Legge 23
dicembre 1998, n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210
Testo della legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 1.
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al
60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la
restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che
intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il
contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto
anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo
stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine
anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute
dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare
devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate
dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita
richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da
quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il
tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga
utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta
contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al
comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e
indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza
di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale
ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)
1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 maggio 1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1999".
Art. 3.
(Incentivi per le imprese)
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti
relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle
relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5
dell'articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al
finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044;
b) i contributi destinati alle
finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30
agosto 1956, n. 1124;
c) il contributo per l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote
contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano
inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione
delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, le parole:
"fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2001";
b) al comma 18, le parole:
"lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino
al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad
incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è
riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un
periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali
venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori
dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma
si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni
di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore,
con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a
condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova
costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e
indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998,
l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
b) l'impresa di nuova costituzione
eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese
giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite
numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione
raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso
del periodo agevolato;
d) l'incremento della base
occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento
da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o
appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività
al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti
nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa
integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a
tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti
collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) siano rispettati i parametri
delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f),
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200
miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive
a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono
per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli
esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1o gennaio 1999 al
31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di
uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le
gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1998".
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato
relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della
soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione
agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti:
"e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire
2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in
lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a
lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a
lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1,
lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.
Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o
ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono
nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999, un
credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari a un milione di lire
annue. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo
di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi
alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6
dell'articolo 3.
2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue
per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità
superiore al 65 per cento.
3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate
nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il
tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale
secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore
alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano
confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con
quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la
necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata
con decisione n. SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè nelle aree di crisi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in
province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la
predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla
media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della
presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano
applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996,
e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del
1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione
del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei
confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di
imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso
di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i
settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni
nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo
del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000
e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri
derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di
riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di
cui al comma 1.
Art. 5.
(Incentivi per le aree depresse)
1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai
soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai
patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità
dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con
decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di
programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo
le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese
ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione
automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento,
l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del
beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle
risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge
n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento
riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di
programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di
maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di
variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura
vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura
tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il
Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le
parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti:
"di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui
alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene
ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo
14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato
al 31 dicembre 1999.
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni
previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in
materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto
per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più
i requisiti di ruralità.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre
disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi
titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito
dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e
dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di
abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito
d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta
di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato
della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a
tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere
portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto
agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli
atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle
persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: "Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo
non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998,
anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1o
gennaio 1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) utilizzazione di procedure telematiche per
gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di
unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte
le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonchè le modalità di
pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;
determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la
definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati
non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari
riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento
con le innovazioni introdotte;".
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della
amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con
decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
è abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo
la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo
quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3-bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3,
è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi
rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del
registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale
relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere
sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le
generalità e il domicilio nonchè il codice fiscale delle parti contraenti, il
luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la
durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa,
parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:
somma dei
corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare
dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura
fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i
quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo
stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia
già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22
aprile 1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai
rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente legge e non danno luogo a rimborso.
Art. 8.
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure
compensative)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11
dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate
in conformità alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione
fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e
in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle
stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono
effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per
le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la
misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere
dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso
alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle
accise sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che,
rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore
delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli
minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote
in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e
la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchè il
contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10
e in non più del 30 per cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 è istituita
una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio,
bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua,
denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di
energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1
annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate,
rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il
versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno
successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale
con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonchè al
versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in
eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel
corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento
previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi
restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli
oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito
derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa
applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo
8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere
dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri
derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da
riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e
distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona
climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della
regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999,
ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio
da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200
per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto
anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente
al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno
2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno
precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza
energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia
elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per
cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore
dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle
spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli
oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi
da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari
all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione;
f) a misure compensative di settore
con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di reti di
teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni
ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di
un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura
delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti
utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il
miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa
sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per
mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi
alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la
destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto
dal comma 10, lettera a).
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art. 9.
(Proroga di termini)
1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni
presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e
negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi
esecutivi i relativi ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la
liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative, nonchè quelli per le relative iscrizioni nei ruoli,
che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.
Art. 10.
(Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un
regime fiscale privilegiato)
1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di
domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica
amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonchè quelli
considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 11.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione
nel registro delle imprese)
1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per
le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire
cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti
misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in
accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità
limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo,
lire novantamila.
2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno
corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel
registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e
19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso
della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato
comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini
previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi
nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le
istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la
tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno
sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore
importo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del
debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001;
tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo
massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato
a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle
finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui
al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli
pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con
legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare
complessivo dei crediti da rimborsare.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti
dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,
uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante
commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca
d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale
vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto
all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.
Art. 12.
(Differimento di termini per regolarizzazione di omessi
versamenti)
1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204,
208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere
regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche
relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle
altre imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione
annuale relativa al periodo d'imposta 1o gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per
gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati
di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.
Art. 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli
accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e
quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono
ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la
riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti
dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non
inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e
il prezzo della cessione sono determinati con uno o più decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie
diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e
19.
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice
civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto
della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto
a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde
dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni
dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se
iscritti a ruolo per la riscossione.
