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06-10-1988 n° 426 - Leggi

Legge 6 ottobre 1988, n. 426
Conversione con modificazione in legge del D.L. 6 agosto 1988, n. 323. Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione
Legge 6 ottobre 1988, n

Legge 6 ottobre 1988, n. 426

(in GU 7 ottobre 1988, n. 236)

Conversione con modificazione in legge del D.L. 6 agosto 1988, n. 323

Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione

 

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli: l'art. 77 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione) e art. 87 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento del contratto del personale della scuola per il periodo I gennaio 1988-31 dicembre 1990 e allo stesso tempo di adottare misure idonee a razionalizzare ed a riqualificare la spesa nel settore della pubblica istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente decreto:

 

 

Art. 1.-

Finanziamento del contratto per il personale della scuola

 

1. Per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il personale della scuola per il triennio 1988-90, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988:

1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola";

2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile";

b) per lire 4.700 miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:

1) quanto a lire 485 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola" per lire 485 miliardi e per l'anno 1990 gli accantonamenti "Provvidenze per il personale della scuola" per lire 482 miliardi; "Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo" per lire 190 miliardi e "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)" per lire 114 miliardi;

2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo, per gli anni medesimi dell'autorizzazione di spesa recata ,dal comma 9 dell'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)";

3) quanto a lire 3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile".

3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990 si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 2.-

Piano di razionalizzazione della rete scolastica

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

2. Il piano dovrà tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

4. A partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con un numero di alunni di regola non superiore a 23. Resta fermo il limite numerico previsto dal comma terzo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe [secondo le seguenti direttive: nelle scuole elementari il numero degli allievi diviso per numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia non può essere inferiore a 18. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore tale rapporto è rispettivamente di 20 e 22].

5. Il piano di razionalizzazione dovrà prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

6. Il piano è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

 

 

Art. 3.-

Riorganizzazione delle cattedre

 

1. A partire dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovrà procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di servizio da parte dei docenti, per adeguarle più puntualmente all'orario obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi di istituti e scuole, sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi curricula. Alla rideterminazione degli orari di cattedra si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e seguenti del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme recate, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988.

4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto disposto dal comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, per il completamento dell'orario di insegnamento. Le relative modalità sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

 

 

Art. 4.-

Rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive

 

1. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono rideterminate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare una diversa distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto della evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica.

2. Tale rideterminazione non può comportare incremento dell'attuale dotazione organica aggiuntiva, ove questa risulti ancora sovradimensionata rispetto alla percentuale indicata nel comma primo dell'art. 13 della legge 20 maggio 1982,n. 270, e, in ogni caso, non può determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo limite.

 

 

Art. 5.-

Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola

 

1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.

2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale docente.

3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico.

 

 

Art. 6.-

Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

 

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'art. 2 dovrà prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori e semiconvittori.

2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui al citato art. 2.

 

 

Art. 7.-

Supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario

 

1. A decorrere dall'anno 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.

2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 8.-

Mobilità intercompartimentale

 

1. Ai fini della mobilità, anche obbligatoria, di cui al D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, i posti delle singole amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, sulla mobilità del personale, risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e subprovinciali delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle qualifiche del personale del comparto scuola.

2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilità di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.

3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal I settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilità a domanda, dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, di cui al comma 1.

4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.

 

 

Art. 8-bis.-

Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario

 

1. Le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.

2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti alle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.

4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.

6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti.

 

 

Art. 9.-

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Scadenze di: dicembre 2024
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