Legge
27 dicembre 1989, n. 417 (1)
Conversione
con modificazione in legge del D.L. 6 novembre 1989, n. 357
(in
GU 2 gennaio 1990, n. 1)
Norme
in materia di reclutamento del personale della scuola
Il
Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli: art. 77 della
Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione) e art. 87 della
Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione);
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare norme in materia di reclutamento del personale
della scuola, in relazione all'esigenza di provvedere, con la dovuta
tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo
da assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
novembre 1989;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro;
Emana il seguente
decreto-legge:
NOTA
(1) Il comma 2 dello stesso art.
1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315, non
convertiti in legge.
Art. 1
1. I ruoli
nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono
trasformati in ruoli provinciali.
2.
L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, nel ruolo della provincia in cui il
personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Per l'amministrazione
dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle
relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli
attuali ruoli provinciali del personale docente.
4. Restano ferme
le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.
5. Le
disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
1. L'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli
ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è
assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure
concorsuali.
2. I predetti
concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia
disponibilità di posti o cattedre.
3. All'indizione
si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.
4. La
determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del
conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e
vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il
concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli
ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente
si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
5. Per quanto non
diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ed all'art. 1 della
legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. Per la scuola
materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia
prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso
per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i
candidati che ne siano sprovvisti.
7. Non si applica alcun limite di
età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del
conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli
titoli.
8. Le graduatorie
relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati
nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è
disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la
partecipazione al concorso.
9. Nei concorsi
per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione
nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla
stessa classe di concorso o al medesimo posto.
10. Per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento
delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami
anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso
od al medesimo posto;
b) un servizio di
insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi
comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio
richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non
continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte,
i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e,
dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria.
11. Il servizio
prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se
effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.
12. La
partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province,
nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei
requisiti di ammissione.
13. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e
sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli
titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente
decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al
punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non
ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la
modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi
all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale,
scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di
permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di
concorso.
14. A parità di
punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella
graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
15. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del
punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di
scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale
cui si riferisce la partecipazione al concorso.
16. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.
17. Il servizio
riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.
18. Il punteggio
da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di
precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello
spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
19. Le graduatorie dei concorsi
per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino
all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
20. La
collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli
per soli titoli.
21. Le
graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17
del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8 bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di
cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di
eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed
esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli
titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti
annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare,
sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per
destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del
concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie,
indetto in applicazione dell'art. 55 della
legge 20 maggio 1982, n. 270; fermo restando
tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può
procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se
non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi
per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.
22. La rinuncia alla nomina in
ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è
stata conferita.
23. Ai docenti
nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli,
qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi
siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento
della nomina (1) .
24. Il personale
scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento
di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga
dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova,
per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed
economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio (2) .
25. Le norme di
cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.
26. Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'art. 2 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano
anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.
NOTA
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza 5-15 luglio 1993, n. 315 (Sentenza 5 luglio 1993)
(G.U. 21 luglio 1993, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 2, ventitreesimo comma, nella parte in cui non prevede che si applichi
il disposto dell'art. 18 della
Legge 25 agosto 1982, n. 604 anche ai docenti
nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami,
qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero.
NOTA
(2) Comma così
modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 3
1. Il presidente
ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della
competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od
interregionale ovvero dal provveditore agli studi.
2. Essi sono
scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
3. La scelta è
effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi
elenchi.
4. Gli elenchi
sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario
nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici
provinciali.
5. L'inclusione
negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti
culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati
collocati a riposo da non più di tre anni.
6. A ciascuna commissione è
assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica
funzionale non inferiore alla quarta.
7. Si applicano
il secondo e il terzo comma dell'art. 12 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
8. Le commissioni
dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 4
1. L'accesso ai
ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per
cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. I predetti
concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione
con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del
conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e
vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è
espletato.
3. I concorsi
medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più
provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.
4. Le commissioni
giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei
concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura
il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
5. Le medesime
commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un
docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque
anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con
un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.
6. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei
quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i
titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna
delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
7. Per
l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica
istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare
convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto
altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica,
non può superare in ogni caso le 12 ore.
8. Per quanto non
previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.
9. Per la costituzione delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'art. 5 della
legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche
coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A
ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale
amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le
commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da
definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 5
1. E' istituito
il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di
seicentonovantasei unità.
2. Essi
esercitano le funzioni di cui all'art. 4 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
3. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola
materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e
di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione
per settori disciplinari.