4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari
finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti
soggetti.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società
per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al
presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo
testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei
crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli
articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica
l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i
titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i
titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati
regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a
ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di
cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da
trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li
affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato
elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei
rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e
la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi
dell'articolo 1262 del codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei
ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
e riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo
costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei
procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della
cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di
procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non
può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso
essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di
cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e
di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato
passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della
riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata
dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere
al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei
concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare
con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai
concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS,
in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al
cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla
concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma
corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè degli oneri per il servizio
e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel
periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel
contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della
gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti
del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni
derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal
cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino
alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società di cui
all'articolo 15 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di
imposta e contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta
indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei
contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base
delle modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri
incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i
Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di
amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo
periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del credito,
produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può
essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei
contributi.
Art. 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed
accessori)
1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di
regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed
assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli
stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del
tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base
il tasso ufficiale di sconto.
Art. 15.
(Società per la gestione dei rimborsi)
1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per
azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per
oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il
pagamento di quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione
dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società
dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti
INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.
2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la
liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di
cessione dei crediti ad essa ceduti.
3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1
sono integralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto l'assenso dei
creditori per l'efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi
d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate
posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione
della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma
1.
4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo
Stato e gli altri enti impositori si applica l'articolo 111 del codice di
procedura civile; nelle controversie sorte successivamente alla successione
nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti
pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.
5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le
procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.
Art. 16.
(Rimborsi automatizzati)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle
imposte, mediante procedura automatizzata.
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per
l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo
superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, sono
istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali
delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte"
(capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello
stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità
previste per gli esercizi successivi.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze,
emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei
rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.
Art. 17.
(Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di
sanatoria)
1. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante
restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni
tributarie urgenti, è abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n.
378.
Art. 18.
(Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, i fondi occorrenti
all'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono prelevati dalla
contabilità speciale "fondi di bilancio" istituita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1998, n. 189, e messi a disposizione dei concessionari della
riscossione, su apposite contabilità speciali aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non
utilizzate entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità
previsionale di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte"
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione
delle somme erogate per l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di
ogni anno i concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni
effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo, ivi comprese quelle relative all'acquisizione dei dati
sui fondi messi a disposizione dei concessionari della riscossione, nonchè
sui rimborsi erogati dagli stessi, sono disciplinate con decreto del
direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
Capo V
ALTRE ENTRATE
Art. 19.
(Beni immobili statali)
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a
società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento
amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti
diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro
più proficua gestione.
2. Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella
circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione
nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono
essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un
compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro
utilizzazione.
4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello
delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli
gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a
soggetti privati.
5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali
immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione
di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3,
comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a
privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si
obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento,
la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati
dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il
tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli
enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca
della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in
accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte
del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con
il terzo finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo
si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita
dalla seguente: "centoventi".
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato e sull'attività delle società di cui al comma 3, i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
Art. 20.
(Servizi pubblici e servizi a rete)
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi
titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi
pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione,
licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di
quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura
prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato
di inflazione per gli anni medesimi.
2. È istituito un contributo sulle attività di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di
fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di
comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di
concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per
servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e
personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per
cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura
del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003
nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i
servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i
soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di
riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate
al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi
il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio. Il contributo è
versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di
ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo
pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001
e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno
precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni
di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al
fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.
3. Dal 1o gennaio 1999 agli esercenti dei
servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono
annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni
predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di
telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti
della licenza individuale, della autorizzazione generale e della
dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono
fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso
privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una
percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e
6 si applicano le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relative alle
concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle
società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 5 e seguenti del
presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle
medesime società sono regolati, salvo quanto previsto dal comma 2, dal
decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.
Art. 21.
(Disposizioni varie in materia fiscale)
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il
reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a
lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre
lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre
lire 4 miliardi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta
successivi.
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.
4. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, è sostituito dal seguente:
"9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma
10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3 della citata legge
n. 662 del 1996".
5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza
per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63,
comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso.
6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) sigari e sigaretti... 23 per cento";
b) la lettera c) è abrogata.
7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si
provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 22.
(Assunzioni di personale)
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è
sostituito dai seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non
inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al
31 dicembre 1997.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2001, in relazione
all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio
dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente
comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i
ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.";
c) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la
disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative
al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la
medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31
gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di
tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 è sostituito dal
seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore
al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle
assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
2. L'articolo 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127,
è abrogato.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n.
482, sono soppresse le parole da: "non può avere" fino a: "non
consecutivi,".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo
prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000,
mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a
tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non
superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a
due. Il personale è destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e
festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato,
biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle
entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle
strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale
centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono
subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia
nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si
applicano anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il
posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare
obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi
oltre la ferma di leva, il limite massimo di età, di cui alla lettera d)
della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è elevato a
ventitrè anni.
9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare
all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed
autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo".
Art. 23.
(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)
1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello
Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973,
n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del
fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della
protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei
settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi
istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonchè per la
trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione
degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo
di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2.
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire
8.200 milioni.
Art. 24.
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi,
l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia
di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e
militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonchè del personale della carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi
medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione
percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili
entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura
percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999
si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per
l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini
del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non
derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e
variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei
dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di
livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 25.
(Criteri di utilizzo
di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di
confine)
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 8
maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
1997, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"30 per cento".
Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del
personale scolastico e trattamento di fine rapporto)
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso
che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di
prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione
dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si
riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a
quella di professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso
che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto
decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico
spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma
in ruolo.
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si
interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1o
maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno
aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori
universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi
restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge
11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri
per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai
sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le
somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza
dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non
danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da
quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui
trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri
miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che
svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione
europea e internazionali".
