Legge 30 novembre 1998, n. 419
(in
GU 7 dicembre 1998, n. 286)
Delega al Governo per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Art. 1.
(Delega
al Governo).
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative
e integrative del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sulla base dei princípi e dei criteri direttivi
previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio
della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze
trasferite alle regioni con il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione
del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi
di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonchè
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza
unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette.
Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi
riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonchè
sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
4. L'esercizio
della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25
e 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Princípi
e criteri direttivi di delega).
1.
Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
1, il Governo si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) perseguire
la piena realizzazione del diritto alla salute e dei princípi e degli obiettivi
previsti dagli articoli 1 e 2
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
b) completare
il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di
aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
c) regolare la
collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto delle
strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma
12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati dal
Ministero della sanità; regolare e distribuire i compiti tra i soggetti
pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato
sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi
di salute determinati dalla programmazione sanitaria;
d) garantire
la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte dell'assistito,
nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il
Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga
nell'ambito della programmazione sanitaria;
e) realizzare
la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione
ed alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta dei
servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie nonchè la più
ampia divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni
erogate;
f) razionalizzare
le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al
fine di eliminare sprechi e disfunzioni;
g) perseguire
l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del
principio di equità distributiva;
h) definire
linee guida al fine di individuare le modalità di controllo e verifica, da
attuare secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base anche
di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni
di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da
razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel perseguimento degli scopi di
cui alla lettera a);
i) attribuire,
nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità,
operato ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, i compiti e le funzioni
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di
sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
l)
potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di
programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche
con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonchè nei
procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse
proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla
stessa programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e
responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;
m)
prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di
cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
n)
prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad
una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con
quelli sociali, disciplinando altresí la partecipazione dei comuni alle spese
connesse alle prestazioni sociali; stabilire princípi e criteri per l'adozione,
su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto
di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli
uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria,
anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;
o)
tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo
sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area
delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del
carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti
per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le
figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate
con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà
sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto
con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una
formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie,
adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;
p)
prevedere, in attuazione dei decreti
legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e 31 marzo 1998,
n. 80, l'estensione del regime di diritto privato
del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresí criteri
generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva
nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al modello
dipartimentale;
q)
prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed
obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta
individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31
dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico aggiuntivo di
cui all'articolo 1,
comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro;
r)
prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e
per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi
da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che
siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;
s)
prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e
per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e non
sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti a tempo determinato
di formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di laurea o con
personale non laureato in possesso di specifici requisiti;
t)
rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale
e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti
assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo
altresí per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3,
comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
u)
ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di
direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un
corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione
e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalità
dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca
dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di
aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con
il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei
comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel
procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati
conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere,
rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale;
prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto
del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando
l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione
degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale
e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del
direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto
dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni
apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
v)
garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in
materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la
periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazioni degli
ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la
determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai
soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le
professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di
posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari,
nonchè degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario;
prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le
strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione
sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture
universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di
parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto
dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997;
z) collegare le
strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano
sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità
di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica e strumenti e modalità di
integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata;
aa)
ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati
gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le
prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico
del Fondo sanitario nazionale; demandare ad appositi organismi scientifici del
Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione
qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la
partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche
prevedendo sistemi di certificazione della qualità;
bb)
stabilire i tempi e le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per
l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute
della popolazione di riferimento nonchè, nell'ambito della ridefinizione del
ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle
per la loro integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai
programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione
della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti,
correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
cc)
riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a prestazioni
aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti
dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo
altresí la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti locali e per
i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di
assistenza;
dd)
stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, le modalità e i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie; semplificare le procedure
per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico, nonchè di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, fino a
prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e
delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei
suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro
riassegnazione;
ee) garantire
l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza,
prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di
formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle
funzioni di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e
assistenziali dell'azienda;
ff) definire
i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per
rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio
e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle
aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
gg) definire
un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario
nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che le
regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al
fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle
prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una
facile e trasparente pubblicità;
hh)
definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private, standard minimi di strutture, attrezzature e personale, che
assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in
seguito all'accreditamento;
ii) precisare
i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare
riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo
nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;
ll)
definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai
sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene alle
strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro, nel pieno
rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza;
mm)
prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa e
modalità di contrattazione per piani di attività che definiscano volumi e
tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in
rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di
complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere le
modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità
sanitarie locali;
nn) prevedere
le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari
regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli
interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e
della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni
stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi,
trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;
oo)
prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità,
valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse
dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera nn),
sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le adeguate
penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei
flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o
nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua,
su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più
gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;
pp)
stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il
personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario
nazionale e, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione
dell'attività assistenziale nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere
altresí limiti di età per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
qq)
escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8,
commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei
rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei
requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè la revisione
dei rapporti convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di
continuità assistenziale;
rr)
prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di
cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della
programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi definiti
dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche
della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione
aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di prevenzione
effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie
locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di
prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; prevedere
modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa
nell'ambito della struttura dipartimentale.
2.
La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione,
in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei
limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai princìpi
fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto
1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità
di valutazioni comparative". Al medesimo comma 6 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le regioni determinano in via generale i parametri di
valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo
al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e
funzionalità dei servizi sanitari".
2. All'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma,
ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purchè
accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di
riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche".
Art. 4.
(Testo
unico)
1. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e
degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni
previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle vigenti nella
stessa materia, ed in particolare con quelle previste dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e
correttive nonchè quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove
mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il
Governo presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo
stato di attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui
al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono
espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza
unificata è immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.
Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime
Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni.
Art. 5.
(Riordino
della medicina penitenziaria)
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina
penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle
persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con
opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente
differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio,
all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture
sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
b)
assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate
all'amministrazione penitenziaria;
c)
prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un
livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche
condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di
certificazione rilevanti a fini di giustizia;
d)
prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza
sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle
aziende unità sanitarie locali;
e)
prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse
finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonchè i criteri e le
modalità della loro gestione.
2. Entro diciotto
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con
riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al
comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'esercizio
della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva
utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e
giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6
(Ridefinizione
dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale)
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra
Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario
nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e
funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di
aziende dotate di autonoma personalità giuridica;
b)
assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo
svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della
didattica e della ricerca;
c)
assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della
formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le
idonee disposizioni in materia di personale.
2. Si applica
alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della
presente legge.
La presente
legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
30 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro
della sanità
Visto, il Guardasigilli:
Diliberto