LEGGE
29 dicembre 1990, n. 407
Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993
(G.U. 31 dicembre
1990, n. 303).
Per p
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo
I
Disposizioni
in materia di personale
Art.
1
(Pubblico impiego)
1. Per il 1991, i trasferimenti e le
assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le
disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29
dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo
10-bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile
1989, n. 144.
2. I riferimenti temporali fissati
dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3,
commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di
un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresì
prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore
nell'anno 1990.
3. Le province, i comuni, le
comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti
delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di
assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive,
indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può
autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire
concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive
integrazioni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31
dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del
fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della
corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.
6. Le norme di cui all'articolo 6 del
decreto legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi
ai sensi dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati
nelle regioni del Centro-Nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i
lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a
qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa
integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste
dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale
straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici
impieghi.
Art.
2
(Abrogazione di
norme)
1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7
agosto 1990, n. 232, sono abrogati.
Capo II
Disposizioni
in materia di assistenza, sanità e lavoro
Art.
3
(Prestazioni
pensionistiche a favore dei minorati civili)
1. Le prestazioni pensionistiche
erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con
prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per
causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di
invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle
gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione
pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E'
comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico
più favorevole (1).
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i
minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio
1992 (2).
2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni
ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di
comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca
delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in
materia ai sensi e per gli effetti del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il
diritto di opzione di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle
per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione
vigente.
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio
1991.
----------
(1) Comma così modificato dall'Art. 12, L. 30
dicembre 1991, n. 412.
(2) Comma aggiunto dall'Art. 12, L. 30
dicembre 1991, n. 412.
Art.
4
(Modalità di accesso
alle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria)
1. Ai fini della realizzazione di una
efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza
illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti
per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni
pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei
seguenti principi:
a) l'accesso alle banche dati deve essere
richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed
autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe
tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono
tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca
impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto
l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;
c) deve essere garantito il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
5
(Norme relative al
settore sanitario)
1. Dal 1° febbraio 1991 decadono
i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici
di cui agli articoli 15, 17,
18, da 66 a 73,
80, 81, 82
e da 101 a 108 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica di recepimento , i corrispondenti
istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province
autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni
di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con
atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario
nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine
agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure
professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto
alle disponibilità finanziarie.
2. La spesa per acquisti di beni e servizi
nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di
competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il
tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono
autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale
impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza
dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure
amministrative conseguenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è
abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni
di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a
precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che
incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità
per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai
sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle
specifiche patologie. Sono esenti da ticket tutte le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.
4. Il limite massimo di partecipazione per
ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è
determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di
cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione
monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa
per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo.
Tale quota è dovuta da tutti i cittadini,
esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per
motivi di reddito (1).
5. Il Comitato interministeriale prezzi è
autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso
costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.
6. La accertata prescrizione a
carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non
esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Fatti
comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo
640 del codice penale tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza
dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un
periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell'articolo
38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico
interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.
7. Il Ministro della sanità procede, con
proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di
approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la
tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo.
Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di
prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore
tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario
nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista
da leggi dello Stato.
8. Con proprio decreto il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del
nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le
prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario
risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando il
luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni
erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione
della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero
costo della prestazione fruita.
9. Il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle
tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne
tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini
del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e
di attrezzature possedute e documentate.
Dal 1991, nei rapporti con le case di cura,
viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio
di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.
10. All'interno di tutti gli ospedali e
delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata
obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera
professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a
pagamento.
11. Limitatamente all'esercizio finanziario
1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie
locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere totalmente
utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.
12. Con decreto del Ministro della sanità,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità,
all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di
soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del
valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono
utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione, e
di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti
nonché per le attività di sperimentazione clinica sui medicinali promosse dal
Ministero della sanità (2).
13. A decorrere dal 1° gennaio
1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in
corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del
lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti
pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica
a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a
carico dei lavoratori dipendenti.
14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei
confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro
rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende
applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i
coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun
componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato
ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990 (3).
----------
(1) Comma così modificato dall'Art. 4, L. 30
dicembre 1991, n. 412.
(2) Comma così modificato dall'Art. 7,
comma 4, D.L. 25 marzo 1996, n. 161.
(3) Con la sentenza n. 256 dell'8 giugno
1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: -
del presente comma, nella parte in cui, nella determinazione del contributo
dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è consentita prova
contraria di un minore effettivo imponibile;
- per effetto dell'Art. 27, L. 11 marzo
1953, n. 87, del presente comma, nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi
contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti,
nonché per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non è
consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un
effettivo minore imponibile.