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come
disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la
disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può
avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,
dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli
culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non
superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte,
ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e
dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da
esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca
educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al
presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale
e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il
personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I
docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno
priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori
ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono
assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento
fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le
associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti
cooperativi da esse promossi, nonchè gli enti ed istituzioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono
chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per
sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie
di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il
Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al
Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del
personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di
istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonchè presso enti, istituzioni
o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e
con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente
durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di
titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si
sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi
due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è
sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione alle commissioni
giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma
1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai
normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con
proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le
dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi
dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi
provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono
utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle
vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì
attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si
svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
10 dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato
il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita
della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti
periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla
copertura degli oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili
nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata
fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e
perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli
istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali
disponibilità di bilancio".
16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma
restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la
richiesta nazionale di integrazione scolastica".
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", anche a riposo".
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori
di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei
limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli
accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori
interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e
la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa
all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di
appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che
opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di
fine rapporto, nonchè i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di
cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma
restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile
ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto,
le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi
di lavoro prestato a tempo determinato nonchè quelle necessarie per rendere
operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di
concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonchè l'istituzione
di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione
di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di
negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza
complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi
aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi
compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai
docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui
all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995.
6. I finanziamenti per le attività
previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352,
confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive".
23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento
tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate
ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato.
Art. 27.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti, nonchè alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti
richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono
individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per
la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le
necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1,
disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti
che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle
regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del
Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il
30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli
editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno
scolastico 2000-2001 nonchè per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria
necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i
docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico
si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.
Capo II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Art. 28.
(Patto di stabilità interno)
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà
disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel
documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le
regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il
paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita,
impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle
proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il
prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è
calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse,
inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite
finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono
considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle
variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla
legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti
percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni
successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante.
Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato
considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come
entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di
efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione
dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita
della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di
accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento
a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di
proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il
PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo
annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti
dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo
svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa
riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati
su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso
anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza
oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata
realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale
calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche
mediante riduzione dei trasferimenti erariali.
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e
dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto
ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni.
Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività
regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli
obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo
rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo
dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento
alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore
a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli
affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei
relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio
mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni
finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità,
individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi
dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di
cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali,
indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il
raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere
mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Le regioni, le
province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza
attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla
normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione
stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi
di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità
da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei
disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli
esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia
autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999,
sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di
attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di
competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonchè i riepilogativi
regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997,
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare
riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e
assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per
ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa
per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella
attribuibile a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza
assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati
economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi,
distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a
livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari
regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchè delle norme e dei provvedimenti statali volti a
garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione
dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le
modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai
flussi previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della
situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e
definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il
Ministro della sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione
al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e
dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al
riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di
rientro per le situazioni deficitarie, nonchè al Piano di monitoraggio per il
perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le
singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano
sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che
presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un
programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità
di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di
carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le
regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono
alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad
attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il
rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni
assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di
supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in
coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per
garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di
assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario,
dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il
31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per
cento di tali disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto
delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per
l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma
12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del
programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto
all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria,
il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo
previste dalla normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo
48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno
1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive
norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra
Stato e Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di
quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996
elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari
regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione
paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione
siciliana, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio
dei conti pubblici, nonchè l'elaborazione dei conti delle pubbliche
amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti
previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico
comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il
20 gennaio 1999.
Art. 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica
e l'università)
1. Al fine di garantire che la spesa statale per
l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita
programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede
al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine
e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di
monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali
attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del
comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni
educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per
gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo
definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di
inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le
Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte
drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di
cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio
dello Stato.
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di
cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione
della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei
relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro
della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche
esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
tra le istituzioni scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il
pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione
dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.
5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati
agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia
nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1o
gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica
istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il
miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti,
l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonchè le
ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento,
costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata
senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di
contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la
contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica
istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni
scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonchè le modalità attuative
della stessa.
6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli
studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni
scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti
degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e
dell'autofinanziamento del settore scolastico.
8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole da: "con contratti di durata annuale" fino alla
fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con contratti
rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità.
A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci
unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del
monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente
integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle
spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un
miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con
il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel
settore della pubblica istruzione".
9. A decorrere dal 1o gennaio 1999 i
trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle
rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai
trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono
prioritariamente utilizzate per i pagamenti.
10. A decorrere dal 1o luglio 1999 tutte le
entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono
prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità
speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento
dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono
direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto
disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la
penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le
disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del
fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima
legge n. 449 del 1997.
Art. 30.
(Revisione delle procedure per investimenti)
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono
erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi
disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche
stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle
agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti
appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi
al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli
interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e
delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni
di cui al presente comma.
Art. 31.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È
altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei
regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data
dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni
successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti
approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1o gennaio
1999.
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo
le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai
trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti
di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province
assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari,
l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito
minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a
seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati
nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato
commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti
fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con
l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con
l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del
contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la
spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di
insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte
in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area
napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi
per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di
lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire
10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero
dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono
nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore
calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6
per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c)
per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento
del valore".
6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di
accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i
termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione
sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in
rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli
anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle
violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal
1993 al 1996.
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i
criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono
adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I
relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle
finanze.
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001
sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero
delle finanze entro il 31 marzo 2001".
10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base
3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610
- relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto
dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente
quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario,
mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo
63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e
integrazioni, è abrogato.
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale
restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la
distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi
dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10
miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi
di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse
pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni
1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.
