Legge
31 marzo 2005, n. 43
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la
ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
1° aprile 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la
ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi
opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1°
aprile 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni per l'università
1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la
valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero per l'istruzione,
l'università e la ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al
giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è
pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di
seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di
reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione
comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e
associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la
proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni
posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.
Art. 1-bis.
Contributi per le università e gli istituti superiori non
statali
1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei
contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali
di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro
8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004.
Art. 1-ter.
Programmazione e valutazione delle Università
1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine
di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il
30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee
generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle
università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse
acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano
in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto
dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane,
nonchè quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo
sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta
salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il
fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono
valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della
valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario delle università.
3.
Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere
a), b), c), e d), 6 e 7, nonchè dell'articolo 3 e dell'articolo 4.
Art. 1-quater.
Contributi in favore delle accademie di belle arti non
statali
1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento
degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate
in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno
2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quinquies.
Istituto musicale di Ceglie Messapico
1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto
musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di
musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da
stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca ed il
comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio
anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di
141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-sexies.
Incarichi di presidenza
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più
conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli
incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono
conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto
anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in
materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonchè i vincoli di assunzione
del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa
vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per
coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un
anno di incarico di presidenza.
Art. 1-septies.
Organi di ordini professionali
1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto
dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, al fine di
uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza
unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e
territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a
quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti
per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli
territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte
le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328. Per l'ordine
degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione
dei Consigli nazionali e territoriali.
Art. 1-octies.
Concorso riservato per dirigente scolastico
1.
Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi
del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che
abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di
formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20
dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio
conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non
coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di
cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le
regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
Art. 1-novies.
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti
1.
Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) è
sostituito dai seguenti: "C.11 Per ogni diploma di specializzazione o
master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3;
C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno
annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 2; C.11-ter. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della
valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, è
possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno
scolastico 2005/2006".
Art. 2.
Disposizioni per la ricerca
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato
a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati
su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro,
dalla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a. con la Banca europea
degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni
liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale
3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli
esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitività
internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per
il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con erogazione diretta alla
Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.
3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381, è sostituito
dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo dell'Istituto è composto dal
Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica
nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo le parole:
"(INFN)" sono inserite le seguenti: "il Consorzio per l'Area
di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano
applicazione con riferimento all'anno 2004.
Art. 2-bis.
Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni
culturali, nonchè per lo sviluppo economico e sociale del territorio
1. È autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno
2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006
e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. All'erogazione degli ulteriori
contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n.
311 del 2004.
2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a
euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro
23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede:
per l'anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro
2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000
per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Interventi per i beni e le attività culturali
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS
S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data
di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate
nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per
cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la
conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività
culturali e dello spettacolo.
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente
delegato" sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è
stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.".
3.
All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3,
è inserito il seguente:
"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al
comma 2" sono inserite le seguenti: ", previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato";
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità
speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il
funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di
opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa
raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e,
comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle
finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è
aggiunto il seguente:
"Chiunque commette la violazione di cui al primo
comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una
somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo
comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato".
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2,
lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne
profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di
lucro"".
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il
comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la
diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del
diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i
beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto
delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra
i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento
alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di
fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di
cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i
beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile
alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui
siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni
e le attività culturali, nonchè su quelli dei soggetti sottoscrittori.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate.
Art. 3-bis.
Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali
1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso
finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti
provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità
giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che
reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate
nell'organizzazione di attività analoghe".
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" è
sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso
il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali" sono
inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "Capo del
Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti:
"direttore generale competente";
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il
direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente
della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle
commissioni".
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno
parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori
generali competenti".
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004,
n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali"
sono sostituite dalla seguente: "si".
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata
alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità
2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità
2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata
alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualità
2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali
per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di
Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle
annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli
Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e
Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole:
", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo
8" sono soppresse;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle
seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle
competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del
Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 5, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003,
n. 310 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello
stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese
inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal
personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici
spettacoli, nonchè le modalità applicative del beneficio, salvo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173";
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: "il
predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei
criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e successive modificazioni, coordinano
periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle
risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con
proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle
fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in
particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei
costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di
materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le
collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle
fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale
dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle
fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le
attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e successive modificazioni o che
svolge attività di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni
lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono
disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo
contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di
vincoli di bilancio.
