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29-12-1990 n° 428 - Leggi

Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)
Legge 29 dicembre 1990, n

Legge 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1991, n. 10)

 

 

 

Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

 

 

Art. 2. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.

 

1. Salvi gli specifici criteri e princìpi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali: a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono; b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nel limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto; e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali protranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

 

 

Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.

 

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

 

 

Art. 4. Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione.

 

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguadanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

 

 

Art. 5. Professione di architetto: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare: a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunità europee agli effetti dello svolgimento di attività nel settore dell'architettura; b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge; c) la conformità alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attività, conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali; d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.

 

 

Art. 6. Medici specialisti: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che: a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione; b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato; c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità europee fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva; e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comuni a due o più Stati membri; f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione specialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità; g) nelle scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

 

 

Art. 7. Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti princìpi: a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale; b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'art. 2, lettera b), della direttiva; c) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

 

 

Art. 8. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare: a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva nonchè dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio; b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa; c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale -- attestata dal titolo addotto -- risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne; d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale -- attestata dal titolo addotto -- risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere -- ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa -- tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti; e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorchè l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività stesse; f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione -- ove prescritta -- agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo delegate, nonchè per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

 

 

Art. 9. Giornalisti.

 

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 della legge predetta.

 

 

Art. 10. Sedi farmaceutiche.

 

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

 

Art. 11. Attività professionali nel settore del turismo.

 

1. Il tredicesimo comma dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente: <<Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani>>.

2. Il decimo comma dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente: <<Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616>>.

 

 

Art. 12. Appalti di lavori pubblici: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare: a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata; b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva; c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva.

2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria.

 

 

Art. 13. Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega e riordinamento della disciplina.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terrà conto della necessità che la normativa nazionale sia conforme alla decisione del Consiglio 87/565/CEE, per quanto concerne i rapporti con i paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonchè di quelle relative alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784 e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento.

 

 

Art. 14. Autotrasportatori.

 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.

 

 

Art. 15. Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differirà al 1º gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sarà dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1º gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti già in corso alla data del 1º gennaio 1990.

 

 

Art. 16. Attività economiche varie: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà: a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualità di salariati, delle attività contemplate dall'art. 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'art. 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenza professionale equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità competente di detti Stati; b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficiente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo; c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

 

 

Art. 17. Gruppo europeo di interesse economico.

 

1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'art. 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legg e, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti princìpi: a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento; b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonchè delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità e le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento; c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonchè equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto; d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi; e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE -- recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione -- in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità operativa nell'ambito della Comunità economica europea; f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse; g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta locale sui redditi; h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIE con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunità economica europea.

 

 

Art. 18. Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea;

b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevedendo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità;

3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al n. 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedendo opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;

6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'art. 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.

 

 

Art. 19. Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) sarà previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEE non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, nonchè gli obblighi da essa derivanti;

b) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

2) gli obblighi di informazione più severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al n. 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facoltà di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b).

 

 

Art. 20. Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alle società partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei mercati regolamentati;

b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di modificarne le relative entità;

c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle società che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le società e la borsa di provvedere a spese della società inadempiente;

d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;

e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;

f) integrale e puntuale recepimento dell'art. 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.

 

 

Art. 21. Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro;

d) conferma dell'esclusione già prevista dall'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

 

 

Art. 22. Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto forma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai princìpi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;

b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'esercizio dell'attività di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessità di garantire la stabilità degli intermediari;

c) attribuzione alle autorità preposte alla vigilanza della facoltà di fissare, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non conformità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunità europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini dell'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e dell'introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

 

 

