Legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri
Art.
1 - Gli organi del Governo - Formula di giuramento
Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio dei ministri
Art. 3 - Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale
Art. 4 - Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei
ministri
Art. 5 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
Art. 6 - Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati
interministeriali
Art. 7 - Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei
Comitati interministeriali
Art. 8 - Vicepresidenti del Consiglio dei ministri
Art. 9 - Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo,
incarichi di reggenza ad interim
Art. 10 - Sottosegretari di Stato
Art. 11 - Commissari straordinari del Governo
Art. 12 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome
Art. 13 - Commissario del Governo
Art. 14 - Decreti legislativi
Art. 15 - Decreti-legge
Art. 16 - Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle
conseguenze finanziarie
Art. 17 – Regolamenti
Art. 18 - Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
Art. 19 - Compiti del Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri
Art. 20 - Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
Art. 21 - Uffici e dipartimenti
Art. 22 - Comitato di esperti per il programma di Governo
Art. 23 - Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa
legislativa e dell'attività normativa del Governo
Art. 24 - Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione
statistica
Art. 25 - Vigilanza su enti e istituzioni
Art. 26 - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Art. 27 - Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione
di una ragioneria centrale
Art. 28 - Capi dei dipartimenti e degli uffici
Art. 29 - Consulenti e comitati di consulenza
Art. 30 - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 31 - Consiglieri ed esperti
Art. 32 - Trattamento economico del personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri
Art. 33 - Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri
Art. 34 - Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni
Art. 35 - Consiglio di amministrazione
Art. 36 - Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri
Art. 37 - Dotazioni organiche
Art. 38 - Norme per la copertura dei posti
Art. 39 - Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle
regioni
Art. 40 - Norme finali
Art. 41 - Disposizioni finanziarie
Tabelle
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Ù
CAPO I
GLI
ORGANI DEL GOVERNO
Art.
1 - Gli organi del Governo - Formula di giuramento
1.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2.
Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui
controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del
precedente Governo.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la
seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne
lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione".
Art.
2 - Attribuzioni del Consiglio dei ministri
1.
Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini
dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;
delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i
ministri.
2.
Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del
Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3.
Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a)
le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed
alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia al Parlamento;
b)
i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati
al Parlamento;
c)
i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto
del Presidente della Repubblica;
d)
gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle
regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua
competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;
e)
le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle;
f)
le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli
atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali
attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g)
le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti
degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
h)
le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i
progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i)
gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
l)
gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
m)
i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo
parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende
conformarsi a tale parere;
n)
la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o)
le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p)
le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità
dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annulla- mento di atti amministrativi
delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;
q)
gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del
Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
Art.
3 - Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale
1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti e aziende di carattere nazionale,
di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative
agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della
Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
adottata su proposta del ministro competente.
2.
Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle
competenti commissioni parlamentari.
Art.
4 - Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri
1.
Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2.
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le
relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro
delle deliberazioni.
3.
Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione
delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività
normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi
di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai
partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di
verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le
modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4.
Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
5 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a)
comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa
intervenuto;
b)
chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a)del comma 3
dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c)
sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in
seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per
la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi
valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti
indicati dalle leggi;
d)
controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale
è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno
valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti
indicati dalla legge;
e)
presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche
attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo
di cui all'articolo 72 della Costituzione;
f)
esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà
comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta
dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione
alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunità di iniziative legislative del governo;
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo
comma, della Costituzione:
a)
indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla
propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b)
coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano
la politica generale del Governo;
c)
può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a
questioni politiche e amministrative, sotto- ponendoli al Consiglio dei
ministri nella riunione immediatamente successiva;
d)
concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi
intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità
ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e)
adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e
l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche
amministrative;
f)
promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti
pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi
che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici
e amministrativi del Governo;
g)
esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di
sicurezza e di segreto di Stato;
h)
può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di
ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su
problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri,
eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i)
può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo
da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente
di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad
un ministro:
a)
promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e
assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura
la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso
nelle comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
b)
promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attività dei commissari del governo.
4.
Il presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni
conferitegli dalla legge.
Art.
6 - Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni
previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione,
può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di
Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio
dei ministri.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del
Consiglio di gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.
3.
I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono
tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine
del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le
direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme
vigenti.
Art.