4. Per il
reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 37, 39,
40, 41, 43 e 44 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
5. I vincitori
dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici
periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.
6. Agli ispettori
tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si
applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico
concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Sono soppressi
i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.
8. Gli ispettori tecnici
attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli
effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli
effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal
ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in
godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.
9. Le procedure
relative ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico indetti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai
fini dell'accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei
predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con
decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti economici
dalla data di effettiva assunzione in servizio e, comunque, da data non
anteriore al 1° gennaio 1991. Qualora l'assunzione in servizio avvenga in data
antecedente al 1° gennaio 1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il
trattamento economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori
tecnici periferici.
10. Al fine di potenziare i
servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti
di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed
ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro A dell'allegato II al D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è
incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione
organica di 119 posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX - quadro B,
dell'allegato II al citato D.P.R. n.
748/1972, e successive modificazioni ed integrazioni,
dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione
della dotazione organica di seicentonovantasei unità del ruolo unico degli
ispettori tecnici di cui al comma 1.
Art. 6
1. L'accesso ai
ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed
esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è
assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure
concorsuali.
2. I predetti
concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia
disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli;
analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in
occasione della procedura concorsuale successiva.
3. All'indizione
dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica
istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti,
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i
concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno
scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a
seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza
degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti
allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo
all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.
4. Non si applica
alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
5. Le graduatorie
relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati
nei relativi bandi.
6. Nei concorsi
per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione
nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.
7. Per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento
delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami
a posti di segretario o coordinatore amministrativo;
b) un servizio di
segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non
continuativi, nel triennio precedente.
8. Al concorso
medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica
immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno
cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a
posti di segretario o coordinatore amministrativo.
9. La
partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.
10. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e
sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli
titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente
decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al
punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non
ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la
modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano
presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel
termine di cui al bando di concorso.
11. A parità di
punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella
graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
12. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del
punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
13. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.
14. Il punteggio
da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o
di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di
servizio.
15. Le
graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono
utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino
compresi.
16. La
collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli, non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in
quelli per soli titoli.
17. Le
graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17
del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8 bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426.
18. La rinuncia
alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la
nomina stessa è stata conferita.
19. Il personale scolastico di
ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso
possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in
servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non
superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla
data di effettiva assunzione in servizio.
20. Si applicano,
per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9
e 11 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 420.
21. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori
amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi
possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli
studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.
22. Sono abrogate
le disposizioni di cui all'art. 48 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e all'art. 16 della
legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili
per i concorsi riservati di cui all'art. 13 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, sono
determinati in base alle aliquote di cui all'art. 47 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
23. I posti
disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori
amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti
concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui
al comma 22, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di
accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.
Art. 7
1. Gli esami relativi
alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui
all'art. 1 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti
ogni triennio.
2. Le graduatorie
hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono
indetti.
Art. 8
1. Le graduatorie
di cui all'art. 2 della
legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere
permanente.
2. Il Ministro della pubblica
istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle
graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e
l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In prima
applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente
avverrà alla scadenza del primo biennio.
3. Coloro i quali
sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del
personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella
provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.
4. La precedenza
assoluta di cui all'articolo 17 comma 5, del D.L. 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, si applica nell'ambito della
provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
5. La precedenza
assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'art. 17
del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246.
6. Le supplenze
di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non
superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie
compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate,
preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli
accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a
livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei
medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono
da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore
agli studi.
7. La nomina
delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a
supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di
belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta
dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia
superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni,
ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione
originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione
originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si
trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
8. Le commissioni
possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte
dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in
sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.
9. Ciascun
aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui
aspira alle supplenze.
10. Il disposto di cui al comma 7
si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno
cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie
attuali.
11. La precedenza
assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle
supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di
supplenza.
Art. 9
1. I docenti che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove
di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli
integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo,
nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad
essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano
titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso (1) .
1-bis. Hanno
titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e
nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio,
da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(2) .
2. Ai fini delle
immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte
graduatorie ad esaurimento (1) .
3. Le immissioni
in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente
disponibili e vacanti.
3-bis. La
graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-bis è utilizzata soltanto
dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma
1 (2) .
4. Il Ministro
della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e
modalità per la compilazione delle graduatorie.