14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè la lettera a)
del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono abrogati.
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione,
riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i
relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al
competente ufficio del pubblico registro automobilistico.
16. Il termine fissato al 1o gennaio 1999
dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è
differito al 1o gennaio 2000.
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo
10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in
misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,".
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente
all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2,
del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.
19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"luglio 1999".
20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel
proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche,
di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52,
prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche
attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare
della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione
di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi
di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali
i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione
superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli
enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio
stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico,
ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da
parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di
cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge
28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del
costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di
privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di
finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
"al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno
successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione
in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a
quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di
accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli
principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite
entro il 31 dicembre 1999".
25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle occupazioni abusive di
un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando
permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla
lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285".
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria
deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma
63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonchè
determinare criteri e modalità di definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il
corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di
tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della
legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis,
del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 1995, n. 172, nonchè l'articolo 3, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure
fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di
cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo
restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti
successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la
relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i
parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del
servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle
tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo
3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati
con deliberazione del CIPE; fino a tale data restano in vigore le tariffe
deliberate per il 1998. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro
il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono
assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in
conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato
al 15 maggio 1999.
30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"erogazione di acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di
fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g),
del medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".
31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni già provvisti di impianti
centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di
dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e
fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti
medesimi".
32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e
integrazioni, è abrogata.
33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato
del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla
base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data
esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente
locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".
34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che
anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali
per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di
cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono,
all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della
tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di
eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità
speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle
somme mutuate presso l'istituto mutuante.
35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e di
quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in
precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole:
"L'utilizzo di somme a specifica destinazione" sono inserite le
seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1,
e".
36. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
aggiunto il seguente comma:
I comuni, le province, le comunità montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli
enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni
amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le
assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a
prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite
alla data del 31 dicembre 1997".
37. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione
della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il
contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non
superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998
dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per
cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A
decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di
Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di
inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata
e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle
province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni
interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale
anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la
costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di
bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale
della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto
ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia,
provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di
partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello
stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali
che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30
settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra
il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.
39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole:
"essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non
la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa è
dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da
gioco anche quando non la gestiscono direttamente". L'esclusione dal
computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi
applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad
un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge
l'esercizio del gioco purchè l'ente esercente oltre ad essere obbligato al
versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto
privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui
redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con
autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case
medesime.
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000;
conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma
27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a
tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari
modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali
previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure
professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la
funzionalità dei servizi.
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto
1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione
all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal
Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo
delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune,
individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di
vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del
sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti
salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della
pianificazione urbanistica esecutiva".
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con
riferimento alle caratteristiche originarie".
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese
nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già
concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma,
della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai
proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della
approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite
con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella
massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977
diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione
che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in
proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per
ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto
di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del
comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e
loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di
un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari
al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione
prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati
versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle
aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di
proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai
proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in
detrazione secondo quanto previsto al comma 48.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e
79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, nonchè i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Art. 32.
(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e
artistico di proprietà dei comuni e delle province)
1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo
che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione,
concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un
termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione,
l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della
destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la
individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa
l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle
prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di
alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei
beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province
e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il
diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme,
anche di legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate
in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a
condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima
della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 33.
(Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del
1909 e della legge n. 778 del 1922)
1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20
giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non
siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su
domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra
gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno
1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui
al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione
II, della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 34.
(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)
1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni
per i lavoratori autonomi, nonchè dei fondi sostitutivi, esclusivi ed
esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento
della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma
viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale
all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare
complessivo.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario
centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in
applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,
forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso.
Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati,
entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento
complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della
comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti
determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul
proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo
per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la
rivalutazione spettante dal 1o gennaio dell'anno di riferimento e
ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di
rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti
pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli
aumenti di rivalutazione spettanti dal 1o gennaio 1999 in poi sono
rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli
importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1o gennaio
1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni
periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di
rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a
seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi
alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in
via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei
trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio
vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla
concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non
agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di
cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di
pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati
supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle
amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle
gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi
di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione
l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Sono altresì
escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate
alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre
1996, n. 663".
Art. 35.
(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate
dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato
al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di
finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta
comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore
della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le
anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della
determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al
comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti
operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente
articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate
è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a
quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono
autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico
del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria
usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente
poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di
fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono
autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni
contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo
rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione
del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono
effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società
Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle
anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria
usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni
finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle
anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita
presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono
evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali
che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP
quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge
8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario,
norme di attuazione del presente articolo.
Art. 36.
(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo
1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è
sostituito dal seguente:
"182. La verifica annuale del requisito
reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non
solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento
ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre
1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo
maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da
rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità
sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati
dal 1o gennaio 1996 alla data di pagamento".
2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al
comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono
comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente
diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i
periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla
pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996
devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i
periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati
aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della
denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla
quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a
ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi
181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio
con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non
ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire
875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Capo IV
ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Art. 37.
(Verifiche in materia di invalidità civile)
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici
di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per
continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi
pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione,
non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido,
entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della
richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a
visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a
decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute
valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del
beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite
domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono
esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i
quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti
affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita
domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari
per il godimento dei benefìci economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori
accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura
di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico
verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro
i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.
4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a
visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione
civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido
sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di
visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati
all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al
presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti
emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso
in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche
di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì
notificati gli eventuali atti di precetto.
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre
2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare
accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di
titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31
dicembre 1999, nonchè di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre
2000.
