Legge
6 marzo 1998, n. 40.
"Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 40
TITOLO I
Principi
generali
Art. 1
Ambito
di applicazione
1. La presente legge, in
attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,
salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente
legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se
non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto
dell'articolo 45.
3. Quando altre
disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di
cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve
intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque
vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza
legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica.
5. Le
disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di
attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di
attuazione", è emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima
dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2
Diritti
e doveri dello straniero
1. Allo straniero
comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano
diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
4. Allo straniero
è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
6. La protezione
diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di
diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti
alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status
personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda
di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi
internazionali stipulati per le finalità di cui - all'articolo 9, comma 4,
possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli
Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare
le immigrazioni clandestine.
8. Lo straniero
presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Politiche
migratorie
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui
risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento
programmatico.
2. Il documento
programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento
individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso
nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purchè non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.
4. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri
interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo
18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione
delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai
sensi della presente legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il
ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima
applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data
entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del
documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche
in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni
sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO I
Disposizioni
sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
Ingresso
nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel
territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto
valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso
i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di
ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni
non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua
a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o
reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai
fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonchè la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro
dell'Interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in
Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi
fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi
saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il ministero
degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica
dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche
in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono
fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli
stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono
essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione.
Art. 5
Permesso
di soggiorno
1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai
sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di
soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonchè ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti
civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla
presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali
in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a
tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a
sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori
che richiedono tale estensione;
c) superiore ad
un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel
caso di corsi pluriennali;
d) superiore a
due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e
per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle
necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla
presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle
diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini
previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è
stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base
di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano.
7. G1i stranieri
muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità
di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e
nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila a lire 600mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di
soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell'Interno, in
attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16
dicembre 1996.
9. Il permesso di
soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in
cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per il permesso
di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione della presente legge.
Art. 6
Facoltà
ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e
familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque
prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta
eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero
che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce,
senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le
verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione,
l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede
agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito,
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni
e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero
si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma
5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare
al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento
di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo
approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non è valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
8. Contro i
provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7
Carta
di soggiorno
1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per
il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno per sè, per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di
soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o
genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato
dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di
soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato
disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonchè,
limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del Codice di procedura
penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che
abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di
condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora
non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della
carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto
previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato,
il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso
nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel
territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai
servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che
sia diversamente disposto;
d) partecipare
alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti
del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere
disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero
quando lo stesso appartiene a una delle categorie indicate dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre
che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
Controllo
delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 8
Respingimento
1. La polizia di
frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera
senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel
territorio dello Stato.
2. Il
respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle
circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che
ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato,
ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo
straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di
frontiera.
6. I
respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di
pubblica sicurezza.
Art. 9
Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera
1. Il ministro
dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso
l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di
livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in
vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
2. Delle parti di
piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti
è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
3. Nell'ambito e
in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'Interno, i prefetti
delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il
coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchè le autorità
marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non
inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il ministero
degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente
legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili e
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal ministro dell'Interno, di concerto con il
ministro del Tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera
sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.
Art. 10
Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato.
3. Se il fatto di
cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso
tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui
il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il
fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della
multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l'ingresso in violazione della presente legge.
4. Nei casi
previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o
appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del
presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato
in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino
a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore
aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero
trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonchè a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri
in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di
polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è
redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
Codice di procedura penale.
8. I beni
immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso
di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati
previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di
denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonchè le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione
e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza
pubblica".
Art. 11
Espulsione
amministrativa
1. Per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell'Interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al
ministro degli Affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal
prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato
respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si è
trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato,
ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a
taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è
disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice di procedura
penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione è
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso ai
sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato
oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai
sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze
obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione
del provvedimento.
5. Si procede
altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello
straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia
privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri
casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni e a osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di
espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonchè ogni
altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e a
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il
decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore,
entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il
termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato.
9. Il ricorso è
presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei
casi di espulsione con accompagnamento immediato, semprechè sia disposta la
misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per
la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di
deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del Codice di procedura civile.
10. Il ricorso di
cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di
espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchè,
ove necessario, da un interprete.
