Legge 23
dicembre 1998, n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210
Testo della legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 1.
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al
60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la
restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che
intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il
contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto
anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo
stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine
anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute
dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare
devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate
dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita
richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da
quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il
tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga
utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta
contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al
comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e
indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza
di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale
ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)
1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 maggio 1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1999".
Art. 3.
(Incentivi per le imprese)
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti
relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle
relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5
dell'articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al
finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044;
b) i contributi destinati alle
finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30
agosto 1956, n. 1124;
c) il contributo per l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote
contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano
inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione
delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, le parole:
"fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2001";
b) al comma 18, le parole:
"lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino
al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad
incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è
riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un
periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali
venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori
dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma
si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni
di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore,
con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a
condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova
costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e
indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998,
l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
b) l'impresa di nuova costituzione
eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese
giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite
numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione
raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso
del periodo agevolato;
d) l'incremento della base
occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento
da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o
appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività
al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti
nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa
integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a
tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti
collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) siano rispettati i parametri
delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f),
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200
miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive
a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono
per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli
esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1o gennaio 1999 al
31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di
uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le
gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1998".
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato
relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della
soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione
agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti:
"e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire
2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in
lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a
lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a
lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1,
lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.
Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o
ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono
nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999, un
credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari a un milione di lire
annue. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo
di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi
alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6
dell'articolo 3.
2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue
per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità
superiore al 65 per cento.
3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate
nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il
tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale
secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore
alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano
confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con
quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la
necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata
con decisione n. SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè nelle aree di crisi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in
province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la
predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla
media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della
presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano
applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996,
e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del
1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione
del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei
confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di
imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso
di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i
settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni
nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo
del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000
e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri
derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di
riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di
cui al comma 1.
Art. 5.
(Incentivi per le aree depresse)
1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai
soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai
patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità
dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con
decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di
programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo
le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese
ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione
automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento,
l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del
beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle
risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge
n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento
riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di
programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di
maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di
variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura
vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura
tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il
Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le
parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti:
"di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui
alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene
ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo
14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato
al 31 dicembre 1999.
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni
previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in
materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto
per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più
i requisiti di ruralità.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre
disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi
titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito
dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e
dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di
abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito
d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta
di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato
della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a
tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere
portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto
agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli
atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: "Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo
non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998,
anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1o
gennaio 1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) utilizzazione di procedure telematiche per
gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di
unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte
le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonchè le modalità di
pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;
determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la
definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati
non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari
riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento
con le innovazioni introdotte;".
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della
amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con
decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
è abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo
la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo
quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3-bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3,
è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi
rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del
registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale
relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere
sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le
generalità e il domicilio nonchè il codice fiscale delle parti contraenti, il
luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la
durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa,
parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:
somma dei
corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare
dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura
fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i
quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo
stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia
già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22
aprile 1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai
rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente legge e non danno luogo a rimborso.
Art. 8.
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure
compensative)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11
dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate
in conformità alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione
fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e
in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle
stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono
effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per
le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la
misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere
dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso
alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle
accise sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che,
rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore
delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli
minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote
in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e
la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchè il
contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10
e in non più del 30 per cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 è istituita
una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio,
bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua,
denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di
energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1
annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate,
rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il
versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno
successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale
con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonchè al
versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in
eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel
corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi
restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli
oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito
derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa
applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo
8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere
dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri
derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da
riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e
distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona
climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della
regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999,
ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio
da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200
per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto
anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente
al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno
2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno
precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza
energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia
elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per
cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore
dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle
spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli
oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi
da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari
all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione;
f) a misure compensative di settore
con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di reti di
teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni
ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di
un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura
delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti
utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il
miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa
sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per
mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi
alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la
destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto
dal comma 10, lettera a).
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art. 9.
(Proroga di termini)
1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni
presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e
negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi
esecutivi i relativi ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la
liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative, nonchè quelli per le relative iscrizioni nei ruoli,
che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.
Art. 10.
(Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un
regime fiscale privilegiato)
1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di
domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica
amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonchè quelli
considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 11.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione
nel registro delle imprese)
1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per
le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire
cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti
misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in
accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità
limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo,
lire novantamila.
2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno
corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel
registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e
19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso
della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato
comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini
previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi
nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le
istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la
tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno
sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore
importo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del
debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001;
tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo
massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato
a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle
finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui
al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli
pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con
legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare
complessivo dei crediti da rimborsare.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti
dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,
uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante
commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca
d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale
vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto
all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.
Art. 12.
(Differimento di termini per regolarizzazione di omessi
versamenti)
1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204,
208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere
regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche
relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle
altre imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione
annuale relativa al periodo d'imposta 1o gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per
gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati
di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.
