Legge 2 dicembre 1991, n. 390
Norme
sul diritto agli studi universitari
Art. 1. Finalità.
In attuazione degli articoli 3
e 34 della
Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei
cittadini nell'accesso all'istruzione
superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se
privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Art. 2. Destinatari.
1. Ai fini della presente legge,
per <<studenti>> si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle
università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado
universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Le istituzioni
di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione
<<università>>.
Art. 3.Interventi dello Stato, delle
regioni e delle università.
1. Allo Stato
spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in
materia di diritto agli studi universitari.
2. Le regioni
attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
3. Le università
organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in
modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le
università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle
materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano
tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale
scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche
attività.
Art. 4. Uniformità di trattamento.
1. Con decreto
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato <<Ministro>>,
sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di
cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per
la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti,
nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini
dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente
legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche
vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito
imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie
minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;
c) gli indirizzi
per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi
riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. l decreto di
cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni
accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima
applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto
stesso.
Art. 5. Rapporto al Parlamento.
1. Il Ministro presenta al
Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un
rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei
dati trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva
competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
2. In prima applicazione della presente
legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari è
presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche
disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria.
Art. 6. Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari.
1. E' istituita
presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato <<Ministero>>, la Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari.
2. La Consulta:
a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi
universitari; b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui
all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla
condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime
il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui all'articolo 4,
comma 1.
3. La Consulta è
presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle
università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418,
e da cinque rappresentanti degli studenti.
4. Le modalità
per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il
funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con
decreto del Ministro.
5. Agli oneri per
il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Art. 7. Principi generali.
1. Le regioni a
statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui
all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti princìpi:
a)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è
garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella
regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree
geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti
stessi afferiscono;
b)
la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una
partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi
universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso
di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi;
c)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano
fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità
degli interventi;
d)
le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non
possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di
ricerca dei borsisti;
e)
possono essere previste disposizioni particolari per
l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi
regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a
condizioni di particolare disagio socioeconomico o fisico, di maggiorazione dei
benefici.
2. Gli studenti
già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore
corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di
mezzi.
3. Le regioni a
statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi
bilanci, interventi specifici, quali:
a)
erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi,
trasporti, o di corrispettivi monetari;
b)
assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;
c)
orientamento al lavoro;
d)
assistenza sanitaria.
4. Gli interventi
di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti
dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano
autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33
della Costituzione.
Art. 8. Borse di studio.
Le regioni determinano la quota
dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da
devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi
stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c).
Le regioni
possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste
provvedano ad erogare le borse (1).
Art. 9. Coordinamento interregionale.
1. Le regioni
promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
2. Agli incontri
partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le
regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.
Art. 10. Coordinamento nell'ambito regionale tra gli
interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università.
1. Il
coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università
è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti
della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in
ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione.
Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata
dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati
della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta
nazionale di cui all'articolo 6.
Art. 11. Regioni a statuto speciale.
1. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle
materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 12. Attribuzioni.
1. Le università esercitano le
funzioni già assegnate dalla legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi
universitari. Le università inoltre:
a)
concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei
contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b)
agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio
individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e
laboratori;
c)
promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di
insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di
svolgimento ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d)
promuovono attività culturali, sportive e ricreative,
mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in
collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e
cooperative studentesche;
e)
curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo
studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare
attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro
competenza in materia di diritto agli studi universitari;
f)
promuovono interscambi di studenti, che possono avere
validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni
assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di
riconoscimento di corsi e titoli;
g)
sostengono le attività formative autogestite dagli studenti
di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le università
provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 13. Attività a tempo parziale.
1. Le università,
sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi,
con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo
svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità
amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti
delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di
qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di
graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione
richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un
corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito
delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei
pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro
gli infortuni.
3. I regolamenti
di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a)
i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato
almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con
riferimento all'anno di iscrizione;
b)
le prestazioni dello studente non possono superare un numero
massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c)
a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono
le condizioni di reddito più disagiate;
d)
al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione
sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei
servizi attivati.
Art. 14. Corsi intensivi.
1. I consigli
delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi,
a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli
studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione
dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui
al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'insegnamento
nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in
aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le
modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa
retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. Corsi
intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al
presente articolo:
a)
per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle
previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9,
comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi
possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente
all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della
prosecuzione degli studi nelle stesse;
b)
per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c)
per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
Art. 15. Concorso delle università agli altri interventi.
Le università
possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente
legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.
Art. 16. Prestiti d'onore.
1. Agli studenti
in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed
istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto,
prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse
alla frequenza degli studi (1).
2. Il prestito
d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la
definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di
lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare
il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal
completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia
iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e,
limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva
interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale (1).