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti
sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in
godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle
provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 38.
(Pensioni di guerra)
1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"263. Il recupero non
si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del
pensionato medesimo".
2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tali
casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e
calcolati soltanto sul residuo debito al 1o gennaio 1997 e non
sull'intero indebito riscosso dal pensionato".
3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20,
comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di
pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato
di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto
stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza
da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del
matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime
disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente
convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno,
purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di
cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".
4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi,
dalle seguenti: "perdita totale della funzionalità".
5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone
handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La
situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli
interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei
benefìci pensionistici.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e
263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti
dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o
assistenziali per periodi anteriori al 1o gennaio 1996 in forza di
giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al
decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.
Art. 39.
(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)
1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle
condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti
amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici,
prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra
utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Art. 40.
(Interventi nel settore postale)
1. La società Poste italiane Spa è autorizzata
all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità
stabilite con convenzione. La società Poste italiane Spa è altresì
autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni
pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento
di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire
convenzionalmente.
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi,
approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi
finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle
amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti
pubblici sono regolati secondo i princìpi degli articoli 2423 e seguenti del
codice civile.
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a
favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti
accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1o
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre
1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni
predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi
identificativi dei singoli beni.
4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la
prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti
gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca
delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il
provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e
della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e
definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i princìpi
normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari
caratteristiche.
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "Dal 1o gennaio 1999".
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile
alla società Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 41.
(Tariffe postali agevolate)
1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 le
agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2,
comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è
introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali
di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo
diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni
senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti
editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le
modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al
comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati
decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da
richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno
precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene
entro i tre mesi successivi alle relative richieste.
3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno
2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti
confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli
stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui
alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.
4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati
nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino
all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.
5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società
Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione
sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo
trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1o
luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione
sullo stato delle predette agevolazioni.
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge
11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o
periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono
soppresse le seguenti parole: "e per i quali le società editrici abbiano
presentato domanda per l'anno 1997".
7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:
"è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai
commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole:
"della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle
seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".
Art. 42.
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)
1. Il canone di concessione dovuto dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura
di lire 40 miliardi.
2. All'onere relativo al minore introito derivante dal
comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando per detto anno:
a) quanto a lire 84.279 milioni
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 5.000 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
c) quanto a lire 10.000 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione;
e) quanto a lire 226 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
f) quanto a lire 984 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) quanto a lire 71 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero;
h) quanto a lire 18 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore il 31 dicembre 1998.
Art. 43.
(Ferrovie dello Stato Spa)
1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70
del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno
1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998
inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli
obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal
contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via
preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi
contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5,
2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al
1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450,
756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al
1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione,
avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che
risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31
dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato
dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di
proprietà.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2, nonchè le
competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio
di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio
immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in
bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità
dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in
godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi
beni e diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a
titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni
e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno
tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano
assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5,
comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri
di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonchè alle disposizioni
di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e
relative norme di esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore
ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda
"Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è
autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo
di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura
risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto
previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è
autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già
approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2,
lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza
del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge
stessa.
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione
della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1o gennaio 2002,
nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà
concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società
Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi
delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in
vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data
stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società
Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può
optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa
accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste
dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie
dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in
territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di
lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei
mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.
Art. 44.
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)
1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze
strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo
delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonchè con il
Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili
soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni
compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono
individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute,
ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,
i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno
dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più
economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto
disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute
nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. I comuni, le regioni e le province, nel cui territorio è
situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di
prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai
comuni, alle regioni e alle province la determinazione del valore
dell'immobile al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve
essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla notificazione. In
mancanza della notificazione, comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare
la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per
l'esercizio della prelazione è attribuita ai comuni e, in subordine, alle
regioni.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli
immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma
112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire
1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le
modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e
infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e
all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono
abrogate.
5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18
agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:
"Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra
l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente
articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31
dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta
di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di
accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate
in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità
residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio
indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in
quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al
soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a
carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati
infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5
e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli
economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici
erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in
riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i
proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni
sono rese al Comitato misto pariterico per le servitù militari delle regioni
interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.
Art. 45.
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e
le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV,
con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle
aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti
del 5 per cento.
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Per
l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre
prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a
quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni
circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di
lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a
carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto
della nuova disciplina sui canoni autoradio".
3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche
al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre
1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per
l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30
giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni
alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state
ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n.
323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento
adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti
si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive
anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di
informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione
attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti
nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in
base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui
all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le
prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè le pensioni di invalidità erogate
dallo Stato.
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma
di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base
degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal
rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le
quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime
modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma
corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517;
all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della
legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996,
n. 638.
8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti
nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al
fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e
internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi
interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno,
un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa
all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di
disponibilità relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale
importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione
all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire 675
miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.
266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di
lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure
concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano
triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del
Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito
peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni.
10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla
data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando
presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a
condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata
entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione
di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che
abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo
il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per
l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle
assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
11. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
giugno 1999"; al comma 4 dello stesso articolo le parole: "1o
gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1o
gennaio 2000".
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "il regolamento è emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite
dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla
base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti
sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione".
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5
della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle
telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità
individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un
uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana
attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998,
risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il
soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per
interventi nel settore cui erano originariamente destinate.
15. A decorrere dal 1o gennaio 1999 affluiscono
in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per
la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle
disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.
16. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per
interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di
cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere
trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 14, con l'applicazione
delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere
utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta
legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo
complessivo inferiore a 10 miliardi di lire.
