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02-12-1991 n° 390 - Leggi

Legge 2 dicembre 1991, n. 390
Norme sul diritto agli studi universitari
Legge 2 dicembre 1991, n

Legge 2 dicembre 1991, n. 390

Norme sul diritto agli studi universitari

 

 

Art. 1. Finalità.

 

In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini  nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

 

 

Art. 2. Destinatari.

 

1. Ai fini della presente legge, per <<studenti>> si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione <<università>>.

 

 

Art. 3.Interventi dello Stato, delle regioni e delle università.

 

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

 

 

Art. 4. Uniformità di trattamento.

 

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato <<Ministro>>, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. l decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

 

 

Art. 5. Rapporto al Parlamento.

 

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

 

 

Art. 6. Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

 

1. E' istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato <<Ministero>>, la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta: a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari; b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 

Art. 7. Principi generali.

 

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti princìpi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi;

d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socioeconomico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.

4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

 

 

Art. 8. Borse di studio.

 

Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse (1).

 

 

Art. 9. Coordinamento interregionale.

 

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.

2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.

 

 

Art. 10. Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università.

 

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.

2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

 

 

Art. 11. Regioni a statuto speciale.

 

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

Art. 12. Attribuzioni.

 

1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:

a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;

f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;

g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 13. Attività a tempo parziale.

 

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

 

 

Art. 14. Corsi intensivi.

 

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;

b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.

 

 

Art. 15. Concorso delle università agli altri interventi.

 

Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

 

 

Art. 16. Prestiti d'onore.

 

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi (1).

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale (1).

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito (2).

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un <<Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore>>. Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo (3).

 

 

Art. 17. Fondo di incentivazione.

 

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato <<Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria>>.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì  il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1º agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine (4).

 

 

Art. 18. Alloggi.

 

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

 

 

Art. 19. Assistenza sanitaria.

 

Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

 

 

Art. 20. Studenti stranieri.

 

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.

6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure  territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni. (1) Comma così modificato dall'art. 46, l. 6 marzo 1998, n. 40. Tale modificazione è stata confermata dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

Art. 21. Beni immobili e mobili.

 

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

 

 

Art. 22. Accertamenti.

 

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

 

 

Art. 23. Sanzioni.

 

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

 

 

Art. 24. Pubblicità.

 

L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale.

 

 

Art. 25. Norma finale. Organismi regionali di gestione.

 

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.

 

 

Art. 26. Norma abrogativa.

 

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

 

 

Art. 27. Copertura finanziaria.

 

1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento <<Diritto allo studio>>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(1) Vedi art. 2, DPCM 28 luglio 1997

(2) Vedi art. 1, DPCM 28 luglio 1997

(3) Vedi L. 11 febbraio 1992, n. 147 e l'art. 5, d.l. 21 aprile 1995, n. 120, conv. in l. 21 giugno 1995, n. 236. Il presente Fondo è ridotto dello 0,5% e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'art. 8 precedente, ex art. 1, comma 89, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(4) Vedi art. 1, DPCM 28 luglio 1997

 

Altre  Norme

DPCM 13 aprile 1994 Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario.

DPCM  30 aprile 1997 Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

DPCM 9 aprile 2001 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001

Scadenze di: dicembre 2024
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