Art. 23. Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte a definire i fondi propri degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria;

b) stabilire che gli aggregati da considerare per la determinazione dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo conto delle norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/635/CEE; fino all'entrata in vigore di tali norme dovrà farsi riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio;

c) prevedere che la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo dei fondi propri valori esposti nel bilancio d'esercizio ovvero a tener conto di ulteriori componenti, nei limiti stabiliti dalla direttiva, anche allo scopo di ottenere la quantificazione dell'ammontare dei fondi propri con periodicità infrannuale. Tali interventi devono essere rivolti a migliorare il grado di omogeneità dei dati segnalati dagli enti creditizi e a salvaguardare il contenuto qualitativo delle componenti dei fondi propri;

d) fissare le condizioni di computabilità nei fondi propri delle passività subordinate e delle altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e stabilire che la Banca d'Italia possa escludere tale computabilità sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale in concreto adottato o sulla inadeguata potenzialità dell'ente creditizio emittente; emanare disposizioni volte a consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'emissione delle passività subordinate o delle altre forme ibride di raccolta di capitali computabili nei fondi propri sotto forma di obbligazioni e altri strumenti soggetti a circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo conto della vigente disciplina riguardante le obbligazioni e i titoli similari;

e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa estendere le disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati;

f) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

 

 

Art. 24. Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte ad assoggettare gli enti creditizi, anche su base consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri, da un lato, ed attività e operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro, stabilendo l'entità delle ponderazioni, anche per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle disposizioni comunitarie; prevedere che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa introdurre altri strumenti per la definizione dei requisiti patrimoniali minimi, anche per tener conto di tipi di rischio non contemplati dalla direttiva;

b) stabilire che la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari coefficienti più restrittivi di quelli stabiliti in via generale;

c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di coefficienti patrimoniali su base sottoconsolidata o individuale, ovvero adottare altre misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata dei fondi propri all'interno del gruppo creditizio;

d) prevedere che le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri paesi delle Comunità europee non siano tenute al rispetto di un coefficiente patrimoniale separato da quello applicato all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del paese di origine; prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti in paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa stabilire coefficienti patrimoniali obbligatori comunque non più favorevoli di quelli calcolati in applicazione della direttiva;

e) stabilire che è in facoltà della Banca d'Italia concordare con l'autorità di vigilanza di altri paesi forme di collaborazione nonchè la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più paesi anche con filiazioni;

f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei fatti di riferimento, possa emanare disposizioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori esposti nel bilancio d'esercizio, prevedendo, nel quadro dei criteri di valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologie di computo;

g) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

 

 

Art. 25. Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'art. 1 della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;

d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.

 

 

Art. 26. Assicurazione crediti: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;

b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

 

 

Art. 27. Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;

b) sarà consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, della direttiva.

 

 

Art. 28. Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'art. 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in libertà di servizi;

b) saranno esclusi dalla categoria dei <<grandi rischi>> i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attività a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European Currency Unit) da considerare con il massimo favore;

d) sarà stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorità di controllo nazionali;

e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, all'approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potrà essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevedendo per l'assicurato la facoltà di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in libertà di servizi per le sole assicurazioni di <<grandi rischi>>, come definiti dall'art. 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sarà prevista la stessa possibilità per i rischi diversi dai <<grandi rischi>> che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verrà fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in libertà di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attività che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorità di controllo dello Stato nel quale l'attività dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;

l) sarà stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione di rischi diversi dai <<grandi rischi>>, quali definiti dall'art. 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autorizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;

m) sarà previsto che l'ISVAP potrà richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione di <<grandi rischi>>, la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;

n) dovrà essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attività assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attività;

o) verranno definite le misure che l'ISVAP potrà adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarità rilevate;

p) verrà prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;

q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sarà adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalità di determinazione, nonchè per quanto riguarda le forme di investimento;

s) la vigente normativa sarà modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; ciò avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessità di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunità economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.

 

 

Art. 29. Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie.

 

1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.

3. L'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario.

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 30. Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche.

 

1. Il n. 18) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;>>.

 

 

Art. 31. Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore.

 

1. La lettera b) dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: <<b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonchè le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;>>.