17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore
dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.
119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni
all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli
interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della
novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di
grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai
sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel
caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma,
della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione è disposta previo decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad
apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili
sono comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30
della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono
ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di
ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a
condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la
distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese
ammesse alle agevolazioni di credito.
20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma
1 è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per cento
per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e
consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli
immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal
presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 6".
21. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità
volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione
territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione
del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di
lavoro nel settore pubblico e privato".
23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1993, n. 293, è abrogata.
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8,
comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per
l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a
carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società
per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nonchè quelle poste in essere in applicazione dell'articolo 19, comma 1,
della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale.
26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale,
per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
riferisce trimestralmente al Parlamento.
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di
riesame, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso
il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui
ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto
alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili
delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate,
per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1998, n. 176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno
1999" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre
1993, n. 489, le parole "l'altra esclusivamente" sono sostituite
dalle seguenti: "l'altra prevalentemente".
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni
di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre
il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso
all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da
finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative
in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a
totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di
lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato
periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita
comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di
importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo
applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior
costo graverà sui soggetti stessi.
33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 4 per cento".
Art. 46.
(Personale del Servizio soccorso stradale ACI)
1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia,
partecipa a domanda ad apposite selezioni di idoneità che potranno essere
indette dall'Ente controllante nell'ambito delle disponibilità esistenti
nella dotazione organica complessiva del personale dell'ente stesso ai fini
dell'inquadramento nei ruoli del personale dell'ACI, nel rispetto delle
professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo39,della legge n.449
del 27 dicembre 1997.
Art. 47.
(Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3,
della legge n. 449 del 1997)
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica
soluzione, alla gestione speciale di cui all'articolo 62, comma 4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura
degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di
cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n.
238.
Art. 48.
(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli
pubblici)
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998
dall'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli
stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal
Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo
1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di
avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a
conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del
1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per
motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1999.
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31
dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
Capo V
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO
Art. 49.
(Programmi di tutela ambientale)
1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra
Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di
cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei
programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione
del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella
Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come
modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi
e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-quater,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale
sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il
31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".
Art. 50.
(Rifinanziamento dei programmi di investimento)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a
decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a
tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti,
all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:"
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune
nonchè ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant";
b) per la prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui
alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali
rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi
dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi
compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo
criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del
Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori;
c) per l'attuazione del programma
decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165
miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
d) per la prosecuzione del programma
di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a
contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono
autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire
150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma
di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi
dall'anno 2000;
f) per le finalità e con le modalità
di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità
stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono
contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un
complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non
contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte
al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di
impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli
interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1,
della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono
autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A
valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno
quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana
Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville
(Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano
(Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi
stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici
nonchè il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera
percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità
dell'opera con i territori attraversati;
h) per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese
fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire
26 miliardi dall'anno 2001;
i) per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n.
32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e
della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni
Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata
ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono
autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere
dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da
parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli
oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire
15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo
stanziamento tra i predetti soggetti;
m) per la contrazione di mutui da
parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare
opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di
lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.
Art. 51.
(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità
sociale nonchè il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già
esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la
realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di
attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i
benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le
modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere
utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di
programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
Art. 52.
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni
concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)
1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e
dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si
applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed
ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è
disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre
1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di
salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al
primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti
delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.
Art. 53.
(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici)
1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio
elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui
all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli
acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta
elettronica.
Art. 54
(Interventi per il settore del commercio)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi
all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera
CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140
miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello
stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo
2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui
40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui
all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) quanto a lire 150 miliardi, per
l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante
interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo
18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di
valutazione delle domande, nonchè la decorrenza della misura agevolativa a
favore del settore commerciale.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore
commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) alla realizzazione di servizi di
progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante
la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal
comma 1".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, le parole: "non superiori ad un giorno" sono
sostituite dalle seguenti: "non superiori a tre giorni".
5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole
"di vendita al dettaglio" sono inserite le seguenti: "e
all'ingrosso";
b) al comma 2, dopo le parole:
"al netto dell'IVA", sono soppresse le seguenti: "e comunque
non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".
Art. 55.
(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 149 del 1993)
1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione
dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei
prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione
produttiva in campo civile e duale.
Art. 56.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997
e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Ai fini della concessione delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede,
con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla
Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al
presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di
ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità
produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13
ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la
realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità
produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi
o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette
iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28
ottobre 1997";
b) al comma 2, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui
al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a
finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per
cento ESN per le grandi imprese)";
c) il comma 5-bis è abrogato.
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: "e successive
modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere assunti
direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
Art. 57.
(Disposizioni per le zone terremotate)
1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli interventi
di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11,
del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980,
del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati al servizio militare
o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei
comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31
gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in
attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999
sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio
civile".
3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi
di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni
interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della
legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile
1976, n. 176, e non ancora impegnati.
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere
utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di
riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione
primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di
cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate
ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di
provenienza.
5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8,
12 e 14, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente
decreto".
Art. 58.
(Obbligazioni delle società cooperative)
1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società
cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.
2. Il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri di emissione dei titoli
obbligazionari delle società cooperative. Le disposizioni del CICR possono
derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice
civile.
3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte alle
disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di
certificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè a quanto previsto dagli articoli
114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto
compatibili con la legislazione cooperativa.
Art. 59.
(Prestiti da soci per le cooperative)
1. I limiti individuali del prestito da soci per le
cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a
quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione,
trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di
produzione e lavoro.
