Legge
2 aprile 2007, n. 40
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2
aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita
di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli"
Capo
I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e
libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonchè di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli
operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la
ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica,
aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio
richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali
massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni
eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del
contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali
comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia
mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette
disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono
l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato
confronto.
2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di
conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà
del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e
senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un
obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono
nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data
di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce
le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni
1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un
periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato
piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano
viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni
comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi
autorizzatori".
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo
la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei
prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio,
nonchè di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il
gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale
deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti
lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonchè gli
strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche
in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli
impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte
della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali,
con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari
circa i prezzi praticati. La violazione di tale obbligo comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la
mancata esposizione dei prezzi.
2. Il gestore della rete stradale di interesse
nazionale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di
informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione
del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di
competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e
stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la
sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori
di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi
1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1.
Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi
costi del servizio, nonchè di facilitare il confronto tra le offerte presenti
sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei
recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri
aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un
numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta. 2. A
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono
sanzionati quali pubblicità ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis.
L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve
figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in
un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di
cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel
mercato fino allo smaltimento delle scorte.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore
nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima
data entro il 1° gennaio 2008.
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione
del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque
anni".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della
medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza
assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo
familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio
conseguito sul veicolo già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le
imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che
è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la
liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso
accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la
responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,
in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota
in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale
variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.".
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza
il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per
realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet,
che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse
imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.".
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata
poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto
senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano
in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere
esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita
per almeno tre anni.".
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del
presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto,
fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta
giorni.
Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di
clausole penali
1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si
convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale
di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria
attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia
tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al
comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo
in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è
stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce
norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice
civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono
rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore
proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai
sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilità del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri
contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,
la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del
creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui
all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al
conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione
del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore
l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità
del patto non comporta la nullità del contratto.
4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al
presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell'articolo
15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno
2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto
assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla
predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate,
relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies
a 8-terdecies, del presente decreto.
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA
PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa,
l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via
telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti
gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle
imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui
al comma 7, secondo periodo, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale
e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio
dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge,
e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato
e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente
il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi
di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi
per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti
privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia
e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il
modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole
tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le
modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato
trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche
ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati
l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione
della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le
comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico
da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al
presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata,
garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività
economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a
garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità
sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonchè ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di
accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in
conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite
dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174,
e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo
sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente
competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate
al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima
attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti
salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997,
n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del
Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti
professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove
richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità
economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attività di
facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria
di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221.
Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di
cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in
particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti
speciali o tossici.
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore
turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.
135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti
di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale
previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea
in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo
equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere
negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre
prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del
territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del
servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni
promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche
specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari
di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente
non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano
state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento
dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del
Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei
servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa
generale o specifica.
5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola
dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione
provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente,
fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità
finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa
normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da
parte delle province". Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" è
sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività"
e le parole da: "e per la limitazione" a: "del
territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole:
"senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza
la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti" e le
parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche"
fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone
fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita
dichiarazione di inizio attività. Il titolare";
b) al comma 5, primo periodo, le parole:
"L'autorizzazione rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti:
"La dichiarazione può essere presentata da chi";
c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non può
essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La
dichiarazione non può essere presentata dai" e le parole: "e a
coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il
rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "per la dichiarazione di inizio attività".
5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta
e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite
dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e
permanente dell'esercizio, nonche¨ la gestione diretta dei beni
patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i
requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere
dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero
anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente
socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo
periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di
guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con
almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso
di società od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole:
"L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività
dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione
è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio
dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali
del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica.
L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di
idoneità" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione
iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole:
"idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono
inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione
iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in
materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more
possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno
presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di
quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo
dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre
il disposto del comma 9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti
emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di
autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il
confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le
tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione
provinciale, nonche¨ le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia
in regime di libera prestazione di servizi.".
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a
condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di
traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di
concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso
stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le
località oggetto della relazione di traffico"".
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale
del gas naturale, nonchè di facilitare l'accesso dei piccoli e medi
operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del
prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a
decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle
concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di
cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e
secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26
febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19
marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di
versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni
all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al
comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso
Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le
modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono
determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure
in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento
di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle
concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e
nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria
superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici
e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
"economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito
dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi
per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto
legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e
professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore,
finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo
comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del
lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con
la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti
locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui
al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti
possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero
degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a
tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi
e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore
complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi
dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di
potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli
studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati
entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2009-2010,".
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al
conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e
nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono
essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli
tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai
sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e le strutture
che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. I
"poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che
concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle
strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura
consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la
diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la
crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di
propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la
seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
"o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono
sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la
determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette
contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al
comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che
hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al
comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica
che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono
aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e
conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo
comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite
dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel secondo ciclo";
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono
soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli
articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i
fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino
alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, sono escluse
le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e
professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire
il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico
nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano
limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della
rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono
estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un
demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le
parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero del
comune dove è ubicata la sede di lavoro,".
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice
civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è
soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a
garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue
automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore
quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere
al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa
data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il
debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di
trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via
telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da
persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore,
ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del
territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni
successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal
codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal
caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della
dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca
e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il
conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo
comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in
mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla
cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta
cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non
è necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi
8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data
di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in
contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono
nulle e non comportano la nullità del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora
cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre
dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies
a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano
applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i
finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e
modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e
comunitario, nonchè in tempi e con limiti di spesa compatibili con le
priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel
rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito
alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta
Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative
interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e
modificazioni;
b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n.
138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui
consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A.,
relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei
Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta
Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma
8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse
derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in
data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive
modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede
direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso,
anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma
8-duodevicies, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori
di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente
sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da
parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di
revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o
di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto
con l'interesse pubblico".
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il
30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla
realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V
della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Art. 14.
(Soppresso)
Art. 15.
(Soppresso)
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