 

 

Art. 32. Imposta di consumo sulle banane.

 

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986 e successive modificazioni, è soppressa.

 

 

Art. 33. Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum.

 

1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica anche allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.

 

 

Art. 34. Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione.

 

1. L'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5.

1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

2. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione dell'aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di primi categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.

3. É conservata la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo>>.

 

 

Art. 35. Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte.

 

1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorità giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesimi. É altresì tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

 

 

Art. 36. Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione.

 

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta è applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento dell'importazione.

2. L'imposta ancora inglobata è costituita: a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto; b) dall'importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

 

 

Art. 37. Imposta di bollo.

 

1. Il n. 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo. Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonchè agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE>>.

 

 

Art. 38. Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica europea.

 

1. Dopo il primo comma dell'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività>>.

2. Nel secondo comma dell'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: <<Ai rimborsi previsti nel comma precedente>> sono sostituite con le parole: <<Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo>>.

 

 

Art. 39. Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.

 

1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente: <<d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea>>.

2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

 

 

Art. 40. Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA.

 

1. Dopo l'art. 2783 del codice civile è inserito il seguente:

<<Art. 2783-bis (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio). -- I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonchè dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto>>.

2. L'art. 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'art. 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

 

 

Art. 41. Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) prevedere la competenza di un'Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè degli altri soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.

 

 

Art. 42. Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sarà prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.

 

 

Art. 43. Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovrà prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinerà le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

 

 

Art. 44. Prezzi dei prodotti: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverrà in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unità di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

 

 

Art. 45. Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni i trasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coordinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

 

Art. 46. Etichettatura dei prodotti del tabacco.

 

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette disposizioni sarà fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

2. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, è consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 2, è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo:

a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;

b) dell'avvertenza <<nuoce gravemente alla salute>>;

c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette.

4. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

 

 

Art. 47. Trasferimenti di azienda.

 

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: <<In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente>>.

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.

 

 

Art. 48. Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonchè alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori di lavoro ai sensi del comma ottavo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato art. 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

 

 

Art. 49. Protezione dei lavoratori: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovrà attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscono al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

 

Art. 50. Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/108/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;

b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;

c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Art. 51. Norme sulla commercializzazione del miele.

 

1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dai seguenti: <<Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: ``Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari''. La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: ``Miscela di mieli extracomunitari''. I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: ``Miele extracomunitario''. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, terzo comma.>>;

b) il terzo comma dell'art. 3 è soppresso;

c) nel primo comma dell'art. 5 il termine <<concerto>> è sostituito con il termine <<intesa>>;

d) nel primo comma dell'art. 6 le parole <<a norma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283>> sono soppresse;

e) la lettera d) del terzo comma dell'art. 6 è soppressa;

f) nel n. 1) del quarto comma dell'art. 6 dopo le parole <<all'origine botanica>>, sono inserite le parole <<, millefiori compreso,>>;

g) il n. 3) del quarto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: <<3) l'indicazione ``vergine integrale'' per il miele prodotto nei Paesi della Comunità, quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'art. 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione>>;

h) il sesto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: <<Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg, e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.>>;

i) l'art. 7 è sostituito dal seguente: <<Art. 7. -- Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonchè le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualità>>.

 

 

Art. 52. Estratti alimentari.

 

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.

 

 

Art. 53. Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche.

 

1. L'art. 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente: <<Art. 2 (Prodotti esclusi dalla normativa). -- 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti cosmetici>>.

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'art. 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.

3. L'art. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche).

1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Se nel termine suddetto la Commissione no- tifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non può essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intenzione di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questi casi alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il testo del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza>>.

 

 

Art. 54. Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovrà: a) fornire la definizione di <<giocattolo>>; b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocatto sul mercato CEE; d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio <<C.E.>> da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza; e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.

 

 

Art. 55. Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/240/CEE dovrà:

a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio;

d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.

 

 

Art. 56. Recipienti semplici a pressione: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzazione e i controlli sui medesimi.

