Legge 5 maggio 2009, n. 42
"Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009
Capo I
CONTENUTI E
REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1.
(Ambito di
intervento)
1. La presente legge costituisce
attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di
comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di
solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per
tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la
loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del
controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente
legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i
territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle
risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle
aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico
del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un
proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta
norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
15, 22 e 27.
Art. 2.
(Oggetto e
finalità)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione
dell'articolo 119
della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione
dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria
di comuni, province, città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici
princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i
decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai
seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa
e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di
tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti
i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i
vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei
singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti,
trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto
dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi
livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse
autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e
nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate
propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi
erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del
fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare
l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere
le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali
di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie
politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e
comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di
stabilità e crescita;
h) individuazione dei princìpi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la
redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in
base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano
la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata
e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane,
delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di
ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di
stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13,
individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono
comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati,
e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in
caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princìpi
fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci
consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le
informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di
mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di
pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo
semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi
concordati in sede di Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di
non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto
del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese
pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti
i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della
capacità fiscale per le altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione
delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia
imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra
prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e
amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge
regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e
locali;
2) determinare le variazioni delle
aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono
applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi
locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge
regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti
stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla
benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini
residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate
dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;
s) facoltà delle regioni di
istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle
basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello
di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi
imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a
parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o
attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle
predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti
interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei
livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la
compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e
meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti
di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti
titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano
integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalità che
assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria,
assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati
personali;
z) premialità dei comportamenti
virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti
che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione;
previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso
in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora
gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente
legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure
sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono
commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di
misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di
cui all'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di
responsabilità amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di
cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel
caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci,
predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione
dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di
un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la
cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili,
con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di
autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
cc) previsione di una adeguata
flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale
da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso
potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il
livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e
alle funzioni fondamentali degli enti locali;
dd) trasparenza ed efficienza
delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione
dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione
fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di
regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente
riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio
dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni
attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione
dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina
dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione
della sussidiarietà orizzontale;
gg) individuazione di strumenti
idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30
e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla
formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialità dei tributi
regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119
della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra
autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che
consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della
contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e
stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente
alle funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformità
con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare
riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree
sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri
Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli
schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli
effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo
netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e
sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni
dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle
Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui
l'intesa non è stata raggiunta.
4. Decorso il termine per
l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere
adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa
raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa
Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformità dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella
predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti
legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e reca i princìpi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).
Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1
del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2
dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto
legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti
territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura
fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con
l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con
la procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 3.
(Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)
1. È istituita la Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.
Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati
d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti
e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di
presidenza.
2. L'attività e il funzionamento
della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti
dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al
comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i
quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del
Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.
4. Al fine di assicurare il
raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province
e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie
territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli
enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei
quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province
e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo
ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne
acquisisce il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione
di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e
21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo
4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di
cui all'articolo 5;
c) sulla base dell'attività
conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2.
6. La Commissione può chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per
il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di
venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il
termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è
prorogato di novanta giorni.
7. La Commissione è sciolta al
termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 4.
(Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)
1. Al fine di acquisire ed
elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di
seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per
metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici
degli enti di cui all'articolo 114,
secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della
Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un
rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province
autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione è sede di
condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie,
promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per
soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività
consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province,
città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A
tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i
necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella
sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale
dei propri lavori.
4. La Commissione opera
nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria
tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di
quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di
ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su
richiesta di ciascuno di essi.
Art. 5.
(Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata,
della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come
organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito
denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi
livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la
composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla
definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla
definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi
di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi
necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che
concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica
la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli
indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei
meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro
funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri
per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia,
efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
c) la Conferenza verifica
l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la
verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di
comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle
relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni
svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la
congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a
disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei
Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi
informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della
Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita
una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli
obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli
obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica
periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la
conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati
all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
2. Le determinazioni della
Conferenza sono trasmesse alle Camere.
Art. 6.
(Compiti
della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)
1. All'articolo 2, primo comma,
della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla
gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali,
vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».
Capo II
RAPPORTI
FINANZIARI STATO-REGIONI
Art. 7.
