Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1986).
(G.U.
n. 49 del 28 febbraio 1986 - Suppl. Ord.).
Titolo I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
1. Il limite massimo del saldo
netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza
in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione
di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno
1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonché le
suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in
lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di
cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in
forza dell'art. 10, sesto e settimo comma, e dell'art. 17, terzo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione
dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei
limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla
estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per
l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di
somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in
tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte
con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa
relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate,
derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonché le
economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI
(interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono
acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale
risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del
presente articolo.
5. Gli importi da
iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988,
nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capita le, secondo il dettaglio di
cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.
7. Ai sensi dell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e
triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente
legge.
8. E' fatta salva la possibilità
di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art.
7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al
precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 2
1. Il Ministro delle finanze
ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una
relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di
gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso
dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali.
2. La relazione
deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei
beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti
fiscali.
3. In sede di prima applicazione
del presente articolo, la relazione di cui al comma 1 riguarderà tutte le
disposizioni introdotte a partire dall'inizio della IX Legislatura.
Titolo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3
1. Con decorrenza
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986: l'aliquota dell'imposta
locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il
relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei
versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito
direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello
Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato; il versamento d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23
marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato
nella misura del 92 per cento.
2. Il versamento
d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in
corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare
complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della
addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'art. 4 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.
3. A decorrere
dal 1° gennaio 1986: la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli
interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi
anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è
elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al
penultimo comma dell'art. 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;
la misura della tassa erariale di cui all'art. 5, trentunesimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I
proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e
l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della
corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986
in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali
periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze.
Art. 4
1. Le tasse scolastiche ed
universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi
commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le
disposizioni previste in materia di diritto allo studio.
2. Sono altresì
dispensati dal pagamento delle tasse: gli studenti che ricadono nelle
condizioni di cui all'art. 28, comma 4, della presente legge; gli studenti che,
nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano
conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una
votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; gli
studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il
titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di
studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di
immatricolazione e di iscrizione al primo anno; gli studenti universitari che
abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una
votazione media di ventotto trentesimi.
3. Non può
comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente
universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte
ai limiti di reddito stabiliti dal successivo art. 28, comma 4.
4. Le misure
degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata
tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che
esercitano attività lavorative.
5. Il requisito
di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Ai fini
dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si
tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto
di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si
tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del
mantenimento.
7. A decorrere dall'anno
finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata
alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un
programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla
eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4000
miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la
finanza locale per gli anni 1986 e successivi.
8. E' abrogata
ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
Titolo III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 5
1. Ai fini della
quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione
sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera
a) del primo comma del predetto art. 8, è elevata al 30,45 per cento ed il
fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto
stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
2. Le erogazioni
spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di
complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51.
3. Il fondo
comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è
comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art.
8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
4. Le somme
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre
1975, n. 698, e dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono
corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni
al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento.
5. Per l'anno
1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4292 miliardi, ivi
compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51.
6. Il predetto
importo di lire 4292 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire
88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151.
7. Fermo restando
quanto disposto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo
delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del
servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone
ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei
trasporti, nonché l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere
alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi
regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte
dello Stato, a partire dal 1° febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera
b) dello stesso art. 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice
del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre
300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun
abbonamento - compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti - deve
essere rapportato a tali tariffe minime.
8. Le aziende
municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni
anno parametri di produttività, secondo criteri stabiliti per ciascun settore
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro,
sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio
precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio
che precede il consuntivo esaminato.
9. Il suddetto
confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma
precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei
revisori dei conti, costituito ai sensi dell'art. 27-nonies del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51, presenterà all'ente proprietario. I più significativi parametri di
produttività identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno
essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno su tre
quotidiani di cui uno ad edizione locale.
10. Il periodo di
finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno,
cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
11. Il termine di
cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di
contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31
dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella
spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.
12. Il termine di
cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni
di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza
ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1986.
13. Per l'anno 1986 le somme
sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla
regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate
del 6 per cento.
14. Le somme
sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile
alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno
1986 in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
15. Per l'anno
1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite
dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per
l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6
per cento; in caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi
regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme e
quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.
16. Per effetto
dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi è
attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a
statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione
alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di
soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme
di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del
predetto art. 4, aumentate del 6 per cento.
17. Per l'anno
1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle
spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della
predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887,
aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le
modalità e i criteri stabiliti per l'anno 1985.
18. Per l'anno
1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì
attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di
statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in
quote uguali tra le singole camere.
