Legge
22 dicembre 1990, n.401
Riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura
e della lingua italiane all’estero
Art. 1
(Denominazioni)
1. Nella presente legge per
Ministro, Ministero, Direzione generale e istituti si intendono rispettivamente
il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le
relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani
di cultura all'estero.
Art. 2
(Finalità)
1. La Repubblica promuove la
diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire
allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i
popoli, nel Quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
2. Ferme restando
le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole
Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero
ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.
Art. 3
(Funzioni del Ministero)
1. Il Ministero:
a) definisce gli
accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne
cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in
conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;
b) persegue le
finalità di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni
dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle
università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle
vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;
c) coordina la
partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle
iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può
svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative
promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della
presente legge;
d) provvede, con
le modalità previste comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla
eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolte, anche
tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a
quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti
politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo
e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche
dei direttori degli Istituti e del personale addetto;
e) definisce
obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura
e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo
4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi
dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati;
f) cura la raccolta, la
memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana
nelle sue varie espressioni e manifestazioni; avvalendosi anche di tutte le
informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono
tenuti a tal fine a trasmettergli, nonché di quelle fornite da associazioni,
fondazioni e privati;
g) presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge,
unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai
sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.
Art. 4
(Commissione
nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero)
1. E' istituita
presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana all'estero.
2. La
Commissione:
a) propone gli
indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e
della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale
internazionale;
b) esprime pareri
sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre
Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici,
nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da
associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
c) formula
proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate
aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle
comunità italiane;
d) collabora, con
indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli
Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
e) predispone
ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle
informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e
di ogni altro materiale utile.
Art. 5
(Composizione, durata ed
ordinamento della Commissione)
1. La Commissione è nominata con
decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed è composta da:
a) il Ministro o
un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;
b) tre eminenti
personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti,
scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di
grandi istituzioni culturali pubbliche e private;
c) dieci
personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla
Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal
Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due
rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;
e) due
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) il Direttore
generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il
Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un
suo delegato;
g) il Capo del
dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, o un suo delegato;
h) il Direttore
generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un
suo delegato;
i) il Direttore
generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo
delegato;
l) il Direttore
generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un
suo delegato;
m) il Direttore
dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo
delegato;
n) un
rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di
amministrazione;
o) il Presidente
della società Dante Alighieri, o un suo delegato.
2. La Commissione
adotta entro 30 giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che
prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica,
alla quale provvede la Direzione generale.
3. La Commissione
e legge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma
1), ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento
interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte
ogni anno.
Art. 6
(Partecipazione dei privati alla
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)
1. Associazioni, fondazioni e
privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle
iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente
legge.
2. Il Ministero
può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della
Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività
contemplate dalla presente legge.
Art. 7
(Istituti)
1. Gli Istituti attendono a
compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana negli
Stati nei quali hanno sede.
2. Gli Istituti,
per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati,
nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro
gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo
consuntivo della Corte dei Conti.
3. I criteri
generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti
in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento
disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli
istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e
del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività
svolta.
4. Il Ministro
assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine
ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
5. Gli Istituti
sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali
l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi
con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste
nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.
6. Per specifiche
attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di
promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua
italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente
per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il
cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono
nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli istituti stessi, di
cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e
patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.
7. Presso ogni Istituto è
istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese
necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è
disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro,
valutate le esigenze degli Istituti interessati, anche sulla base dei
consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità
iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno
finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno
1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento
ed all'attività degli Istituti di cultura". Le modalità di gestione dei
fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli
Istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente
articolo.
Art. 8
(Funzioni degli Istituti)
1. Nel quadro di
quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 7, comma 2, gli
Istituti, in particolare:
a) stabiliscono
contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico
del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza
della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla
collaborazione culturale e scientifica;
b) forniscono la
documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative
istituzioni;
c) promuovono
iniziative, manifestazioni culturali e mostre;
d) sostengono iniziative per lo
sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro
integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria
d'origine;
e) assicurano
collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e
di studio all'estero;
f) promuovono e
favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero,
avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le
università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono
specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del
presente articolo.
Art. 9
(Comitati di collaborazione
culturale)
1. Presso gli
Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per
contribuire alle attività degli Istituti stessi.
2. Sono chiamati
a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi
ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché
esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.
3. Le proposte
per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate
dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità
diplomatiche competenti per territorio.
Art. 10
(Dotazioni degli Istituti)
1. Gli Istituti sono dotati di
strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi
informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di
informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire consulenza a studiosi,
ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
Art. 11
(Area della promozione culturale
e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero
del personale del Ministero)
1. Le dotazioni
organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi
contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al
personale del Ministero, sono incrementare rispettivamente di 30, 60 e 160
unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione
culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. L'individuazione degli specifici
profili avviene ai sensi dell'articolo 3 della
legge, 29 marzo 1983, n. 93 .
