Legge
1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
Legge comunitaria 2001
(in SO n. 54 alla GU 26 marzo 2002, n. 72)
CAPO I.
DISPOSIZIONI
GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A
e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le
regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
ART. 2.
(Princípi e criteri direttivi generali della delega
legislativa).
1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti princípi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente
interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme
penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291
euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo
interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da
leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con
i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo
si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni
di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento,
rispettando i princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e
l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22
febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della
presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari
che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1.
Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle
normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative
vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,mediante
l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
ART. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1.
Alla legge 9 marzo
1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le
parole: "alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari
competenti, nonché", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità
europee nei confronti dell'Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA
ART. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in
materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie
prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum"
e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per
cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore all'1 per cento".
ART. 8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al
31 marzo 2002".
ART. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle
acque minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica,
risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in
materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili).
1.
Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
"ART. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di
applicazione di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano
scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,
all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore
che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f),
g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro".
ART. 11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1.
Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della
legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero
previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su
domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di
una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo
rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori".
ART. 12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare).
1.
Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di
cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in
materia di regolamentazione dei prodotti alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
ART. 13.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario
alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da
tavola).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai sensi
dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo
2000" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001";
b) al comma 4, le parole: "di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione,
del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla
decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001".
ART. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE)
n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di
rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822
euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi".
ART. 15.
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in
materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le
parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le
attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude
la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea";
b) dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
"6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio
che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti
piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione
di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla
violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la
mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3".
ART. 16.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea).
1.
All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
ART. 17.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81,
recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).
1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito
dal seguente:
"ART. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1.
Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio
dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli
rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali
italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di
maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o
facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione
all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale
di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive
modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati
diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da
tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata
all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport
invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai
commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".
ART. 18.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, il comma 7 è abrogato.
ART. 19.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per
talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere individuati
i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche
diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n.
624 del 1996.
ART. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5
dicembre 1995, concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5
dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4
dell'allegato XV.
ART. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00
e parziale attuazione).
1.
Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo
1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai princípi e
criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è
emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto
dei princípi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.
2.
L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può"
è sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1,
2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in
materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva
93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile).
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica
delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di
cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei
contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento
di attuazione della direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al
fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette
direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre
1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia
di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento
al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
medicinali veterinari).
1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto
a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni
comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa
al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della
distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della
tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e
dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego
di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la
possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi,
utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi
quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative
alle procedure e ai procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui
all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere.
ART. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178,
recante istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea).
1.
All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo le
parole: "è istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno
2000";
b) al comma 6, le parole: "2.000
milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a
decorrere dall'anno 2001".
ART. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in società per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse.
ART. 26.
(Attuazione
della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che
costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di
garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare la
normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princípi e alle
prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare,
informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) prevedere che il provvedimento di
ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia
adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione
del ricorso;
b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo
comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui
all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di
notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere
ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando
concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in
altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a
centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d) prevedere che nell'ipotesi di cui
all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice
istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione
riguardi aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le
disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla
legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in
modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3,
comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di
mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di
pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva;
f) prevedere che le azioni di
accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano
essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli
imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e
degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui
alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette
azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
ART. 27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà
informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al
sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura
volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti
dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche
qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.
ART. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1.
L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei
prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi
una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di
grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la
dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata
la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di
certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente
burro di cacao per la produzione di cioccolato.
ART. 29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie
contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse
con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e
l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni,
ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio
della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di
razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che
tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere
su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di
discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare
alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla
razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione
come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica,
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di
discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero,
nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali
al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque
fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei
cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego;
prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando
venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un
comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato
inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo,
cosí pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un
clima di intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni
discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o
compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del princípio
della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia
nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando
la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e
amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano
nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di
assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o
dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso
l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire
nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della
persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva,
anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone
lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette
associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che
dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla
lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si
ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi
di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale
onere non è previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure necessarie per
proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale
reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del
principio di parità di trattamento;
i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003
presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di
trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in
particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle
discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni
dell'autorità giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o
privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza
od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di
modifica della normativa vigente in materia;
5)
la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento
sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività
dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del
Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni
vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla
lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori
dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al
comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui
a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei
criteri e dei princípi enunciati nel presente articolo non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4.
Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
ART. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine
di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le
disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore
e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali
in materia, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto
esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi,
specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche
indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione
con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del
pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e
nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto
di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel
luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti
interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere
cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione
radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione
spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima
vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea,
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti
esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico,
esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza
peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto
d'autore;
f) rideterminare il regime della
protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la
protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati
obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione
giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo
idonei obblighi e divieti.
ART. 31.
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno).
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica
attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) definire le informazioni obbligatorie
generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai
destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai
sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in
modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in
modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle
imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di
registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente
alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne
facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione
sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non
sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento
dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di
filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non
sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari
di comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di comunicazioni
commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata,
nel rispetto delle relative norme applicabili, nonché forme e procedure di
consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della
loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per
incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che
precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni
commerciali;
d) disciplinare la responsabilità dei
prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto;
in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la responsabilità dei
prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching";
il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo
scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a
loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto
e utilizzato dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha
memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a
conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato
disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la responsabilità dei
prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di "hosting";
il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che
egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al
corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità
dell'attività o dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente
per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalità con le quali
i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad
informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività
o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle
autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione
dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei
dati;
h) favorire l'elaborazione, da parte di
associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti,
garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;
i) prevedere misure sanzionatorie
effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;
l) prevedere che il prestatore di servizi
è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui,
richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito
prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta
diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra
prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la
composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire
anche per via elettronica.
ART. 32.
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico).
1.
Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo
1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei princípi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti
princípi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato
che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura
delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra
ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di
ogni classe di unità; prevedere altresí per le navi delle Forze di polizia ad
ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche
cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con
riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.
ART. 33.
(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza).
1.
Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole:
"cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di
uno Stato membro dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°,
dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti:
"o di uno Stato membro dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal
relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí, le disposizioni
degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo
unico".
ART. 34.
(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito
dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo
è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;
cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati".
ART. 35.
(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle
categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).
1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:
"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella
lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il
valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di
restituzione".
ART. 36.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è soppresso.
ART. 37.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111, è sostituito dal seguente:
"ART. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese
relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio
dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati
dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore,
secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14
febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
ART. 38.
(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in
materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"4. La zona di operatività al fine di consentire
la libera organizzazione dei produttori è individuata nell'intero territorio
nazionale".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
ART. 39.
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in
materia di radiazioni ionizzanti).
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e solo
nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può
stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli
di dose per le persone esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e
solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro
inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere
il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto
dalle norme vigenti";
b) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187, è soppresso il secondo periodo.
3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del primo capoverso
del punto 2 è soppresso;
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un
programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere
vincolante del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei
princípi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on
Radiological Protection) nonché delle indicazioni della Commissione
europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in
medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con
allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere
notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio
della ricerca";
c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso.
ART. 40.
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in
materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).
1.
Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Bollini
farmaceutici). - 1. Il Ministro della
salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per
l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per
singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei
medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui
al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A
decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di
cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal
Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle
prescrizioni del predetto decreto. È istituita, presso il Ministero della
salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e
fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga
e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali
attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro
della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e
funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I
produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il
codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la
relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al
pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti
ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo
sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o
impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in
cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali
sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il
numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli
smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice
prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica
avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1°
gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno
essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La
mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma
e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro
a 9.000 euro".
2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è abrogato.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1
milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 41.
(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti
industriali esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente
modificati;
b) indicazione esemplificativa delle
autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione
integrata.
ART. 42.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le
norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio,
del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti
nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo
articolo 2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovrà provvedersi nei limiti delle risorse
finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 43.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento
della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità,nel rispetto dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi
di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base
di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del
Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla
lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da
impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità
da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul
territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno
siano compatibili con i princípi di mercato dell'elettricità e basati su
meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle
procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto
delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche
ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti,
ivi compresa la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né
minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
ART. 44.
(Installazione di generatori di calore).
1.
L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 551, è soppresso.
ART. 45.
(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme
di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del
presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle seguenti:
"del 1° luglio 1998 o successivamente".
ART. 46.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264,
recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto).
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per
l'esercente attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro
dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca
occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni
di consulenza di cui alla presente legge".
ART. 47.
(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice
della navigazione concernenti le licenze di volo).
1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, è
aggiunto il seguente:
"Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo,
secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di
studio".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ambedue le lettere a) di cui
al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate;
b) ambedue le lettere a) di cui
al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate;
c) la lettera a) del comma 2
dell'articolo 55 è abrogata;
d) la lettera a) del comma 2
dell'articolo 56 è abrogata;
e) la lettera a) del comma 2
dell'articolo 57 è abrogata;
f) la lettera a) del comma 2
dell'articolo 58 è abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b),
le parole: "e del diploma di scuola media superiore" sono
soppresse;
h) la lettera c) del comma 2
dell'articolo 74 è abrogata.