Art.
6
(Età pensionabile e
prosecuzione del rapporto di lavoro)
1. Gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive
della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento
del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto
l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti,
sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione
a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti
sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
purché di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve
essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente
almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla
data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di
vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale
disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti
entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata
non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che
esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si
applicano le disposizioni della legge 11 maggio
1990, n. 108.
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato
la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di
trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la
facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del
trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di
pensione di cui all'articolo 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione
della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e
diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o
esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione
della misura della pensione prevista dai singoli ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione
di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento
del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di
preavviso per alcune delle parti.
Art.
7
(Trattamenti pensionistici
per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al
precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia
acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto
da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione
pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro
svolto in Italia non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito
dall'articolo 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "né
alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle
dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresì abrogati
all'ottavo comma dell'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies
del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1972, n. 485, le parole: "nonché fuori del territorio
nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.
3. A decorrere dal 1° gennaio
1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale
minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al
trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il
regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad
anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno,
restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando
l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla
perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma
dell'articolo 8 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
Art.
8
(Norme in materia di
contratti di formazione e lavoro)
1. Fino alla data di entrata in
vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei
datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori
assunti con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle
correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 25%.
2. Per le imprese artigiane nonché per
quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti
alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da
lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed
assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al
presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni
regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e
turistico con meno di 15 dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei
territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle
correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico
del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non
può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari,
connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante
riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di
categoria o da accordi interconfederali.
6. La facoltà di assunzione mediante i
contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che,
al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in
servizio almeno il 60 per cento (1) dei lavoratori il cui contratto di
formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,
abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica
quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di
formazione e lavoro.
7. Il contratto di formazione e lavoro è
stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e
lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto
dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del
datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore,
l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla
costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma
1 per il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei
confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni
con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per
qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed
assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. A
tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le
assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le
modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese
operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese
artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un
periodo di trentasei mesi.
10. Nella legge 28
febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è
inserita la seguente:
"a bis) liste di mobilità: lavoratori
da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da
lungo periodo".
----------
(1) Percentuale così elevata dall'Art. 16,
D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
Art.
9
(Aliquote
contributive)
1. A decorrere dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai
settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali
l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento
legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della
legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti
percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma
dell'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153 rispettivamente a carico
dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Capo III
Disposizioni varie
Art.
10
(Fondo comune
regionale)
1. Per l'anno 1991 la quota del
15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e
prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42 per cento.
2. Il fondo comune regionale, determinato
ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato
dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a
lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è
comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio
1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui
al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al
bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4 della predetta
legge n. 40 del 1989.
3. All'onere derivante dall'applicazione
del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 208 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;
b) quanto a lire 192 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello
stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;
c) quanto a lire 497 miliardi, con quota
parte delle entrate di cui al comma 2.
Art.
11
(Fondo garanzia
autostrade)
1. Il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento
delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi
(SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e
Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
2. Alle finalità di cui al comma 1, il
predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso
affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15
della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire
previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto
1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L'ANAS è
autorizzata a finalizzare il maggiore introito ad interventi per la fluidità ed
il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane, con le
modalità definite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente
3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono
fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al
fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato nei
limiti da determinare con lo stesso decreto.
----------
(1) Il terzo periodo del presente comma è
stato abrogato dall'Art. 9, comma 1, D.L. 23 settembre 1994, n. 547.
Art.
12
(Fondo perequativo
per le camere di commercio)
1. A decorrere dal 1991 gli
importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono aumentati del 35 per cento.
2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a
versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di
commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad
esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990
derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale
eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla
data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento,
entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati
versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di
sconto.
3. L'ammontare del conto è annualmente
ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e
con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di
commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di
finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto
annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e che tengano conto, tra l'altro,
delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il
conseguimento dei fini istituzionali.
4. La riscossione coattiva del diritto
avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della
riscossione.
5. Le disposizioni dell'articolo
15-quinquies del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente
agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema
utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art.
13
(Utilizzazione delle
risorse destinate al commercio)
1. Le autorizzazioni di spesa
destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre
1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente
non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del
1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori
nazionali.
Art.
14
(Canone
radiotelevisivo)
1. La lettera b) del n. 125 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, già sostituita dall'articolo 1 del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita
dalla lettera b) di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Tabella
(Omissis)