(Princìpi e
criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di
tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via
prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di
finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che
la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché
le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si
intendono:
1) i tributi propri derivati,
istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle
regioni;
2) le addizionali sulle basi
imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti
dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già
assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla
lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le
aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo
criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa
comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con
propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle
addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla
legislazione statale;
d) le modalità di attribuzione
alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato
e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al
principio di territorialità di cui all'articolo 119
della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere
conto:
1) del luogo di consumo, per i
tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo
può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei
cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del
lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore,
per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi
regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza
vincolo di destinazione.
Art. 8.
(Princìpi e
criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e
sui mezzi di finanziamento)
1. Al fine di adeguare le regole
di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni,
nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119
della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono
adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese
connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese
relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le
regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo
dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al
vincolo di cui al numero 1);
3) spese finanziate con i
contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'articolo 16;
b) definizione delle modalità per
cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel
rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni
fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti
locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il
territorio nazionale;
c) definizione delle modalità per
cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione
dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello
adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi
standard;
d) definizione delle modalità per
cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito,
valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale
all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da
garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna
regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate
anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalità per
cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito
dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo
perequativo di cui all'articolo 9;
f) soppressione dei trasferimenti
statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento
dei mutui contratti dalle regioni;
g) definizione delle modalità per
cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate
al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del
fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati
secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione,
altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono
le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
h) definizione delle modalità per
cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento
delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già
destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal
gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota
deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle
regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo
complessivo dei trasferimenti soppressi;
i) definizione delle modalità per
cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo
Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118
della Costituzione, si provvede con adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le
modalità di cui all'articolo 7 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole
regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo
finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le
spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1,
lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per
quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni
amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.
Art. 9.
(Princìpi e
criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del
fondo perequativo a favore delle regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del
fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in
attuazione degli articoli 117, secondo
comma, lettera e), e 119, terzo
comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo
perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante,
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA
assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),
nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di
perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per
abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo
conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalità per
cui le risorse del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno
finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma
1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del
medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte
dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base
imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale,
in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al
fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie
derivanti dalla lettera g) del presente articolo;
d) definizione delle modalità per
cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo
tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla
legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo
da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) è garantita la copertura del
differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione
e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato
determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale
finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il
differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;
f) definizione delle modalità per cui
le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto
pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze
tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in
conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata
l'integrale copertura;
g) definizione delle modalità in
base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero
2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore
capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo
regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio
nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacità
fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio
nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo,
alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione
all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante
per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
3) la ripartizione del fondo
perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una
soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del
fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa;
h) definizione delle modalità per
cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera
d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione.
Art. 10.
(Princìpi e
criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle
regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle
regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, sono
adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cancellazione dei relativi
stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento,
nel bilancio dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei
tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
2) per le spese di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo
27, comma 4;
c) aumento dell'aliquota della
compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il
fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per
abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
d) definizione delle modalità
secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi
presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini
di correlazione con le funzioni svolte.
Capo III
FINANZA
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11.
(Princìpi e
criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni,
province e città metropolitane)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni,
province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) classificazione delle spese
relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, come
individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre
funzioni;
3) spese finanziate con i
contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i
cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;
b) definizione delle modalità per
cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei
livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in
modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed
è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi
erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è
stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e
dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalità per
cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito
dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo
perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;
d) definizione delle modalità per
tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e
alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118
della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il
complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si
sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti
statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi
perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in
essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle
compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di
destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza
delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale
svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità
territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni,
ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una
soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei
territori montani e delle isole minori.
Art. 12.
(Princìpi e
criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di
spesa degli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la legge statale individua i
tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o
trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli
stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne
definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo
una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il
territorio nazionale;
b) definizione delle modalità
secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente
finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una
compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare,
con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in
materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126;
c) definizione delle modalità
secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente
finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al
trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o più tributi
propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente
la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali
la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi
sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari
quali flussi turistici e mobilità urbana;
e) disciplina di uno o più tributi
propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari
scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali
per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento
dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi
erariali;
g) previsione che le regioni,
nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano
istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane
nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli
enti locali;
h) previsione che gli enti
locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di
introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali,
nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di
vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per
prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge
statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in
sede di individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica
riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre
vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la
spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla
regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima
regione.
Art. 13.
