Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)
(pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1991, n. 10)
Art.
1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese
nell'elenco di cui all'allegato A
della presente legge.
2. I decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i
Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di
cui all'allegato B
della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data
della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per
materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
Art.
2. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli
specifici criteri e princìpi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali: a)
le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui
attualmente dispongono; b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'art. 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; d)
saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme
contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nel limiti, rispettivamente,
della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100
milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o
congiunta. Le sanzioni penali previste solo nei casi in cui le infrazioni alle
norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento
interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma
sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà
comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le
infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino
l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali protranno essere
previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non
sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti
Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5
e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresì il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'art. 7 della
legge 23 agosto 1988, n. 362; f) i decreti
legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle
direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni intervenute entro il termine della delega.
Art. 3.
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.
1. Il Governo è
autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3,
comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando
anche il disposto dell'art. 5, comma 1,
della medesima legge n. 86 del 1989.
Art.
4. Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione.
1. Ai decreti
ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al
parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 86.
2. Il Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è
autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle
importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a
regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui
aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguadanti il contenuto
delle suddette tabelle.
3. Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con
proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle
disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica
europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di
assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
Art.
5. Professione di architetto: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire
in modo da assicurare: a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei
diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle
Comunità europee agli effetti dello svolgimento di attività nel settore
dell'architettura; b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le
disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività sopra indicate
da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle
norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare
a norma della presente legge; c) la conformità alle direttive per quanto
concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività
in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attività,
conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali; d) il promovimento, da
parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai
cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e
deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.
Art.
6. Medici specialisti: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che: a) siano
individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di
specializzazione; b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del
rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato; c) la
formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga
a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di
usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio
equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità
europee fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; d) le strutture universitarie e quelle
collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a
parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e
assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di
livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva; e) la tipologia e la
durata delle scuole di specializzazione siano comuni a due o più Stati membri;
f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in
formazione specialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione
generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori
assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità; g) nelle scuole
di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della
dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei
medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purchè abbiano conseguito
l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. All'onere
derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire
57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire
172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere
sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale,
stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi
mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come
copertura.
Art. 7.
Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti
contabili: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti princìpi: a)
abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone
fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema
di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale; b) abilitare le
società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'art. 2,
lettera b), della direttiva; c) disciplinare la responsabilità anche di
carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci
e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione
dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Art. 8.
Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del
Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da
assicurare: a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione,
in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle
attività professionali contemplate dalla direttiva nonchè dei requisiti e delle
condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro
esercizio; b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il
riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti
attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle
Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema
delineato dalla direttiva stessa; c) la possibilità, per i cittadini degli
Stati membri la cui formazione professionale -- attestata dal titolo addotto --
risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente
ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo
di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a
garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme
interne; d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui
formazione professionale -- attestata dal titolo addotto -- risulti
sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete
attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in
Italia, di scegliere -- ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa -- tra
un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova
attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti; e) l'esatta
indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini
degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale,
allorchè l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del
diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il
diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività
stesse; f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli
interessati per l'iscrizione -- ove prescritta -- agli albi, ruoli od elenchi
delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la
designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo
delegate, nonchè per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.
Art. 9.
Giornalisti.
1. I cittadini
degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei
pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3
febbraio 1963, n. 69.
2. Ai medesimi
cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta
dall'art. 36 della legge predetta.
Art. 10.
Sedi farmaceutiche.
1. I cittadini
degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche
di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
Art. 11.
Attività professionali nel settore del turismo.
1. Il tredicesimo
comma dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal
seguente: <<Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di
Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani>>.
2. Il decimo
comma dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal
seguente: <<Per le persone fisiche o giuridiche straniere non
appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al
secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi
dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616>>.
Art. 12.
Appalti di lavori pubblici: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva
della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state
apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare: a) sarà
regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà
applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a
trattativa privata; b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità
di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle
condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva; c) sarà esercitata la
facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari
finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione
dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale,
alle condizioni consentite dalla direttiva.
2. Resta ferma
l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici
non soggetti alla disciplina comunitaria.
Art. 13.
Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega e riordinamento della
disciplina.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terrà conto della necessità che la
normativa nazionale sia conforme alla decisione del Consiglio 87/565/CEE, per
quanto concerne i rapporti con i paesi aderenti al General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT).
2. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo
unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonchè di quelle relative
alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n.
113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631,
convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784 e successivamente dalla legge
23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior
coordinamento.
Art. 14.
Autotrasportatori.
1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con
decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della
direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del
Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le persone
fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità
europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro
dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su
strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o
internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale,
finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche
ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione
rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle
Comunità europee.
3. Con decreti
del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da
parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di
cui al comma 2.
Art. 15.
Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differirà al 1º gennaio 1993 l'entrata
in vigore della disciplina che sarà dettata in applicazione degli articoli 17 e
18 della direttiva e al 1º gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai
rapporti già in corso alla data del 1º gennaio 1990.
Art. 16.
Attività economiche varie: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà: a)
prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della
specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualità di
salariati, delle attività contemplate dall'art. 2 della direttiva del Consiglio
75/368/CEE, dall'art. 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli
articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a
garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso
di conoscenza professionale equivalenti debba essere accettata se proveniente
da un'autorità competente di detti Stati; b) prevedere che, ove non sia
richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite
misure atte a far riconoscere come condizione sufficiente all'esercizio, sul
territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle
medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di
ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo; c) assicurare
l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto
attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con
riferimento alle garanzie finanziarie richieste.
Art. 17. Gruppo
europeo di interesse economico.
1. Il Governo
della Repubblica è delegato, a norma dell'art. 1, ad emanare entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legg e, con uno o
più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al
regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei
seguenti princìpi: a) individuazione degli strumenti e definizione delle
modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e
delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento,
in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli
istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel
rispetto di quanto prescritto dall'art. 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo
regolamento; b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori
del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli
2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonchè delle sanzioni
amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la
violazione degli obblighi concernenti la pubblicità e le indicazioni
obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;
c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto,
tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di
diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle
disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonchè
equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi,
ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o
forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto; d) previsione
della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona
giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a
tutela dei terzi; e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il
coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE -- recata
dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione --
in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità
operativa nell'ambito della Comunità economica europea; f) previsione che la
spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei
richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse; g)
adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e
previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in
ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli
effetti dell'imposta locale sui redditi; h) armonizzazione del regime fiscale
dei conferimenti nel GEIE con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi
della Comunità economica europea.
Art. 18.
Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e
pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) aderenza delle
norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo
integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto
dell'esigenza di:
1) garantire,
anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione
orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori
depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di
equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità
economica europea;
2) assicurare la
salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari
anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare
prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;
3) tener conto
dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione
minima nella Comunità economica europea;
b) la normativa
dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia
tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in
attuazione della direttiva, prevedendo comunque che nel conto profitti e
perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata
influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
c) applicazione
della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma
giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o
principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di
pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile come definita
dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella
detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti
attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
d)
individuazione, anche ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2), lettera e), della
direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le
attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della
determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e
pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le
società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa
lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli
articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;
e) statuizione,
fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati
degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);
f) attuazione, in
particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio
89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:
1) le succursali
operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi
sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio
di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio
consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e
controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui
l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle
rispettive relazioni di gestione e di controllo;
2) il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone
criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio
separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede
legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il
bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del
Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di
reciprocità;
3) il Comitato
predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata
la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;
4) la copia dei
bilanci di cui al n. 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere
confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa
finanziaria nel territorio dello Stato, prevedendo opportune cautele;
5) la
pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate
in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli
enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane;
6) il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai
numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle
società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.
2. I poteri
conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla
Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'art. 32, primo comma,
lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e
integrazioni, e dall'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n.
23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla
materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il
recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e
successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di
quella comunitaria.
Art. 19.
Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori:
criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/345/CEE e, per le parti non attuate dalla
legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e
80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) sarà previsto:
1) che i soggetti
che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa
pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che
essi redigono;
2) che le
disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEE non si
applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee
e dai loro enti locali;
3) che il
Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli
emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere
pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione,
nonchè gli obblighi da essa derivanti;
b) sarà
attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di
stabilire con regolamento:
1) salvo quanto
previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive,
gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un
prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione
relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per
i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti
al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e
fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale
quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;
2) gli obblighi
di informazione più severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli
schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che
emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;
3) i modi, i
termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti
che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle
obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le
informazioni di cui al n. 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;
c) sarà attribuito
alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire,
con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla
legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia
possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi
pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facoltà di accordare deroghe
di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui
ai numeri 2) e 3) della lettera b).
Art. 20.
Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei
mercati regolamentati: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) obbligo di comunicazione
tempestiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alle società
partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione
rilevante, diretta o indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei
mercati regolamentati;
b) determinazione
delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative
variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione
nazionale per le società e la borsa, del potere di modificarne le relative
entità;
c) obbligo di
informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle società che
ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza,
potere della Commissione nazionale per le società e la borsa di provvedere a
spese della società inadempiente;
d) estensione
delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o
rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;
e) disciplina,
con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da
emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, del potere
di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;
f) integrale e
puntuale recepimento dell'art. 7 della direttiva per il computo dei diritti di
voto ai fini degli obblighi di comunicazione.
Art. 21.
Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri
di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) previsione che
qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione
del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione
sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa;
b) previsione che
la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo
bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si
riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
c) riconoscimento
del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato
membro;
d) conferma
dell'esclusione già prevista dall'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per
i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle
aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per
l'esercizio del credito.
Art. 22.
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel
rispetto dei seguenti princìpi:
a) introduzione
dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto forma di società per azioni
a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme
ai princìpi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il
grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene
al sistema e agli organi di controllo pubblico;
b) soppressione
del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione
mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca
d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti
che le società possono porre in essere nell'esercizio dell'attività di
gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e
alla necessità di garantire la stabilità degli intermediari;
c) attribuzione alle
autorità preposte alla vigilanza della facoltà di fissare, ai sensi dell'art. 4
della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari
dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche
con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;
d) sostituzione
del prospetto trimestrale di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77,
con una relazione semestrale;
e) innalzamento
del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo
ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri
stabiliti dalla Banca d'Italia;
f) attribuzione
al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale
per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la
non conformità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunità
europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con
riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;
g) eliminazione
del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e
alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;
h) disciplina
autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per
gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non
rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle
caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di
vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in
Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento
delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;
i) adeguamento
della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini dell'eliminazione dei
fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e dell'introduzione di
procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari
all'accertamento.
Art. 23.
Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 89/299/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) stabilire che
la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani
disposizioni volte a definire i fondi propri degli enti creditizi, anche su
base consolidata, utili ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza
oggetto di armonizzazione comunitaria;
b) stabilire che
gli aggregati da considerare per la determinazione dei fondi propri dei singoli
enti creditizi siano determinati tenendo conto delle norme di attuazione della
direttiva del Consiglio 86/635/CEE; fino all'entrata in vigore di tali norme
dovrà farsi riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio;
c) prevedere che
la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di vigilanza, disposizioni dirette a
rettificare o escludere dal computo dei fondi propri valori esposti nel
bilancio d'esercizio ovvero a tener conto di ulteriori componenti, nei limiti
stabiliti dalla direttiva, anche allo scopo di ottenere la quantificazione
dell'ammontare dei fondi propri con periodicità infrannuale. Tali interventi
devono essere rivolti a migliorare il grado di omogeneità dei dati segnalati
dagli enti creditizi e a salvaguardare il contenuto qualitativo delle
componenti dei fondi propri;
d) fissare le
condizioni di computabilità nei fondi propri delle passività subordinate e
delle altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e
stabilire che la Banca d'Italia possa escludere tale computabilità sulla base
di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale in
concreto adottato o sulla inadeguata potenzialità dell'ente creditizio
emittente; emanare disposizioni volte a consentire agli enti creditizi,
indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'emissione delle passività
subordinate o delle altre forme ibride di raccolta di capitali computabili nei
fondi propri sotto forma di obbligazioni e altri strumenti soggetti a
circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo conto della
vigente disciplina riguardante le obbligazioni e i titoli similari;
e) stabilire che
la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, possa estendere le
disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni eventuali adattamenti, agli
strumenti di vigilanza non armonizzati;
f) consentire
alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle
condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
Art. 24.
Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) stabilire che
la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani
disposizioni volte ad assoggettare gli enti creditizi, anche su base
consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali minimi, determinati
dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri, da un lato, ed attività e
operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro, stabilendo l'entità delle
ponderazioni, anche per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle
disposizioni comunitarie; prevedere che la Banca d'Italia, in applicazione di
deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
possa introdurre altri strumenti per la definizione dei requisiti patrimoniali
minimi, anche per tener conto di tipi di rischio non contemplati dalla
direttiva;
b) stabilire che
la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari coefficienti più
restrittivi di quelli stabiliti in via generale;
c) stabilire che
la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di coefficienti patrimoniali su
base sottoconsolidata o individuale, ovvero adottare altre misure idonee ad
assicurare la ripartizione adeguata dei fondi propri all'interno del gruppo
creditizio;
d) prevedere che
le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri paesi
delle Comunità europee non siano tenute al rispetto di un coefficiente
patrimoniale separato da quello applicato all'ente di appartenenza dalle
autorità di vigilanza del paese di origine; prevedere che per le succursali di
enti creditizi costituiti in paesi non comunitari la Banca d'Italia, in
applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio, possa stabilire coefficienti patrimoniali obbligatori comunque
non più favorevoli di quelli calcolati in applicazione della direttiva;
e) stabilire che
è in facoltà della Banca d'Italia concordare con l'autorità di vigilanza di
altri paesi forme di collaborazione nonchè la ripartizione dei compiti
specifici di ciascuna autorità in ordine all'applicazione di coefficienti ad
enti creditizi operanti in più paesi anche con filiazioni;
f) prevedere che
la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei fatti di
riferimento, possa emanare disposizioni dirette a rettificare, ai soli fini di
vigilanza, i valori esposti nel bilancio d'esercizio, prevedendo, nel quadro
dei criteri di valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento
della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologie di computo;
g) consentire
alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle
condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
Art. 25.
Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) dovranno
essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a
personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di
cui le imprese dispongono nel ramo;
b) anche
l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da
quelle di cui all'art. 1 della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del
territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio
73/239/CEE;
c) saranno
concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;
d) per l'imposta
sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del
10 per cento.
Art. 26.
Assicurazione crediti: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) verrà posto a
carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito
l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;
b) verrà
prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto
D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;
c) alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione
delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'art. 30
della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Art. 27.
Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) sarà previsto
che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte
distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto
della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;
b) sarà
consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di
personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da
personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;
c) verrà previsto
l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato,
quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, della direttiva.
Art. 28. Libera prestazione dei servizi in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) saranno
definite, in relazione all'art. 3 della direttiva, regole per una precisa
individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una
presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione
di altri Stati comunitari operanti in libertà di servizi;
b) saranno
esclusi dalla categoria dei <<grandi rischi>> i rischi assicurati a
nome di associazioni professionali, di joint ventures e di raggruppamenti
temporanei di imprese;
c) saranno
esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per
un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle
quali sono espresse o realizzabili le attività a copertura delle riserve
tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo
agli investimenti in ECU (European Currency Unit) da considerare con il massimo
favore;
d) sarà
stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio
della Repubblica in libertà di servizi che stipulino assicurazioni a carattere
obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che
disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative
all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove
previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorità di
controllo nazionali;
e) saranno
attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28
novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per
esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento
di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della
Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati
in Italia;
f) saranno
introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli
amministratori, all'approvazione di statuti, alle condizioni generali e
speciali di polizze e di tariffe;
g) potrà essere
autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di
tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale
ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di
servizi, prevedendo per l'assicurato la facoltà di recesso;
h) saranno
ammesse all'esercizio in libertà di servizi per le sole assicurazioni di
<<grandi rischi>>, come definiti dall'art. 5 della direttiva,
quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le
imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti
in Italia con proprio stabilimento e sarà prevista la stessa possibilità per i
rischi diversi dai <<grandi rischi>> che rientrino nei rami per i
quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;
i) verrà fatto
obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano
operare in libertà di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di
presentare all'ISVAP un programma dell'attività che si propongono di svolgere,
attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il
rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle
autorità di controllo dello Stato nel quale l'attività dovrebbe essere
esercitata quando il programma non possa essere approvato;
l) sarà stabilito
l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel
territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione
di rischi diversi dai <<grandi rischi>>, quali definiti dall'art. 5
della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autorizzazione e di
comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per
tale assicurazione;
m) sarà previsto
che l'ISVAP potrà richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che
intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di
servizi per l'assicurazione di <<grandi rischi>>, la comunicazione
non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;
n) dovrà essere
prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o
contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per
essere ammesse a svolgere attività assicurativa nel territorio della
Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale
attività;
o) verranno
definite le misure che l'ISVAP potrà adottare nei confronti di imprese di altri
Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per
far cessare le irregolarità rilevate;
p) verrà
prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in libertà
di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti
dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla
direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati
in Italia;
q) le imprese di
altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di
servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su
tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari
inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e
per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali
adempimenti;
r) per le imprese
stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche
sarà adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne
le riserve da costituire e le relative modalità di determinazione, nonchè per
quanto riguarda le forme di investimento;
s) la vigente
normativa sarà modificata in modo da rendere organica la disciplina
dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da
parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese
nazionali sul territorio degli altri Stati membri; ciò avuto riguardo alla
tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessità di
organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici
di controllo dei Paesi della Comunità economica europea prevedendo che l'ISVAP
stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.
Art. 29. Rimborso dei tributi
riconosciuti incompatibili con norme comunitarie.
1. Il termine
quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile
a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in
relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il
termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo unico sono
ridotti a tre anni.
2. I diritti
doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo,
il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di
disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a
meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.
3. L'art. 19 del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non
rilevano per l'ordinamento comunitario.
4. La domanda di
rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa
spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a
pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la
dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
5. I crediti di
rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono
essere ceduti.
6. Quando la
Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara incompatibile con le norme
comunitarie una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione
dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.
7. La
disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne
somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. La
disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche.
1. Il n. 18)
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<18) le
prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 e successive modificazioni;>>.
Art. 31.
Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore.
1. La lettera b)
dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: <<b) le
importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonchè le
importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente
contrassegnati;>>.
Art. 32.
Imposta di consumo sulle banane.
1. L'imposta
erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane,
istituita con l'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986 e successive
modificazioni, è soppressa.
Art. 33.
Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum.
1. L'aliquota
ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'art. 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 8,
comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica anche allo spirito
contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.
Art. 34.
Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione.
1. L'art. 5 della
legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:
<<Art. 5.
1. Gli
importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi,
individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi,
possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai
recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in
dogana per l'importazione.
2.
L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo
va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante
applicazione dell'aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento
dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di primi categoria e con riguardo
ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.
3. É conservata
la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui
all'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.
4. La cauzione
resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel
termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia
stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla
restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i
contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.
5. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
6. Per quanto non
espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione
degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive
modificazioni.
7. Sulla base
degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza
amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di
associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con
proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le
disposizioni del presente articolo>>.
Art. 35.
Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci
contraffatte.
1. Per
l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure
intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le
disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui
al presente articolo.
2. Competente a
ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci
contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle
dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito,
ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.
3. Il Comitato è
composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale
delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati,
rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
4. La decisione
di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono
con le forme e modalità previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci
giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci
vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della
avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorità
giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.
5. Il richiedente
è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è
tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesimi. É altresì
tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali
spese di magazzinaggio.
6. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per
l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al
presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento
della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera
pratica.
Art. 36.
Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione.
1. Per le
importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quando i beni
importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non
ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia
all'importazione, l'imposta è applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata
nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento
dell'importazione.
2. L'imposta
ancora inglobata è costituita: a) dall'intero importo dell'imposta versata
nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione,
il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;
b) dall'importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione,
ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata
in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene
risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.
3. L'ammontare
dell'imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto
dall'imposta dovuta all'importazione.
4. L'importatore
deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese
comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta,
soggetta ad imposta.
Art. 37.
Imposta di bollo.
1. Il n. 15 della
tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<<15.
Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie
di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e
all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili
all'esportazione. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri
dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonchè agli spedizionieri,
per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. Domande di
autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE>>.
Art. 38.
Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai
soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica
europea.
1. Dopo il primo
comma dell'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<La
disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche
agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla
Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti
e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività>>.
2. Nel secondo
comma dell'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: <<Ai rimborsi
previsti nel comma precedente>> sono sostituite con le parole: <<Ai
rimborsi previsti nei commi primo e secondo>>.
Art. 39.
Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA
sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
1. Le lettere d)
ed e) del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono sostituite dalla
seguente: <<d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di
trasporto, le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art.
3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale,
comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione
e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie,
finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le
prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle
inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio
stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio
all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti
domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla
Comunità economica europea>>.
2. Le lettere f)
e g) del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, diventano, rispettivamente,
lettere e) ed f).
Art. 40.
Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA.
1. Dopo l'art.
2783 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art.
2783-bis (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli
49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio). -- I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui
agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, nonchè dalle relative maggiorazioni di mora, sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai
crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto>>.
2. L'art.
2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla
sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purchè la
procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.
3. I titolari dei
crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo
fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'art. 2783-bis
del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione
dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro
crediti proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura
civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure
l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione
prevista dall'art. 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino
a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo
le norme contenute nello stesso decreto.
Art. 41.
Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) prevedere la
competenza di un'Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto
della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per
l'eliminazione degli effetti;
b) prevedere la
legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e
delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nonchè degli altri soggetti pubblici interessati, anche su
denuncia del pubblico;
c) prevedere il
ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità
avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione
esclusiva;
d) garantire
l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre
mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore
pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del
mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette
l'identificazione dell'operatore;
e) valorizzare
gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione
preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un
periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di
autodisciplina;
f) regolare la
pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di
ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale;
g) riordinare le
vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di
prodotti;
h) prevedere che
in via regolamentare siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di
alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione,
che non siano già oggetto di disciplina normativa;
i) fare salva la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a
norma dell'art. 2598 del codice civile.
Art. 42.
Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti
negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a) le garanzie
previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre
vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area
pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota
d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti
audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il
consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante
del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore
commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;
b) per tutte le
controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto
legislativo sarà prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore se ubicati nel territorio
dello Stato.
Art. 43.
Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la
sicurezza: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovrà prevedere il divieto di
fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti
considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinerà le forme di controllo
sull'osservanza del divieto.
Art. 44.
Prezzi dei prodotti: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverrà in base al
criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di
indicare anche il prezzo per unità di misura a tutti i prodotti preconfezionati
in quantità prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla
predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in
materia.
Art.
45. Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) le disposizioni già dettate
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno
adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione,
commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il
riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando
espressamente le disposizioni i trasto con quelle introdotte in attuazione delle
direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col
principio della libera circolazione delle merci;
b) il significato
dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per
una maggiore tutela del consumatore;
c) le normative
concernenti lotti o partite di prodotti saranno coordinate allo scopo di
prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli
comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del
lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art. 46.
Etichettatura dei prodotti del tabacco.
1. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, saranno
dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi
lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio
89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette disposizioni sarà fissata, anche
con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque
successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La
commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni
attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni
stabilite dal decreto di cui al comma 1, è consentita fino al 31 dicembre 1992
e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri
prodotti.
3. Salvo il
disposto del comma 2, è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e
l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi
tabacchi lavorati con condizionamento privo:
a) delle
avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;
b)
dell'avvertenza <<nuoce gravemente alla salute>>;
c) delle
avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette.
4. Le
disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'art. 3 della
legge 7 marzo 1985, n. 76.
Art. 47.
Trasferimenti di azienda.
1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento
d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e
l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni
prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonchè
alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i
motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure
previste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta
scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria,
comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni
dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato
rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame
congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I primi tre
commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: <<In
caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire
la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi,
previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente>>.
4. Ferma restando
la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in
materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè
motivo di licenziamento.
5. Qualora il
trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia
accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma,
lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle
quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti
commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale
dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che
dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può
altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e
che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze
dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano
alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un
anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano
assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento
successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del
codice civile.
Art. 48.
Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) previsione
dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio
1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro
soggetti alle procedure ivi previste, nonchè alla procedura di amministrazione
straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive integrazioni e
modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli
spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre
mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
1) la data del
provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
2) la data del
provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione
dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare
attività lavorativa;
b) previsione di un limite
all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il
pagamento;
c) previsione,
per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a
carico dei datori di lavoro ai sensi del comma ottavo dell'art. 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297;
d) nel caso di
omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore
di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la
possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto
di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia
provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il
lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il
riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei
contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal
citato art. 13;
e) previsione
dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza
obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
f) previsione di
un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese
quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare,
qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza
dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei
relativi contributi;
g) l'attuazione
della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e
degli enti del settore pubblico allargato.
Art. 49.
Protezione dei lavoratori: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovrà attenersi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere la
riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il
campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e
particolari;
b) prevedere, nei
casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni
individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di
lavoro garantiscono al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Art. 50.
Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/108/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE
dovrà:
a) prevedere
idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei
divieti stabiliti;
b) stabilire
efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;
c) assicurare
l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
d) prevedere, ove
necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio
dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
e) prevedere che
eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 51.
Norme sulla commercializzazione del miele.
1. Alla legge 12
ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:
a) il secondo
comma dell'art. 3 è sostituito dai seguenti: <<Un miele di produzione
comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere
commercializzato con la denominazione: ``Miscela di mieli comunitari ed
extracomunitari''. La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve
essere commercializzata con la denominazione: ``Miscela di mieli
extracomunitari''. I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un
solo Paese devono riportare l'indicazione: ``Miele extracomunitario''. Inoltre
per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o
miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di
produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, terzo
comma.>>;
b) il terzo comma
dell'art. 3 è soppresso;
c) nel primo
comma dell'art. 5 il termine <<concerto>> è sostituito con il
termine <<intesa>>;
d) nel primo
comma dell'art. 6 le parole <<a norma dell'art. 8 della legge 30 aprile
1962, n. 283>> sono soppresse;
e) la lettera d)
del terzo comma dell'art. 6 è soppressa;
f) nel n. 1) del
quarto comma dell'art. 6 dopo le parole <<all'origine botanica>>,
sono inserite le parole <<, millefiori compreso,>>;
g) il n. 3) del
quarto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: <<3) l'indicazione ``vergine
integrale'' per il miele prodotto nei Paesi della Comunità, quando non sia
sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti
chimici, chimico-fisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui
all'art. 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e
sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine
minimo di conservazione>>;
h) il sesto comma
dell'art. 6 è sostituito dal seguente: <<Con proprio decreto il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un
registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di
produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia
contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg, e stabilisce
inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le
operazioni di miscelazione di detto miele.>>;
i) l'art. 7 è
sostituito dal seguente: <<Art. 7. -- Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche
ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche
fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele
nazionale, del miele vergine integrale nonchè le condizioni ed i requisiti per
l'ottenimento di eventuali marchi di qualità>>.
