Legge 18 marzo 1968, n. 444
Ordinamento
della scuola materna statale
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge
Art. 1 - Caratteri e finalità della scuola materna statale
La scuola materna
statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è
disciplinata dalle norme delle presente legge.
Detta scuola si
propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di
assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo,
integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione è
facoltativa; la frequenza gratuita.
Art. 2 - Orientamenti dell'attività educativa
Gli orientamenti
dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Pubblica
Istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
E' garantita ad
ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti
educativi previsti dal precedente comma.
Art. 3 - Programma annuale di sviluppo
Con decreto del
Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per il Tesoro,
è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle
nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte
formulate dai Provveditori agli Studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e considerate le richieste dei Comuni.
Le sezioni di
scuole materne statali sono istituite con decreto del Provveditore agli Studi.
Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle
sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Per i bambini dai
tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso
scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad
ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.
Per il
reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne
speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico
si avvale di gruppi di esperti.
Art. 4 - Sezioni ed orario
Le scuole materne
statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei
bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
Le sezioni non
possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.
Sono consentite
sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di
una sola sezione.
L'orario
giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono
consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E'
consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.
Nel caso di
scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni
sezione è adibita un'insegnante, ad ogni scuola un'assistente. Nel caso di
scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita
un'insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre un'insegnante
aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita
un'assistente.
Le scuole materne
statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per
facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono
servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la
scuola elementare.
Art. 5 - Assistenza
L'assistenza,
compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna
statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola
elementare.
Art. 6 - Edilizia
Gli oneri per
l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole
materne statali sono a carico dello Stato.
I Comuni
competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione
degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda
direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa
relativa, in venticinque annualità senza interessi.
I Comuni possono
essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si
trovino in condizioni di poterlo sostenere.
Gli edifici, le
attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in
proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria
destinazione.
Gli edifici per
le scuole materne statali possono essere annessi agli edifici per le scuole
elementari statali.
I piani di
edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove
istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente art. 3.
Il comitato
regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 4 del provvedimento
recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano
finanziario dell'intervento per il quinquennio 1965/70, prende visione dei piani
provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime
eventuali osservazioni al riguardo.
Art. 7 - Oneri dei Comuni
La manutenzione,
il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici
delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole.
E' ugualmente a carico del Comune il personale di custodia.
Il personale di
custodia è femminile.
Art. 8 - Rappresentanza presso il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione
L'attuale terza sezione del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione viene integrata da un'insegnante
di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle
scuole materne statali.
Art. 9 - Ispettrici, direttrici, insegnanti
e assistenti della scuola materna statale. Requisiti
Le ispettrici
debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere
fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.
Le insegnanti
della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle
scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta un'abilitazione
specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo art.
14. E' altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia
istituiti con regio decreto 6
maggio 1923, n. 1054.
Le assistenti
delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio
conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo
equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi
corsi istituiti e gestiti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 10 - Insegnanti delle
scuole e classi speciali. Requisiti
Le insegnanti
addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo
e quarto dell'art. 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma
specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 11 - Ruoli
Le direttrici e
le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.
Le insegnanti e
le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli
organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli Studi.
Art. 12 - Ispettrici della scuola materna
statale
Le ispettrici esercitano funzioni
organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad
esse devolute per legge e regolamento.
Le ispettrici
provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per
titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità
nella qualifica.
E' istituito il
ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le
stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione
elementare.
Art. 13 - Direttrici della scuola materna
statale
Le direttrici
soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali
del rispettivo circolo.
Le direttrici
sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono
ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli
prescritti dal primo comma dell'art. 9 che abbiano da almeno tre anni la
qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di
scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti
dal primo comma dell'art. 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di
ordinario.
Art. 14 - Insegnanti della scuola materna statale
Le insegnanti
hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.
Le insegnanti
delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi
provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono
banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.
Art. 15 - Assistenti della scuola materna
statale
Le assistenti coadiuvano le insegnanti
nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.
Le assistenti
delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi
provinciali, per titoli ed esami.
I concorsi sono
banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.
Art. 16 - Documenti e controlli sanitari
per il personale della scuola materna statale
Il personale di
ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima dell'assunzione in
servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per
l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.
Il personale addetto alle scuole
materne statali è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali
per prevenire il contagio di malattie diffusive.
Art. 17 - Carriera e trattamento economico del
personale delle scuole materne statali
Al personale
ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo
svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale
della scuola elementare.
Al personale assistente
della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento
economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello
Stato.
Art. 18 - Stato giuridico del personale
della scuola materna statale
Le norme di stato
giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola
elementare statale, nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza,
compresa l'iscrizione obbligatoria all'Ente Nazionale di assistenza magistrale,
sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola
materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera
esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili,
al personale assistente della scuola materna statale.
Il personale
della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di
aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Alle direttrici
ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle
scuole materne speciali, di cui all'art. 3 della presente legge, è riconosciuta
un'indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle
classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.
Art. 19 - Direzione didattica
E' posta a disposizione di ogni
direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della
scuola materna statale, che abbiano seguìto un corso di qualificazione
giuridico-amministrativo.
La direttrice si
avvale dell'opera di un'assistente sociale designata dal Provveditore agli
Studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico
scolastico con i suoi servizi specialistici.
Art. 20 - Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione
Presso ogni
scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il
consiglio delle insegnanti.
Presso ogni
direzione didattica di scuola materna statale è istituito il consiglio di
direzione.
Le modalità di
composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito
regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 21 - Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole
materne statali
I contributi dello Stato,
previsti dall'art. 7 della
legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le
spese di pertinenza dei Comuni previste dall'art. 7 della presente legge.