19. Per il 1986
il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli
aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre
1983, n. 730, e dalla legge 22
dicembre 1984, n. 887 - è fissato, a carico di tutte le
ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione
sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella
misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con
arrotondamento per eccesso alle lire 1000.
20. Le tariffe
dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna
provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate
del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1000, ad eccezione
di quelle, sub numeri 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre
1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n.
49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:
Voce 3:
diritto di
richiesta, lire 10.000;
per ogni
nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni
ulteriore nominativo, lire 100.
Voce 13:
visura del primo
nominativo, lire 5000;
per visura di
ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo
nominativo.
21. La voce
integrativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:
diritto di
richiesta, lire 10.000;
per ogni
nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore
nominativo , lire 300;
22. Il diritto fisso, da ultimo
disciplinato dall'ottavo comma, lettera a), dell'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.
23. Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per gli
affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti
consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il
commissario, che utilizzerà le strutture della regione, presenta al Presidente
del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle
carenze contabili-amministrative della regione Calabria.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 6
1. Per gli anni 1986, 1987 e
1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del
personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata
Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti
locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle
unità sanitarie locali, dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui
capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi
amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche
in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità
integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a
qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi
contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento
degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi,
indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque
denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione
e di trasferimento.
2. Ai fini di
quanto disposto dall'art. 15 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per
gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio
1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle
Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti: anno 1986:
miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350; anno 1988: miliardi 350; le quali potranno essere
integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma
1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi
contrattuali.
3. Le somme di cui
al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
4. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
5. A decorrere
dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli
enti che rientrano nei comparti di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, è iscritto un fondo di
incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace
utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione
e riorganizzazione dei servizi.
6. Per il
personale delle Amministrazioni statali, anche, ad ordinamento autonomo, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e
1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470
miliardi e a lire 500 miliardi.
7. Gli accordi
contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici
accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di
gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione
pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le
medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.
8. Tutte le
indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con
esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le
categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una
quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o
dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in
altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per
gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura all'anno 1985, salva
l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.
9. Le indennità
di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di
missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.
10. Per l'anno
1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la
gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di
Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per
le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano
attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle
municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in
gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso
negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entra il 31 dicembre
1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il
divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno
avuto competenze trasferite successivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ed al decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
11. Non rientrano
nel divieto di cui al comma precedente:
a) le assunzioni
di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito
dall'undicesimo comma dell'art. 7 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) le assunzioni
obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni e
integrazioni, 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni e
integrazioni, 2 aprile 1968,
n. 482;
c) le assunzioni per esigenze
stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonché
quelle previste dall'art. 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983,
n. 131;
d) le assunzioni
nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui
all'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e relative norme di attuazione,
nonché le
assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
e) le assunzioni
nelle aziende speciali degli enti locali, nonché negli enti autonomi
fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano
comunque fruito di contributi in conto esercizio;
f) le assunzioni
presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e
consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonché, nel limite del 20 per
cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico,
istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la
finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di
controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi
posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento
dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera
debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo
di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;
g) le assunzioni presso i comuni
nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia
abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché
le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della
Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29
novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;
h) le nomine
derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale
delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
i) le assunzioni
del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i
limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui
all'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di
grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi
giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonché le
assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera
diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985,
nonché le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle
finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre
1985.
12. Per l'anno
1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 della legge 1° marzo
1975, n. 44, e dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia
notturna.
13. Le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la
gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno le Aziende di
Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende
pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30
aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione
illustrativa:
1) della
situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti
comunque disponibili;
2) del personale
non di ruolo comunque in servizio;
3) della
previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;
4) delle
procedure di assunzione in corso;
5) delle
graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo
comma 20;
6) delle
assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.
14. Della
tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma
13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle
amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.
15. Gli enti
locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero
dell'interno.
16. Gli enti pubblici e le
gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione
direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.
17. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone
il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente
comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto
1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione,
delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché
degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri
informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del
piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle
Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
18. Per le
esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi
momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il
Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione
illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle
Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato e della
Repubblica.
19. Per gli enti
amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura
analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle
assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con
provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9 della
legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura
dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali
dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
20. Le assunzioni autorizzate
potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando
le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del
provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le
immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
21. Rimane fermo
quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'art. 7 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
22. Il comune di
Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può
assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito
dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla
VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione
del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno
1977, n. 285, renda non determinabile la
effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un
contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei
predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da
riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno
l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali
di livello inferiore.
23. L'ultimo
comma dell'art. 9 della
legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito
dal seguente:
"Nei casi di aspettativa e
di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la
supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con
le modalità di cui ai commi precedenti".