(Princìpi e
criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per
gli enti locali)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle
regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province
e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato
alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti
per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento
delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per
ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni
fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di
applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi
dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed
e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo
conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e
2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalità con
cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e
sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;
c) la ripartizione del fondo
perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in
base a:
1) un indicatore di fabbisogno
finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei
tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di
infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto
dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale
ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono
soggetti;
d) definizione delle modalità per
cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c)
sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della
diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone
montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi
enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella
determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della
spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalità per
cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione
del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri
valutati ad aliquota standard;
f) definizione delle modalità in
base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da
quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province
e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità
fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia
da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore
della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica
stessa e della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalità per
cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di
Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come
riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo
perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel
territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente
standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in
tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei
parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni
a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di
competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non
provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo
perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste
dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti
dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La
eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate
standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle
disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere
sostitutivo di cui all'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 14.
(Attuazione
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Con la legge con cui si
attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari
di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle
necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119
della Costituzione e ai princìpi della presente legge.
Capo IV
FINANZIAMENTO
DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 15.
(Finanziamento
delle città metropolitane)
1. Con specifico decreto
legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i princìpi di
cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni
delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia
impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti
territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali
le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici
tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di
spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il
medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed
entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina
la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al
finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni
fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
d).
Capo V
INTERVENTI
SPECIALI
Art. 16.
(Interventi
di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità in
base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto
comma dell'articolo 119
della Costituzione sono finanziati con contributi speciali
dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i
cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale.
I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei
contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi
speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province,
alle città metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche
realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al
deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione
geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori,
all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della
promozione dello sviluppo economico e sociale;
d) individuazione di interventi
diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree
sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri
economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura
economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso
interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse
pluriennali, vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalità per
cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di
Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano
la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi
provvedimenti.
Capo VI
COORDINAMENTO
DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Art. 17.
(Coordinamento
e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garanzia della trasparenza
delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e
dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della
graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del
conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso
all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun
ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è
valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori
dell'autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi
sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa
concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale,
le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole
di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla
diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di
efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei
servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema
premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e
livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del
proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che
garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano
a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni
nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere
ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità
femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli
obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla
dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche
l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio
disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia
impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere
alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere
in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al
cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche
comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di
governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli
obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con
individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori
responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo
comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano
causato un grave dissesto nelle finanze regionali.
Art. 18.
(Patto di
convergenza)
1. Nell'ambito del disegno di
legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente
individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il
Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza
unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte
a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard
dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi
di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a
stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato
dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo
programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia
tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio,
effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro
assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e
limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per
abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli
obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a
stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la
necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della
diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.
Capo VII
PATRIMONIO
DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Art. 19.
(Patrimonio
di comuni, province, città metropolitane e regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119,
sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi
generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni
di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) attribuzione a titolo non
oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate
alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti
locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste
che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da
attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili
sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in
sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni,
province, città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie
di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi
i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
Capo VIII
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 20.
(Princìpi e
criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle
quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo
l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio
graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media
nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai
valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
b) l'utilizzo dei criteri definiti
dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto
finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di
convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque
anni;
c) per le materie diverse da
quelle di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema
di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa
storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso
in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni
oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni,
lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo
transitorio di cui alla presente lettera;
d) i meccanismi compensativi di
cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di
riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli
obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;
e) specificazione del termine da
cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);
f) garanzia per le regioni,
durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove
positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera g);
g) acquisizione al bilancio dello
Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove
negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera g);
h) garanzia che la somma del
gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non
inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle
risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.
2. La legge statale disciplina la
determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali
delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge
statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli
essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.
Art. 21.
(Norme
transitorie per gli enti locali)
1. In sede di prima applicazione,
i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli
enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione
dell'articolo 118
della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle
regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti
delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi
decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando
contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi
della presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito
delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per
il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al
valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si
effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di
determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti
erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi
perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di
governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese
di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le
maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al
superamento del criterio della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e
modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese
riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese.
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di
comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come
fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del
comma 2;
2) per comuni e province l'80 per
cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e
dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è
finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende
a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;
f) specificazione del termine da
cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).
2. Ai soli fini dell'attuazione
della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del
riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard
o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima
applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono
provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento
integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione
in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i
relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70
per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione
pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il
servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e
i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70
per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di istruzione
pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei
trasporti;
d) funzioni riguardanti la
gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela
ambientale;
f) funzioni nel campo dello
sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui
ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e
comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.
Art. 22.