Nella
ripartizione dei contributi tra i detti Comuni, ai sensi della lettera a)
dell'art. 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero
degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di
ciascun Comune.
Art. 22 -
Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle
scuole magistrali in scuole materne statali
I giardini
d'infanzia, istituiti con regio decreto 6
maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne
statali, a norma della presente legge.
Sono parimenti
trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole
materne annesse alle scuole magistrali statali.
Il personale
insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne
annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti
della scuola materna statale, conservando la sede attuale.
A tale personale
assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono
attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le classi di stipendio previste dal ruolo b) della Tabella B) annessa alla legge 13 marzo
1958, n. 165, con successive modificazioni, in
base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della
presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto
agli arretrati.
Le insegnanti non
di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto
anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli
delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con
coefficiente iniziale di carriera.
Art. 23 - Concorso speciale
Le direttrici e
le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per
pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli
della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente
disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.
Art. 24 - Regolamento di esecuzione
Su proposta del
Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per il Tesoro,
il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il regolamento di esecuzione.
Con il medesimo
regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti
nella presente legge.
Art. 25 - Spese degli Enti pubblici
territoriali
Le spese degli Enti pubblici
territoriali per l'istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi
gestite sono obbligatorie.
NORME
TRANSITORIE
Art. 26 - Vigilanza delle scuole materne
statali
Fino a quando non
siano costituiti i ruoli previsti dall'art. 11, primo comma, della presente
legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della
propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole
materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della
scuola elementare.
Art. 27 - Concorso speciale direttivo
Nella prima
applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per
l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato
sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma
dell'art. 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle
scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio
di ruolo.
Art. 28 - Concorsi
Il primo concorso,
di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'art. 27, sarà bandito per
tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Nel primo e nel
secondo concorso di cui al secondo comma dell'art. 14, nella graduatoria delle
vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che
abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole
magistrali.
Art. 29 - Prima applicazione della legge
L'entrata in
funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre
successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Nella prima
applicazione della presente legge:
a) i Comuni
forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite
nell'ambito dei rispettivi territori, sempreché idonei alle esigenze di
funzionamento della scuola;
b) gli incarichi
di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo
comma dell'art. 28.
Art. 30 - Finanziamenti degli oneri
previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a
istituzione e gestione di scuole materne statali
Gli oneri
conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi
previsti per l'istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'art.
31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 874, nonché per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato
di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 31 - Finanziamenti per l'istituzione e
la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970
Per l'istituzione
e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti
iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero
della Pubblica Istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli
anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
- per il 1966 L.
1.370 milioni
- per il 1967 L.
4.300 milioni
- per il 1968 L.
5.900 milioni
- per il 1969 L.
7.640 milioni
- per il 1970 L.
9.300 milioni
Una somma pari al
12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici,
a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.
Alla ripartizione
delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede,
annualmente, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, avuto
riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle
condizioni economico-sociali delle province stesse.
Art. 32 -
Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non
statali dal 1966 al 1970
Lo stanziamento
annuo stabilito al secondo comma dell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n.
1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne
non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate
condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970,
delle seguenti somme:
- per il 1966 L.
1.500 milioni
- per il 1967 L.
5.300 milioni
- per il 1968 L.
7.300 milioni
- per il 1969 L.
9.370 milioni
- per il 1970 L.
11.400 milioni
Alle scuole
materne statali gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti
comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti
da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:
- per il 1966 L.
900 milioni
- per il 1967 L.
1.850 milioni
- per il 1968 L.
2.250 milioni
- per il 1969 L.
2.750 milioni
- per il 1970 L.
3.250 milioni
Per la
ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri
e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti nell'art. 31 della legge 24
luglio 1962, n. 1073.
Art. 33 -
Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima
applicazione della presente legge
Nella prima applicazione della
presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole
materne statali i fondi stanziati dall'art. 14, primo e secondo comma, della
legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell'art. 2 della legge
13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'art. 5 della
soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 34 - Finanziamenti per l'edilizia
delle scuole materne dal 1966 al 1970
Per la
costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici
territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro
consorzi, nonché da Enti ed Istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle
misure stabilite dal secondo comma dell'art. 15 della legge 24 luglio 1962, n.
1073.
Nulla è innovato
per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso
finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo
nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al
finanziamento.
Alla costruzione
di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate
nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento
previsto per ciascun anno dall'art. 32 del provvedimento recante nuove norme
per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento
per il quinquennio 1966/70.
La somma annuale
disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la
scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di
contributi agli Enti ed alle Istituzioni indicate al primo comma, assicurando,
tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza,
all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento
dell'intera somma disponibile.
Art. 35 - Copertura finanziaria, relativamente agli anni
finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne
statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole
materne non statali
All'onere di 1.370 e 4.300
milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967
dall'art. 31 della presente legge per l'istituzione e la gestione di nuove
sezioni di scuola materna statale, nonché all'onere di lire 1.500 e 5.300
milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967
dall'art. 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle
scuole materne non statali, è fatto fronte - per 2.870 milioni di lire, nell'anno
finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi
finanziarie richiamate nell'art. 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e - per
9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 - mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1967.
Art. 36 - Utilizzazione degli stanziamenti
Tutti gli
stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui
sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme
vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.
Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti
previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n.
874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.
Art. 37 - Relazione sull'applicazione annuale della presente
legge
Il Ministro per
la Pubblica Istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione
della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in
applicazione della presente legge.
Art. 38 - Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione
della presente legge
Il Ministro per
il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.