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi
aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse
finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti
per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il
reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio
del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono
essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto
collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo
contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti
integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4
e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati
e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono
essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I
preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004
sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo nazionale del lavoro.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare
il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque
facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle
rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente
almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola:
"pubblici" è sostituita dalla seguente: "statali";
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da
"o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo
statuto";
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola
"collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,
";
c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le
parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti:
", un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in
materia di spettacolo, e l'altro scelto";
d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) può disporre lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore
al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del
patrimonio di analoga gravità.".
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128, è abrogato.
Art. 4.
Attività per la conservazione, la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale
1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di
gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale
archivistico e bibliografico nazionale, nonchè per l'incremento e la
valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione
incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di
prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e
archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali,
è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza
pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui
al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal
Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata
dalla Tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come
determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 5.
Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre
pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso
di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli
possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.".
1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al
personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di
lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o
collocamento fuori ruolo.
1-quater. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale
utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o
di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e
di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della
presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di
posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della
Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure
concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:
"1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo
rapporto di lavoro".
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è sostituito
dal seguente:
"2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui
all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla
comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e
34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma
2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il
dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro
prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il
concorso".
1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel comma 4,
le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza
per le altre amministrazioni".
1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma
5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica
effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica
l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273".
1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, si interpreta nel senso che il
personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n.
173, nonchè dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con
modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative".
Art. 5-bis.
Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di
garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sino
alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della
prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 5-ter.
Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, è
disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè
delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o
ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti
dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso
il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o
di lavoro, nonchè particolari modalità relative allo svolgimento e alla
durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si
articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Art. 5-quater.
Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137
1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6
luglio 2002, n. 137, le parole:
"sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere collocati".
Art. 5-quinquies.
Composizione della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) due rappresentanti del Ministero della salute,
individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e
tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il
primo con funzione di presidente";
b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile"
sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal
comma 3, lettere a) e b), del presente articolo".
Art. 5-sexies.
Entrata
in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da
gioco soggette a controllo pubblico
1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata
al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico
rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni".
Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai
quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale,
in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in
concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di
precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non
sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque
sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati
uno o più commissari straordinari";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture.
In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal
commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al
sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito
territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici
giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo
diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi";
c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate
funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei
lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal
commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei
cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il
commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque
denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento
anzidetti".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6-bis.
Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.a.
1. Nelle more della stipula del contratto di servizio
pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Trenitalia S.p.a., l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003
in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via
definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella
complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia S.p.a., alle
singole scadenze, le somme spettanti.
Art. 6-ter.
Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova
1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di
2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore
dell'Autorità portuale di Genova.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 10 agosto 2002, n. 166,
utilizzando:
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno
2003;
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno
2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater.
Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, che
istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì
incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al
presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno
del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del
personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento
al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6-quinquies.
Norme in materia di servizio civile nazionale
1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti
di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del
servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in
particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione
dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei
volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la
dignità del volontario si applicano una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a
uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto,
con diffida a proseguirne le attività;
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di
servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non
inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine
proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione,
il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione
della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo
in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la
reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni";
b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso
tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite
dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo
corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione
dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri";
b) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "31
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8(Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani
selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei
progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto
di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile
e successivamante inviato al volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio
attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e
giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonchè le norme di
comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni";
e) il comna 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al
trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma
annuale, nonchè le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare
la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del
servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente dcl
Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile";
f) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"8. Al termine del periodo di servizio civile,
compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di
rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui
risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato
sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";
g) l'articolo 10 sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti
impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con
diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui
all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o
autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile
nazionale non possono presentare ulteriore domanda";
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non
inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non
inferiore a 80 ore".
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di
concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche
alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari,
riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella
citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: "concessione governativa,"
sono inserite le seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b)
dell'articolo 17, nonchè alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni,";
2)
le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,"
sono soppresse;
3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da
2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente
periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in
misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa,
diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli
stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto
per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati,
per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da
tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce
presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità
di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di
annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui
al presente comma assicurano, complessivamente,";b) dopo l'allegato 2,
sono inseriti gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati al
presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e
l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante
marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.
2-bis. I concessionari del servizio nazionale della
riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a
titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993,
non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione
delle dichiarazioni, nonchè il sistema di versamento e di impiego delle somme
in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di
formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di
informazione al contribuente.
2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole da:
"Al fine di" fino a: "suddette anagrafi" sono sostituite
dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi
finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione
accertativa dei comuni, nonchè per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento
dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le
modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi".
Art. 7-bis.
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia
1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini
di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario
regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio
comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata
annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Art. 7-ter.
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per
ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006
e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-quater.
Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I
1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del
codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di
entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei
confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi
siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima
azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di
istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del
1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei
titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in
base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di
cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge
1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1999, n. 453.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7-quinquies.
Tenuta delle liste elettorali
1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui
ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci
giorni";
b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione
elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono
sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di
cui ai numeri 4) e 5)".
Art. 7-sexies.
Aggiornamento degli schedari consolari
1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro
2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire
all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-septies.
Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali
"Torino 2006"
1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro per
l'anno 2005 ad una società a capitale interamente pubblico controllata da
Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la
regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente
o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.
2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le
iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto
territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n.
285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del
Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data
19 giugno 1999.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui
al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1
nonchè degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della
provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione
delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle
infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n.
285, e successive modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi
olimpici, la società di cui al comma 1 può altresì avvalersi, previa
deliberazione del Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della
medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima
legge. Sono a carico della società di cui al comma 1 tutti gli oneri
economici, compresi quelli relativi alle spese aggiuntive di funzionamento
dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi per i quali
venga esercitata la facoltà di avvalimento nonchè alle occupazioni temporanee
di cui al comma 4. La società di cui al comma 1, limitatamente alla
realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo
3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, può
avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici.
4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia
necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle
infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle
infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi
olimpici".
5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, il comma 2- quater è sostituito dal seguente:
"2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere
esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le
indennità di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia
del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui
l'occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti
ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze
catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione
dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è
pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune
o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del
proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica".
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti
dalla normativa comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale
soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti
pubblici di lavori di qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata è
consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva n.
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere
approvate anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza delle
autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa
legge.
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità
di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini
il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative
per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 7-octies.
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005,
i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del
canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di
cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite
dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere
dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della
rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si intendono
applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla
pubblicità.
Art. 7-novies.
Attività di formazione ai dipendenti della pubblica
amministrazione
1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo la
lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) da attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione".
Art. 7-decies.
Monopoli di Stato
1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero
dell'economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e
dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti:
", ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,".
Art. 7-undecies.
Reddito minimo di inserimento
1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile
2006".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30
aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Art. 7-duodecies.
Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria
1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono
sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".
Art. 7-terdecies.
Italia Lavoro Spa
1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro,
dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia
di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa
stipula di apposita convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attività
riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni
centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della
convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni
di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di
struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 7-quaterdecies.
Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, si interpreta nel senso che
l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il
raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a
fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al
momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.
Art. 7-quinquiesdecies.
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci
dell'ENPALS
1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è composto
da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le
funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro
supplente.
Art. 7-sexiesdecies.
Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree
depresse
1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse
comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui
all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto
ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le
cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27
maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono
i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne
abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti
criteri e modalità di calcolo, nonchè le modalità e le procedure di
erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione
parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le
disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente
realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata
di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa
abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del
contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione
finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione
nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di
investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi
di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.
Art. 7-septiesdecies.
Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma
restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo
periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa
afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un
motivato provvedimento da parte del Ministro competente".
Art. 7-duodevicies.
Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi
1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato,
purchè conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del
produttore, purchè conformi alla previgente normativa, è differito di dodici
mesi.
Art. 7-undevicies.
Disposizioni in materia di tessera sanitaria
1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi
transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata
corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con
quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non
costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione
della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati
di cui al comma 8".
Art. 7-vicies.
Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della
Resistenza e della Guerra di liberazione
1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in
enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed
organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007,
manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano
nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della
Resistenza e della Guerra di liberazione.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di
euro 3.100.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-vicies semel.
Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola:
"ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trenta".
Art. 7-vicies bis.
Disposizioni in materia di acque potabili
1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante
apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purchè specificatamente
approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al
decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli
stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali,
limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al
Ph, qualora venga addizionato CO2.
Art. 7-vicies ter.
Rilascio documentazione in formato elettronico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto
della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n.
334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è
sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello
stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio,
del 13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità
su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo
rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica,
classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal
fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31
ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi
demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione
delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal
Ministero dell'interno.
Art. 7-vicies quater.
Disposizioni
in materia di carte valori
1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui
all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni
pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonchè per
la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi.
L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in
applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme già
stanziate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del
Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte
valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei
centri gestione delle stesse è in facoltà dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere
l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi
quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'interno.
4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa può
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 7-vicies quinquies.
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di
dipendenti pubblici
1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, si applicano anche in caso di
elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle
autorità amministrative indipendenti.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo
1, comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per
l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008
ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabelle ... omissis ...
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