Art. 52.
Estratti alimentari.
1. Le
autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono
soppresse.
Art. 53.
Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche.
1. L'art. 2 della
legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente: <<Art. 2
(Prodotti esclusi dalla normativa). -- 1. Le disposizioni della presente legge
non si applicano ai prodotti cosmetici>>.
2. Per prodotti
agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'art. 38, paragrafo
1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli
considerati tali dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come
modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.
3. L'art. 9 della
legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 (Differimento
dell'adozione di norme e di regole tecniche).
1. Le regole
tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla
comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Se nel
termine suddetto la Commissione no- tifica che la regola tecnica riguarda una
proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola
stessa non può essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione
della proposta suddetta.
2. Se la
Commissione notifica l'intenzione di presentare al Consiglio, nella materia,
una proposta di direttiva o di regolamento, il termine di dodici mesi di cui al
comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.
3. Qualora un
progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel
termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della
Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunità
europee, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera
circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi,
che decorrono dalla comunicazione del progetto.
4. Il presente
articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da
ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per
ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questi casi alla
Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria
l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate
comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il testo del provvedimento adottato ed i motivi
dell'urgenza>>.
Art. 54. Sicurezza
dei giocattoli: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovrà: a) fornire la definizione di
<<giocattolo>>; b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei
giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; c)
prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario
o del responsabile dell'immissione del giocatto sul mercato CEE; d)
disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi,
del marchio <<C.E.>> da parte degli organismi abilitati, attestante
che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza; e)
stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei
giocattoli.
Art. 55.
Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione
89/240/CEE dovrà:
a) precisare le
modalità di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei
carrelli semoventi e dei trattori;
b) fare salva,
compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza
delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di
sicurezza;
c) prevedere la
possibilità di controlli per sondaggio;
d) indicare i
metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di
visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.
Art. 56.
Recipienti semplici a pressione: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che:
a) si tenga conto
dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni
nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non
costituisca modifica dei criteri costruttivi;
b) siano definiti
i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzazione e
i controlli sui medesimi.
Art. 57.
Cosmetici: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà assicurare che:
a) siano adeguate
le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione
vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resa dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee, ferma restando la necessità di tutelare la
salute pubblica;
b) sia ammessa la
possibilità che, in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema
metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in
unità di misure diverse, adottate in altri Paesi;
c) sia demandato
a decreti del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle
disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici e eventuali norme
comunitarie;
d) sia garantito
al Ministero della sanità e alle regioni un continuo aggiornamento delle
notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione,
anche mediante l'obbligo, per le aziende interessate, di fornire, singolarmente
o tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico,
secondo modalità e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della
sanità;
e) sia resa
obbligatoria la comunicazione della cessazione di attività da parte di
produttori e importatori.
Art. 58.
Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) sia previsto
un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del
Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo
di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti
dalla direttiva;
b) siano disciplinate
le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in
commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del
prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al
richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo
stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia
dell'autorità competente;
c) sia
individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -- parte prima
-- la <<pubblicazione appropriata>> per la divulgazione delle
informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla
direttiva.
Art. 59.
Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea.
1. Ai fini
dell'importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi
delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di
conformità a norme e specifiche tecniche, può essere riconosciuta la
equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri,
idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.
2. Su richiesta
dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria dal medesimo
esibita, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, o, nel caso di norme o specifiche tecniche
ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro
preposto alla amministrazione medesima.
Art. 60.
Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
1. L'art. 15
della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15.
1. In attesa
dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge
27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità
delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri
della Comunità economica europea, purché assicurino un livello di sicurezza
equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli
organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in
quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può
riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di
Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate
dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad
effettuare prove di omologazione CEE, purchè, in quest'ultimo caso, siano
convalidate dalle rispettive amministrazioni>>.
Art. 61.
Imballaggi preconfezionati: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine
atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei
preimballaggi immessi sul mercato prima dell'attuazione della direttiva in
quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.
2. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la
commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi
contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio.
Art. 62.
Olio di semi.
1. É soppresso
l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di
semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto
dall'art. 5, primo comma della legge 27 gennaio 1968, n. 35.
Art. 63.
Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali.
1. I soggetti di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13
giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo
di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire
20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non
percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato
versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di
adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto
ministeriale.
2. I soggetti che
non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare
agli organi di controllo provinciale la modulistica di cui agli articoli 2,
comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non
superiore a lire 40 milioni.
3. I soggetti che
acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera
somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal
decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a
lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di
quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'art. 1, punto
5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
4. Se il
versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da
quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa
pecuniaria è ridotta di quattro volte.
5.I piccoli
produttori, di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che
omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le
quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non
superiore a lire 2 milioni.
6. Per le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto
dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
7. Le sanzioni
predette si applicano a decorrere dal 1º giugno 1991.
8. Sono fatte
salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove
gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Art. 64.
Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca.
1. I soggetti che
violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non
superiore a lire 20 milioni.
2. I soggetti di
cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che
omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le
modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a
lire 200 milioni.
3. Se il
versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza
del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.
4. Per le
sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto
dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
5. Le sanzioni
medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi
di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5-quater del regolamento
CEE n. 804/68 del Consiglio.
6. Sono fatte
salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove
gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
7. Le soprattasse
previste dall'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito
dalla legge 1º agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non
si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di
soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data.
Art. 65.
Ormoni e farmaci veterinari: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE,
88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovrà:
a) assicurare
l'idoneità delle strutture di produzione e di controllo;
b) individuare le
procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuità dei
farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;
c) prevedere
l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle
specialità medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;
d) assicurare un
adeguato controllo sull'importazione, produzione e commercializzazione delle
materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione
ormonale, nonchè il controllo sull'impiego dei relativi prodotti finiti;
e) assicurare
l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle
sostanze;
f) assicurare che
siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano
livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli
animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in
materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in
particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29
novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 194.
Art. 66.
Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega.
1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 85/73/CEE, 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e
89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute
umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonchè
l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza, la semplificazione
dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indirizzo e di
coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto
dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso
contemplati.
2. Gli atti di
indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la
ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei
servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base di criteri di
organicità, razionalità ed economicità.
Art. 67.
Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle
acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose.
1. L'attuazione
delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque
e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui
all'allegato A della presente legge, dovrà osservare i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) per il
recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli
interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della
conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno
previste:
1) misure rivolte
alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;
2) adeguate
misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte
alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;
4) misure per
l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati
nocivi e inquinanti;
b) la produzione,
l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o
comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la
salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria
informazione dei consumatori.