Art. 60.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995)
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, le parole: "una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione" sono
sostituite dalle seguenti: "una quota fissa non inferiore al 7 per cento
dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione"; le parole:
"Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura
dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di
manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Per quanto riguarda
l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione".
Art. 61.
(Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo
disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio
consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della
Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180
miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei
programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a
seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad
essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni.
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a)
del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità
operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per
ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti
richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11
del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al
momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,
per le finalità di cui all'articolo 45, comma 26, della presente legge.
4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione dei
programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui
contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del
prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
Art. 62.
(Disposizioni per i lavoratori in mobilità)
1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di
mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti
anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000.
Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo
periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla
gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova
costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma
32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già
assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre
attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove
licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla
corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività
ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati
con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di
mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni
organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo
sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al
medesimo articolo 4, comma 32.
Art. 63.
(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)
1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè quelli costituiti ai sensi
della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà
di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o
artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento
nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la
facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti
industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata
l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al
presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo
attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti,
il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal
presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi
pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello
stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere
esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di
infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare
agli insediamenti produttivi.
Art. 64.
(Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse
finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con
l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni
finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalità previste dal comma 3 del
citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Capo VI
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Art. 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore
dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più
figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di
risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella
1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque
componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne
renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei
territori comunali, ed è corrisposto a domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare
di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui
al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla
metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è
stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per
l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo,
inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.
Art. 66.
(Assegno di maternità)
1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o
luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti
di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della
indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire
200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a
lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000.
L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso
dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonchè
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di
appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non
superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per
nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte
degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di
tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della
quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è
stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per
l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato
rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata
richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi
del comma 1.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
Art. 67.
(Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, gli importi
mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonchè dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che
consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della
pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente
articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il
calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai
ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di
reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato
in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 68.
(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza
farmaceutica)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino
all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al
costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per
ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche
erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa
per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la
certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con
il Ministero della difesa.
2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è sostituito dai seguenti: "La quota
fissa per ricetta non è dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni
specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le
prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a
6.000 lire".
3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il
calcolo dell'eccedenza è effettuato, regione per regione, tenuto conto della
quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base
alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto
del Ministro della sanità previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano".
4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
"16-bis. Ai fini dell'applicazione del secondo
e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica
registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base dei
dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il
tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della
sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi
alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i
medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,
escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici
e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo
entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e
2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del
fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo
periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in
cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione
dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per
ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione
del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato
regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro
il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al
Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo
spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il
Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di
categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei
dati disponibili".
5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo
36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della
proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del
primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999,
misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite
di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del
1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per
cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30
novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi
ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli
obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa,
la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto
l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al
commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge
n. 449 del 1997.
6. Dal 1o gennaio 1999 i medicinali antiblastici
iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale
esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture
accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza
domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia
predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici,
i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità
predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più
rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle
imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è
istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al
quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed
elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia
i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario
nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci,
i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto
al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e
confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa
farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati
attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con
sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e,
conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed
appropriato delle risorse del settore.
8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della
commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto
previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale. Le strutture del Servizio
sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire
al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai
fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali.
10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui
al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della
collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture,
anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.
11. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio di
cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi,
delle disponibilità di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme
disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli
operatori sanitari.
Art. 69.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del
farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da
patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già
disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da
ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci
con effetto ansiolitico.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire
che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto
all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura
di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle
malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano
trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma
10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare".
Art. 70.
(Misure per la razionalizzazione e il contenimento della
spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, nei casi in
cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due confezioni di
farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte
dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire
6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di
partecipazione di lire 1.000 a confezione.
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione
unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico
del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note"
a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si
applicano le "note" predette non sono erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del
nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota",
controfirmata, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti
della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le
condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma
la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425.
3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a
particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del
Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti
disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico
vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione
delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata
anche al medico di medicina generale.
4. Al fine di rendere compatibili le misure di
programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle
finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali
a quelli medi europei, nonchè ad equilibrare gli aumenti previsti per uno
sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma
5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di
nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della
contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del
principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa
composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime.
L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in
base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri
ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti
al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il
disposto del comma 4, perchè privi di riferimenti, e per i medicinali già
classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la
prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima
applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo
allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo.
6. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se l'azienda
farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o
le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale
non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perchè il
medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non
può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra
quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le
disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata
autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica
interessata".
Art. 71.
(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione
dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)
1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione
e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da
individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree
centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi
per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700
miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono
ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di
qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale
1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione
ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi
ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli
gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e
quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con
particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione
dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle
strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei
servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano
specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da
altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri,
concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al
comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro
della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità,
d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al
cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla
ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il
termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al
comma 1, nei successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della
sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga
presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la
elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Art. 72.
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza
sanitaria)
1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di
controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni
sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni
1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999, 379,5 miliardi per l'anno
2000 e 379,5 miliardi per l'anno 2001.
2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per l'anno
1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a
decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva
vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo
da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di
ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative
alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento
dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno
precedente.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, optano per l'esercizio della libera attività professionale
extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione
collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo
di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il
conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che
abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.
L'opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria
può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma
4, a decorrere dal 1o luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che
hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria
la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e
non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data
gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività
professionale intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle
prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui
all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in
relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario
nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione
intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a
condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera
professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo
non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui
al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto
dell'azienda sanitaria di appartenenza.
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare
alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri
e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle
attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la
violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni,
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque
implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato,
comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi
ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura
non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La
violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale
alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al
Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni
delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il
rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico
di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le
misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette
violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma
il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire
l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza
sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al
fine di:
a) evitare conflitti di interesse e
attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i
dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera
professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di
natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche
o private accreditate.