11. Contro il
decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero
espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del ministro dell'Interno; in caso di trasgressione, è punito
con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato.
14. Il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il
tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso
di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo
non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel territorio dello Stato.
15. Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri
sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il
questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma
10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 12
Esecuzione
dell'espulsione
1. Quando non è
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera, ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con
i ministri per la Solidarietà sociale e del Tesoro.
2. Lo straniero è
trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza
e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
3. Il questore
del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore,
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. Il pretore,
ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 e al presente
articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle
quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere
disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
5. La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni.
Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un
massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i
decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per
Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore,
avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchè
lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini
dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate
convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto
previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di
giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione
di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchè per la fornitura
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il ministro del
Tesoro. Il ministro dell'Interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri ministri.
Art. 13
Espulsione
a titolo di misura di sicurezza
1. Fuori dei casi previsti dal
Codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia
condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice
di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14
Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del Codice
penale nè le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente
legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è
eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 15
Diritto
di difesa
1. Lo straniero
sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il
tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è
necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III
Disposizioni
di carattere umanitario
Art. 16
Soggiorno
per motivi di protezione sociale
1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero
ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con
il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza e integrazione sociale.
2. Con la
proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla rilevanza
del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono
comunicate al sindaco.
3. Con il
regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonchè la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di
soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e
può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per
motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore
della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente
locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere
in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato
o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare
sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato,
all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale
per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena
detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante
dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire
10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 17
Divieti
di espulsione e di respingimento
1. In nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è
consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1,
nei confronti:
a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi;
b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo
7;
c) degli
stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana;
d) delle donne in
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono.
Art. 18
Misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i ministri
degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure
di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della
presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferiscono
annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina
del lavoro
Art. 19
Determinazione
dei flussi di ingresso
1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con
i quali il ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro
dell'Interno e con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e
delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del
lavoro dei Paesi di provenienza.
2. I decreti
annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per
qualifiche o mansioni, dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonchè sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o
accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori
stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime
intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonchè gli altri requisiti
indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre
prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli
uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento
di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri.
5. L'onere
derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 20
Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare
all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al
lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio
periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale rilascia
l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi,
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non
possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali
di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui
al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al ministero del Lavoro e
della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate,
secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione
europea con quote riservate.
5.
L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre
sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di
lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di
lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno.
8. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 21
Prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro
1. Il cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda farsi garante
dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del
lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura
della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce
titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di
potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le
modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli
ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle
liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di
inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le
garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le Associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con
decreto del ministro per la Solidarietà sociale, di concerto con i ministri
dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può
prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle
associazioni ammessi a pre- stare la suddetta garanzia.
3. La prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel
regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo
di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i
visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su
richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con
graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione
stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
Art. 22
Lavoro
stagionale
1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei
confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19,
comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio
periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale rilascia
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non
oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni
regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a
favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani,
e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e
dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di
lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno
o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero
il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell'articolo 20, comma 8.
Art. 23
Previdenza
e assistenza per i lavoratori stagionali
1. In considerazione della durata
limitata dei contratti nonchè della loro specificità, agli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme
di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori
di attività:
a) assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione
contro le malattie;
d) assicurazione
di maternità.
2. In
sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è
tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti
attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e
le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle
contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri
sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma
1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato è fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 24
Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo
1. L'ingresso in
Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che
intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di
lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali
attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di
uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso
lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale,
professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali
o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di
disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende
intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti,
i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una
attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che
dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o
della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore
non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di
idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte
salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per
l'Italia.
5. La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nullaosta del ministero degli
Affari esteri, del ministero dell'Interno e del ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure
di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
7. Il Visto di ingresso per
lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 25
Ingresso
per lavoro in casi particolari
1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o
personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia
ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e
interpreti;
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in
Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi - temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,
tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di
attuazione;
i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto
di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
n) ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da
impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche
o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che
siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981, n. 91;
q) giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che,
secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in
Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di
scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla
pari".
2. Il regolamento
di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni
ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei
lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei
lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti.
TITOLO IV
Diritto
all'unità familiare e tutela dei minori
Art. 26
Diritto
all'unità familiare
1. Il diritto a
mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari
stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari
stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della
presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al
diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176.