2. I decreti
legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni
in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate
alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di
legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri
provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore.
Art. 68.
Criteri speciali.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,
nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da
scarichi indiretti, prevederà un regime di previa denuncia della ricerca di
acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.
2. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze
pericolose nelle acque, sarà realizzata in conformità alla disciplina generale
del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere
operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.
3. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE,
in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sarà
realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei
modi stabiliti dall'art. 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito
dall'art. 69 della presente legge.
Art. 69. Sostituzione
dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136.
1. L'art. 4 della
legge 26 aprile 1983, n. 136, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4.
1. Il Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura
e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i
metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei
detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilità dei tensioattivi,
provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti>>.
Art. 70.
Eliminazione degli oli usati: criteri di delega.
1. L'attuazione
della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora
compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovrà avvenire
nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) saranno
modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine
di adeguarle alle nuove norme comunitarie;
b) salve le
specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le
competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La
determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle
autorizzazioni avverrà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;
c) sarà previsto
il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice
raccolta degli oli usati;
d) ferma restando
la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'art. 9-duodecies
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sarà prevista anche la definizione da
parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'emanazione del decreto
legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691,
stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione
prioritaria di tutela ambientale;
e) saranno
articolati gli specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del
settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;
f) verrà estesa
la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle
emulsioni;
g) sarà regolata
la facoltà di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi
della Comunità economica europea.
Art. 71.
Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie.
1. Il contingente
di cui all'art. 168,
penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è aumentato di una unità da destinare alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità economiche europee.
2. Presso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può essere
utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una
speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri
completamente a carico degli enti di provenienza.
3. Il Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'art. 12, comma
5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, può concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese
di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati
mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23
luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Per le
finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall'art. 36 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonchè dall'art. 13, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono
istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui
dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilità
esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo
2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni
successivi con le modalità previste dall'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle
somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto art. 36, fino al loro
esaurimento.
Art. 72.
Fondo di rotazione.
1. La legge 5 novembre 1964, n.
1172, è abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'art. 56
del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, ferme restando le funzioni di
verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal
Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.
2. Le operazioni
di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale,
rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano
attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute
modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunità
economica europea.
3. Per l'attuazione
del comma 2 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
il Fondo di rotazione può avvalersi, mediante la stipula di apposite
convenzioni, del servizio di istituti di credito di diritto pubblico.
Art. 73.
Copertura finanziaria.
1. Alle minori
entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 32, valutate in lire 206 miliardi
per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a
decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli
anni finanziari successivi.
2. All'onere
derivante dall'attuazione dell'art. 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere
dal 1990, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 31,
33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal
1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'art. 30.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Allegato
A (Art.
1, comma 1)
ELENCO DELLE
DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
Professioni.
Direttiva 85/384/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente
il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del
settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di
servizi. Direttiva 85/614/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che
modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva
85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed
altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione di servizi. Direttiva 86/17/CEE. Direttiva del Consiglio del 27
gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva
85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed
altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione di servizi. Direttiva 82/76/CEE. Direttiva del Consiglio del 26
gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività
di medico. Direttiva 84/253/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984
basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili. Direttiva 89/48/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni.
Esercizio di
attività economiche. Direttiva 89/440/CEE. Direttiva del Consiglio del 18
luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Direttiva 88/295/CEE.
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture
e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE. Direttiva 86/653/CEE.
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
Direttiva 75/368/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente
misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento
e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex
classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali
attività. Direttiva 75/369/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975,
relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per
tali attività. Direttiva 82/470/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 giugno
1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività
non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di
viaggio (gruppo 718 CITI), nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI).
Credito e
risparmio. Direttiva 86/635/CEE. Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986,
relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari. Direttiva 89/117/CEE. Direttiva del Consiglio del 13
febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Direttiva
79/279/CEE. Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979, concernente il
coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa valori. Direttiva 80/390/CEE. Direttiva del
Consiglio del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione
di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori. Direttiva
87/345/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987, che modifica la
direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione,
controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori. Direttiva 85/611/CEE.
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).
Direttiva 88/220/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica
la direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda
la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m. Direttiva 88/627/CEE.
Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da
pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione
importante in una società quotata in borsa. Direttiva 89/298/CEE. Direttiva del
Consiglio del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica di valori mobiliari. Direttiva 89/299/CEE. Direttiva del Consiglio del
17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi. Direttiva
89/647/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989, relativa al
coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
Assicurazioni.
Direttiva 84/641/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che
modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima
direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio
dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Direttiva
87/343/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto
riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva
73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Direttiva 87/344/CEE. Direttiva
del Consiglio del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela
giudiziaria. Direttiva 88/357/CEE. Seconda direttiva del Consiglio del 22
giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva 73/239/CEE.
Tutela dei
consumatori. Direttiva 84/450/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 settembre
1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.
Direttiva 85/577/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, per la
tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali. Direttiva 87/357/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà,
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. Direttiva 88/314/CEE.
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi
dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori. Direttiva
88/315/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988, che modifica la
direttiva 79/581/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori. Direttiva 89/395/CEE.
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva
79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale, nonchè la relativa pubblicità. Direttiva
89/396/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa alle diciture
o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una
derrata alimentare.
Lavoro. Direttiva
80/987/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Direttiva
88/364/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei
lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività
(quarta direttiva particolare ai sensi dell'art. 8 della direttiva
80/1107/CEE). Prodotti alimentari. Direttiva 88/388/CEE. Direttiva del
Consiglio del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti
alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione. Direttiva
89/108/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana. Direttiva 89/109/CEE. Direttiva del Consiglio del 21
dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari. Direttiva 89/398/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio
1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Produzione industriale. Direttiva 88/378/CEE. Direttiva del Consiglio del 3
maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli. Direttiva 86/663/CEE. Direttiva del
Consiglio del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione. Direttiva
89/240/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per
movimentazione. Direttiva 87/404/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno
1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di recipienti semplici a pressione. Direttiva 86/667/CEE. Direttiva del
Consiglio del 21 dicembre 1988, recante quarta modifica della direttiva
76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici. Direttiva 89/105/CEE. Direttiva del Consiglio
del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la
fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro
inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia. Direttiva
87/356/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la
direttiva 80/232/CEE, per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti
in imballaggi preconfenzionati. Direttiva 88/316/CEE. Direttiva del Consiglio
del 7 giugno 1988, recante modifica della direttiva 75/106/CEE, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
Sanità
veterinaria. 1) Medicinali veterinari. Direttiva 81/851/CEE. Direttiva del
Consiglio del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai medicinali veterinari. Direttiva 81/852/CEE. Direttiva
del Consiglio del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali
veterinari. Direttiva 87/20/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986,
che modifica la direttiva 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali
veterinari. Direttiva 87/22/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986,
per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in
commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati
dalla biotecnologia.
