Legge 27
ottobre 1993, n. 423
Conversione
con modificazioni in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 324
Proroga dei
termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità
sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità
sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione
scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione
italiana ciechi
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del D.Lvo 30
dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio
sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle
unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le
corrispondenti indennità;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati
l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione
scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio
dell'anno scolastico;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un
contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività
istituzionale;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto
1993;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e
dell'interno;
Emana il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In
attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui
all'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della
legge regionale attuativa del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il
31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei
revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla
proroga degli organi amministrativi e di controllo.
2. Ove
occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie
locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di
incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è
incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa
dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione
vigente.
3. I
comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono
attribuite:
a) al
sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui
ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di
esso;
b) alla
conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale dell'unità
sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.
4. La
conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune
con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato e delibera a
maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei
consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La
conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento
regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della
conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio
comunale del comune con il maggior numero di abitanti.
5. Il
sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della
programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione
e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche
generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili
alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni.
Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle
decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di
indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una
relazione sull'attività dell'amministratore stesso.
6. La
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie
locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale.
Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa,
nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.
7. Ai
responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti
ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di
entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei
confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli
enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58,
comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti
oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed
amministrativa.
8. Le
indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione
in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture
ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo
delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello
stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima
mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi
capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare
superiore al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati.
All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per
gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie
funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni
all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio
nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e
privati la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le
amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei
relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei
contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al
medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità
sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a
carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del D.L. 6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111.
9. Qualora
le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni
di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
10. Nei
rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le
strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative
spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di
azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente
incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale
territorialmente competente.
11. Le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di
autonomia e del D.P.R. 28 marzo
1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.
12. I
componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite
in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente,
dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei
presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le
modalità di cui al D.Lvo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233), e successive
modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile
1950, n. 221, e successive modificazioni.
13. Il
periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è
considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma
10 dell'art. 3 del D.Lvo
30 dicembre 1992, n. 502.
14. Il
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro
il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia
al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla
medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di
impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.
15. Il
medico che, ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia
esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente
cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a
cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli
anzidetti elenchi.
Art. 2.
1. L'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato
nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata,
necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13
della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4
della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In
attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono,
nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico
specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria
locale di residenza dell'alunno.
2. Qualora
la commissione medica di cui all'art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta
giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in
via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da
un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità
sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
3.
L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
4. La
commissione medica di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine
agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Al comma
3 dell'art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il
permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3.
1. Per il
1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni.
Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
Art. 4.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.