Art. 27
Ricongiungimento
familiare
1. Lo straniero
può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non
legalmente separato;
b) figli minori a
carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero
legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
c) genitori a
carico;
d) parenti entro
il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto
anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli.
3. Salvo che si
tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore
agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito
annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due
o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
4. È consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un
visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o
per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del
cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento.
6. Salvo quanto
disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
7. La domanda di
nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente,
la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla
questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di
ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 28
Permesso
di soggiorno per motivi familiari
1. Fatti salvi i casi di rilascio
o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato:
a) allo straniero
che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti;
c) al familiare
straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto
dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore
straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso
il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere
dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge
italiana.
2. Il permesso di
soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di
soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno
del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai
sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero
che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di
soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di
separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non
possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di
età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego
del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può
presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere
derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 29
Disposizioni
a favore dei minori
1. Il figlio
minore dello straniero con questi convivente e. regolarmente soggiornante è
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue
la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di
età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento
del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni,
per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e
delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.
L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono
comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai
sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore
straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal
tribunale per i minorenni.
Art. 30
Disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
1. Al compimento della maggiore
età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di
cui all'articolo 29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 21.
Art. 31
Comitato
per i minori stranieri
1. Al fine di vigilare sulle
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonchè da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (Upi) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato,
sentiti i ministri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori
stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonchè per l'affidamento temporaneo
e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si
avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei
mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
Disposizioni
in materia sanitaria, nonchè di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO I
Disposizioni
in materia sanitaria
Art. 32
Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Hanno
l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in
Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri
regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri
regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di
soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa
adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza
sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle
more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di
stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla
nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1
e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve
essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo è determinato con decreto del ministro della Sanità,
di concerto con il ministro del Tesoro, e non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio;
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo
europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973, n. 304.
5. I soggetti di
cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo
annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di
cui al comma 3.
6. Il contributo
per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non è valido per i
familiari a carico.
7. Lo straniero
assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria
locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
Art. 33
Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Per le
prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento
di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome
ai sensi dell'articolo 8,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che
disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela
sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le
cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978,
n. 194, e del decreto del ministro della Sanità 6
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela
della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176;
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi
di profilassi internazionale;
e) la profilassi,
la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei
relativi focolai.
4. Le prestazioni
di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora
privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione
alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
6. Fermo restando il
finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a
carico del ministero dell'Interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli interventi di emergenza.
Art. 34
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
1. Lo straniero
che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore
possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione
della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la
data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo
conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonchè documentare la
disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il
periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o
di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare
o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il
trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure
mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell'articolo 12,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del ministero della Sanità, d'intesa con il ministero degli
Affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo
sanitario nazionale.
3. Il permesso di
soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del
trattamento terapeutico ed è rinnovabile finchè durano le necessità
terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.
CAPO II
Disposizioni
in materia di istruzione e diritto allo studio e professione
Art. 35
Attività
professionali
1. Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di Albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire
presso i ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di
attuazione. L'iscrizione ai predetti Albi o elenchi è condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero
ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità,
le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle
professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai ministri
competenti, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate.
3. Gli stranieri
di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di
impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato
è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i
cittadini italiani.
Art. 36
Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori
stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi
si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
della comunità scolastica.
2. L'effettività
del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti
locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità
scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre
a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza,
alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attività interculturali comuni.
4. Le iniziative
e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione
dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel
quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di
convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la
realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione
di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine
del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione
di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalità
di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare
riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonchè dei
corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento
dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonchè dei criteri e delle modalità di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri
per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti
dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri
per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 37
Accesso
ai corsi delle università
1. In materia di
accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto
allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università,
nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie,
assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai
corsi universitari di cui all'articolo l della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto
degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando
apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonchè
organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di
attuazione sono disciplinati:
a) gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso
e del permesso di soggiorno per motivi di stu- dio, anche con riferimento alle
modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di stu- dio e l'esercizio in
vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare;
c) l'erogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da
anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle
provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per
la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e) la
realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle
norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla
base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente,
con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il ministro
dell'Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all'estero. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. È comunque consentito
l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, Ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III
Disposizioni
in materia di alloggio e assistenza sociale
Art. 38
Centri
di accoglienza. Accesso all'abitazione
1. Le Regioni, in
collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di
altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni.