24. Rimane fermo
il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al
dodicesimo comma dell'art. 7 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 7
1. Il Ministro della pubblica
istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il
conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente
delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'art. 27 della
legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. Il numero dei
posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si
sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a
seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.
3. Per la
individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali
- e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terrà
conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il
personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti
adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A
tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di
concorsi espletati nel triennio precedente.
Art. 8
Il secondo comma dell'art. 1-bis
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 luglio 1981, n. 390, è sostituito dal seguente: "Ai lavoratori di
cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche
interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS
a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato
percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a
quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono
pari mansioni".
Art. 9
Nel rispetto
delle disposizioni del precedente art. 6, per le assunzioni alla qualifica di
operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono
essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le
graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del
contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Titolo V
DISPOSIZIONI
PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE
Art. 10
1. Per l'anno 1986
l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.
2. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami
del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale
soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero
fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con
i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5
giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio,
ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella
stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.
3. Ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge ed
elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'art. 34 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.
4. Gli importi
stabiliti per i settori di intervento dall'art. 2 della citata legge 10
febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente: da lire 280 miliardi a lire
378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete
del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; da lire 113 miliardi a lire
142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi
amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di
bancoposta; da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e
l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; da lire 46 miliardi a lire
50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti
dall'Amministrazione postelegrafonica; da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi
per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di
meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi,
nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento
postale; da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e
l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle
grandi città, come previsto nei piani regolatori postali; da lire 655 miliardi
a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad
alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti
dell'Amministrazione postelegrafonica; da lire 1.091 miliardi a lire 1.259
miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici
locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei
comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo
1968, n. 325; da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi
operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed
interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative
infrastrutture; da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e
lo sviluppo dell'attività scientifica.
5. Ai predetti
settori di intervento è aggiunto il seguente: lire 50 miliardi per il
risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del
lavoro.
6. Ai fondi
necessari per il funzionamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi
di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito, cui si
applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.
7.
L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via
immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
lire 988 miliardi.
8. I pagamenti
non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel
bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
lire 745 miliardi
per l'anno 1986;
lire 613 miliardi
per l'anno 1987;
lire 632 miliardi
per l'anno 1988.
9. Ai sensi
dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo
previsto dal primo comma dell'art. 11 della stessa legge per la costruzione e
l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai
dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165
miliardi.
10. Per il
finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al
precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.
11. I pagamenti
non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel
bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, restano determinati come segue:
lire 50 miliardi
per l'anno 1986;
lire 40 miliardi
per l'anno 1987;
lire 40 miliardi
per l'anno 1988.
12.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad
assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per
la corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la
costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo
restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al
finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente
comma 6 del presente articolo.
13. Per l'anno 1986 l'apporto
statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di
cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è
così determinato: quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al
31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi; quanto alla lettera c), l'accollo al
bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il
triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi
per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino
all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire
3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il
potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale
programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio
1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle
competenti Commissioni parlamentari; quanto alla lettera d), sovvenzioni
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente,
lire 1.370,1 miliardi.
14. In via
transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le
compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti
tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a
copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'art. 21, ultimo comma,
della legge 17 maggio 1985, n. 210.
15. A decorrere
dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le
agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a
compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di
servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di
viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone
invalide. Il Ministro dei trasporti provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 18
della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per
effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni
previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle
Isole stesse, dall'art. 19, ultimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
16. Sulla base
delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo
finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130,
e legge 22
dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative
agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e
dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonché la
realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima
fase dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore
a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice
Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria.
17. Gli
interventi previsti dall'art. 8, decimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di
massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.
18. Il Ministro del
trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le
disposizioni attuative.
19. L'Ente
Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le
scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986,
ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente
imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.
20. I prelevamenti che l'Ente
Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso
intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un
aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente
effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati
al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonché al
netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento
autorizzati con specifiche leggi.
21. Il Ministero
dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - è autorizzato ad eseguire
interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti
gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di
ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di
gestione.
22. Conseguentemente
sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri
di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'art. 3 della legge
22 agosto 1985, n. 449.
23. Le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano
anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti
dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della
Direzione generale dell'aviazione civile.
24. Per gli
interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare
copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità,
la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti
dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari
successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure
di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Titolo VI
INTERVENTI
IN CAMPO ECONOMICO
Art. 11
1. Il fondo di dotazione della
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione -
istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato
della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1986.
2. In deroga al
quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto
importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli
indennizzi.
3. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'art. 17,
lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza
risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di
bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sarà
portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.
