Legge 23 ottobre 1992, n. 421
(in
SO alla GU 31 ottobre 1992, n. 257)
Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
1.
Sanità.
1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità
distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32
della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero
accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la
disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio
dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione
dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo
di reddito;
b) rafforzare le
misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti
abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di
limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in
materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e
riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e
delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al
riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i
principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali
con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno
1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un
collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell'apposito registro previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio
di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle
relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le
ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei
sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale.
Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di
requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e
organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia
autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero
della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è
coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in
possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di
diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da
un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri
sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e
dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito
elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico
impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto
dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle
specificità delle aree montane;
f) definire i
principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;
g) definire
principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori,
tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo 37
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo
comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a
tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle
regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in
coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che
vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno
1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di
indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi
dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì
il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette
norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere
l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province
autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la
contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui
all'articolo 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli
effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori
a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con
totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome
potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita,
variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi
al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi
regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi (1);
l) introdurre
norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento
dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con
il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari,
di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da
soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che
consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al
fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;
m) prevedere che
con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le
forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i
criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in
ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi
di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di
bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri
presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al
principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi
per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme
di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la
deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere
nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla
base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università,
regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina,
secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con
quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture
ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto
tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito
ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il
trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare
già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di
entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che
il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle
disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare
i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle
dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di
rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà
soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale,
per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità
sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica
idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile,
definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del
personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico,
riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la
regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il
personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi
di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività
degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di
partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e
nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
s) definire i
principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e
province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di
prevenzione, di cui all'articolo 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui
competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità
sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui
competono le funzioni di cui agli articoli 16,
20, 21 e 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano
organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di
prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla
sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine
animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una
quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica
finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto
superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome,
prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni
regionali o provinciali;
v) prevedere
l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1°
gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per
l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi
consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il
Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate
fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove
specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di
forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino
un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da
parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di
trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui
al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
(1)
Si ricorda che la lettera è stata così modificata dall'art. 8, L. 23
dicembre 1992, n. 498