7 - Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati
interministeriali
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e
riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed
i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione
alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b)
coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se
ripartiti fra più Ministeri.
2.
I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si
provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi
in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero
legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.
Art.
8 - Vicepresidenti del Consiglio dei ministri
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri
l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del
Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o
impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza
spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al
Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2.
Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la
supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo
l'età.
Art.
9 - Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di
reggenza ad interim
1.
All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale.
2.
Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza
portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si
intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli
ad altro ministro.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri,
può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro
l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data
notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
10 - Sottosegretari di Stato
1.
I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2.
Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento
nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui
all'articolo 1.
3.
I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad
essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4.
I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del
Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere
la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze.
5.
Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei
ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e
servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le
attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
Art.
11 - Commissari straordinari del Governo
1.
Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi
o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari
del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2.
La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del
commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per
il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e
notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario
straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri
o un ministro da lui delegato.
Ù
CAPO
II
RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Art.
12 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome
1.
E istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2.
La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni
sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai
presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle
riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o
di enti pubblici.
3.
La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari
regionali.
4.
Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5.
La Conferenza viene consultata:
a)
sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le
regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b)
sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo
e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi
alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c)
sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali sulle attività della Conferenza.
7.
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, de- terminando le modalità
per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome.
Art.
13 - Commissario del Governo
1.
Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli
indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei
ministri:
a)
sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate
dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello
regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa,
convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del
Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili
degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E informato, a tal fine, dalle
amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse
impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b)
coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive
competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle
esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica
amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e
promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni
statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della
regione;
c)
cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli
organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione
dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali;
fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo
stato della pubblica amministrazione" agisce d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la
raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
d)
segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti
delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al
compimento dei relativi atti sostitutivi;
e)
propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti
tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo
e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;
f)
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria
attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi
statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere
in seno alla Conferenza.
2.
Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di
Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del
presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e
relative norme di attuazione.
3.
Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei
programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto
dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che
dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della
Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
4.
Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i
magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato
con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro
dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
5.
Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito
nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n.
62.
6.
Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
7.
La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi
capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6,
è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere
continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il
collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
8.
Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento
economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B.
Ù
CAPO III
POTESTÀ'
NORMATIVA DEL GOVERNO
Art.
14 - Decreti legislativi
1.
I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati
dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3.
Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più
atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4.
In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i
due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle
due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve
essere espresso entro trenta giorni.
Art.
15 - Decreti-legge
1.
I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati
per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze
straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché
dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2.
Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a)
conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b)
provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c)
rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la
conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d)
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e)
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto
deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4.
Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta
Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di
presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5.
Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione,
salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in
allegato alla legge.
6.
Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della
conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per
decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art.
16 - Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze
finanziarie
1.
Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2.
Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la
Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in
legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato
dal Governo su delegazione delle Camere.
Art.
17 - Regolamenti
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme
di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c)
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e)
l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in
base agli accordi sindacali.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Ù
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RIORDINO DI TALUNE
FUNZIONI
Art.
18 - Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1.
Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei
ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio
centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività
normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché
gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del
cerimoniale.
2.
Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti
generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero
tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del
segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio
dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario
generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere
disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del
vicesegretario generale.
3.
I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei
capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere
efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale,
il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle
amministrazioni di provenienza.
4.
La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento
estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in
conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5.
Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per
quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario
del Consiglio dei ministri.
Art.
19 - Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
1.
Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei
ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un
ministro senza portafoglio o delegate al sotto- segretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
a)
predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma
di Governo;
b)
assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di
Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti
sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi
dell'attività dell' ISTAT;
c)
curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al
coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della
politica istituzionale del Governo;
d)
provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni
medesime;
e)
collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi
di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
f)
predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni
interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione
amministrativa unità di indirizzo;
g)
curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della
finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche
sulla coerenza economico finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi
dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre
amministrazioni e di organismi pubblici;
h)
predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione
dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle
priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui
lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti
del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei
disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi
con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti
inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del
Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato
ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
i)
assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni
internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
l)
assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le
relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
m)
curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
n)
curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione
al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio
dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti
nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
o)
curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della
normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il
compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche
comunitarie;
p)
curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al
coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari
del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei
territori di confine;
q)
mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
r)
svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri
inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato,
nonché degli organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri
fanno capo;
s)
curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per
la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo
collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
disposizione di legge o di regolamento;
t)
curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con
l'Avvocatura dello Stato;
u)
curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
v)
fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64,
nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai
dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;
z)
predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a
livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del
servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della
legge istitutiva del servizio stesso;
aa)
curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei
ministri senza portafoglio;
bb)
assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di
pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati
alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni
competenti;
cc)
sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento
dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26.
