Legge 6 ottobre 1988, n. 426
(in
GU 7 ottobre 1988, n. 236)
Conversione
con modificazione in legge del D.L. 6 agosto 1988, n. 323
Finanziamento del contratto del
personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione
e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione
Il Presidente
della Repubblica
Visti gli
articoli: l'art. 77 della
Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione) e
art. 87 della
Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione);
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento del contratto del personale
della scuola per il periodo I gennaio 1988-31 dicembre 1990 e allo stesso tempo
di adottare misure idonee a razionalizzare ed a riqualificare la spesa nel
settore della pubblica istruzione;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto
1988;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana il seguente
decreto:
Art. 1.-
Finanziamento
del contratto per il personale della scuola
1. Per il
finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il
personale della scuola per il triennio 1988-90, è autorizzata la spesa di lire
976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel
1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui
ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) per lire 976
miliardi relativi all'anno 1988:
1) quanto a lire
299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze in favore del
personale della scuola";
2) quanto a lire
677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente
"Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile";
b) per lire 4.700
miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:
1) quanto a lire 485 miliardi per
l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando
per l'anno 1989 l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale
della scuola" per lire 485 miliardi e per l'anno 1990 gli accantonamenti
"Provvidenze per il personale della scuola" per lire 482 miliardi;
"Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro
che perseguono finalità di interesse collettivo" per lire 190 miliardi e
"Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità
montane)" per lire 114 miliardi;
2) quanto a lire
504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante
riduzione di pari importo, per gli anni medesimi dell'autorizzazione di spesa
recata ,dal comma 9 dell'art. 1 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)";
3) quanto a lire
3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge
30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni
prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come
combustibile".
3. Al restante
onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990
si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione
degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.
4. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2.-
Piano
di razionalizzazione della rete scolastica
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della
pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni
scolastiche.
2. Il piano dovrà
tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i
vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione
all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché
delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.
3. A partire
dall'anno scolastico 1989-90, si dovrà procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento
dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel
territorio.
4. A partire
dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle
scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi
con un numero di alunni di regola non superiore a 23. Resta fermo il limite
numerico previsto dal comma terzo dell'art. 7 della
legge 4 agosto 1977, n. 517. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e
minimo di alunni per classe [secondo le seguenti direttive: nelle scuole
elementari il numero degli allievi diviso per numero di classi autorizzate
nell'ambito di ciascuna provincia non può essere inferiore a 18. Per la scuola
media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore tale
rapporto è rispettivamente di 20 e 22].
5. Il piano di
razionalizzazione dovrà prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di
unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni
sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6. Il piano è
approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
7. Il piano di
razionalizzazione di cui al presente articolo è aggiornato annualmente tenendo
conto dei mutamenti intervenuti.
Art. 3.-
Riorganizzazione
delle cattedre
1. A partire
dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e per gli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, si dovrà procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo
delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di
servizio da parte dei docenti, per adeguarle più puntualmente all'orario
obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi
di istituti e scuole, sulla base anche di un'organica revisione dei programmi
di insegnamento e dei relativi curricula. Alla rideterminazione degli orari di
cattedra si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni.
2. Le cattedre di
educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in
modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e,
rispettivamente, per squadre e per sesso.
3. Il Ministro
della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con
propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e
seguenti del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme recate, in
materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo
relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno
1988.
4. Con la
medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano
espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione
tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in
sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
4-bis. Per le
cattedre per le quali non si sia potuto provvedere alla revisione di cui al
comma 1 si applica quanto disposto dal comma 7 dell'art. 14 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, per il
completamento dell'orario di insegnamento. Le relative modalità sono stabilite
con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 4.-
Rideterminazione
delle dotazioni organiche aggiuntive
1. Le dotazioni
organiche aggiuntive di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, sono
rideterminate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in modo da
assicurare una diversa distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini
di scuole, tenuto conto della evoluzione demografica e dello sviluppo della
popolazione scolastica.
2. Tale
rideterminazione non può comportare incremento dell'attuale dotazione organica
aggiuntiva, ove questa risulti ancora sovradimensionata rispetto alla
percentuale indicata nel comma primo dell'art. 13 della
legge 20 maggio 1982,n. 270, e, in ogni caso,
non può determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo limite.
Art. 5.-
Individuazione
di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola
1. Nei limiti del
20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale
utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi
di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso
gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del
predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell'obbligo, la
utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e
di operatore psicopedagogico.
2. I criteri per
l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma
1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale
docente.
3. I docenti utilizzati ai sensi
dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente
trattamento economico e giuridico.
Art. 6.-
Razionalizzazione
della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
1. Il piano di
razionalizzazione di cui all'art. 2 dovrà prevedere anche la graduale
soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di
30 convittori e semiconvittori.
2. Per i criteri
e le modalità si applicano le disposizioni di cui al citato art. 2.
Art. 7.-
Supplenze
del personale amministrativo tecnico e ausiliario
1. A decorrere
dall'anno 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle
scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo
soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia
nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un
collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del
provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di
altra scuola viciniore.
2. Nel caso di
assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed
amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, ivi comprese le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni
educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale,
si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni
per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti
modalità:
a) a partire dal
primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di
personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal
secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a
10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
2-bis. Le
supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo
giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per
il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra
l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e
pasquali.
3. A decorrere
dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi,
da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale
non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per
assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente
all'accertamento delle supplenze non conferite.
4. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per
l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno
finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
5. Il Ministro
del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 8.-
Mobilità
intercompartimentale
1. Ai fini della
mobilità, anche obbligatoria, di cui al D.P.R. 1
febbraio 1986, n. 13, i posti delle singole
amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e
profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, sulla mobilità del personale,
risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e subprovinciali
delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal
Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione,
previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle
qualifiche del personale del comparto scuola.
2. I provveditori
agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica
istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale
inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del
personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio
1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli
interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni
anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia
disponibilità di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.
3. I
trasferimenti vengono disposti, con effetto dal I settembre di ogni anno, con
l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilità a domanda, dal D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, di cui al comma 1.
4. Dopo l'espletamento delle
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale
soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del
personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i
criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.
Art. 8-bis.-
Graduatorie
nazionali per la nomina del personale precario
1. Le graduatorie
provinciali, di cui all'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in
graduatorie nazionali.
2. L'inserimento nelle
graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito
nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle
graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati
iscritti alle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della
relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono
presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Le nomine sono
disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito
nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria
nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
4. Si dà luogo
alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica
dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del
servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
5. A decorrere
dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti
nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno
diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre
eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.
6. Per il
quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è
elevata al 100 per cento dei posti vacanti.
Art. 9.-
Entrata
in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.