4. Le
disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394,
possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformità a criteri,
modalità e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'art. 2 del citato
decreto-legge, per
la concessione,
ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente
idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50
per cento dell'ammontare del finanziamento.
5. Per la
concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394,
viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.
6. Il fondo
contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per il periodo
1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di
contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni
a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote
relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50
miliardi e in lire 100 miliardi.
7. Il fondo di
cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno
1986 per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329:
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
8. Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire
400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo art. 36, è elevata a lire 500
miliardi e destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al
fondo contributi interessi della Cassa medesima.
9. Al fondo
contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.
10. Per
consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far
fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché per consentire
l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo
sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui
all'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
11. E'
autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno
degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento
dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.
12. La complessiva
autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600
miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al
1995.
13. é conferita,
per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli
enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi
all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo
gestione cinema.
14. In attesa
dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'art. 13 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario
1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi
previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200
miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole
al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.
15. Le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire
30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988,
nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30
miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette
somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società
promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili
con partecipazione aggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in
conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi
realizzati;
2) contributi in
conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per
cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento
del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati
realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per
cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento
del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati
realizzati nel restante territorio nazionale.
17. La
realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli istituti
di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10
ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.
18. Con proprie
deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le
procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento
degli investimenti.
19. Gli enti di
gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza
del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per
l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca
europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al
finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota
pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti
medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla
contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote: IRI: lire 1.300
miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno
1988; ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986; EFIM: lire 100 miliardi nell'anno
1986.
20. L'onere dei
suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel
1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello
Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Gli enti di
gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le
rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
22. L'Ente
nazionale per l'energia elettrica (Enel) è autorizzato, per l'anno 1986, a far
ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di
mutui nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva
somma di lire 1.000 miliardi.
23. L'onere dei
mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed
interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e
successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato è iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel porterà annualmente ad aumento
del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
24. Per assicurare la
prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n.
217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 200
miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.
25. E'
autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi
al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento
complessivo disposto per l'anno 1986 dall'art. 14, terzo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi è destinata al
finanziamento dei programmi di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n.
46.
26. E'
autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi
al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art.
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo
anno finanziario.
27. Per
consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano
quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500
miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo
importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale
predetto.
28. Per consentire il
completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima
nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale
(CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge
12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595
miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della
quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12
giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime
finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di
impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma
dell'art. 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.
29. L'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 20, primo
comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752,
è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.
30. Il limite di
impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'art. 20, ultimo
comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752,
è elevato a lire 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime
finalità, due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1987 e 1988.
31. Il primo
comma dell'art. 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dai seguenti:
"La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle
leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti
criteri:
a) reimpiego
degli indennizzi;
b) mancata
effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) gravi
infermità o menomazioni;
d) secondo
l'epoca del verificarsi delle perdite;
e) priorità
inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.
Per la
liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia è in
ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota
annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno
complessivo".
32. Nell'ambito
della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 12
della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987
è elevata a lire 87 miliardi.
33. All'Istituto
per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 è conferita la somma
di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi
ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale
dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti
agroindustriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate
rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli
anni 1986, 1987 e 1988.
34. Le richieste di liquidazioni
relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n.
1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale
termine, le concessioni per le quali non è stata presentata richiesta di
liquidazione verranno revocate.
Art. 12
1. E' autorizzata
per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le
procedure di cui all'art. 18, primo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale
spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno
1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo
nazionale e del piano per la forestazione.
2. Le
disponibilità finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di
garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono
incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'art.
12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa
di lire 15 miliardi.
3. Per l'anno
1986 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18
miliardi al fondo bieticolo nazionale.
4. é altresì autorizzata la
spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di
riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di
valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti
comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di
trasformazione.
5. La
disposizione dell'art. 18, settimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli
interessi è stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo
di lire 100 miliardi per ciascun anno.
6. Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico
economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la
valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e
propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente è autorizzata la concessione
di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.
7. Gli
stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
8. Anche per
l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 18 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono
estese agli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto
1985, n. 430.
Titolo VII
INTERVENTI
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 13
1. E' autorizzata la spesa
complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno
degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate
alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma
costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai
sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della
legge 30 marzo 1981, n. 119.
2. Per le
finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n.
119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti
nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La
quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 può esserlo
negli anni successivi.
3. L'onere per
l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84
miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del
bilancio dello Stato.
4. E'
autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al
potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo
dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione
penitenziaria.
5.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'art.
37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un
programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire
8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel
1988.
6.
L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'art.
7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la concessione di un contributo
integrativo affinché l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50 per
cento, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprietà
indivisa costituite esclusivamente fra gli appartenenti alle Forze armate e di
polizia, è aumentata di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987,
1988.