2) Sostanze
ormonali e antiormonali. Direttiva 81/602/CEE. Direttiva del Consiglio del 31
luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e
delle sostanze ad azione tireostatica. Direttiva 85/358/CEE. Direttiva del
Consiglio del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE, concernente
il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione
tireostatica. Direttiva 86/469/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 settembre
1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il
divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle
produzioni animali. Direttiva 88/299/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 maggio
1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione
ormonica e delle loro carni, di cui all'art. 7 della direttiva 88/146/CEE.
3) Benessere e
protezione animale. Direttiva 86/609/CEE. Direttiva del Consiglio del 24
novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione
degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni
veterinarie. Direttiva 85/73/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985,
relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile. Direttiva 88/320/CEE. Direttiva
del Consiglio del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della
buona prassi di laboratorio (BPL). Direttiva 88/409/CEE. Direttiva del
Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili
alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da
riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE, per l'ispezione di dette
carni. Direttiva 89/662/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989,
relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari,
nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
Inquinamento
atmosferico e inquinamento acustico. Direttiva 75/439/CEE. Direttiva del
Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 86/594/CEE. Direttiva del Consiglio del 1º dicembre 1986, relativa al
rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici. Direttiva 86/662/CEE. Direttiva
del Consiglio del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto
dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici. Direttiva
87/56/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, che modifica la
direttiva 78/1015/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di
scappamento dei motocicli. Direttiva 87/101/CEE. Direttiva del Consiglio del 22
dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE, concernente l'eliminazione
degli oli usati. Direttiva 87/217/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 marzo
1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto. Direttiva 87/219/CEE. Direttiva del Consiglio del 30
marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni
combustibili liquidi. Direttiva 87/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 25
giugno 1987, che modifica la direttiva 84/534/CEE, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso
delle gru a torre. Direttiva 87/416/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 luglio
1987, che modifica la direttiva 85/210/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica
la direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva
88/181/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la
direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva
89/514/CEE. Direttiva della Commissione del 2 agosto 1989, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del
rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale
caricatrici.
Inquinamento
delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose. Direttiva
73/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di
controllo della biodegradabilità dei tansioattivi anionici. Direttiva
76/464/CEE. Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente
idrico della Comunità. Direttiva 78/176/CEE. Direttiva del Consiglio del 20
febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di
titanio. Direttiva 78/659/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978,
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci. Direttiva 79/923/CEE. Direttiva del
Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque
destinate alla molluschicoltura. Direttiva 80/68/CEE. Direttiva del Consiglio
del 17 dicembre 1979, concernente la protezione della acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Direttiva 80/777/CEE.
Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali. Direttiva 82/176/CEE. Direttiva del Consiglio
del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per
gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo
della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della
direttiva 73/404/CEE. Direttiva 82/243/CEE. Direttiva del Consiglio del 31
marzo 1982, che modifica la direttiva 73/405/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della
biodegradabilità dei tensioattivi anionici. Direttiva 82/883/CEE. Direttiva del
Consiglio del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di
controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido
di titanio. Direttiva 83/29/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983,
che modifica la direttiva 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti
dall'industria del biossido di titanio. Direttiva 83/513/CEE. Direttiva del
Consiglio del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di cadmio. Direttiva 84/156/CEE. Direttiva del
Consiglio dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva 84/491/CEE. Direttiva del
Consiglio del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano. Direttiva 86/94/CEE. Direttiva
del Consiglio del 10 marzo 1986, recante seconda modifica della direttiva
73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai detergenti. Direttiva 86/278/CEE. Direttiva del Consiglio del 12
giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva
88/347/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato
II della direttiva 86/280/CEE, concernente i valori e gli obiettivi di qualità
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I
dell'allegato della direttiva 76/464/CEE. Direttiva 89/428/CEE. Direttiva del
Consiglio del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei
programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento
provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.
(Art. 1, comma 3)
ELENCO DELLE
DIRETTIVE CUI SI APPLICA L'ART. 1
Professioni.
Direttiva
85/384/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore
dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio
effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE. Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, che
modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva
85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed
altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione di servizi. Direttiva 86/17/CEE. Direttiva del Consiglio del 27
gennaio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la
direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione di servizi. Direttiva 82/76/CEE. Direttiva del Consiglio del
26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
per le attività di medico. Direttiva 89/48/CEE. Direttiva del Consiglio del 21
dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni.
Esercizio di
attivit economiche. Direttiva 89/440/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio
1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Direttiva 86/635/CEE.
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Direttiva
89/117/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa agli
obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro.
Tutela dei
consumatori. Direttiva 84/450/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 settembre
1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.
Direttiva 87/357/CEE. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la
salute o la sicurezza dei consumatori. Direttiva 89/395/CEE. Direttiva del
Consiglio del 14 giugno 1989, che modifica la direttiva 79/112/CEE, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonchè la relativa pubblicità. Direttiva 89/396/CEE.
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che
consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare. Prodotti alimentari. Direttiva 88/388/CEE. Direttiva del Consiglio
del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e
nei materiali di base per la loro preparazione. Direttiva 89/108/CEE. Direttiva
del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Direttiva
89/398/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Sanità veterinaria.
1) Medicinali
veterinari. Direttiva 81/851/CEE. Direttiva del Consiglio del 28 settembre
1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari. Direttiva 81/852/CEE. Direttiva del Consiglio del 28
settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici
in materia di prove effettuate su medicinali veterinari. Direttiva 87/20/CEE.
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva
81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici
in materia di prove effettuate su medicinali veterinari. Direttiva 87/22/CEE.
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle
disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di
alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.
2) Sostanze
ormonali e antiormonali. Direttiva 81/602/CEE. Direttiva del Consiglio del 31
luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e
delle sostanze ad azione tireostatica. Direttiva 85/358/CEE. Direttiva del
Consiglio del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE, concernente
il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione
tireostatica. Direttiva 86/469/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 settembre
1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE. Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il
divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle
produzioni animali. Direttiva 88/299/CEE. Direttiva del Consiglio del 17 maggio
1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione
ormonica e delle loro carni, di cui all'art. 7 della direttiva 88/146/CEE.
3) Benessere e
protezione animale. Direttiva 86/609/CEE. Direttiva del Consiglio del 24 novembre
1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione
degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni
veterinarie. Direttiva 85/73/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985,
relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile. Direttiva 88/320/CEE. Direttiva
del Consiglio del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della
buona prassi di laboratorio (BPL). Direttiva 88/409/CEE. Direttiva del
Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili
alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da
riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE, per l'ispezione di dette
carni. Direttiva 89/662/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989,
relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari,
nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
Inquinamento
atmosferico e inquinamento acustico. Direttiva 86/594/CEE. Direttiva del
Consiglio del 1º dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli
apparecchi domestici. Direttiva 86/662/CEE. Direttiva del Consiglio del 22
dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori
idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici. Direttiva 87/56/CEE.