Art.
20 - Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
1.
Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto
delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2.
L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e
l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando
gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
Art.
21 - Uffici e dipartimenti
1.
Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti,
incaricati a norma dell'articolo 22.
2.
Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è istituita una
apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono
stabiliti per legge.
3.
Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi
di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone
competenze e organizzazione omogenea.
4.
Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede
altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo
nelle regioni.
5.
Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio,
il decreto é emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il
ministro competente.
6.
Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia
affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del
dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del ministro interessato.
7.
Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il
capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
Art.
22 - Comitato di esperti per il programma di Governo
1.
Il Segretariato generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal
comitato di esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma
1, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.
23 - Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è
istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa
legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli
adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19.
2.
Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove
disposizioni di legge o di regolamento.
3.
L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai
diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla
codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi
unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del
Senato della Repubblica.
4.
In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a
redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5.
Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione
esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che
ne sono oggetto.
6.
Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta
l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo
si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuoverà forme di
collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine
di armonizzare i testi normativi statali e regionali. 7. All'Ufficio è preposto
un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero
un dirigente generale dello
Stato
o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline
giuridiche.
Art.
24 - Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma
degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le
fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici
a livello centrale e locale;
b)
che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale
dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano
posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c)
che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d)
che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella
raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e)
che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di
enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e
singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla
legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f)
che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica
amministrazione;
g)
che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di
organizzazione e di risorse finanziarie.
2.
I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art.
25 - Vigilanza su enti e istituzioni
1.
Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni
istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza
del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai
ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di
competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2.
La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al
ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della
ricerca scientifica.
Art.
26 - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1.
Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che
sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle
funzioni a questa spettanti.
2.
All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3
dell'articolo 21.
3.
Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Art.
27 - Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una
ragioneria centrale
1.
Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti
sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.
2.
I1 rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al
termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono
iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4.
In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la
dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro -Ragioneria
generale dello Stato- viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite:
3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo
livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello
funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con
qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di
coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva
tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello
funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di
ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di
ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex
carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello
funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo
livello funzionale).
5.
Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
modificato da ultimo con legge 7 agosto
1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente
con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con
funzione di direttore di ragioneria centrale.
Art.
28 - Capi dei dipartimenti e degli uffici
1.
I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio
di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori amministrative, gli avvocati dello Stato ed equiparati, i professori
universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.
Art.
29 - Consulenti e comitati di consulenza
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e
costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche
questioni.
2.
Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a
magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche
economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad
esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3.
Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
Ù
CAPO V
PERSONALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art.
30 - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1.
Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente
legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello
dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e
di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche
estranee alla pubblica amministrazione.
Art.
31 - Consiglieri ed esperti
1.
Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui
alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo
ufficio stampa.
2.
I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione
di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo
parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di
appartenenza.
3.
L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti
sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza
portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base
della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
4.
I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a
dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in
posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi
dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5.
Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia
per le amministrazioni dello Stato.
Art.
32 - Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
1.
L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455,
spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.
I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo
conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad
essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del
tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo
con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al
comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle
segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque
superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455,
e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di
attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4.
Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale
incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei
componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del
tesoro.
Art.
33 - Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con
i Ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del
personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto
dei corpi di provenienza.
2.
I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della
destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1
sono considerati disponibili per nuove nomine. 3. La restituzione del personale
di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario,
anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
Art. 34 - Oneri relativi al personale a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo
nelle regioni
1.
Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli
emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a
rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a
proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede
dei commissari del Governo nelle regioni.
Art.
35 - Consiglio di amministrazione
1.
E costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e
composto:
a)
dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché
dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
b)
dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità
vigenti per il restante personale dello Stato.