7. E'
autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5
miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con
offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero
necessari in cors o d'opera, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 maggio
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n.
247, dell'art. 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito,
con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'art. 5-quater del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge
25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale
pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in
misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono
beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli
investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione.
8. E'
autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7
miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di
serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
9. Ai fini del
completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli
realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento
idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione
Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986,
1987 e 1988.
10. Per la
realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture
logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'art. 39 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del
Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei
lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il
periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25
miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.
11. Per il completamento dei
programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'art. 39 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di
lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per
l'anno 1988.
12. Il
finanziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da
intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n.
115.
13. Ai fini
dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'art. 6 della
legge 3 ottobre 1985, n. 526, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200
miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi
nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.
Art. 14
1. Per gli
interventi di cui all'art. 21, primo
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130,
è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150
miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento
dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di
interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di
cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di
cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge
indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del
citato art. 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte
delle Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il
ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di
appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la
delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà
svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le
Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal
secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al
comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770
miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono
destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento
ambientale, riservando:
a) 730 miliardi
per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento
delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei
corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi
medesimi;
b) 240 miliardi
per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei
rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano
particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle
lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
6. Per le finalità di cui
all'art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30
miliardi per l'anno 1988.
7. Le proposte
delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate
dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24
dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e
della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5
al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n.
319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali
proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni
dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la
formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle
Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi
piani regionali
di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere
indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i
criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà
proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto
dall'art. 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del
giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti
sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla
Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o
risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati
interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei
comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione
economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta
complessiva da sottoporre al CIPE.
A tal fine il
CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per
l'ecologia.
8. I progetti di
cui ai precedenti commi, allorchè concernano opere o impianti in aree vincolate
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato
di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
9. Per la
copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI
in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983,
del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede,
fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa
di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle
delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui
al precedente comma 2.
10. E'
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione
di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano
generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge
10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) alla
valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento
statale.
11. E'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di
iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti
locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a
presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e
programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e
delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.
12. Per
l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per
l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a
stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a
ditte specializzate o ad esperti.
13. Il
contingente di personale comandato previsto dall'art. 12, ultimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è elevato a 50 unità.
14. Per il
personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e
rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano
rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le
spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in
vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.
Art. 15
1. E' autorizzata la spesa di
lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di
cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione
di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al
loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed
alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo
periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le
seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio
architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e
linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.
2. I progetti
finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da
presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:
a) l'area e le
modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) la durata
dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari
fattori produttivi;
c) il numero e la
qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione
dell'iniziativa;
d) le tecnologie
che vengono utilizzate;
e) le istituzioni
competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.
3. La
realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il
diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per
la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto
centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione.
4. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale
dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco
coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.
5. Entro il 30
giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari
della loro attuazione.
6. Con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che
debbono indicare:
a) il soggetto
concessionario;
b) il numero
nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente
assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età
non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da
oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12
mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. é fatta salva la
possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali,
ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con
contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le
sovrintendenze;
c) i contenuti e
le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di
lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b); d)
l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni
culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di
esecuzione;
f) le modalità di
erogazione degli acconti e del saldo;
g) le modalità di
controllo della regolare esecuzione dell'intervento.
7. Le opere
eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti di
acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal
Ministro per i beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente
dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale
o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti
privati con apposita convenzione.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI
IN FAVORE DEL TERRITORIO E PER CALAMITA' NATURALI
Art. 16
1. Per assicurare
la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il
fondo di cui all'art. 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire
450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire
2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo
1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte
dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei
limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
2. Le aperture di
credito di cui all'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato
dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni
per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base
pluriennale, ai sensi dell'art. 11, decimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
nonché ai sensi del precedente comma 1.
3. A conclusione
dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è
autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da
ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro,
sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni
interessate.
4. Per il
completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno
1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno
1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli
effetti dell'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.
5. E' autorizzato
per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni
della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma
abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a
compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro
competenza. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto del
Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della
giunta regionale.
6. Le
autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico,
quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986
dall'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni,
restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal
programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai
sensi dell'art. 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie
modifiche al predetto programma triennale.
7. Per consentire
il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di
recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno
bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo
comma, lettera a), dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato
a lire 520 miliardi.
8. Per far fronte
agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali
eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella
legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per il solo anno 1986, di lire 100
miliardi.
9. In relazione
ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al
primo comma del medesimo art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire
2.220 miliardi con l'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente
elevato a lire 2.520 miliardi.