(Perequazione
infrastrutturale)
1. In sede di prima applicazione,
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le
riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il
Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per
materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla
base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali,
scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete
fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le
strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto,
in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici
territoriali;
b) valutazione della rete viaria
con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e
deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e
densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle
zone di montagna;
f) carenze della dotazione
infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificità insulare con
definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche
con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con
le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del
presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della
virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al
fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare
nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel
Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Art. 23.
(Norme
transitorie per le città metropolitane)
1. Il presente articolo reca in
via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria
riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle
città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per
la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono
essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui
sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo
congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo
congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata
che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della
popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente
ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino
almeno il 60 per cento della popolazione.
3. La proposta di istituzione di
cui al comma 2 contiene:
a) la perimetrazione della città
metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale,
comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano
coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il
comune capoluogo;
b) l'articolazione del territorio
della città metropolitana al suo interno in comuni;
c) una proposta di statuto
provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento
dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e
disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del
consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).
4. Sulla proposta di cui al comma
2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta
giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il
referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o
in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di
validità è del 30 per cento degli aventi diritto.
5. Con regolamento da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i
rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di
svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della
legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.
6. Al fine dell'istituzione di
ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti
con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione della città
metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al
comma 4;
b) istituzione, in ciascuna città
metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come
disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa,
denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai
sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente
della provincia;
c) esclusione della corresponsione
di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti
del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale
incarico;
d) previsione che, fino alla data
di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui
al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana
assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura
corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata
o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini
delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse
finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al
territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono
considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città
metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi
definitivi;
f) previsione che, per le finalità
di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della
città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio
metropolitano:
1) la pianificazione territoriale
generale e delle reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi
coordinati di gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione e il
coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
7. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri
prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata,
che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime.
8. La provincia di riferimento
cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla
data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla
legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento
delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle
funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai
sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è
adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento
in base alla legge di cui al comma 1.
9. La legge di cui al comma 1
stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni
della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in
modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa
l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia
già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.
Art. 24.
(Ordinamento
transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della
Costituzione)
1. In sede di prima applicazione,
fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma
capitale.
2. Roma capitale è un ente
territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone
di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti
stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a
garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere
quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche
degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente
spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti
funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione
dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di
Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e
pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento
dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilità;
f) protezione civile, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite
dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118,
secondo comma, della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di
cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale,
che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione
statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio
di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale.
L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi
2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo
al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto
legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento
transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni
di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle
disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di
ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di
finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro
determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui
al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia
di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo
decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui
al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119,
sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali
per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio
patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di
un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo
gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non
più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al
presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.
Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma
capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione
della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della
città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente
articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
10. Per la città metropolitana di
Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e
c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre
alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui
al presente articolo.
Art. 25.
(Princìpi e
criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle
compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed
enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di
gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione di adeguate forme di
collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le
direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi
erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e
specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le
singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di
ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.
Art. 26.
(Contrasto
dell'evasione fiscale)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle
compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e
degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di
gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione di adeguate forme di
reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli
enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi
erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta
a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti
tributi;
b) previsione di adeguate forme
premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati
positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale.
Capo IX
OBIETTIVI
DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 27.
(Coordinamento
della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al
patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di
attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli
statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per
l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui
al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni
da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi
dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i
rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente
sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e,
per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano
altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il
conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà
per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno
standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della
presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma
1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti
speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei
criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal
trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al
conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre
modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre,
le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento
tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e
provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella
competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi
fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla
potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali
e locali;
c) individuano forme di fiscalità
di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di
ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario,
nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e
i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti
modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a
tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi
costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei
ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi
statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui
all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni
vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione.
Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante
tecnico della singola regione o provincia interessata.
7. Al fine di assicurare il
rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto
speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un
tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e
ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia
e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida,
indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie
ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i
nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.
Capo X
SALVAGUARDIA
FINANZIARIA ED ABROGAZIONI
Art. 28.
(Salvaguardia
finanziaria)
1. L'attuazione della presente
legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto
di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il
riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e
finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un
trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la
determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del
suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di
non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della
fase transitoria.
3. All'istituzione e al
funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni
della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei
rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della
Conferenza non spetta alcun compenso.
4. Dalla presente legge e da
ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
(Abrogazioni)
1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge,
prevedendone l'abrogazione.