Art. 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli
accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e
quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono
ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la
riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti
dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non
inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e
il prezzo della cessione sono determinati con uno o più decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie
diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e
19.
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice
civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto
della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto
a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde
dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni
dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se
iscritti a ruolo per la riscossione.
4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari
finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti
soggetti.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società
per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al
presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo
testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei
crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli
articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica
l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i
titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i
titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati
regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a
ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di
cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da
trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li
affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato
elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei
rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e
la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi
dell'articolo 1262 del codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei
ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
e riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo
costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei
procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della
cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di
procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non
può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso
essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di
cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e
di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato
passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della
riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata
dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere
al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei
concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare
con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai
concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS,
in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al
cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla
concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma
corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè degli oneri per il servizio
e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel
periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel
contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della
gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti
del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni
derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal
cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino
alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società di cui
all'articolo 15 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di
imposta e contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta
indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei
contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base
delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri
incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i
Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di
amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo
periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del credito,
produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può
essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei
contributi.
Art. 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed
accessori)
1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di
regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed
assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli
stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del
tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base
il tasso ufficiale di sconto.
Art. 15.
(Società per la gestione dei rimborsi)
1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per
azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per
oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il
pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione
dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società
dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti
INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.
2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la
liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di
cessione dei crediti ad essa ceduti.
3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1
sono integralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto l'assenso dei
creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi
d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate
posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione
della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma
1.
4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo
Stato e gli altri enti impositori si applica l'articolo 111 del codice di
procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione
nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti
pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.
5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le
procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.
Art. 16.
(Rimborsi automatizzati)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle
imposte, mediante procedura automatizzata.
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per
l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo
superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, sono
istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali
delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte"
(capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello
stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità
previste per gli esercizi successivi.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze,
emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei
rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.
Art. 17.
(Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di
sanatoria)
1. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante
restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni
tributarie urgenti, è abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n.
378.
Art. 18.
(Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, i fondi occorrenti
all'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono prelevati dalla
contabilità speciale "fondi di bilancio" istituita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1998, n. 189, e messi a disposizione dei concessionari della
riscossione, su apposite contabilità speciali aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non
utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità
previsionale di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione
delle somme erogate per l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di
ogni anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni
effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo, ivi comprese quelle relative all'acquisizione dei dati
sui fondi messi a disposizione dei concessionari della riscossione, nonchè
sui rimborsi erogati dagli stessi, sono disciplinate con decreto del
direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
Capo V
ALTRE ENTRATE
Art. 19.
(Beni immobili statali)
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a
società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento
amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti
diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro
più proficua gestione.
2. Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella
circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione
nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono
essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un
compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro
utilizzazione.
4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello
delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli
gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a
soggetti privati.
5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali
immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione
di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3,
comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a
privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si
obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento,
la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati
dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il
tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli
enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca
della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in
accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte
del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con
il terzo finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo
si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita
dalla seguente: "centoventi".
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato e sull'attività delle società di cui al comma 3, i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
Art. 20.
(Servizi pubblici e servizi a rete)
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi
titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi
pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione,
licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di
quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura
prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato
di inflazione per gli anni medesimi.
2. È istituito un contributo sulle attività di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di
fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di
comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di
concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per
servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e
personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per
cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura
del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003
nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i
servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i
soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di
riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate
al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi
il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio. Il contributo è
versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di
ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo
pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001
e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno
precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni
di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al
fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.
3. Dal 1o gennaio 1999 agli esercenti dei
servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono
annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni
predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di
telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti
della licenza individuale, della autorizzazione generale e della
dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono
fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso
privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una
percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e
6 si applicano le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relative alle
concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle
società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 5 e seguenti del
presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle
medesime società sono regolati, salvo quanto previsto dal comma 2, dal
decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.
Art. 21.
(Disposizioni varie in materia fiscale)
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il
reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a
lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre
lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre
lire 4 miliardi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta
successivi.
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.
4. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, è sostituito dal seguente:
"9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma
10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3 della citata legge
n. 662 del 1996".
5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza
per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63,
comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso.
6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) sigari e sigaretti... 23 per cento";
b) la lettera c) è abrogata.
7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si
provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 22.
(Assunzioni di personale)
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è
sostituito dai seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al
31 dicembre 1997.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2001, in relazione
all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio
dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente
comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i
ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.";
c) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la
disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative
al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la
medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31
gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di
tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 è sostituito dal
seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore
al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle
assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
2. L'articolo 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127,
è abrogato.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n.
482, sono soppresse le parole da: "non può avere" fino a: "non
consecutivi,".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo
prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000,
mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a
tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non
superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a
due. Il personale è destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e
festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato,
biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle
entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle
strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale
centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono
subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia
nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si
applicano anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il
posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare
obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi
oltre la ferma di leva, il limite massimo di età, di cui alla lettera d)
della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è elevato a
ventitrè anni.