2. È istituito il
ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione
culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.
3. Al personale
di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui
all'allegata tabella C.
Art. 12
(Reclutamento
del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti
per la programmazione della promozione culturale all'estero)
1. L'accesso alle
qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli
esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente
per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.
2. Il Ministero,
di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il
tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione,
preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello
universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della
promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre
per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di
aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle
successive destinazioni all'estero.
3. I titoli di
studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi
sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo
4.
4. Le modalità
concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie
d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle
graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13
(Servizio
in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale)
1. Il personale dell'area della
promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo caso è
assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di
addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso è assegnato alla Direzione
generale.
2. In materia di
avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle
qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4.
3. Il personale
in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni
consecutivi, né essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I
direttori non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi.
4. Dopo ogni
periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata
inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere
svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali
pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano
attività connesse con le finalità della presente legge.
Art. 14
(Direttori
degli Istituti e incarichi speciali)
1. I direttori
degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e
VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della
Commissione di cui all'articolo 4.
2. La funzione di
direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo
dirigenziale di cui comma 2 dell'articolo II.
3. La nomina e la
destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del
Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche
sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e
delle aspirazioni espresse dall'interessato.
4. In caso di
temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto
cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di
direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per
il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come sostituito dall'articolo 15 del
decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62,
recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero.
5. [comma
sostituito dal nuovo comma 4 introdotto dall’art.7, comma 1,
della legge 26 maggio 2000, n.147]
6. La funzione di
direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di
particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche
in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure
di cui all'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili
per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite
massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento
economico stabiliti dall'articolo 168 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
e successive modificazioni.
7. Nei primi tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse
procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì
essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro
il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili
una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da
attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.
8. Il personale
di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate
tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
e successive modificazioni.
Art. 15
(Funzioni
del direttore dell'Istituto)
1. Il direttore rappresenta
l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali
del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte
dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel
quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.
2. In
particolare:
a) mantiene il
rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente
ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonché dell'articolo 7;
b) predispone annualmente
il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a
rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie
espressioni;
c) assicura
adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare
riferimento alle comunità italiane;
d) provvede
all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione
finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in
dotazione;
e) predispone un
rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza
diplomatica o all'ufficio consolare competente;
f) predispone il
bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero,
tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo
quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 16
(Personale
comandato o collocato fuori ruolo)
1. Per le
esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il
funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il
Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di
personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da
enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e
titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore
a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.
2. Al personale
di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il
trattamento economico di cui all'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto
articolo 168.
Art.17
(Personale a contratto)
1. [Comma abrogato dall’art.3 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103].
2. Per ulteriori,
specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a
contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Art. 18
(Specialisti)
1. La Direzione
generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di
consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti
della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attività degli
Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari
iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale
di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed
iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 19
(Inquadramento
del personale in servizio all'estero e disposizioni transitorie)
1. Il personale di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava
servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso
gli Istituti di cultura, è confermato senza interruzioni in tale servizio
all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il
collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi
continuano ad essere regolati dalla annessa al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 215 del 1967.
2. Il personale di cui al comma
1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali
dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento è
effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel
limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà
concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una
qualifica non inferiore all'VIII livello, nonché il personale dei ruoli delle
università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII
livello potrà concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato
nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice
direttore; per i posti di VII livello potrà, in ogni caso, concorrere, oltre al
personale sopra indicato, il personale di pari qualifica dell'Amministrazione
di appartenenza e quello che svolge le funzioni di addetto di Istituto di
cultura.
3. Il personale di cui al comma 1
che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è mantenuto
in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7
e 18 della legge
25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è
successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di
appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di
appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234 , e
che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è
restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale che ha presentato
la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva
funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza
o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234,
cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda
di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale è
collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo
unico approvato con regio decreto 12
febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in
eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle
procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il
suddetto personale è restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il
restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque
mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di
inquadramento di cui al comma 6.
5. Il personale ispettivo,
direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli
di provenienza, potrà essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici
dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per
svolgere attività di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative,
nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola,
tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalità e i criteri di
cui all'articolo 14,
comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. All'inquadramento di cui al
comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro
del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie
formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La commissione è costituita con decreto del
Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed è composta da:
a) un docente universitario di
prima fascia, che la presiede;
b) un consigliere di Stato;
c) cinque funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due
appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del
Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed
ambientali;
d) un docente universitario che
abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.
7. La commissione, previa
determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali
e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato
all'estero, nonché di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei
requisiti di cultura e professionalità necessari per l'espletamento delle
funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli
interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove è fissato
dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove avranno luogo
dopo il decorso del termine di sei mesi, di cui al comma stesso.