10. Ai maggiori
oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma
precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si
provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n.
219.
11. Per
consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale
di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del
territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata
la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire
10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
12. Il fondo
delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della
legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella
legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche
calamità, già elevato a lire 131,5 miliardi con l'art. 11, settimo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27
miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi
annui.
13. Il limite di
spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge
11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art.
5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'art. 11, ottavo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3
miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo
annuo.
14. A decorrere
dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art.
1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 450 miliardi,
intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma
dello stesso art. 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata
alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui
all'art. 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.
15. Al fine di
assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle
zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione
dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga
all'art. 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere
ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di
lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio
1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.
16. Per
consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge
19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60
miliardi di lire, i comuni che saranno indicati dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti
mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere
dal 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
17. La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi e con le modalità della normativa
richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100
miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei
centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi
da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal
terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre
1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16
miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, è posto a carico del Fondo di cui
all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Titolo IX
DISPOSIZIONI
IN MATERIA TARIFFARIA
Art. 17
1. Il Comitato interministeriale
prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel
complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi
amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di
inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e
programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della
Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime,
nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle
proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle
Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana
apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai
comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito
territoriale di loro competenza.
2. Restano ferme
le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 1 del
decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge
12 giugno 1984, n. 219. 3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel
determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti
necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei
maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art.
18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle
utenze domestiche.
Art. 18
1.
L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981,
n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, è ridotta a lire 3.330
miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.
2. Il primo comma
dell'art. 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'art. 1
della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, è così sostituito: "E'
conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva
somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi
per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985
e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di
previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".
3. Per l'anno
1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Società
italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'art. 275
del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo
unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870, è stabilito nella misura del 5,5
per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai
servizi dati in concessione.
4. L'aumento del
canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato
per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31
ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata
del bilancio dello Stato.
5. Le Aziende di Stato e gli
enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente
partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilità sono
tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli
oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque
denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalità
dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di
beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento,
entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo
delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle
aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e proposte per il
riordinamento della normativa vigente in materia.
Titolo X
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 19
1. Il complesso dei
trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a
titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire
32.000 miliardi.
2. Ai fini
dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli
operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985
è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di
regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa
della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai
dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per
l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della
separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115.
4. Il contributo
predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante
parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del
contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo
stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della
cassa integrazione.
5. I
provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla
base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la
cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente
determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro.
6. Le
anticipazioni di Tesoreria di cui a comma 1 sono autorizzate senza oneri di
interessi.
7. Le somme
corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il
corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate
nel corso dell'esercizio.
8. A decorrere
dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse
all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16
della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del
31 dicembre 1981.
Art. 20
1. La misura contributiva di cui
all'art. 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6
per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal 1° gennaio 1987 e
all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti
di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art.
4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, e dall'art. 13 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a
decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1° gennaio 1987 e a lire
250.000 dal 1° gennaio 1988.
2. Per le aziende
situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire
68.000 dal 1° gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire
170.000 dal 1° gennaio 1988.
3. A decorrere
dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'art. 116 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e la retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234 del medesimo testo
unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1
e 3 della legge 10
maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga
una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente
stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi
meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.
4. La
retribuzione annua di cui all'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così
come modificato dall'art. 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata,
qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla
retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.
Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è
determinata.
5. Le variazioni inferiori al 10
per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e
nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle
verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle
singole retribuzioni.
6. La
riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche
erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza
annuale.
Art. 21
A decorrere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti
la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei
lavoratori dipendenti relativamente:
a)
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota
contributiva;
b) alla contribuzione per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti
della quota prevista dal comma 1 del successivo art. 31.
Art. 22
1. A decorrere
dal 1° gennaio 1986:
a) il contributo
di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e
dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura
stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'art. 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160;
b) gli artigiani
e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo
capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;
c) l'importo del
contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire
volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni
assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F
allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537, rapportato a
mese;
d) la
contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione
volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette
categorie dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638;
e) il contributo
aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta
stabilito nelle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale
non può comunque essere inferiore a lire 50.000 nè superiore a lire 822.000 per
le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate
nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984;
f) i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitario
aggiuntivo in misura pari a lire 120.000 annue.
2. In attuazione
dell'art. 7, comma 2,
della legge 15 aprile 1985, n. 140, a
decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle
pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti
attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di
lire 20.000.
3. L'aumento di
cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione
automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità
ed ai superstiti, nonché alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano
raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
4. A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle
aliquote contributive di cui al primo comma dell'art. 14-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed
ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.