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, che modifica la direttiva
78/1015/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento
dei motocicli. Direttiva 87/101/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre
1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli
oli usati. Direttiva 87/217/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987,
concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto. Direttiva 87/219/CEE. Direttiva del Consiglio del 30
marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni
combustibili liquidi. Direttiva 87/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 25
giugno 1987, che modifica la direttiva 84/534/CEE ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso
delle gru a torre. Direttiv 87/416/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 luglio
1987, che modifica la direttiva 85/210/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica
la direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva
88/181/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la
direttiva 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba. Direttiva
89/514/CEE. Direttiva della Commissione del 2 agosto 1989, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del
rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale
caricatrici.
Inquinamento
delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose. Direttiva
73/405/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di
controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici. Direttiva
76/464/CEE. Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976, concernente
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente
idrico della Comunità. Direttiva 78/176/CEE. Direttiva del Consiglio del 20
febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di
titanio. Direttiva 78/659/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978,
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci. Direttiva 79/923/CEE. Direttiva del
Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque
destinate alla molluschicoltura. Direttiva 80/68/CEE. Direttiva del Consiglio
del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Direttiva 80/777/CEE.
Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali. Direttiva 82/176/CEE. Direttiva del Consiglio
del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per
gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva
82/242/CEE. Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di
controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica
della direttiva 73/404/CEE. Direttiva 82/243/CEE. Direttiva del Consiglio del
31 marzo 1982, che modifica la direttiva 73/405/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di
controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici. Direttiva
82/883/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità
di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi
dell'industria del biossido di titanio. Direttiva 83/29/CEE. Direttiva del
Consiglio del 24 gennaio 1983, che modifica la direttiva 78/176/CEE, relativa
ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio. Direttiva
83/513/CEE. Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio. Direttiva
84/156/CEE. Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da
settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini. Direttiva
84/491/CEE. Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984, concernente i valori
limiti e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE. Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986, recante seconda
modifica della direttiva 73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti. Direttiva 86/278/CEE.
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura. Direttiva 88/347/CEE. Direttiva del Consiglio del
16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE,
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato alla
direttiva 76/464/CEE. Direttiva 89/428/CEE. Direttiva del Consiglio del 21
giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la
riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti
dell'industria del biossido di titanio.
Allegato
C
(Art. 3, comma 1)
ELENCO DELLE
DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
Scambi
intracomunitari di animali. 1) Brucellosi e leucosi. Direttiva 79/109/CEE.
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva
64/432/CEE, per quanto concerne la brucellosi. Direttiva 79/111/CEE. Direttiva
del Consiglio del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per
quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di
brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e
al Regno Unito. Direttiva 80/219/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 gennaio
1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi
e la brucellosi. Direttiva 80/1274/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 dicembre
1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva
64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva
80/217/CEE, che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica. Direttiva 88/406/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988, che
modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto concerne la leucosi bovina e che
abroga la direttiva 80/1102/CEE.
2) Afta
epizootica. Direttiva 82/893/CEE. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982,
che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune
misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 83/646/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983, che
modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune
misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 84/336/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984, che modifica
le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto riguarda talune misure
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino. Direttiva
85/511/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985, che stabilisce misure
comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
3) Peste suina.
Direttiva 80/1098/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980, che
modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la malattia vescicolosa
dei suini e la peste suina classica. Direttiva 85/586/CEE. Direttiva del
Consiglio del 20 dicembre 1985, recante adeguamento tecnico delle direttive
64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE,
relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del
Portogallo. Direttiva 87/489/CEE. Direttiva del Consiglio del 22 settembre
1987, recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE, per quanto
riguarda talune misure relative alla peste suina.
Scambi
intracomunitari di carni. Direttiva 83/90/CEE. Direttiva del Consiglio del 7
febbraio 1983, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva
85/323/CEE. Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985, che modifica la
direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche. Direttiva 85/325/CEE. Direttiva del Consiglio
del 12 giugno 1985, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva
86/587/CEE. Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica
l'allegato I della direttiva 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di carni fresche. Direttiva 88/288/CEE. Direttiva del
Consiglio del 3 maggio 1988, che modifica la direttiva 64/433/CEE, relativa a
problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/657/CEE. Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che fissa i
requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle
carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e
che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE. Direttiva
80/1099/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980, che modifica la
direttiva 72/461/CEE, per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e
la peste suina classica.
Scambi
intracomunitari e con paesi terzi di sperma bovino. Direttiva 88/407/CEE.
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di
polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni
di sperma surgelato di animali della specie bovina.
Scambi con i paesi
terzi di animali o carni. Direttiva 83/91/CEE. Direttiva del Consiglio del 7
febbraio 1983, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi
sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina
e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva
77/96/CEE, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi
terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
Direttiva 87/64/CEE. Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986, che modifica
la direttiva 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE, relativa a
problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle
specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 88/289/CEE. Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988, che modifica
la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria
all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in
provenienza dai paesi terzi.
Additivi per
mangimi. Direttiva 70/524/CEE. Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970,
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. Direttiva 73/103/CEE.
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973, che modifica la direttiva del 23
novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 75/296/CEE. Seconda direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975, che
modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione
degli animali. Direttiva 84/587/CEE. Direttiva del Consiglio del 29 novembre
1984, che modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali. Direttiva 86/299/CEE. Quarta direttiva della
Commissione del 3 giugno 1986, che modifica l'allegato della direttiva
74/63/CEE del Consiglio, relativa alla fissazione di quantità massime per le
sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
Direttiva 87/238/CEE. Direttiva della Commissione del 1º aprile 1987, che
modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 87/153/CEE. Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987, che fissa
la linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli
animali. Direttiva 87/519/CEE. Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987, che
modifica la direttiva 74/63/CEE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
Agricoltura di
montagna e strutture agricole. Direttiva 82/786/CEE. Direttiva del Consiglio
del 15 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/268/CEE, sull'agricoltura di
montagna e di talune zone svantaggiate. Direttiva 84/140/CEE. Direttiva del
Consiglio del 5 marzo 1984, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e
72/161/CEE, in materia di strutture agricole.
Veicoli stradali.
Direttiva 88/218/CEE. Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988, che modifica
la direttiva 85/3/CEE, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. Direttiva 89/338/CEE.
Direttiva del Consiglio del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE,
relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di
taluni veicoli stradali.
Generatori di calore. Direttiva
78/170/CEE. Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978, concernente la resa
dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la
produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti,
nonchè l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi
igienici nei nuovi edifici non industriali. Direttiva 82/885/CEE. Direttiva del
Consiglio del 10 dicembre 1982, che modifica la direttiva 78/170/CEE,
concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di
locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali o già
esistenti, nonchè l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda
per usi igienici nei nuovi edifici non industriali. Apparecchi funzionanti con
combustibili gassosi. Direttiva 84/530/CEE. Direttiva del Consiglio del 17
settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili
gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti
apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi. Direttiva 84/531/CEE.
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con
combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad
uso sanitario.