Legge 14
gennaio 1999, n. 4
Disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il
servizio di mensa nelle scuole
(in
Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1999, n. 14)
Art. 1.
(Differimento di termini e altre disposizioni relative al
settore universitario e della ricerca scientifica)
1. Per consentire il completamento delle operazioni di
rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici
del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 2000. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di
laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".
3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di
coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del
predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima
sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di
entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si
applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai
decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e
669, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, e
15 marzo 1995, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 1995.
7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità,
previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di
quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di
specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero,
qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che
siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei
Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere
riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si
fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai
programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane
e università dei Paesi interessati.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236, le parole: "per due anni
non prorogabili" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno
1999".
9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici
1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei
competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a
completare il corso e a sostenere l'esame finale per il conseguimento del
relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
10. Le università e gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque
esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di
ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e
osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o
socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come
requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno
tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto
previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di
reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti
alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai
presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti
interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori
risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono
banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle
necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico
del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I
consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono
preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a
tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del
numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso.
I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori
confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore
trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam è
progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli
aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i
tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, anche se maturati successivamente
al 1o agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori
sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
11. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo
comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, la parola "confermati"
è soppressa.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, si applicano anche ai professori
associati che hanno superato il giudizio di idoneità e che non sono stati
ancora sottoposti al giudizio di conferma alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980 si applicano
ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.
13. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il
rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1990, n. 341, gli studenti
nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa,
in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in
materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, abbiano
emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della
iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi
corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano
prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione
universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.
14. Sono autorizzati al completamento dei corsi, anche in
soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in
vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di
ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26
ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno
valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli
allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di
studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai
corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte
delle competenti strutture accademiche, del curriculum formativo
svolto.
15. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 95, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto
previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei
predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati
dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;";
b) al comma 101, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la facoltà per il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto,
previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai
predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali
non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e
dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.
59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25";
c) al comma 111, dopo le parole:
"dai diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai
diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dagli altri titoli
di cui al comma 95, lettera a)";
d) al comma 119, secondo periodo,
dopo le parole "comma 8, lettere a)" è inserita la seguente:
", b)";
e) al comma 126, primo periodo, la
parola: "primaria" è soppressa e, al secondo periodo, dopo le
parole: "del corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in
scienze della formazione primaria".
16. Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni
adottate dagli atenei fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti
didattici di ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o
l'attivazione di corsi universitari.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre
2002. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è
abrogato.
18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite
apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla
normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai
seguenti criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai
titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito
consentito di attività professionale.
19. L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il compenso spettante ai
componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed è aggiornato annualmente".
20. I diplomi di esperto in problemi di pubblica
amministrazione e governo locale rilasciati dalla scuola diretta a fini
speciali denominata "Pubblica amministrazione e governo locale",
istituita presso l'università di Cagliari, sede di Nuoro, sono equiparati a
tutti gli effetti ai diplomi universitari di "operatore della pubblica
amministrazione".
21. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le
ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 gennaio 1999. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
22. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma
dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda
di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo
corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a
carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e
previdenza".
25. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di
dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a
domanda nell'attività assistenziale.
26. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla data
di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n.
284, e 27 novembre 1991, n. 380".
Art. 2.
(Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di
insegnamento a livello universitario stranieri)
1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti
superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio
di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di
lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:
a) abbiano per scopo ed attività lo
studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici
o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti
solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti
superiori.
2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della
loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero
degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato
l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione
legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente
per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma
1.
3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle
esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1
possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto
privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per
le università statali, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
Art. 3.
(Servizio di mensa nelle scuole)
1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno
provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in
relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante,
dipendente dallo Stato o da altri enti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari
a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si
provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.
3. Il Ministero dell'interno provvede anche ad erogare un
contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la
continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente
dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la
refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di
lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
4. I criteri per la individuazione del personale docente
avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del
contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto
servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 1996.
5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal
servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità
finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del
personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono
incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si
provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
|