Legge 21 aprile 1965, n. 449
Riconoscimento
dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione
ai pubblici concorsi.
(pubblicata
nella gazzetta ufficiale n.126 del 20 maggio 1965)
Preambolo
La Camera dei
Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente
legge:
Art. 1.
I diplomi di qualifica rilasciati
dagli istituti professionali di stato e da quelli legalmente riconosciuti sono
validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni
stabilite dalla presente legge.
Art. 2.
I diplomi di cui all'articolo 1
sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno
diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed
esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il
possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.
Art. 3.
Entro il 31 dicembre 1965
specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in
rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla
natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della
partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriera di concetto.
Il riconoscimento di cui al precedente
comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del ministro per
la pubblica istruzione, di concerto con il ministro interessato, sentito il
consiglio superiore della pubblica istruzione.
I bandi di concorso indicano i
diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.
La presente legge, munita del
sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 aprile 1965
Saragat
Moro - Gui - Colombo
Visto, il guardasigilli: Reale