 

 

Art. 57. Cosmetici: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ferma restando la necessità di tutelare la salute pubblica;

b) sia ammessa la possibilità che, in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unità di misure diverse, adottate in altri Paesi;

c) sia demandato a decreti del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici e eventuali norme comunitarie;

d) sia garantito al Ministero della sanità e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante l'obbligo, per le aziende interessate, di fornire, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico, secondo modalità e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanità;

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attività da parte di produttori e importatori.

 

 

Art. 58. Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente;

c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -- parte prima -- la <<pubblicazione appropriata>> per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.

 

 

Art. 59. Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea.

 

1. Ai fini dell'importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, nel caso di norme o specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.

 

 

Art. 60. Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

 

1. L'art. 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

<<Art. 15.

1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, purché assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purchè, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni>>.

 

 

Art. 61. Imballaggi preconfezionati: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima dell'attuazione della direttiva in quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio.

 

 

Art. 62. Olio di semi.

 

1. É soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'art. 5, primo comma della legge 27 gennaio 1968, n. 35.

 

 

Art. 63. Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali.

 

1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciale la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'art. 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.

5.I piccoli produttori, di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1º giugno 1991.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

 

 

Art. 64. Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca.

 

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

7. Le soprattasse previste dall'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1º agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data.

 

 

Art. 65. Ormoni e farmaci veterinari: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovrà:

a) assicurare l'idoneità delle strutture di produzione e di controllo;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialità medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione, produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonchè il controllo sull'impiego dei relativi prodotti finiti;

e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

 

 

Art. 66. Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega.

 

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE, 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonchè l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza, la semplificazione dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indirizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità.

 

 

Art. 67. Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose.

 

1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovrà osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore.

 

 

Art. 68. Criteri speciali.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevederà un regime di previa denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.

2. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sarà realizzata in conformità alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.

3. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sarà realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dall'art. 69 della presente legge.

 

 

Art. 69. Sostituzione dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

 

1. L'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti>>.

 

 

Art. 70. Eliminazione degli oli usati: criteri di delega.

 

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie;

b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverrà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

c) sarà previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;

d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sarà prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale;

e) saranno articolati gli specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;

f) verrà estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;

g) sarà regolata la facoltà di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunità economica europea.

 

 

Art. 71. Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

 

1. Il contingente di cui all'art. 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una unità da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità economiche europee.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, può concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonchè dall'art. 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalità previste dall'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto art. 36, fino al loro esaurimento.

 

 

Art. 72. Fondo di rotazione.

 

1. La legge 5 novembre 1964, n. 1172, è abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ferme restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunità economica europea.

3. Per l'attuazione del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituti di credito di diritto pubblico.

 

 

Art. 73. Copertura finanziaria.

 

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'art. 30.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato 1

 

Allegato A (Art. 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Professioni. Direttiva 85/384/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Direttiva 85/614/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Direttiva 86/17/CEE. Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Direttiva 82/76/CEE. Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico. Direttiva 84/253/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Direttiva 89/48/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Esercizio di attività economiche. Direttiva 89/440/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Direttiva 88/295/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE. Direttiva 86/653/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. Direttiva 75/368/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività. Direttiva 75/369/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività. Direttiva 82/470/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI).

Credito e risparmio. Direttiva 86/635/CEE. Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Direttiva 89/117/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Direttiva 79/279/CEE. Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori. Direttiva 80/390/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori. Direttiva 87/345/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori. Direttiva 85/611/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.). Direttiva 88/220/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m. Direttiva 88/627/CEE. Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa. Direttiva 89/298/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari. Direttiva 89/299/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi. Direttiva 89/647/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

Assicurazioni. Direttiva 84/641/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Direttiva 87/343/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Direttiva 87/344/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria. Direttiva 88/357/CEE. Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

