

Art. 1.

 

I diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

 

 

Art. 2.

 

I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

 

 

Art. 3.

 

Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriera di concetto.

 

Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro interessato, sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.

 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Data a Roma, addì 21 aprile 1965

 

Saragat

Moro - Gui - Colombo

Visto, il guardasigilli: Reale

 

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