10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo
periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto
emanato d'intesa dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno
disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate
a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno
didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
11. È confermato, per il personale della dirigenza del
ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione
extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera
professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo
precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in
conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le
iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo
sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della
libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il
rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di
revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore
generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi
distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in
regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche
iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non
accreditate nonchè ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali
privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva
riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di
quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate
dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto
del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 1997.
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si
renderanno disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni
e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della
dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con
soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per
progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui
all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, nonchè, in misura non inferiore al 50 per cento e
secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma
6.
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati
nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è
data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM).
L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo
decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la
valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del
personale del Servizio sanitario nazionale.
14. In ragione dell'autofinanziamento del settore
sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre
periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli
Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono
attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di
lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota
parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma
12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno
specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di
settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998,
n. 419. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
abrogato.
17. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le
associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati
installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione
civile.
Art. 73.
(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori)
1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei
trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme
restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del
diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i
soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli
enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico
delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico
dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della
gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per
il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di
guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive
modificazioni e integrazioni;
g) rendite per invalidità permanente
o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali
attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari
per infermità contratte durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999. Gli
oneri conseguenti al minore afflusso contributivo connesso alla
trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente periodo in
contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono contenuti nei limiti di 4 miliardi
di lire e posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di ottenere il
rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001, l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" (INPGI) presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita
documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.
608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi
rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati
in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma,
ancorchè notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Art. 74.
(Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali)
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a
determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle
imprese senza fine di lucro, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori dell'assistenza,
dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della
tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni,
degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme
vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 75.
(Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le
parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo
1 della legge 1o marzo 1986, n. 64," sono sostituite dalle
seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori
disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre
sintetiche, automobilistico e dell'edilizia,";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi
provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia
integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al
competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione.
Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito
dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei
tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del
rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di
vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica
è data comunicazione all'interessato, nonchè, se in relazione alla violazione
degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento
giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel
termine di cui al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla
data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a
norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati
o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e
sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente
stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle
relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma
2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione
avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che
risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente
articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla metà";
c) al comma 3, dopo il quarto
periodo, è inserito il seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto
riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato
nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della
sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra
il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma
di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia
avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale";
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies
sono sostituiti dai seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli
accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di
sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per
i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali
di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base
imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi.
Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalità stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare
ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a
presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il
versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di
presentazione delle dichiarazioni integrative, nonchè le modalità di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi
versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella
dichiarazione di cui al comma 3-bis non può essere esercitata la
rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a
ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da
qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività
di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni
non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui
redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari.
3-quinquies. Le
disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente
comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia
restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie
pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la
presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis,
sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte
del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso
tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche
fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di
sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i
lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli
lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento
dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata
dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si
provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40
rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione
degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente
organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione
ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini
dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale
di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i
dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.";
e) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli
accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori
diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi,
fino al completo riallineamento.";
f) Il comma 6-bis è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi
territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato
dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e
nei termini ivi previsti.
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
Art. 76.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonchè gli imprenditori agricoli a
titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed
assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto
il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei
competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate
semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il
31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive
alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo
per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o
premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante
il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale
dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta
l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e
sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230
e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini
previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di
procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti
disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei
soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 77.
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi
da lavoro)
1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di
pensioni di vecchiaia.
Art. 78.
(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive
dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute
utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati
delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di
emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al
CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche
richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da nove membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro
per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge
le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il
Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità,
personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli
enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti
di appartenenza.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con
compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di
promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla
formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano
contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un
apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei
quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni
pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le
commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di
esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le
direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui
all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla
commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per
assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi
oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
Art. 79.
(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro
non regolare e sommerso)
1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il
fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità
sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di
controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la
predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative
formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonchè l'istituzione
di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla
regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo
Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree
territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta
maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di
coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonchè
delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al
comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini
della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di
coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari
al 10 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle
omissioni contributive accertate e riscosse dalle direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezione del lavoro è destinata a corsi di formazione e di
aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio e per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature,
degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività
ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di
assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del
lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale)
1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale
delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data
dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
2. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 469 del 1997, le parole: "1o gennaio 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del
settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la
manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui
all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma
di lire 18 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui alla
legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.
Art. 81.
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi
in materia occupazionale e previdenziale)
1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le
parole: "nel limite di mille unità" sono sostituite dalle seguenti:
"nel limite di tremila unità" e le parole: "31 dicembre
1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "per giustificato
motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti"
sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di
quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre
1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi
di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 1998 e di 9
miliardi di lire per l'anno 1999".
3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione
dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma
22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata la somma di lire 30
miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è
stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1999".
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato
in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate
ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i
quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori
nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di
reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è
posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con
scadenza entro il 31 dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone
interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le
quali siano state avviate le procedure per la stipula di contratti d'area di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonchè ai lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di
dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 24 miliardi.
Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal
1o gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità
spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a
valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate
dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti
all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli
esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle
domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in
materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità
di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo
debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte
degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono
comunque dovuti interessi.
10. L'espressione "domanda di proroga" di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende
riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito
di durata del programma di intervento straordinario di integrazione
salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso
di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il
terzo comma del predetto articolo 7.
Art. 82.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme
di attuazione.
Art. 83.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore
il 1o gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.
Si omette il
testo degli allegati e delle tabelle
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