3. Le regioni a
statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti
d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla
concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli
interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia
le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a)
i termini di erogazione rateale del prestito in relazione
all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b)
le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito
per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito (2).
4. Ad
integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli
interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992,
presso il Ministero, un <<Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore>>. Il Fondo è ripartito per i medesimi
anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei
prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può
essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di
cui al presente articolo (3).
Art. 17. Fondo di incentivazione.
1. Il piano
triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, al fine di assicurare anche il
riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei
servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
a)
per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio
presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per
la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso
ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e successive modificazioni;
b)
per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti
ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Ai fini di cui al comma 1,
nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni
1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato <<Fondo per
l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria>>.
3. Il Fondo di cui
al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il
1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio,
tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro,
sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica
altresì il numero e l'importo delle
borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per
concorso.
4. Le università
provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico
e comunque in data non anteriore al 1º agosto.
5. Gli studenti
che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto
le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione
presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla
normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono
tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire
l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine (4).
Art. 18. Alloggi.
1. Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni
predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria
finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione,
all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per
studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai
comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di
loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di
cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili
per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale
pubblica.
3. Le regioni disciplinano le
modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti
anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con
cooperative, enti e soggetti individuali.
4. Per le
finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università
che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni
una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria,
per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero
stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico
delle regioni.
Art. 19. Assistenza sanitaria.
Le regioni,
nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con
le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno
delle sedi universitarie.
Art. 20. Studenti stranieri.
1. Gli studenti di nazionalità
straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente
legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini
italiani.
2. Gli studenti
di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi
fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 (1).
3. Gli studenti,
cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di
apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente
legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui
al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di
ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano
diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di
soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le
norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento
all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i
requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da
particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le
disposizioni comunitarie in materia.
6. Le università comunicano ogni
tre mesi alle questure territorialmente
competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non
rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti
con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro
posizioni. (1) Comma così modificato dall'art. 46, l. 6
marzo 1998, n. 40. Tale modificazione è stata confermata
dall'art. 47, d.lg.
25 luglio 1998, n. 286.
Art. 21. Beni immobili e mobili.
1. Alle regioni è
concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del
materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi
universitari.
2. Gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1,
nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è
concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in
essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini
istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di
cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati,
sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico
erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere
gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei
beni.
5. Qualora, per
qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i
beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.
6. Nel caso di
beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3,
l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi
universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra
regione ed università.
7. Le regioni
subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro
territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi
all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini
istituzionali già propri delle opere universitarie.
8.
All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione
sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le
commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune,
dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel
termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni
stessi.
10. Lo Stato e le
università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati
nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può
essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o
all'università dalla proprietà dei beni.
Art. 22. Accertamenti.
1. Ai fini
dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi
universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre
all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge
13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei
componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari
dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le
vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a
quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi
universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di
controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi
che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente
legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione
finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che
beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni
economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi
della vigente normativa, ai massimi controlli.
Art. 23. Sanzioni.
Chiunque, senza
trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali,
presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di
fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella
percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del
corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i
fatti costituenti reato.
Art. 24. Pubblicità.
L'elenco di tutti
i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per
tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza
semestrale.
Art. 25. Norma
finale. Organismi regionali di gestione.
1. Le regioni
conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due
anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per
ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia
amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da
un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città
sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore
razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può
prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine
della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare
personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti
dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla
regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante
convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi
universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme
dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base
di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di
servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche costituite ed operanti nelle università.
2. Restano ferme
le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente
riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.
Art. 26. Norma abrogativa.
1. Sono abrogate
la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonché le altre
disposizioni in contrasto con la presente legge.
2. Sono fatte
salve per l'università della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di
diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.
Art. 27. Copertura finanziaria.
1. Per il
finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, è
autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50
miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e
1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento <<Diritto allo studio>>.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(1)
Vedi art. 2, DPCM 28
luglio 1997
(2)
Vedi art. 1, DPCM 28
luglio 1997
(3)
Vedi L. 11 febbraio 1992, n. 147 e l'art. 5, d.l. 21
aprile 1995, n. 120, conv. in l. 21 giugno
1995, n. 236. Il presente Fondo è ridotto dello
0,5% e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui
all'art. 8 precedente, ex art. 1, comma 89, L. 23 dicembre
1996, n. 662.
(4)
Vedi art. 1, DPCM 28
luglio 1997
Altre Norme
DPCM 13 aprile
1994 Uniformità di trattamento per il diritto
allo studio universitario.
DPCM 30 aprile 1997 Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
DPCM 9 aprile
2001 Programmazione dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001