9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare
all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed
autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo".
Art. 23.
(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)
1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello
Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973,
n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del
fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della
protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei
settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi
istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonchè per la
trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione
degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo
di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2.
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire
8.200 milioni.
Art. 24.
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi,
l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia
di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e
militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonchè del personale della carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi
medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione
percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili
entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura
percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999
si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per
l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini
del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non
derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e
variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei
dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di
livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 25.
(Criteri di utilizzo
di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di
confine)
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 8
maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
1997, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"30 per cento".
Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del
personale scolastico e trattamento di fine rapporto)
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso
che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di
prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione
dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si
riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a
quella di professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso
che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto
decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico
spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma
in ruolo.
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si
interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1o
maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno
aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori
universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi
restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge
11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri
per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai
sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le
somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza
dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non
danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da
quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui
trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri
miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che
svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione
europea e internazionali".
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come
disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la
disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può
avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,
dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli
culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non
superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte,
ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e
dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da
esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca
educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al
presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale
e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il
personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I
docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno
priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori
ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono
assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento
fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le
associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti
cooperativi da esse promossi, nonchè gli enti ed istituzioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono
chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per
sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie
di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il
Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al
Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del
personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di
istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonchè presso enti, istituzioni
o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e
con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente
durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di
titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si
sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi
due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è
sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione alle commissioni
giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma
1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai
normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con
proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le
dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi
dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono
utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle
vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì
attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si
svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
10 dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato
il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita
della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti
periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla
copertura degli oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili
nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata
fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e
perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli
istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali
disponibilità di bilancio".
16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma
restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la
richiesta nazionale di integrazione scolastica".
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", anche a riposo".
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori
di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei
limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli
accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori
interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e
la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa
all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di
appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che
opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di
fine rapporto, nonchè i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di
cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma
restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile
ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto,
le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi
di lavoro prestato a tempo determinato nonchè quelle necessarie per rendere
operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di
concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonchè l'istituzione
di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione
di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di
negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza
complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi
aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi
compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai
docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui
all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995.
6. I finanziamenti per le attività
previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352,
confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive".
23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento
tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate
ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato.
Art. 27.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti, nonchè alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti
richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per
la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le
necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1,
disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti
che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle
regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del
Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il
30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli
editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno
scolastico 2000-2001 nonchè per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria
necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i
docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico
si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.
Capo II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Art. 28.
(Patto di stabilità interno)
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà
disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel
documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le
regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il
paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita,
impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle
proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il
prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è
calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse,
inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite
finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono
considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle
variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla
legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti
percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni
successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante.
Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato
considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come
entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di
efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione
dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita
della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di
accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento
a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di
proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il
PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo
annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti
dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo
svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa
riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati
su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso
anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza
oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata
realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale
calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche
mediante riduzione dei trasferimenti erariali.
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e
dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto
ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni.
Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività
regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli
obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo
rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo
dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento
alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore
a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli
affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei
relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio
mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni
finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità,
individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi
dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di
cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali,
indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il
raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere
mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Le regioni, le
province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza
attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla
normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione
stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi
di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità
da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei
disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli
esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia
autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999,
sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di
attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di
competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonchè i riepilogativi
regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997,
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare
riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e
assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per
ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa
per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella
attribuibile a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza
assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati
economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi,
distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a
livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari
regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchè delle norme e dei provvedimenti statali volti a
garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione
dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le
modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai
flussi previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della
situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e
definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il
Ministro della sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione
al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e
dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al
riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di
rientro per le situazioni deficitarie, nonchè al Piano di monitoraggio per il
perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le
singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano
sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che
presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un
programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità
di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di
carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le
regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono
alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad
attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il
rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni
assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di
supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in
coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per
garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di
assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario,
dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il
31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per
cento di tali disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto
delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per
l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma
12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del
programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto
all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria,
il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo
previste dalla normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo
48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno
1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive
norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra
Stato e Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di
quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996
elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari
regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione
paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione
siciliana, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio
dei conti pubblici, nonchè l'elaborazione dei conti delle pubbliche
amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti
previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico
comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il
20 gennaio 1999.
Art. 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica
e l'università)
1. Al fine di garantire che la spesa statale per
l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita
programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede
al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine
e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di
monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali
attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del
comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni
educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per
gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo
definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di
inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le
Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte
drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di
cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio
dello Stato.
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di
cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione
della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei
relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro
della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche
esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
tra le istituzioni scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il
pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione
dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.
5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati
agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia
nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1o
gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica
istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il
miglioramento dell'offerta formati |