NOTA
(1) Comma così
sostituito dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
NOTA
(2) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 10
1. Ai
trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di
insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19,
secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270,
e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun
anno.
2. Le cattedre ed
i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e
vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove
nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
3. Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le
nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. Il personale ispettivo,
direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni
dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
5. Le dimissioni
presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto
anno scolastico.
6. Il servizio
utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai
sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della
permanenza in servizio prevista dall'articolo 15,
secondo e terzo comma, Legge 30 luglio 1973, n. 477,
deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati
e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale (1) .
7. Le richieste
di permanenza in servizio di cui all'articolo 15,
secondo e terzo comma, Legge 30 luglio 1973, n. 477,
a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo
anno di età.
7-bis. E'
riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'art. 70 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive
modifiche ed integrazioni (2) .
NOTA
(1) Seguiva un
periodo soppresso dalla legge di conversione 27 dicembre 1989,n. 417.
NOTA
(2) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 11
1. In prima
applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai
concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il
requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di
cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), è computato con riferimento al
periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico
1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di
studio previsto.
2. In prima
applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal
requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed
esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante
tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente
educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei
conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella
scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo
di specializzazione di cui all'art. 8 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
3. I docenti non
abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1,
hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui
all'art. 3 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio
1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi
del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera a),
dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione
riservata prevista dal presente comma, nonché i docenti in possesso dei
requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che
abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano
stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi
spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in
applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso (1) .
3-bis. In prima
applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di
servizio di cui al comma 1, è bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato.
Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria
compilata in applicazione dell'art. 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso
(2) .
3-ter. I docenti
di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli artt. 43 e 44
della Legge 20 maggio 1982, n. 270, che non
abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale
prevista dal D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio
1988, n. 246, possono conseguire la prescritta
abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai
fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati artt. 43 e 44
della Legge 20 maggio 1982, n. 270 (2) .
4. I coordinatori
amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita
dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84
e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed
esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in
prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita
sessione degli esami di cui all'art. 50 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi
inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato
almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi,
hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti
inclusi nella medesima graduatoria.
5. Alle nomine da
disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da
bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'art.
17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8 bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai
commi 11 e 12 dell'articolo 6.
NOTA
(1) Comma così
modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
NOTA
(2) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 12
1. In prima
applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice
i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli
2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Alle
graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono
attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per
cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e
vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle
relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dello art. 8 bis del D.L. 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di
cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di
eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed
esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di
ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'art. 55 della
legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Negli anni successivi, a
partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur
essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai
sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti
integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e,
ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del
corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.
Art. 13
1. Nei riguardi
del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti,
degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica
e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al
direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a)
alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi
motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'art. 94 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; c) alle
ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e
ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. E' attribuita
al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla
nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e
delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni
di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c)
alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d)
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di
quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Le funzioni di controllo sui
provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti,
competenti per territorio.
4. Per il periodo
di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal
presente articolo, da effettuare ai sensi dell'art. 58 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, non si applica
il disposto di cui all'art. 2 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in
cui disciplina l'anno di formazione.
Art. 14
1. Il disposto
del nono comma dell'art. 15 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta
nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al
conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di
ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale
docente di ruolo soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive.
2. Il numero
massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane
regolato dalle disposizioni di cui all'art. 12 della
legge n. 270/1982.
Art. 15
1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante
delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località
ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena
di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso vi
siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi
sono indetti immediatamente.
3. Le nomine dei
vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso,
salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua
d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli
studi.
4. Gli elenchi
del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici
sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per
le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'art. 9 della
legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica
il disposto di cui all'articolo 12,
secondo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
5. Al
reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi i rispettivi articoli 45, 46,
47, 48 e 51 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
6. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 14 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di
cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite
del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano
coperti.
Art. 16
1. L'anzianità di servizio
effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77,
primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e
dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di
servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.
Art. 17
1. Il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno
due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per
le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per
la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
2. Il servizio svolto presso le
istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale
ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è
considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica
richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso,
rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di
conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui
posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui
al presente comma.
3. Le deroghe apportate ai sensi
dell'art. 6 bis del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile
1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal D.P.R. 7 marzo
1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti
richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima
qualifica funzionale.
4. Il personale
ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'art. 9 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle
graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA,
ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo
3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.
Art. 18
I posti disponibili e vacanti per
i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al
completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli
articoli 14 e 17 del D.L. 3 maggio 1988, n.140, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, fino all'anno scolastico precedente il triennio
indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione,
fatta salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli
titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure
in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.
Art. 19
1. Ai fini della
copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni
di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo
di specializzazione, dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti
pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo
fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato
l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti
residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di
specializzazione.
3. Dopo le
operazioni di cui al comma 2 si procederà all'effettuazione delle nomine del
personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento
di posti di cui al comma 1.
Art. 20
Ai fini dell'ammissione
ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai
ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi
medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la
scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare.
Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di
coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati
dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno
1982,n. 349, o in fase di espletamento e si
trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti
dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva
assunzione in servizio (1) .
NOTA
(1) Comma così modificato dalla
legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 21
1. Le
disposizioni di cui all'art. 3 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554 non si applicano
per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti
disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.
Art. 22
1. Allo scopo di
assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del D.L. 6 agosto 1988, n.323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, il Ministro della pubblica
istruzione stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e
l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete
scolastica.
2. Il Ministro
della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.
2-bis.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un
proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'art. 4 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (1) .
3. Nell'ipotesi
di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi
delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla
base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e
gli enti territoriali interessati.
4. Il Ministro della pubblica
istruzione detterà, nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilità del
personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale
direttivo già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede
all'aggregazione.
NOTA
(1) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 23
1. Il personale
docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di
soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro
ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali
sia fornito del titolo di studio prescritto.
2. I criteri e le
modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di
negoziazione decentrata nazionale.
Art. 24
1. (1) .
NOTA
(1) Articolo
soppresso dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 25
1. Nell'ambito
dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli
indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio
1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna (D.M. 12 luglio 1989) , elementare (D.M. 12 luglio
1989) e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte (D.M. 12 luglio
1989), possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini
dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti
riferiti all'anno scolastico 1989/1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica
dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione
del servizio.
2. Sempre nell'ambito
dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per
soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in
data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al comma 1,
per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti
completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione
delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili
all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1°
ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del
servizio.
3. Restano ferme
le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti
del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 25-bis
1. Al personale
docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, di cui
al D.P.R. 31
ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a
trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà è consentito, a domanda, il trasferimento
presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti
per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti con D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la
funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989.
2. Detto
personale sarà impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini
della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli
insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.
3. A tale fine i
provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme
al gruppo di lavoro handicappati.
4. Analoga
disponibilità sarà assunta da ogni altro ufficio della pubblica
amministrazione, allorché abbia a rilevare all'interno del proprio organico la
vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal
personale non vedente di cui trattasi (1) .
NOTA
(1) Aggiunto
dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 26
1. Per la
corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di
cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'art. 5 della
legge 20 maggio 1982, n. 270.
Art. 27
1. I posti relativi alle vacanze
che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per
la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989, per la sesta
qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente
amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono conferiti ai
candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli
ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'O.M. 6 novembre 1984,
purché le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre
1988.
2. L'accettazione
della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il depennamento dalla graduatoria
di merito dalla quale l'interessato proviene.
3. Ai fini di cui
al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al
Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente
collocati in graduatoria.
4. Il personale
nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito né distaccato
o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma
1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che
per gravi motivi di incompatibilità.
5. I posti eventualmente non
coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla
procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al
comma 1.
Art. 28
1. I docenti di
educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a
risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole
scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto
dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, non sono soggetti a trasferimento
d'ufficio ai sensi dell'art. 70 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
2. Per la copertura dei posti
vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine
anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti
soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e
secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata
nazionale.
3. Restano ferme
le norme e le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni.
Art. 28-bis
1. Ai soli fini
del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite
sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da
svolgere con le stesse modalità previste dall'art. 11, comma 3, gli insegnanti
della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla prescritta
abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso
art. 11, comma I, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi
comprese le scuole della regione siciliana o, rispettivamente, negli istituti e
scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti (1) .
NOTA
(1) Aggiunto
dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n. 417.
Art. 29
1. All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni
per l'anno 1989, in lire 28.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800
milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede (1) :
a) quanto a lire
26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni
l'accantonamento "Norme in materia di reclutamento del personale della
scuola" e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola";
b) quanto a lire
28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500
milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riforma della scuola
elementare" (2) ;
c) quanto a lire
31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti
ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
NOTA
(1) Lettera così
modificata dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n.417.
NOTA
(2) Lettera così
sostituita dalla legge di conversione 27 dicembre 1989, n.417.
Art. 30
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.