2.
A1 consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni.
Art.
36 - Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri
1.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai
dipendenti civili dello Stato.
2.
Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e
da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento
della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione
generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione
stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le
amministrazioni di provenienza.
Art.
37 - Dotazioni organiche
1.
La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo
quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2.
Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali,
possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in
posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari
esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone
particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3.
Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni
vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.
Art.
38 - Norme per la copertura dei posti
1.
Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata,
di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge,
è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella
tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di
primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata
tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301,
e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli
impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso
di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con
qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad
esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli
aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di
servizio effettivo nella carriera direttiva.
3.
Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene
inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella
B disponibili.
4.
Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in
soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica
funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate
per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva,
di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio
non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme
analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche
presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o
promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle
mansioni svolte.
5.
Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6.
Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere
ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei
ministri e presieduta dal sottosegretario di stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con
qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e
composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non
inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto
pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in
relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in
base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli
culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del
servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le
amministrazioni e gli enti di provenienza.
7.
Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei
commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
8.
I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di
inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante
concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate,
distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e
le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
9.
Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i
posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
10.
Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi
1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso
periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11.
Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze
eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni
previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
12.
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di
quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di
cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e
C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni
di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e
del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle
tabelle stesse.
13.
Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
ed in servizio alla medesima data, ò collocato a domanda nelle categorie del
personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto
personale.
Art.
39 - Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni
1.
Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla
data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel
ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti
dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano
altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.
2.
Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il
personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
3.
Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la
regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15
febbraio 1975.
Ù
CAPO VI
NORME
FINALI E FINANZIARIE
Art.
40 - Norme finali
1.
Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2I,
restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici
cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2.
Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri per i
Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si
applicano le disposizioni vigenti.
3.
Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924; n.
1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e
la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.
Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla
tabella allegata alla legge 8 agosto
1985, n. 455.
5
Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui
all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
Art.
41 - Disposizioni finanziarie
1.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonché dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455,
ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio
presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato
in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni
1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per
l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell’attività di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e,
quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento
"Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1988.
2.
Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle,
il Ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai
competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di
provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni
fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 23 agosto 1988
COSSIGA
DE
MITA, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto,
il Guardasigilli: VASSALLI
Ù
TABELLE
TABELLA A
Tabella A. - Organico dei consiglieri della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
(articoli 30, 31,32 e 38)
|
|
In ruolo
|
Comandati e fuori ruolo
|
Esperti e consiglieri a tempo parziale
|
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate
|
* 34
|
20
|
104
|
Dirigente superiore
|
55
|
30
|
|
Primo Dirigente
|
80
|
45
|
|
Totale
|
169
|
95
|
|
* Di cui 4 riservati dal personale dirigente dei
Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
|
TABELLA B
Tabella B. - Organico del personale non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30,32 37 e 38)
|
|
In ruolo
|
Comandati e fuori ruolo
|
Incaricati
|
Qualifiche ad esaurimento
|
31
|
15
|
|
9a qualifica funzionale
|
61
|
31
|
|
8a qualifica funzionale
|
123
|
62
|
|
7a qualifica funzionale
|
193
|
96
|
|
6a qualifica funzionale
|
282
|
145
|
30
|
5a qualifica funzionale
|
375
|
187
|
|
4a qualifica funzionale
|
544
|
261
|
|
3a qualifica funzionale
|
113
|
57
|
|
2a qualifica funzionale
|
59
|
30
|
|
Totale
|
1781
|
884
|
|
TABELLA C
Tabella C. - Organico del personale dei commissariati del
Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)
|
|
In ruolo
|
Comandati e fuori ruolo
|
Dirigente superiore
|
40
|
8
|
Primo Dirigente
|
80
|
16
|
Qualifiche ad esaurimento
|
16
|
4
|
9a Qualifica Funzionale
|
17
|
4
|
8a Qualifica Funzionale
|
34
|
6
|
7a Qualifica Funzionale
|
31
|
6
|
6a Qualifica Funzionale
|
54
|
10
|
5a Qualifica Funzionale
|
44
|
10
|
4a Qualifica Funzionale
|
70
|
10
|
3a Qualifica Funzionale
|
54
|
10
|
2a Qualifica Funzionale
|
58
|
10
|
Totale
|
498
|
94
|
Ù