Tutela dei consumatori. Direttiva 84/450/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole. Direttiva 85/577/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Direttiva 87/357/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. Direttiva 88/314/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori. Direttiva 88/315/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988, che modifica la direttiva 79/581/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori. Direttiva 89/395/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè la relativa pubblicità. Direttiva 89/396/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Lavoro. Direttiva 80/987/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Direttiva 88/364/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'art. 8 della direttiva 80/1107/CEE). Prodotti alimentari. Direttiva 88/388/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione. Direttiva 89/108/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. Direttiva 89/109/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Direttiva 89/398/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Produzione industriale. Direttiva 88/378/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli. Direttiva 86/663/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione. Direttiva 89/240/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione. Direttiva 87/404/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione. Direttiva 86/667/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Direttiva 89/105/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia. Direttiva 87/356/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE, per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfenzionati. Direttiva 88/316/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988, recante modifica della direttiva 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

Sanità veterinaria. 1) Medicinali veterinari. Direttiva 81/851/CEE. Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari. Direttiva 81/852/CEE. Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari. Direttiva 87/20/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari. Direttiva 87/22/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali. Direttiva 81/602/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica. Direttiva 85/358/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica. Direttiva 86/469/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche. Direttiva 88/146/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali. Direttiva 88/299/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'art. 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale. Direttiva 86/609/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie. Direttiva 85/73/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. Direttiva 88/320/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL). Direttiva 88/409/CEE. Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE, per l'ispezione di dette carni. Direttiva 89/662/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico. Direttiva 75/439/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati. Direttiva 86/594/CEE. Direttiva del Consiglio del 1º dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici. Direttiva 86/662/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici. Direttiva 87/56/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, che modifica la direttiva 78/1015/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli. Direttiva 87/101/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati. Direttiva 87/217/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. Direttiva 87/219/CEE. Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi. Direttiva 87/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 84/534/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre. Direttiva 87/416/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1987, che modifica la direttiva 85/210/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina. Direttiva 88/180/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva 88/181/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva 89/514/CEE. Direttiva della Commissione del 2 agosto 1989, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose. Direttiva 73/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tansioattivi anionici. Direttiva 76/464/CEE. Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità. Direttiva 78/176/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio. Direttiva 78/659/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Direttiva 79/923/CEE. Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. Direttiva 80/68/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979, concernente la protezione della acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Direttiva 80/777/CEE. Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Direttiva 82/176/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva 82/242/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE. Direttiva 82/243/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982, che modifica la direttiva 73/405/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici. Direttiva 82/883/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio. Direttiva 83/29/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983, che modifica la direttiva 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio. Direttiva 83/513/CEE. Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio. Direttiva 84/156/CEE. Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva 84/491/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano. Direttiva 86/94/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986, recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti. Direttiva 86/278/CEE. Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 88/347/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE, concernente i valori e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE. Direttiva 89/428/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

 

 

Allegato B

(Art. 1, comma 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI APPLICA L'ART. 1

Professioni.

Direttiva 85/384/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Direttiva 85/614/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Direttiva 86/17/CEE. Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Direttiva 82/76/CEE. Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico. Direttiva 89/48/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Esercizio di attivit economiche. Direttiva 89/440/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Direttiva 86/635/CEE. Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Direttiva 89/117/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Tutela dei consumatori. Direttiva 84/450/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole. Direttiva 87/357/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. Direttiva 89/395/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè la relativa pubblicità. Direttiva 89/396/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Prodotti alimentari. Direttiva 88/388/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione. Direttiva 89/108/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. Direttiva 89/109/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Direttiva 89/398/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Sanità veterinaria.