ART. 48.
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della
navigazione è inserito il seguente:
"I
servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro
Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano,
previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente
accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque
essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un
adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".
ART. 49.
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli).
1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che
modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e
88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un
centro di informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di
chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di
servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di
indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera
dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarietà;
d) prevedere che la comunicazione del
nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a
quelle già previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui
l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi
dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva
88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale
rappresentante.
ART. 50.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
prodotti e tecnologie a duplice uso).
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del
Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei princípi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n.
1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni
comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno
adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei
prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando
le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione
delle procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure
eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di
sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a
duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato
regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie
effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare
disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
ART. 51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1.
Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Princípi generali sulle
trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione
italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio,
del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento
giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive
destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è
assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione
di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per
ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o
ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione
europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte
nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave
del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi
che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave
del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni
che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali
programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave
del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio
basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e
notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni
dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa
Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa
Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non
possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse
acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto
comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la
società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte
importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire
tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o
parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale
o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla
normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee".
ART. 52.
(Disposizioni in materia di televendita).
1.
Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Televendita). - 1.
È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose
e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di
sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i
minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e
di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni
ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni
a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia
che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni
in situazioni pericolose".
ART. 53.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1.
All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. I parametri di valutazione e di ponderazione
degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto
rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di
invito".
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato.
ART. 54.
(Misure relative all'attuazione della programmazione
cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a destinare, a valere sulle proprie
disponibilità finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui,
per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di
pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea,
nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con il
finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni
esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in
relazione ai loro interventi.
2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di
rotazione di cui al comma 1 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali
previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive, il fondo
procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del
programma.
3.
Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute
e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in
favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla
citata legge n. 183
del 1987.
ART. 55.
(Istituti di moneta elettronica).
1.
Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in
materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte
le seguenti lettere:
"h-bis) "istituti di moneta
elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica;
h-ter) "moneta elettronica":
un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di
fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come
mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra
il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta
elettronica";
c) dopo il Titolo V è inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
ART. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica).
- 1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e
agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere
esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante
trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca
d'Italia, gli istituti possono svolgere altresí attività connesse e
strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la
concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in
Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha
diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel
contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta
legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo
all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non
superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla
disciplina comunitaria.
ART. 114-ter. - (Autorizzazione all'attività e
operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza
gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione
per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta
elettronica si applicano altresí i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo
14.
2. Gli istituti di moneta elettronica
italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca
d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche
senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica
con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in
Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti
di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che
intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma
4, e 16, comma 4.
ART. 114-quater. - (Vigilanza). - 1.
Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per
l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per
l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel
Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo
III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società
finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca
d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base
consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o
strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a
fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta
elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana
disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad
assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del
relativo circuito.
ART. 114-quinquies. - (Deroghe).
- 1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di
moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente
titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta
elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore
all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla
disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente
da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o
altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o
distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da
altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un
numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al
loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal
comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al
valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente
non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla
disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica
esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis, comma 4,
lettera g), dopo le parole: "gruppo bancario;" sono
aggiunte le seguenti: "degli istituti di moneta elettronica";
e) dopo l'articolo 131 è inserito il
seguente:
"ART. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta
elettronica). - 1. Chiunque emette moneta elettronica senza
essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto
dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis è
sostituito dal seguente:
"ART. 132-bis. - (Denunzia al pubblico
ministero) - 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività
di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta
elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131,
131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC)
possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Abuso di
denominazione)";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta
elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica
e dalle banche";
3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la
parola: "banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti
di moneta elettronica";
h) all'articolo 144, comma 1, dopo le
parole: "109, commi 2 e 3," è inserita la seguente: "114-quater,".
ART. 56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite).
1.
Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in
materia di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" è sostituita
dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo
le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti:
"gli istituti di moneta elettronica,".
ALLEGATO
A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi
di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle
specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul
valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto
riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o
del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione
della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di
medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero
dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore
aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime
per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio
di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza
degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la
direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che
modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati
IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE,
nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del
Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di
modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto
pubbliche).
ALLEGATO
B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e
dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale
di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica
la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni
e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano
gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta
direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
2000/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della
febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce
un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle
sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo
2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio
2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative
al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e
93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto,
farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa
i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo
statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
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