Art. 23
1. Ai fini della corresponsione
delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e della maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei
familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più
componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a
lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a
lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla
legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle
disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito
del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi
diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque
denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito
medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed
erogate a qualsiasi componente della famiglia.
L'attestazione
del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le
prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o
che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale
circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal comma deve
trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
2. Se i soggetti
cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o
divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti
di reddito sono aumentati del 10 per cento.
3. Per i nuclei familiari che
comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati
totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di
reddito sono aumentati del 50 per cento.
4. A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli
assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con
reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma
1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare
superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione
dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed
equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente
articolo, l'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
5. Sono fatti
salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli
affari esteri allorché in servizio all'estero ai sensi dell'art. 173 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
nonché al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali
all'estero, ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
6. Per il primo
figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo
1983, n. 79.
7. A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al
decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge
12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente
legge.
8. A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla
cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del
presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti
pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.
Art. 24
1. Per le
pensioni di cui al primo comma dell'art. 21 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti
derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al
1° maggio ed al 1° novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti
sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di
ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al
semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio
relativo al semestre precedente.
3. In sede di
prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio
dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale
di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo
del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo
comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è
ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del
trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del
tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro
il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di
variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione
dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
6. A partire
dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione
di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei
genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo
lavoro, stabilito da secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili
totali, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto
dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e
rivaluta bile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori
dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Art. 25
1. A decorrere dal 1° gennaio
1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime
generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un
contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni
imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.
2. La misura del
contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e,
per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla
base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In
sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.
3. Il contributo
è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto
fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di
pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.
Art. 26
Per i periodi settimanali
decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai
lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a
titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della
retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della
retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari
all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a
carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'art. 21 della presente
legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di
maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi.
Titolo XI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SOCIO-SANITARIA
Art. 27
1. Le lettere a)
e b) del comma 2 dell'art. 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante
norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
1986-1988, sono così modificate:
a) per la parte
corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio
1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per
l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente
ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo art. 28.
Salvo diversa determinazione, da
adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'art. 17,
comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per
l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito
in vigore dal 1° marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;
b) per la parte
in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per
l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800
miliardi per l'esercizio 1988.
2. Ferme restando
le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il
potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la
realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di
collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie
locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei
flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986,
di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I
progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero
della sanità sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la
parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanità e dalle regioni.
3. A decorrere
dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste
nell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 28
1. A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione
dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle
lettere a) e b) dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono
elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita
al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. é soppresso il
comma 4 del medesimo art. 10.
2. La quota di partecipazione
alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio prevista dall'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è
fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire
30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in
un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il
complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 60.000.
3. Con la stessa
decorrenza è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti
sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella
misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai
sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da
parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale è stabilita nella
misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle
convenzioni stipulate ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
4. Sono esentati
dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli
assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai
limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire
5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei
familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro
persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire
15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei
familiari di sette o più persone: lire 19.000.000. Per i soggetti
ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per
cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente art.
23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla
legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
5. Per l'anno
1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 32 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730.
6. Sono abrogate
le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui
ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in
contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte
salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai
decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i
soggetti affetti da determinate forme morbose nonché le esenzioni indicate nei
protocolli per la tutela della maternità di cui al decreto del Ministro della
sanità 14 aprile 1984, e quelle di cui all'art. 11 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e
assimilati.
Art. 29
1. A decorrere dal 1° gennaio
1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione
agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonché, se
necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unità
sanitarie locali, possono prevedere:
a) la erogazione
delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 28 in forma
indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
b) maggiorazioni
delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni,
ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa
in base a leggi nazionali;
c) la temporanea
eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante
norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
1986-1988, di una o più delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche
e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due
cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza
infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in
assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della detta
legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia
essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto
dal comma 7 dell'art. 3 della stessa legge.
2. Tale
previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo
sanitario regionale alle unità sanitarie locali.
3. Restano ferme
le disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 28.
Art. 30
1. La quota di partecipazione
alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente
art. 28 non può superare le lire 30.000 per ricetta.
2. La esenzione
dalla partecipazione alle spese di cui al precedente art. 28 è fatta salva per
le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638.
Art. 31
1. La quota di contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di
tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva
prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento
della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per
cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60
per cento per i datori di lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera d),
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29
febbraio 1980, n. 33.
2. Sono soppressi
i contributi istituiti dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841,
successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053,
posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e
dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi
erogati.
3. Le economie
risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato
conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico
dello Stato.