8. La destinazione all'estero del
personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione
culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13
e 14. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le
istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un
piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato
all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e
straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7
e 18 della legge
25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni,
assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno
il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
9. Il personale di ruolo
dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti
alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha
presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche
dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è
all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo
previsto dagli articoli 7
e 18 della citata
legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque
per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è
restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale
personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi
restano regolati dalla tabella annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
10. Il contingente stabilito in
applicazione dell'articolo 4 della
citata legge n. 604 del 1982 , è ridotto di un numero pari
alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente
legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.
11. Il personale di ruolo non
docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e
mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16
e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive
modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1
della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino
alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali
termini il suddetto personale potrà, previe dimissioni dall'impiego di ruolo e
su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio,
essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27
della citata legge n. 604 del 1982, così come modificato
dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per
il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa
vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione
derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è
compreso nel contingente di cui all'articolo 17 delta presente legge. Al
personale che non eserciterà tale facoltà è riservata, per un periodo di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti
addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14
della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura
del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari
esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali
corrispondenti a quelli in cui il personale stesso è inquadrato.
12. In attesa dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione
dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla
normativa vigente. È fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere,
in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo
gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.
13. Per il primo concorso
pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del
Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi
a concorso, sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di
lingua italiana.
Art. 20
(Interventi
nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Ai fini di una più ampia
promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da
svolgere di norma tramite gli istituti, e per il potenziamento delle necessarie
attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa
aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a
decorrere dal 1995.
2. Gli
stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
a) concessione di
contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la
creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il
conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con
profilo corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di
contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione,
aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle
università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero;
c) concessione di
premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la
traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il
doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
3. Nell'ambito
degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi,
d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica
concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per
iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra
università italiane e straniere.
4. Limitatamente
agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991,
la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e
adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.
5. Ferme restando
le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme
per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.
Art. 21
(Spese
per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero)
1. È autorizzata la spesa di lire
5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere
dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di
immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui.
La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli
anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
2. Per le speciali esigenze degli
Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a
sedi degli Istituti stessi. 3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della
legge 22 luglio 1982, n. 473 .
Art. 22
(Norme
di rinvio)
1. Per quanto non espressamente
previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale
dell'area della promozione culturale del Ministero nonché del ruolo degli
esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di
analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del
Ministero stesso.
2. Per quanto non
espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per
il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere
all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del
Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12
febbraio 1940, n. 740, alla legge 6
ottobre 1962, n. 1546, al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215,
e disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni, nonché la legge 25 agosto
1982, n. 604, e successive modificazioni.
Art. 23
(Abrogazione
di disposizioni)
1. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della
legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive
modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state già
avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa
legge.
Art. 24
(Copertura
finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per
l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:
a) quanto a lire 14.620 milioni
per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: "Interventi per il
Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il
potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo
sociale e culturale all'estero" iscritto ai fini del bilancio triennale
1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1990;
b) quanto a lire
600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto immobili per
Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.
2. Il Ministero
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
Art. 25
(Entrata
in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Annesso
A
TABELLA
A (ARTICOLO 11, COMMA PRIMO) FUNZIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA
PROMOZIONE CULTURALE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL MINISTERO
QUALIFICA
FUNZIONALE IX LIVELLO; DOTAZIONE 30; FUNZIONE DIRETTORE DI ISTITUTO DI CULTURA
QUALIFICA
FUNZIONALE VIII LIVELLO; DOTAZIONE 60; FUNZIONE DIRETTORE DI ISTITUTO DI
CULTURA
QUALIFICA
FUNZIONALE - ; DOTAZIONE - ; FUNZIONE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI CULTURA
QUALIFICA
FUNZIONALE VII LIVELLO; DOTAZIONE 160; FUNZIONE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI
CULTURA
Annesso
B
TABELLA
B (ARTICOLO 11, COMMA SECONDO) RUOLO DIRIGENZIALE DEGLI ESPERTI PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLA PROMOZIONE CULTURALE ALL'ESTERO
QUALIFICA DIR.
SUPER.; POSTI QUALIFICA 4
QUALIFICA PRIMO
DIR.; POSTI QUALIFICA 11
Annesso
C
TABELLA
C (ARTICOLO 11, COMMA TERZO) INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO DI CUI AGLI
ARTICOLI 170 E 171 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967,
N. 18, PER IL PERSONALE DESTINATO AGLI ISTITUTI DI CULTURA
POSTO-FUNZIONE
DIRETTORE; INDENNITÀ MENSILE LORDA LIRE 214.000; COEFFICIENTE PARZIALE 40,15
PER CENTO
POSTO-FUNZIONE
ADDETTO; INDENNITÀ MENSILE LORDA LIRE 118.000; COEFFICIENTE PARZIALE 55,15 PER
CENTO