Legge
29 luglio 1996, n. 402
"
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n.
318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al
reddito"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3
agosto 1996
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in
materia previdenziale e di sostegno al reddito, é convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
12 aprile 1996, n. 195.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3
agosto 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni diverse in materia previdenziale
1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in
data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito
contributivo per il diritto alla pensione di anzianità durante il periodo di
prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a
trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1996, le disposizioni in
materia di decorrenza della pensione di anzianità vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori
che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge
dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle
procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità;".
3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in
mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di
cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1
settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il
diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento
dell'indennità di mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi
alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di
mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente
disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione che
provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente
onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello
regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di
13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in
ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della
massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze danno priorità ai
lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento
del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 300. L'onere di cui alla presente disposizione, è posto a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge
3 giugno 1996, n. 300, dopo le parole: "del maggior bisogno" sono
inserite le seguenti: "e delle professionalità acquisite nell'attuazione
dei progetti" e all'articolo 7, comma 1, le parole: "30 giugno
1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1998".
5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, ed in particolare le
disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.
6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 1,
comma 2.".
7. Il termine del 10 giugno 1996, relativo al versamento
dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto
trimestre 1995, è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 luglio
1996.
8.
Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1996, attuativo dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
si applica ai soli fini del condono contributivo. Tenuto conto della
incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei
territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai
fini del condono contributivo, è ridotta, rispettivamente, in misura non
superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella
provincia di Brindisi.
Art. 2.
Disposizioni previdenziali per i giornalisti
1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui
all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997,
anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonchè a tutte le
altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2.
Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui
all'articolo 37, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G.
Amendola" (INPGI), di cui alla predetta disposizione non può essere
superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di
età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla
differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non
superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed
esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi
lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera
b), del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981,
continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti
dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano
stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi
sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui
all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto
di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei
giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o
in cassa integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.
Art. 3.
Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione
da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi;
regolamentazione rateale dei debiti per contributi.
1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi
di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle
obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi
stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non
computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti
erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla
quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti
retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la
limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi
introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano
anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli
accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono
depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti
previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli
accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro
stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di
esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale può disporre modalità diverse di deposito
ai fini di cui al presente comma.
3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei
casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente
all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e
contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data
dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni
in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti
omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del
lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonchè ai
verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia
previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza
rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa
grave.".
4. A decorrere dal 1 luglio 1996, è determinata in sei
punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4.
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire
94 miliardi per l'anno 1996, in lire 85 miliardi per l'anno 1997 e in lire 86
miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85
miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.
2.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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