4. Per tutti gli
aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i
contributi stabiliti dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
5. I contributi dovuti dai
datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di
malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote
stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il
contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di
lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione
delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino
all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di
retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537. Restano altresì
confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari
categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. E' soppresso
il comma 23 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
8. Per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti
attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi
professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un
contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per
cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello
cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a
contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi
da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale
concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo
di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei
rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento
per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
10. Il contributo
dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei
soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può
comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di
lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno.
Per le aziende
diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.
11. Il contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo
modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285,
convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del
7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a
quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato
in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il
contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la
determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale a carico dei cittadini stranieri.
12. I soggetti di cui al comma
11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del
versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato
delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento
sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello cui il contributo si riferisce.
13. I contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e
11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi
assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota
eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è
dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.
15. Sui redditi
da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così
ripartita:
3,80 per cento a carico del
datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31
dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale fissato dall'art. 6, primo comma, lettera a), della legge
28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11,
lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250.
17. In deroga a
quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali,
ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia
amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione
delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui
alla legge 20 marzo
1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a
versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al
31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento
diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto
comma 1, determinato, in via forfetaria,
in lire 2.200
miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B
per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a
lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
18. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio
1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.
Titolo XII
DISPOSIZIONI
DIVERSE
Art. 32
1. A decorrere dal 1° gennaio
1986, l'ammontare del fondo di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1977, n.
968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e
in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
2. Gli importi di
cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno,
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina, per i compiti di cui all'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
È abrogata la lettera a) dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
3. Il fondo
previsto dal comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a
decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.
4. Le somme di
cui all'art. 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello
successivo.
5.
L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui
all'art. 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia
di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.
6. L'importo
degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla
Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19,
tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di
contributo dovute dallo Stato, è forfetariamente determinato in lire 30
miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo
massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è
autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su
prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in
lire 3.300 miliardi.
8. Le parole
"ogni trimestre" di cui all'art. 60, primo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo
di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari
delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".
9. L'importo di
lire 5.000, stabilito dall'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato
a lire 2 milioni.
10. L'art. 2
della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente: "A
decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il
funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo
comma dell'art. 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal
seguente: "A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente
iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere
dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente:
"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di
vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio
decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n.
380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà
determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro".
13. L'art. 55
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente: "I titoli
di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre
sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio
successivo".
14. Il comma
precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15. E'
autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'art. 1 della
legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi
annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'art.
2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno
1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con
decreti del Ministro del tesoro.
17. Le
disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di
cui all'art. 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere
impegnate negli anni successivi.
18. Per il
finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la
complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in
ragione di lire 2 miliardi annui.
19. é autorizzata
a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e
successive modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono
essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche
che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere
architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti
pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in
contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli
edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere
adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle
barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge.
22. Per gli
interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine
previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito
della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette
a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione
della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
Per gli anni
successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.
24. A decorrere
dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al
capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in
attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello
stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello
stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.
25. Una quota
pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'art. 10, comma
13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata
ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo.
26. Il contributo
ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della legge 25
novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'art. 35,
diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso
dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle
esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è
ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35
miliardi.
Art. 33
1. Il secondo
comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.
2. Per i lavori relativi ad
opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle
Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno,
non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
3. Per i lavori
di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di
procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno
successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel
primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione
riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito
in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi
correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni
dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno
sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di
ciascun anno.
4. Per i lavori
di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile
dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del
lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo
chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.
5. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti
aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entra ta
in vigore della presente legge.
6. Sono abrogate
tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.
Art. 34
1. Per le finalità di cui
all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'art.
12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore
del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti
nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi
nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Ai fini del
completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la
spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20
miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100
miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.
3. Per la
gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del
Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è
prorogato il Comitato dei Ministri, previsto dall'art. 2 della legge 15 giugno
1984, n. 245, che si avvarrà della segreteria tecnica prevista dall'art. 3
della stessa legge.
Art. 35
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si
applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38
della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'art. 2 della legge 29
ottobre 1984, n. 720.
2. Le aziende di
credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige
e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite
consentito dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore
della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della
eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle
scadenze del 1° giugno e 1° dicembre di ciascun anno.
Sulle somme non
versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle aziende di credito un
interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.
3. Qualora le predette regioni e
province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo
delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera
disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.
Art. 36
1. A decorrere
dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse
all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23
luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio
competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi,
approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se
nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è
disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione
dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto
stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei"
e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se
nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel
rispetto della disciplina di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
Art. 37
Le disposizioni di cui all'art.
2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni nella
legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Art. 38
1. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
3. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.