1) Medicinali veterinari. Direttiva 81/851/CEE. Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari. Direttiva 81/852/CEE. Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari. Direttiva 87/20/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari. Direttiva 87/22/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali. Direttiva 81/602/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica. Direttiva 85/358/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica. Direttiva 86/469/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche. Direttiva 88/146/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali. Direttiva 88/299/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'art. 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale. Direttiva 86/609/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie. Direttiva 85/73/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. Direttiva 88/320/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL). Direttiva 88/409/CEE. Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE, per l'ispezione di dette carni. Direttiva 89/662/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico. Direttiva 86/594/CEE. Direttiva del Consiglio del 1º dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici. Direttiva 86/662/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici. Direttiva 87/56/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, che modifica la direttiva 78/1015/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli. Direttiva 87/101/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati. Direttiva 87/217/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. Direttiva 87/219/CEE. Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi. Direttiva 87/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 84/534/CEE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre. Direttiv 87/416/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987, che modifica la direttiva 85/210/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina. Direttiva 88/180/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva 88/181/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva 89/514/CEE. Direttiva della Commissione del 2 agosto 1989, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose. Direttiva 73/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici. Direttiva 76/464/CEE. Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità. Direttiva 78/176/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio. Direttiva 78/659/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Direttiva 79/923/CEE. Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. Direttiva 80/68/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Direttiva 80/777/CEE. Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Direttiva 82/176/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva 82/242/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE. Direttiva 82/243/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982, che modifica la direttiva 73/405/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici. Direttiva 82/883/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio. Direttiva 83/29/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983, che modifica la direttiva 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio. Direttiva 83/513/CEE. Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio. Direttiva 84/156/CEE. Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva 84/491/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984, concernente i valori limiti e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano. Direttiva 86/94/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986, recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti. Direttiva 86/278/CEE. Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 88/347/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE. Direttiva 89/428/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

 

 

Allegato C

(Art. 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

Scambi intracomunitari di animali. 1) Brucellosi e leucosi. Direttiva 79/109/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto concerne la brucellosi. Direttiva 79/111/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito. Direttiva 80/219/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi. Direttiva 80/1274/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE, che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. Direttiva 88/406/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.

2) Afta epizootica. Direttiva 82/893/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino. Direttiva 83/646/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino. Direttiva 84/336/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino. Direttiva 85/511/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) Peste suina. Direttiva 80/1098/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica. Direttiva 85/586/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE, relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo. Direttiva 87/489/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987, recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.

Scambi intracomunitari di carni. Direttiva 83/90/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva 85/323/CEE. Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva 85/325/CEE. Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva 86/587/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva 88/288/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva 88/657/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE. Direttiva 80/1099/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 72/461/CEE, per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

Scambi intracomunitari e con paesi terzi di sperma bovino. Direttiva 88/407/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

Scambi con i paesi terzi di animali o carni. Direttiva 83/91/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. Direttiva 87/64/CEE. Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986, che modifica la direttiva 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi. Direttiva 88/289/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

Additivi per mangimi. Direttiva 70/524/CEE. Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. Direttiva 73/103/CEE. Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973, che modifica la direttiva del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. Direttiva 75/296/CEE. Seconda direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975, che modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. Direttiva 84/587/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984, che modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. Direttiva 86/299/CEE. Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986, che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali. Direttiva 87/238/CEE. Direttiva della Commissione del 1º aprile 1987, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Direttiva 87/153/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987, che fissa la linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali. Direttiva 87/519/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987, che modifica la direttiva 74/63/CEE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Agricoltura di montagna e strutture agricole. Direttiva 82/786/CEE. Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/268/CEE, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Direttiva 84/140/CEE. Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE, in materia di strutture agricole.

Veicoli stradali. Direttiva 88/218/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988, che modifica la direttiva 85/3/CEE, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. Direttiva 89/338/CEE. Direttiva del Consiglio del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Generatori di calore. Direttiva 78/170/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonchè l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali. Direttiva 82/885/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982, che modifica la direttiva 78/170/CEE, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali o già esistenti, nonchè l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali. Apparecchi funzionanti con combustibili gassosi. Direttiva 84/530/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi. Direttiva 84/531/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.

Scadenze di: novembre 2024
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