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23-12-1991 n° 430 - Leggi

LEGGE 23 DICEMBRE 1991, N.430
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO
LEGGE 23 DICEMBRE 1991, N

LEGGE 23 DICEMBRE 1991, N.430

 

(G.U. 13-1-1992, n.9)

 

 

INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO

 

Art.1.

FINANZIAMENTO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

 

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art.14 del decreto legge 13-5-1991, n.151, come sostituito dalla legge di conversione 12-7-1991, n.202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al quarto comma. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art.11 del decreto legge 1-7-1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-8-1986, n.488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992 (prorogato al 31 dicembre 1994, dall'art.5, comma 1 del D.L. 398/1993, convertito in legge 493/1993), in applicazione dei criteri definiti al settimo comma. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al secondo comma è finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al quarto comma si attua con le modalità previste nei commi da sesto a quattordicesimo.

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al quarto comma, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al sesto comma, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art.107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n.218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al sesto comma, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui all'ottavo comma, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi nono e decimo, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al quarto comma inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al secondo comma alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al secondo comma è destinato agli interventi di cui al quarto comma inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994.

Si omette l'ultima parte del quindicesimo comma, in quanto relativo a disposizioni di bilancio.

 

Art.2.

Si omette, poiché inerente l'arredamento scolastico.

 

Art.3.

INTERVENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA

 

1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22-2-1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 28-2-1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art.1, terzo comma, della legge 25-6-1985, n.331 (questo comma ammette a finanziamento le spese per gli interventi edilizi, per gli arredamenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica delle università e delle istituzioni universitarie, per le opere di edilizia residenziale, per gli impianti sportivi, nonché tutte le spese per l'acquisizione di aree e di edifici, e per i rimborsi di opere già realizzate per le medesime istituzioni).

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al primo comma possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al terzo comma, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al primo comma possono contrarre, previsto dall'art.7, quinto comma, della legge 9-5-1989, n.168, è pari al 15 per cento: per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del secondo comma dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al primo comma possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'art.7, ottavo comma, della legge 22-12-1986, n.910 (tale comma relativo alla legge 910/86 - legge finanziaria 1987 - prevede l'integrazione dei fondi stanziati dall'art.1 della legge 25-6-1985, n.331, per interventi urgenti in materia di edilizia universitaria).

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'art.7, ottavo comma, della legge 22-12-1986, n.910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni di cui al primo comma o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti.

 

Art.4.

VARIAZIONI DI BILANCIO

 

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

 

Art.5.

ENTRATA IN VIGORE

 

1. La presente legge entra in vigore il 14 gennaio 1992.

 

 

 

 

 

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