2. I centri di
accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi
ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove
possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
3. Per centri di
accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente,
provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonchè, ove
possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.
4. Lo straniero
regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o
privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai
Comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una
sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le Regioni
concedono contributi a Comuni, Province, consorzi di Comuni, o enti morali pubblici
o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da
destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio,
per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi
possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione,
per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità
temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.
L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è
effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che
siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 39
Assistenza
sociale
1. Gli stranieri titolari della
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,
incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e
per gli indigenti.
CAPO IV
Disposizioni
sull'integrazione sociale sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le
politiche migratorie
Art. 40
Misure
di integrazione sociale
1. Lo Stato, le
Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonchè in collaborazione con le autorità o
con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività
intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche
al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle
scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella
Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione
di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella
società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte
dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonchè alle possibilità
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la
valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa
di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso
le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale
audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli
stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e)
l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati
nel comma 1 è istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un
registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti
nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando
le iniziative promosse dalle Regioni e dagli enti locali, allo scopo di
individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei
diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. I1
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sull'applicazione della presente legge.
Art. 41
Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. Ai fini del
presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente
o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione:
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente
un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia
od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti
al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire
l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla formazione e ai
servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante
in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia,
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di
lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio
1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato
gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e
l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 42
Azione
civile contro la discriminazione
1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice
può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si
propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella
cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4. Il pretore
provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie
la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di
urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici
giorni assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i
provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
all'articolo 739, secondo comma, del Codice di procedura civile. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del Codice di procedura
civile.
7. Con la
decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il
convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude
l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del Codice penale.
9. Il ricorrente,
al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può
dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti
dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui
all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.
10. Qualora il
datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni
accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41
posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o
enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le Regioni, in collaborazione
con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 43
Fondo
nazionale per le politiche migratorie
1. Presso la
presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le
politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è
stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per
l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo.
2. Lo Stato, le
Regioni, le Province e i Comuni adottano, nelle materie di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa
attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle
attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di
pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e
private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto
dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e
comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche
del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate
dall'Inps all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 44
Commissione
per le politiche di integrazione
1. Presso la
presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è
istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione
ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di
riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle
politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di
interventi di adeguamento di tali politiche nonchè di fornire risposta a
quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione
è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della
presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri degli Affari esteri,
dell'Interno, del Lavoro e della previdenza sociale, della Sanità, della
Pubblica istruzione, nonchè da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il ministro per la Solidarietà sociale. Il
presidente della Commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo
presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto
di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della
Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della
presidenza del Consiglio dei ministri nonchè i rimborsi ed i compensi spettanti
ai membri della Commissione e ad esperti dei quali la Commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti
dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione dal
decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione può affidare
l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi
o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e
stip- ulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per
l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Disposizioni
concernenti i cittadini degli stati membri dell'Unione europea
Art. 45
Delega legislativa per
l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina
organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto
legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire
piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera
circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento,
con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del
lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in
Italia;
b) assicurare la
massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto
di ingresso e soggiorno in Italia, nonchè per l'iscrizione anagrafica nelle
liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non
essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della
sanità pubblica;
c) garantire il
diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi
della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti
tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di
natura fiscale;
d) assicurare in
ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente
conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere
all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare
previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il
necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con
analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento
d'attuazione;
g) prevedere ogni
disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo,
nonchè le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed
eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di
decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni;
trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità
ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla
Commissione delle Comunità europoe.
TITOLO VII
Norme
finali
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 151
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
b) l'articolo 25
della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12
della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto,
settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2
e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4
della legge 18 gennaio 1994, n. 50
g) l'articolo 116 del
Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20,
comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse
disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppo".
Art. 47
Testo
unico - Disposizioni correttive
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle
disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal
fine necessarie:
a) le
disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le
disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. II Governo è
altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente
i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con
le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della
presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione
giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di
decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei
termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 48
Copertura
finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni
per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede:
a) quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo
al ministero della Pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero degli
Affari esteri;
b) quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero dell'Interno.
2. Il ministro
del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 49
Disposizioni
finali
1. Nella prima
applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le
questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione
personale nonchè delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
2. All'onere
conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per
l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque
nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare.